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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/08/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott. Michele Moggi Giudice dott. AR Dell'UN Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento di figlio naturale ex art. 250 c.c., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Perugia (PG), via Bartolo n. 10-16, presso lo studio dell'avv. Michele Capocchi, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Firenze (FI), via CP_1 C.F._2
San Iacopino n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonietta Marchionna del foro di Firenze, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena.
Conclusioni delle parti: conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 26.6.2025:
Pagina 1 di 6 “1) preso atto del consenso della madre al riconoscimento della minore nata a [...]_1
Poggibonsi (SI) il 3.2.2024, da parte del padre, ), Parte_1 C.F._1 dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento paterno formulata dal ricorrente. La madre si obbliga a rinnovare tale consenso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2) alla figlia minore errà aggiunto il cognome paterno “ dopo quello della madre, così che il Per_1 Parte_1 nome completo della minore sarà “ . Entrambi i genitori si obbligano, sin d'ora, a Persona_2 prestare il consenso e collaborare, nelle modalità previste dalla legge, ove uno di loro intenda chiedere il cambiamento del cognome paterno da in secondo la tradizione del paese di origine del Parte_1 Persona_3 padre;
3) la minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso e collocata presso la madre;
4) il padre potrà frequentare la minore per due sabati (o domeniche) alternati al mese per la durata di quattro ore alla presenza della madre ovvero di altro familiare di presso il Comune di residenza della madre, sino al Per_1 compimento del terzo anno di età della stessa, secondo le modalità dell'ordinanza di codesto Tribunale del 19
Marzo 2025, salvo diversi accordi tra le parti da assumersi nell'interesse prevalente di durante il periodo Per_1 di ferie del padre, previo accordo con la madre e da concordare con congruo preavviso, il padre potrà frequentare la minore anche un ulteriore giorno alla settimana (in mancanza di accordo il mercoledì) per la medesima durata
(quattro ore) e nelle medesime modalità; i genitori, tuttavia, al raggiungimento dell'età di tre anni della figlia si impegnano sin d'ora a concordare modalità di frequentazione del padre con la minore più ampie di Per_1 quelle quivi concordate;
5) il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese il contributo al mantenimento della minore nella misura di € 200,00 (duecento/00) mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di Giugno 2025. Le parti convengono che il pagamento della mensilità di Giugno 2025 potrà essere corrisposto unitamente alla mensilità di Luglio 2025;
6) la madre continuerà a percepire al 100% l'assegno unico universale per la minore Per_1
7) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese di carattere medico- sanitario extra ASL e scolastico nonché di quelle di carattere straordinario inerenti attività ricreative e sportive relative alla figlia ovvero tutte quelle spese straordinarie come da protocollo del C.N.F. del 2017, provvedendovi direttamente ovvero rimborsandole entro dieci giorni al genitore che le abbia anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi;
8) la SI.ra rinuncia in via definitiva a richiedere al SI. la CP_1 Parte_1 corresponsione di somme a titolo di mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia er tutto il periodo Per_1 pregresso e fino al mese di Maggio 2025 incluso;
Pagina 2 di 6 9) le spese del giudizio sono da intendersi integralmente compensate.”.
Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.8.2024 ai sensi dell'art. 250 c.c., Parte_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 250 c.c., di essere autorizzato a riconoscere la minore Persona_1 nata a [...] in data [...] e, per l'effetto, di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso mancante della madre aggiungendo il cognome paterno a quello CP_1 della madre ex art. 262 c.c. e disponendo altresì in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore Per_1
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che: e Parte_1 CP_1 hanno instaurato una relazione sentimentale dal dicembre 2021 e, tra maggio e giugno del 2023,
ha comunicato all'odierno ricorrente di essere rimasta incinta;
nonostante l'iniziale CP_1 riscontro positivo alla circostanza, la relazione tra le parti si è deteriorata e si è definitivamente interrotta a novembre 2023; nell'imminenza della nascita della figlia, ha interrotto CP_1 qualsiasi comunicazione con il ricorrente, iniziando a manifestare implicitamente la volontà di riconoscere la figlia in via esclusiva, senza fornire alcuna valida motivazione, tanto che il ha appreso della nascita della propria figlia solo grazie ad un accesso alla banca dati Parte_1 dell'anagrafe nazionale. Alla luce di tali premesse, stante il diniego opposto dalla resistente al riconoscimento della figlia da parte del il ricorrente ha adito l'intestato Per_1 Parte_1 tribunale evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250, co.4
c.c..
Con comparsa di costituzione del 20.1.2025 si è costituita in giudizio la resistente , CP_1 dichiarando espressamente di acconsentire al riconoscimento paterno della figlia minore Per_1 da parte dell'odierno ricorrente, tuttavia opponendosi alla richiesta del ricorrente di aggiungere il cognome paterno a quello materno, alla luce dell'interesse della minore ad essere identificata con il cognome della madre nelle relazioni sociali già instaurate, nonché in virtù del rifiuto di fatto del padre a una partecipazione graduale e collaborativa nella vita della figlia minore. La Parte_1 resistente ha inoltre chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, nonché di disporre modalità di frequentazione del padre graduali, rimettendosi a giustizia per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento della minore.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi dinanzi alla giudice delegata, sentite congiuntamente le parti alla presenza dei rispettivi difensori, con ordinanza del 19.3.2025, la giudice delegata, preso atto della mancata opposizione della resistente al riconoscimento paterno
Pagina 3 di 6 della minore manifestata anche in sede di udienza, ha adottato i seguenti provvedimenti Per_1 temporanei e urgenti: “dispone in via temporanea e urgente, al fine di instaurare la relazione tra la minore e il ricorrente che ne ha chiesto il riconoscimento, che possa vedere la minore Parte_1 [...]
per due sabati (o domeniche) alternati al mese per la durata di tre ore, in mancanza di diverso accordo tra Per_1 le parti, per due domeniche alternate al mese dalle ore 16:00 alle ore 19:00, alla presenza della madre ovvero di altro familiare di presso il Comune di residenza della madre”; in assenza di richiesta di mezzi di Per_1 prova e stante la non opposizione della resistente al riconoscimento paterno, la causa è stata pertanto rinviata per la discussione orale e per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.6.2025 le parti hanno dato atto che nelle more è intervenuto un accordo e hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe. Pertanto, la giudice delegata, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della figlia minore nata Persona_1 fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 250, co. 4 c.c..
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c. il figlio non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è comunque riservata al prudente apprezzamento del giudice sull'esistenza di un concreto conflitto di interessi con il genitore che ha già riconosciuto il minore (v. Cass., sez. 1, ord. n. 275 del 9.1.2020), circostanza che nel caso di specie non è stata ritenuta sussistente, in ciò tenuto conto anche che la madre nulla ha opposto in merito al riconoscimento della minore richiesto dal ricorrente, sin dal deposito della comparsa di costituzione.
Ancora preliminarmente, si osserva che il Tribunale non ha proceduto all'audizione della figlia minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la tenera età della stessa (nata il [...]).
Ebbene, come anzidetto, nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine al riconoscimento della minore da parte del padre, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento paterno in virtù del consenso prestato dalla madre, che si è impegnata a rinnovarlo anche dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile competente.
Tuttavia, pur avendo la madre prestato il consenso al riconoscimento della figlia minore da parte del padre e dunque pur non dovendo la presente sentenza tenere luogo del consenso mancante della madre, ciò non fa venire meno l'interesse delle parti ad una decisione complessiva nel merito della controversia.
In merito alla domanda principale di riconoscimento ex art. 250 c.c., il collegio osserva che il riconoscimento del figlio naturale minore, già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro Pagina 4 di 6 genitore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria, tuttavia condizionato all'interesse del minore, sicché il riconoscimento del secondo genitore “può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 23074 del 16.11.2005; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 2645 del 3.2.2011).
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti, della volontà del padre di procedere al riconoscimento della figlia, nonché del consenso prestato dalla madre al riconoscimento della minore nel presente giudizio, non sono emersi validi e fondati motivi ostativi, nell'esclusivo interesse della minore, al riconoscimento della stessa da parte dell'odierno ricorrente ex art. 250 c.c., dovendosi di contro confermare il prevalente interesse della prole all'attribuzione di paternità, anche tenuto conto del riavvicinamento del padre alla minore nel corso del procedimento.
Conseguentemente, il collegio deve prendere atto del riconoscimento effettuato dal padre e del consenso prestato dalla madre nel corso del giudizio, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
In merito all'attribuzione del cognome, l'art. 262 c.c. in caso di contrasto tra i genitori attribuisce al giudice il potere di determinare il cognome del minore disponendo che il cognome del padre, che abbia riconosciuto il figlio successivamente al riconoscimento materno, posa essere aggiunto, anteposto o sostituito a quello della madre, sentito il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Al riguardo il collegio ritiene di dover recepire, in quanto rispondente all'interesse della minore tenuto conto della sua tenera età e dell'identità personale ancora in formazione, la richiesta formulata dalle parti e, dunque, di prevedere che il cognome paterno “ sia aggiunto dopo quello della madre, così che Parte_1 il nome completo della minore sarà “ , prendendo altresì atto Persona_2 dell'impegno assunto da entrambi i genitori di prestare il consenso e collaborare, nelle modalità previste dalla legge, ove uno di loro intenda chiedere il cambiamento del cognome paterno da in secondo la tradizione del paese di origine del padre. Parte_1 Persona_3
Quanto infine agli ulteriori profili, il Tribunale prende atto che le parti hanno raggiunto tra loro un pieno accordo in ordine alle statuizioni relative all'affidamento, al diritto di visita e al mantenimento della figlia minore, come da conclusioni precisate all'udienza del 26.6.2025 e richiamate in epigrafe, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ebbene, il collegio ritiene di poter integralmente recepire, come parte integrante della presente pronuncia, le
Pagina 5 di 6 suddette pattuizioni, atteso che le stesse non sono in contrasto con norme imperative e rispondono all'interesse della figlia minore.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto in tal senso tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- prende atto del riconoscimento del padre e del consenso Parte_1 prestato dalla madre al riconoscimento della figlia minore CP_1 Persona_1 nata a [...] il [...], quale figlia di , nato a Parte_1
ST (Polonia) il 23.12.1983;
- per l'effetto, dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colle di Val d'Elsa proceda ad annotare a margine dell'atto di nascita della minore (atto N. 5, P. 1, S. A, Uff.
1 anno 2024) che , nato a [...] il [...] Parte_1
è padre della predetta minore nata a [...] il [...]; Per_1
- dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., la minore assuma anche il cognome Persona_1 paterno “ , aggiungendolo al cognome della madre, così che il nome Parte_1 completo della minore sarà “ ; Persona_2
- dispone in ordine all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione e al mantenimento della figlia minore conformemente all'accordo raggiunto dalle Per_1 parti, come riportato in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 1° agosto 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa AR Dell'UN) (dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott. Michele Moggi Giudice dott. AR Dell'UN Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento di figlio naturale ex art. 250 c.c., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Perugia (PG), via Bartolo n. 10-16, presso lo studio dell'avv. Michele Capocchi, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Firenze (FI), via CP_1 C.F._2
San Iacopino n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonietta Marchionna del foro di Firenze, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena.
Conclusioni delle parti: conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 26.6.2025:
Pagina 1 di 6 “1) preso atto del consenso della madre al riconoscimento della minore nata a [...]_1
Poggibonsi (SI) il 3.2.2024, da parte del padre, ), Parte_1 C.F._1 dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento paterno formulata dal ricorrente. La madre si obbliga a rinnovare tale consenso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2) alla figlia minore errà aggiunto il cognome paterno “ dopo quello della madre, così che il Per_1 Parte_1 nome completo della minore sarà “ . Entrambi i genitori si obbligano, sin d'ora, a Persona_2 prestare il consenso e collaborare, nelle modalità previste dalla legge, ove uno di loro intenda chiedere il cambiamento del cognome paterno da in secondo la tradizione del paese di origine del Parte_1 Persona_3 padre;
3) la minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso e collocata presso la madre;
4) il padre potrà frequentare la minore per due sabati (o domeniche) alternati al mese per la durata di quattro ore alla presenza della madre ovvero di altro familiare di presso il Comune di residenza della madre, sino al Per_1 compimento del terzo anno di età della stessa, secondo le modalità dell'ordinanza di codesto Tribunale del 19
Marzo 2025, salvo diversi accordi tra le parti da assumersi nell'interesse prevalente di durante il periodo Per_1 di ferie del padre, previo accordo con la madre e da concordare con congruo preavviso, il padre potrà frequentare la minore anche un ulteriore giorno alla settimana (in mancanza di accordo il mercoledì) per la medesima durata
(quattro ore) e nelle medesime modalità; i genitori, tuttavia, al raggiungimento dell'età di tre anni della figlia si impegnano sin d'ora a concordare modalità di frequentazione del padre con la minore più ampie di Per_1 quelle quivi concordate;
5) il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese il contributo al mantenimento della minore nella misura di € 200,00 (duecento/00) mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di Giugno 2025. Le parti convengono che il pagamento della mensilità di Giugno 2025 potrà essere corrisposto unitamente alla mensilità di Luglio 2025;
6) la madre continuerà a percepire al 100% l'assegno unico universale per la minore Per_1
7) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese di carattere medico- sanitario extra ASL e scolastico nonché di quelle di carattere straordinario inerenti attività ricreative e sportive relative alla figlia ovvero tutte quelle spese straordinarie come da protocollo del C.N.F. del 2017, provvedendovi direttamente ovvero rimborsandole entro dieci giorni al genitore che le abbia anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi;
8) la SI.ra rinuncia in via definitiva a richiedere al SI. la CP_1 Parte_1 corresponsione di somme a titolo di mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia er tutto il periodo Per_1 pregresso e fino al mese di Maggio 2025 incluso;
Pagina 2 di 6 9) le spese del giudizio sono da intendersi integralmente compensate.”.
Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.8.2024 ai sensi dell'art. 250 c.c., Parte_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 250 c.c., di essere autorizzato a riconoscere la minore Persona_1 nata a [...] in data [...] e, per l'effetto, di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso mancante della madre aggiungendo il cognome paterno a quello CP_1 della madre ex art. 262 c.c. e disponendo altresì in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore Per_1
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che: e Parte_1 CP_1 hanno instaurato una relazione sentimentale dal dicembre 2021 e, tra maggio e giugno del 2023,
ha comunicato all'odierno ricorrente di essere rimasta incinta;
nonostante l'iniziale CP_1 riscontro positivo alla circostanza, la relazione tra le parti si è deteriorata e si è definitivamente interrotta a novembre 2023; nell'imminenza della nascita della figlia, ha interrotto CP_1 qualsiasi comunicazione con il ricorrente, iniziando a manifestare implicitamente la volontà di riconoscere la figlia in via esclusiva, senza fornire alcuna valida motivazione, tanto che il ha appreso della nascita della propria figlia solo grazie ad un accesso alla banca dati Parte_1 dell'anagrafe nazionale. Alla luce di tali premesse, stante il diniego opposto dalla resistente al riconoscimento della figlia da parte del il ricorrente ha adito l'intestato Per_1 Parte_1 tribunale evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250, co.4
c.c..
Con comparsa di costituzione del 20.1.2025 si è costituita in giudizio la resistente , CP_1 dichiarando espressamente di acconsentire al riconoscimento paterno della figlia minore Per_1 da parte dell'odierno ricorrente, tuttavia opponendosi alla richiesta del ricorrente di aggiungere il cognome paterno a quello materno, alla luce dell'interesse della minore ad essere identificata con il cognome della madre nelle relazioni sociali già instaurate, nonché in virtù del rifiuto di fatto del padre a una partecipazione graduale e collaborativa nella vita della figlia minore. La Parte_1 resistente ha inoltre chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, nonché di disporre modalità di frequentazione del padre graduali, rimettendosi a giustizia per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento della minore.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi dinanzi alla giudice delegata, sentite congiuntamente le parti alla presenza dei rispettivi difensori, con ordinanza del 19.3.2025, la giudice delegata, preso atto della mancata opposizione della resistente al riconoscimento paterno
Pagina 3 di 6 della minore manifestata anche in sede di udienza, ha adottato i seguenti provvedimenti Per_1 temporanei e urgenti: “dispone in via temporanea e urgente, al fine di instaurare la relazione tra la minore e il ricorrente che ne ha chiesto il riconoscimento, che possa vedere la minore Parte_1 [...]
per due sabati (o domeniche) alternati al mese per la durata di tre ore, in mancanza di diverso accordo tra Per_1 le parti, per due domeniche alternate al mese dalle ore 16:00 alle ore 19:00, alla presenza della madre ovvero di altro familiare di presso il Comune di residenza della madre”; in assenza di richiesta di mezzi di Per_1 prova e stante la non opposizione della resistente al riconoscimento paterno, la causa è stata pertanto rinviata per la discussione orale e per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.6.2025 le parti hanno dato atto che nelle more è intervenuto un accordo e hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe. Pertanto, la giudice delegata, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della figlia minore nata Persona_1 fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 250, co. 4 c.c..
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c. il figlio non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è comunque riservata al prudente apprezzamento del giudice sull'esistenza di un concreto conflitto di interessi con il genitore che ha già riconosciuto il minore (v. Cass., sez. 1, ord. n. 275 del 9.1.2020), circostanza che nel caso di specie non è stata ritenuta sussistente, in ciò tenuto conto anche che la madre nulla ha opposto in merito al riconoscimento della minore richiesto dal ricorrente, sin dal deposito della comparsa di costituzione.
Ancora preliminarmente, si osserva che il Tribunale non ha proceduto all'audizione della figlia minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la tenera età della stessa (nata il [...]).
Ebbene, come anzidetto, nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine al riconoscimento della minore da parte del padre, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento paterno in virtù del consenso prestato dalla madre, che si è impegnata a rinnovarlo anche dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile competente.
Tuttavia, pur avendo la madre prestato il consenso al riconoscimento della figlia minore da parte del padre e dunque pur non dovendo la presente sentenza tenere luogo del consenso mancante della madre, ciò non fa venire meno l'interesse delle parti ad una decisione complessiva nel merito della controversia.
In merito alla domanda principale di riconoscimento ex art. 250 c.c., il collegio osserva che il riconoscimento del figlio naturale minore, già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro Pagina 4 di 6 genitore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria, tuttavia condizionato all'interesse del minore, sicché il riconoscimento del secondo genitore “può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 23074 del 16.11.2005; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 2645 del 3.2.2011).
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti, della volontà del padre di procedere al riconoscimento della figlia, nonché del consenso prestato dalla madre al riconoscimento della minore nel presente giudizio, non sono emersi validi e fondati motivi ostativi, nell'esclusivo interesse della minore, al riconoscimento della stessa da parte dell'odierno ricorrente ex art. 250 c.c., dovendosi di contro confermare il prevalente interesse della prole all'attribuzione di paternità, anche tenuto conto del riavvicinamento del padre alla minore nel corso del procedimento.
Conseguentemente, il collegio deve prendere atto del riconoscimento effettuato dal padre e del consenso prestato dalla madre nel corso del giudizio, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
In merito all'attribuzione del cognome, l'art. 262 c.c. in caso di contrasto tra i genitori attribuisce al giudice il potere di determinare il cognome del minore disponendo che il cognome del padre, che abbia riconosciuto il figlio successivamente al riconoscimento materno, posa essere aggiunto, anteposto o sostituito a quello della madre, sentito il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Al riguardo il collegio ritiene di dover recepire, in quanto rispondente all'interesse della minore tenuto conto della sua tenera età e dell'identità personale ancora in formazione, la richiesta formulata dalle parti e, dunque, di prevedere che il cognome paterno “ sia aggiunto dopo quello della madre, così che Parte_1 il nome completo della minore sarà “ , prendendo altresì atto Persona_2 dell'impegno assunto da entrambi i genitori di prestare il consenso e collaborare, nelle modalità previste dalla legge, ove uno di loro intenda chiedere il cambiamento del cognome paterno da in secondo la tradizione del paese di origine del padre. Parte_1 Persona_3
Quanto infine agli ulteriori profili, il Tribunale prende atto che le parti hanno raggiunto tra loro un pieno accordo in ordine alle statuizioni relative all'affidamento, al diritto di visita e al mantenimento della figlia minore, come da conclusioni precisate all'udienza del 26.6.2025 e richiamate in epigrafe, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ebbene, il collegio ritiene di poter integralmente recepire, come parte integrante della presente pronuncia, le
Pagina 5 di 6 suddette pattuizioni, atteso che le stesse non sono in contrasto con norme imperative e rispondono all'interesse della figlia minore.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto in tal senso tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- prende atto del riconoscimento del padre e del consenso Parte_1 prestato dalla madre al riconoscimento della figlia minore CP_1 Persona_1 nata a [...] il [...], quale figlia di , nato a Parte_1
ST (Polonia) il 23.12.1983;
- per l'effetto, dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colle di Val d'Elsa proceda ad annotare a margine dell'atto di nascita della minore (atto N. 5, P. 1, S. A, Uff.
1 anno 2024) che , nato a [...] il [...] Parte_1
è padre della predetta minore nata a [...] il [...]; Per_1
- dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., la minore assuma anche il cognome Persona_1 paterno “ , aggiungendolo al cognome della madre, così che il nome Parte_1 completo della minore sarà “ ; Persona_2
- dispone in ordine all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione e al mantenimento della figlia minore conformemente all'accordo raggiunto dalle Per_1 parti, come riportato in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 1° agosto 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa AR Dell'UN) (dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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