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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5402/2022 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Parte_1
Notari e Teresa Sammuri giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Scafati alla Via Giovanni XXIII n. 62 ATTRICE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Rotoli giusta procura per atto del dott. Notaio in Treviso, del Persona_1
18/12/2014 rep. N. 186905 – racc. 30367, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169 CONVENUTA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 22.10.2022, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale la nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 6.12.2019 alle ore 4,00 circa, in Castellammare di Stabia alla via Napoli. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva la suddetta strada durante la manifestazione popolare “Fratiell' e Surelle”, veniva attinta al braccio sinistro da un'autovettura Fiat di colore scuro, che urtandola le faceva perdere l'equilibrio e rovinare al suolo,
1 provocandole lesioni personali così come refertate dal presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Aggiungeva che il veicolo pirata rimaneva non identificato in quanto il suo conducente, dopo l'investimento, senza fermarsi proseguiva repentinamente la sua marcia. La nella qualità di Impresa designata per la gestione Controparte_1 delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nel costituirsi in giudizio impugnava l'assunto attoreo, eccependo l'inammissibilità l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 283 D.LGS. 209/05, la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza. Espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto gli attori la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1 Sempre in limine litis va, poi, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo pec ricevute dalla Consap in data 8-05-2020, 17-06-2021) non lascia dubbi di sorta;
parte
2 attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata alla danneggiata.
2.2. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita esperito nei confronti di nella qualità di Controparte_2
Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo pec il 20-05-2022; 2.3. Ancora in via preliminare, va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della
3 domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attrice e non la legittimazione attiva della stessa e quella passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'istante di aver subito lesioni personali da un veicolo pirata non identificato.
3. Nel merito, la domanda di risarcimento danni è fondata e merita accoglimento. Nella specie, in punto di fatto, la danneggiata ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito. In particolare, la non identificazione dell'auto danneggiante emerge, oltre che dalla lettera di costituzione in mora prodotta, dal verbale di denunzia- querela contro ignoti 18.2.2020 proposta dalla danneggiata presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti di causa e dal verbale di pronto soccorso ASL NA 3 Sud n. 059385/2019 del 6.12.2019 alle ore 4:28, ove si legge “investita da auto pirata rip trauma facciale (presente flc sul naso) e spalla/braccio a sx”, anche dalle dichiarazioni rese sul punto dal testimone CU. In particolare, il teste escussa all'udienza del Testimone_1
14.12.2023 dichiarava: “Era il mese di dicembre di tre/quattro anni fa, verso le ore 4 del mattino e mi trovavo in Castellamare di Stabia, in via Napoli, insieme a molte persone tra le quali anche in occasione Parte_1 della commemorazione della Madonna Immacolata. Eravamo molte persone, tutte intente a camminare lungo la carreggiata destinata al passaggio delle auto, vicino al marciapiedi, io mi trovavo indietro rispetto alla mia amica
4 . Percorrevamo detta strada per recarci in chiesa, alla chiesa Parte_1
Postiglione di Castellamare di Stabia. La strada è a doppio senso di marcia e in quel momento circolavano delle auto sia in un senso sia nell'altro, noi circolavamo a piedi sul lato dx della carreggiata, ma non sul marciapiede che si presenta di piccole dimensioni. Le macchine circolavano nel senso che non erano bloccate nel traffico, vi erano però molte persone a piedi, come ho detto, incolonnate dirette verso la chiesa. Mentre eravamo intente a camminare un'auto proveniente da dietro urtava la mia amica sulla spalla sinistra e scappava via, per effetto dell'urto la fece cadere faccia a terra per poi allontanarsi. Chiaramente si fece tanta folla intorno alla mia amica. Io in quel momento ho visto quest'auto che arrivava davanti a me ma non ho prestato attenzione a che tipo di auto fosse, ho chiesto alle persone intorno e mi hanno detto essere una Fiat di colore scuro. Dall'altro margine della carreggiata vi erano altre auto che circolavano in una direzione opposta alla nostra e a quella dell'auto investitrice. Ricordo che erano le 4 del mattino ed era ancora buio, l'aria era anche umida e ricordo solo di aver visto un'auto di colore scuro, ma nulla so riferire circa il modello o da chi fosse condotta. Io mi trovavo dietro ad
e davanti ad c'era il quadro della Madonna, portato da Parte_1 Parte_1 una persona ad una distanza di circa un metro da dove stavamo noi;
tra la mia amica e la persona che portava il quadro non c'era nessuno, mentre dietro di noi vi era una fila piuttosto lunga di persone, tutte dirette alla chiesa. La mia amica, quindi, è caduta a terra, io mi sono immediatamente avvicinata e ho chiesto aiuto, aveva il volto tutto insanguinato e gridava di non toccarla perché sentiva dolore al braccio, alla spalla, alle gambe, ovunque. Ricordo che c'era un signore insieme a noi che aveva la macchina poco distante, pertanto è andato a prendere l'auto e ci ha portate in ospedale, al San Leonardo di Castellamare di Stabia. Accompagnai proprio io la mia amica sull'auto e all'ospedale. Dopo il pronto soccorso a Castellamare, la mia amica fu portata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Chiarisco che ogni anno io e la mia amica ci rechiamo alla commemorazione della Madonna e tutte le altre persone ivi presenti, seppur le conosciamo di vista essendo della zona, non sono persone che frequentiamo se non in detta occasione. Non ho mai reso dichiarazioni testimoniale innanzi all'autorità giudiziaria. Non pioveva in quel momento, ricordo solo che c'era una forte umidità. Mi trovavo dietro alla mia amica ad una distanza di circa un metro. Chiarisco inoltre che si trattava di una fila non ordinata, ma composta da due/tre persone che si seguono”. La teste ha, quindi, descritto la dinamica in maniera congrua rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo, riferendo di trovarsi sui luoghi di causa in compagnia dell'attrice e di avere visto un'auto, della quale non riusciva ad annotare il numero della targa, ma di aver appreso dai presenti essere una Fiat di colore scuro, che proveniente da tergo urtava l'attrice alla
5 spalla sinistra facendola rovinare al suolo e procurandole lesioni, al volto, alla gamba e alla spalla. Tali circostanze risultano confermate oltre che dal verbale di denunzia- querela contro ignoti del 18.2.2020 proposta dalla danneggiata presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti di causa in cui risulta indicata anche la stessa teste, sia dal verbale di accettazione del pronto soccorso in atti, nel quale emerge prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dalla danneggiata. In particolare, nel verbale oltre ad essere indicata nella voce relativa alle circostanze “infortunio per incidente in strada” nonché l'omissione di soccorso, si evince la seguente diagnosi “ferita lacero contusa radice del naso, tumefazione regione frontale, dolore e limitazione funzionale spalla e braccio sinistro”.
3.1. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, sussiste la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., di conseguenza, tale presunzione può considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. In tale ottica, dunque, qualora non sia possibile muovere alcun rimprovero nei confronti del conducente, non ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)” (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241); infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, per vincere la presunzione juris tantum il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Nella fattispecie non vi sono elementi tali da far ritenere superata la presunzione anzidetta, poiché emerge sia dall'atto introduttivo che dalle dichiarazioni del teste CU , che al Testimone_1 momento del sinistro era in corso la commemorazione della Madonna Immacolata, richiedendosi quindi da parte dei veicoli, una maggiore attenzione nella marcia a causa della prevedibile presenza dei pedoni.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della
6 documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, riportava “frattura scomposta della testa omerale sx trattata con intervento di osteosintesi con placca e viti evoluta in pseudo artrosi e una frattura delle ossa proprie del naso”, accertando, inoltre, il nesso di casualità tra tali lesioni e il sinistro. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 16%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 30 per ITT, gg. 45 al 50% e gg. 70 al 25% di ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in attuali euro 40.236,00, per l'invalidità permanente al 16% in un soggetto leso di anni 50 ed in euro 8.050,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 48.286,00. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo di accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del
7 danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico- relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa.
4.1. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
8 In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-
3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3- 2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-
9 2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico - relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.3. Alla danneggiata compete invece il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 648,73.
4.4. Sull'importo di euro 48.934,73 va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 902,99 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). Alla stregua delle considerazioni che precedono la Parte_2 nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al risarcimento danno subito da e quantificato nella Parte_1 complessiva somma di euro 49.837,72, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.806,00; fase decisionale, euro 2.905,00), da distrarsi in favore degli avvocati Marco Notari e Teresa Sammuri dichiaratisi antistatari.
10 5.1. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Parte_2 risarcimento del danno subito da e quantificato nella Parte_1 complessiva somma di euro 49.837,72, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
B. condanna la al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 545,00 per spese ed euro Parte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Notari e Teresa Sammuri dichiaratisi antistatari;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente. Così deciso in Torre Annunziata il 13 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
11
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Parte_1
Notari e Teresa Sammuri giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Scafati alla Via Giovanni XXIII n. 62 ATTRICE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Rotoli giusta procura per atto del dott. Notaio in Treviso, del Persona_1
18/12/2014 rep. N. 186905 – racc. 30367, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169 CONVENUTA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 22.10.2022, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale la nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 6.12.2019 alle ore 4,00 circa, in Castellammare di Stabia alla via Napoli. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva la suddetta strada durante la manifestazione popolare “Fratiell' e Surelle”, veniva attinta al braccio sinistro da un'autovettura Fiat di colore scuro, che urtandola le faceva perdere l'equilibrio e rovinare al suolo,
1 provocandole lesioni personali così come refertate dal presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Aggiungeva che il veicolo pirata rimaneva non identificato in quanto il suo conducente, dopo l'investimento, senza fermarsi proseguiva repentinamente la sua marcia. La nella qualità di Impresa designata per la gestione Controparte_1 delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nel costituirsi in giudizio impugnava l'assunto attoreo, eccependo l'inammissibilità l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 283 D.LGS. 209/05, la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza. Espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto gli attori la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1 Sempre in limine litis va, poi, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo pec ricevute dalla Consap in data 8-05-2020, 17-06-2021) non lascia dubbi di sorta;
parte
2 attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata alla danneggiata.
2.2. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita esperito nei confronti di nella qualità di Controparte_2
Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo pec il 20-05-2022; 2.3. Ancora in via preliminare, va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della
3 domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attrice e non la legittimazione attiva della stessa e quella passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'istante di aver subito lesioni personali da un veicolo pirata non identificato.
3. Nel merito, la domanda di risarcimento danni è fondata e merita accoglimento. Nella specie, in punto di fatto, la danneggiata ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito. In particolare, la non identificazione dell'auto danneggiante emerge, oltre che dalla lettera di costituzione in mora prodotta, dal verbale di denunzia- querela contro ignoti 18.2.2020 proposta dalla danneggiata presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti di causa e dal verbale di pronto soccorso ASL NA 3 Sud n. 059385/2019 del 6.12.2019 alle ore 4:28, ove si legge “investita da auto pirata rip trauma facciale (presente flc sul naso) e spalla/braccio a sx”, anche dalle dichiarazioni rese sul punto dal testimone CU. In particolare, il teste escussa all'udienza del Testimone_1
14.12.2023 dichiarava: “Era il mese di dicembre di tre/quattro anni fa, verso le ore 4 del mattino e mi trovavo in Castellamare di Stabia, in via Napoli, insieme a molte persone tra le quali anche in occasione Parte_1 della commemorazione della Madonna Immacolata. Eravamo molte persone, tutte intente a camminare lungo la carreggiata destinata al passaggio delle auto, vicino al marciapiedi, io mi trovavo indietro rispetto alla mia amica
4 . Percorrevamo detta strada per recarci in chiesa, alla chiesa Parte_1
Postiglione di Castellamare di Stabia. La strada è a doppio senso di marcia e in quel momento circolavano delle auto sia in un senso sia nell'altro, noi circolavamo a piedi sul lato dx della carreggiata, ma non sul marciapiede che si presenta di piccole dimensioni. Le macchine circolavano nel senso che non erano bloccate nel traffico, vi erano però molte persone a piedi, come ho detto, incolonnate dirette verso la chiesa. Mentre eravamo intente a camminare un'auto proveniente da dietro urtava la mia amica sulla spalla sinistra e scappava via, per effetto dell'urto la fece cadere faccia a terra per poi allontanarsi. Chiaramente si fece tanta folla intorno alla mia amica. Io in quel momento ho visto quest'auto che arrivava davanti a me ma non ho prestato attenzione a che tipo di auto fosse, ho chiesto alle persone intorno e mi hanno detto essere una Fiat di colore scuro. Dall'altro margine della carreggiata vi erano altre auto che circolavano in una direzione opposta alla nostra e a quella dell'auto investitrice. Ricordo che erano le 4 del mattino ed era ancora buio, l'aria era anche umida e ricordo solo di aver visto un'auto di colore scuro, ma nulla so riferire circa il modello o da chi fosse condotta. Io mi trovavo dietro ad
e davanti ad c'era il quadro della Madonna, portato da Parte_1 Parte_1 una persona ad una distanza di circa un metro da dove stavamo noi;
tra la mia amica e la persona che portava il quadro non c'era nessuno, mentre dietro di noi vi era una fila piuttosto lunga di persone, tutte dirette alla chiesa. La mia amica, quindi, è caduta a terra, io mi sono immediatamente avvicinata e ho chiesto aiuto, aveva il volto tutto insanguinato e gridava di non toccarla perché sentiva dolore al braccio, alla spalla, alle gambe, ovunque. Ricordo che c'era un signore insieme a noi che aveva la macchina poco distante, pertanto è andato a prendere l'auto e ci ha portate in ospedale, al San Leonardo di Castellamare di Stabia. Accompagnai proprio io la mia amica sull'auto e all'ospedale. Dopo il pronto soccorso a Castellamare, la mia amica fu portata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Chiarisco che ogni anno io e la mia amica ci rechiamo alla commemorazione della Madonna e tutte le altre persone ivi presenti, seppur le conosciamo di vista essendo della zona, non sono persone che frequentiamo se non in detta occasione. Non ho mai reso dichiarazioni testimoniale innanzi all'autorità giudiziaria. Non pioveva in quel momento, ricordo solo che c'era una forte umidità. Mi trovavo dietro alla mia amica ad una distanza di circa un metro. Chiarisco inoltre che si trattava di una fila non ordinata, ma composta da due/tre persone che si seguono”. La teste ha, quindi, descritto la dinamica in maniera congrua rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo, riferendo di trovarsi sui luoghi di causa in compagnia dell'attrice e di avere visto un'auto, della quale non riusciva ad annotare il numero della targa, ma di aver appreso dai presenti essere una Fiat di colore scuro, che proveniente da tergo urtava l'attrice alla
5 spalla sinistra facendola rovinare al suolo e procurandole lesioni, al volto, alla gamba e alla spalla. Tali circostanze risultano confermate oltre che dal verbale di denunzia- querela contro ignoti del 18.2.2020 proposta dalla danneggiata presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti di causa in cui risulta indicata anche la stessa teste, sia dal verbale di accettazione del pronto soccorso in atti, nel quale emerge prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dalla danneggiata. In particolare, nel verbale oltre ad essere indicata nella voce relativa alle circostanze “infortunio per incidente in strada” nonché l'omissione di soccorso, si evince la seguente diagnosi “ferita lacero contusa radice del naso, tumefazione regione frontale, dolore e limitazione funzionale spalla e braccio sinistro”.
3.1. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, sussiste la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., di conseguenza, tale presunzione può considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. In tale ottica, dunque, qualora non sia possibile muovere alcun rimprovero nei confronti del conducente, non ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)” (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241); infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, per vincere la presunzione juris tantum il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Nella fattispecie non vi sono elementi tali da far ritenere superata la presunzione anzidetta, poiché emerge sia dall'atto introduttivo che dalle dichiarazioni del teste CU , che al Testimone_1 momento del sinistro era in corso la commemorazione della Madonna Immacolata, richiedendosi quindi da parte dei veicoli, una maggiore attenzione nella marcia a causa della prevedibile presenza dei pedoni.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della
6 documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, riportava “frattura scomposta della testa omerale sx trattata con intervento di osteosintesi con placca e viti evoluta in pseudo artrosi e una frattura delle ossa proprie del naso”, accertando, inoltre, il nesso di casualità tra tali lesioni e il sinistro. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 16%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 30 per ITT, gg. 45 al 50% e gg. 70 al 25% di ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in attuali euro 40.236,00, per l'invalidità permanente al 16% in un soggetto leso di anni 50 ed in euro 8.050,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 48.286,00. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo di accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del
7 danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico- relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa.
4.1. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
8 In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-
3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3- 2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-
9 2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico - relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.3. Alla danneggiata compete invece il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 648,73.
4.4. Sull'importo di euro 48.934,73 va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 902,99 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). Alla stregua delle considerazioni che precedono la Parte_2 nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al risarcimento danno subito da e quantificato nella Parte_1 complessiva somma di euro 49.837,72, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.806,00; fase decisionale, euro 2.905,00), da distrarsi in favore degli avvocati Marco Notari e Teresa Sammuri dichiaratisi antistatari.
10 5.1. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Parte_2 risarcimento del danno subito da e quantificato nella Parte_1 complessiva somma di euro 49.837,72, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
B. condanna la al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 545,00 per spese ed euro Parte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Notari e Teresa Sammuri dichiaratisi antistatari;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente. Così deciso in Torre Annunziata il 13 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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