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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1969/2024 promossa da:
, ass. avv. QUIESE FABRIZIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
, ass. avv. Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: qualificazione
All'udienza del 31/03/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono la signora con l'avv. Fabrizio Quiese e per parte convenuta nessuno compare. Parte_1
Il giudice, verificata la regolarità della notifica telematica perfezionatasi in data 6 febbraio 2025, dichiara la contumacia di parte convenuta.
L'avv. Quiese e la ricorrente personalmente dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alla domanda di mansioni superiori, riservando la proposizione di nuovo giudizio.
L'avv. Quiese chiede che la causa in ordine al trasferimento sia trattenuta a decisione.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Quiese discute la causa richiamando il contenuto del ricorso e insiste per l'annullamento del trasferimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 31/03/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1969/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. QUIESE FABRIZIO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: trasferimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo che il giudice: Parte_1 Controparte_1
a) annullasse il trasferimento disposto con lettera del 30 maggio 2024; b) accertasse che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ella aveva svolto il ruolo di coordinatrice delle OSS, con conseguente diritto a percepire l'importo di € 4.757,92 a titolo di differenze retributive.
A sostegno della sua pretesa ha allegato di essere stata assunta dalla convenuta in data 24 luglio
2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con mansioni di OSS e che in data
1° gennaio 2024 il contratto era stata trasformato a tempo indeterminato. Ha, quindi, allegato che dal 1° gennaio 2024 ha iniziato a ricoprire il ruolo di coordinamento OSS, nonostante il datore di lavoro non avesse mai provveduto a modificare il formale inquadramento.
Ha, inoltre, dedotto che con lettera del 30 maggio 2024 la società le aveva comunicato il suo trasferimento dalla sede di Carmagnola a quella di Piverone in ragione del fatto che nella sede di
Carmagnola non era possibile “predisporre un piano di lavoro conforme alle sue limitazioni”. Ha,
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
quindi, allegato di aver tempestivamente impugnato il trasferimento con pec del 6 giugno 2024 e di aver proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il quale era stato rigetto per difetto del requisito del periculum in mora.
In diritto ha argomentato in ordine all'illegittimità del trasferimento, il quale non sarebbe assistito da alcuna ragione posto che l'unica limitazione imposta dal medico aziendale a seguito della visita del 26 marzo 2024 è la movimentazione manuale dei carichi, attività che ella non svolgeva dal momento in cui le era stato attribuito il ruolo di coordinatrice OSS. Ha, inoltre, rivendicato il diritto di percepire le differenze retributive in ragione della mansione effettivamente espletata.
La società datrice di lavoro, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituta ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato agli atti in relazione alla sola domanda di differenze retributive e ha insistito per l'annullamento del trasferimento.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo il quale “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia
l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato” (Cass. 807/2017).
Nel caso di specie, dunque, la società datrice di lavoro avrebbe dovuto allegare e provare che presso la RSA “Il Faggio” di Carmagnola - ove la ricorrente prestava servizio prima del disposto trasferimento presso la RSA “Rapella” in Piverone – non vi erano attività compatibili con le limitazioni imposte dal medico del lavoro da far svolgere alla ricorrente. Non costituendosi in giudizio, però, la società si è preclusa la possibilità di assolvere detto onere probatorio.
In virtù di quanto sopra esposto, il trasferimento deve essere annullato, con conseguente diritto della ricorrente di essere reintegrata presso la RSA “Il Faggio” di Carmagnola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi in ragione del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione della convenuta, omessa la fase istruttoria atteso che la causa è stata definita in prima udienza, in € 2.109 (di cui € 911 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva ed € 809 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
Iva e C.p.a..
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
- Annulla il trasferimento comunicato a con lettera del 30 maggio Parte_1
2024;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.109, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, e successive occorrende.
Ivrea, 31 marzo 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1969/2024 promossa da:
, ass. avv. QUIESE FABRIZIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
, ass. avv. Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: qualificazione
All'udienza del 31/03/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono la signora con l'avv. Fabrizio Quiese e per parte convenuta nessuno compare. Parte_1
Il giudice, verificata la regolarità della notifica telematica perfezionatasi in data 6 febbraio 2025, dichiara la contumacia di parte convenuta.
L'avv. Quiese e la ricorrente personalmente dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alla domanda di mansioni superiori, riservando la proposizione di nuovo giudizio.
L'avv. Quiese chiede che la causa in ordine al trasferimento sia trattenuta a decisione.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Quiese discute la causa richiamando il contenuto del ricorso e insiste per l'annullamento del trasferimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 31/03/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1969/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. QUIESE FABRIZIO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: trasferimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo che il giudice: Parte_1 Controparte_1
a) annullasse il trasferimento disposto con lettera del 30 maggio 2024; b) accertasse che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ella aveva svolto il ruolo di coordinatrice delle OSS, con conseguente diritto a percepire l'importo di € 4.757,92 a titolo di differenze retributive.
A sostegno della sua pretesa ha allegato di essere stata assunta dalla convenuta in data 24 luglio
2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con mansioni di OSS e che in data
1° gennaio 2024 il contratto era stata trasformato a tempo indeterminato. Ha, quindi, allegato che dal 1° gennaio 2024 ha iniziato a ricoprire il ruolo di coordinamento OSS, nonostante il datore di lavoro non avesse mai provveduto a modificare il formale inquadramento.
Ha, inoltre, dedotto che con lettera del 30 maggio 2024 la società le aveva comunicato il suo trasferimento dalla sede di Carmagnola a quella di Piverone in ragione del fatto che nella sede di
Carmagnola non era possibile “predisporre un piano di lavoro conforme alle sue limitazioni”. Ha,
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
quindi, allegato di aver tempestivamente impugnato il trasferimento con pec del 6 giugno 2024 e di aver proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il quale era stato rigetto per difetto del requisito del periculum in mora.
In diritto ha argomentato in ordine all'illegittimità del trasferimento, il quale non sarebbe assistito da alcuna ragione posto che l'unica limitazione imposta dal medico aziendale a seguito della visita del 26 marzo 2024 è la movimentazione manuale dei carichi, attività che ella non svolgeva dal momento in cui le era stato attribuito il ruolo di coordinatrice OSS. Ha, inoltre, rivendicato il diritto di percepire le differenze retributive in ragione della mansione effettivamente espletata.
La società datrice di lavoro, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituta ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato agli atti in relazione alla sola domanda di differenze retributive e ha insistito per l'annullamento del trasferimento.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo il quale “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia
l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato” (Cass. 807/2017).
Nel caso di specie, dunque, la società datrice di lavoro avrebbe dovuto allegare e provare che presso la RSA “Il Faggio” di Carmagnola - ove la ricorrente prestava servizio prima del disposto trasferimento presso la RSA “Rapella” in Piverone – non vi erano attività compatibili con le limitazioni imposte dal medico del lavoro da far svolgere alla ricorrente. Non costituendosi in giudizio, però, la società si è preclusa la possibilità di assolvere detto onere probatorio.
In virtù di quanto sopra esposto, il trasferimento deve essere annullato, con conseguente diritto della ricorrente di essere reintegrata presso la RSA “Il Faggio” di Carmagnola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi in ragione del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione della convenuta, omessa la fase istruttoria atteso che la causa è stata definita in prima udienza, in € 2.109 (di cui € 911 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva ed € 809 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
Iva e C.p.a..
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1969/2024
- Annulla il trasferimento comunicato a con lettera del 30 maggio Parte_1
2024;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.109, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, e successive occorrende.
Ivrea, 31 marzo 2025
Il Giudice
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