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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9441 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANESI ILARIA MARIA presso lo studio della quale in Milano Via
Fontana n. 5 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti FAVA GABRIELE e Controparte_1 P.IVA_1
ST AL presso lo studio dei quali in Milano Via Durini 2 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025, ha Parte_1 Pt_1 Parte_1 convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro il datore di lavoro CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_1
pagina 1 di 4 sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire il danno subito mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR pari a € 1.836,23, o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento (10.3.25) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella misura minima di cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”. Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta a far data dal
21.9.2023 al 10.3.2025 con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento al 1° livello c.c.n.l. edili industria, ha dedotto che il rapporto è cessato in data 10.3.25 “quando il legale rappresentante della convenuta ha comunicato all'esponente la cessazione del rapporto di lavoro motivata dalla ultimazione dei lavori nel cantiere presso il quale era adibito in viale Certosa a Milano” e che, CP_ nonostante con lettera del 20.3.25 il ricorrente, tramite la di Milano, abbia messo a disposizione la prestazione lavorativa, lo stesso non riceveva alcun riscontro dalla società (doc. 4 ric.).
Il ricorrente, lamentando di aver appreso tramite che il rapporto era cessato per dimissioni Pt_2
(doc. 5 ric.) che il lavoratore non avrebbe mai rassegnato non avendo mai delegato la sig.ra di Pt_3
a presentare le proprie dimissioni e disconoscendo la firma apposta su tale delega, ha concluso CP_3 quindi come in atti chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento verbale.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, si è costituita contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese, rilevando come il ricorrente abbia prestato servizio presso il cantiere di Viale Certosa (MI) fino all'8 marzo 2025, data in cui lo stesso aveva smesso di recarsi sul posto di lavoro e che, dopo aver ricevuto una prima comunicazione il 20.3.2025 a firma della con la messa a Controparte_4 disposizione del dipendente per la ripresa dell'attività lavorativa, poco dopo, in data 25 marzo 2025, riceveva le dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente (doc. 4 resistente). Ha contestato, infine, che la legale rappresentante della Società, dott.ssa abbia mai Controparte_5 incontrato il Ricorrente, né in data 10 marzo 2025 né in qualsiasi altra data e che lo abbia licenziato oralmente.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha fissato per la discussione l'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. pagina 2 di 4 Preliminarmente deve rilevarsi che, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione,
“il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. Civ. sez. lav., 07/09/2022, n.26407 ed anche Cassazione civile, sez. lav., 01/04/2021, n. 9108).
Il principio è ribadito dalla giurisprudenza in maniera costante: "Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti" cfr. Corte appello Bari sez. lav., 09/07/2021, n. 956; "La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire
l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di
'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale "(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2021,
n. 149).
*
Nel caso di specie, sulla base della stessa prospettazione attorea, il ricorrente ha dedotto che “il rapporto è cessato in data 10.3.25 quando il legale rappresentante della convenuta ha comunicato all'esponente la cessazione del rapporto di lavoro motivata dalla ultimazione dei lavori nel cantiere presso il quale era adibito in viale Certosa a Milano”.
La circostanza è stata specificamente contestata dal datore di lavoro al cap. 11 e 12 della memoria “la legale rappresentante della Società, dott.ssa , non ha mai Controparte_5 incontrato il Ricorrente, né in data 10 marzo 2025 né in qualsiasi altra data” e “non ha mai neppure licenziato oralmente (o attraverso qualsiasi altra modalità) il Ricorrente”.
pagina 3 di 4 All'udienza del 14.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto al Giudice di sentire “il lavoratore in merito al soggetto che gli ha comunicato il licenziamento orale;
il lavoratore non ne conosce il nome e chiede di mostrare una foto”.
Tanto basta a rilevare come il ricorrente neppure abbia allegato specificamente in ricorso, come era suo onere, il soggetto al quale sarebbe riconducibile la asserita volontà datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro.
È certamente da escludersi, per stessa ammissione del lavoratore, che tale asserita volontà sia pervenuta dalla legale rappresentante della . Controparte_1 Controparte_5
Attesa l'assoluta genericità della circostanza dedotta dal lavoratore al cap. 2 del ricorso neppure è stato possibile ammettere qualsivoglia prova testimoniale sul punto.
Di contro, la convenuta ha dato atto e dimostrato documentalmente di aver ricevuto in data 25 marzo
2025 le dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente (doc. 4 resistente), precisando di essersi limitata a ricevere detto modulo senza nulla poter riferire in merito alla genuinità o meno della sottoscrizione da parte del lavoratore.
Il disconoscimento da parte del ricorrente della firma apposta sulla delega a AS per la trasmissione del modulo di dimissioni volontarie appare irrilevante nel presente giudizio.
La domanda del ricorrente si basa unicamente sulla pretesa nullità del licenziamento orale, che gli sarebbe stato intimato in data 10.3.2025 da un soggetto peraltro neppure identificato.
La mancanza di una adeguata prova del fatto costitutivo della domanda, vale a dire del fatto che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, determina il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANESI ILARIA MARIA presso lo studio della quale in Milano Via
Fontana n. 5 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti FAVA GABRIELE e Controparte_1 P.IVA_1
ST AL presso lo studio dei quali in Milano Via Durini 2 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025, ha Parte_1 Pt_1 Parte_1 convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro il datore di lavoro CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_1
pagina 1 di 4 sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire il danno subito mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR pari a € 1.836,23, o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento (10.3.25) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella misura minima di cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”. Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta a far data dal
21.9.2023 al 10.3.2025 con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento al 1° livello c.c.n.l. edili industria, ha dedotto che il rapporto è cessato in data 10.3.25 “quando il legale rappresentante della convenuta ha comunicato all'esponente la cessazione del rapporto di lavoro motivata dalla ultimazione dei lavori nel cantiere presso il quale era adibito in viale Certosa a Milano” e che, CP_ nonostante con lettera del 20.3.25 il ricorrente, tramite la di Milano, abbia messo a disposizione la prestazione lavorativa, lo stesso non riceveva alcun riscontro dalla società (doc. 4 ric.).
Il ricorrente, lamentando di aver appreso tramite che il rapporto era cessato per dimissioni Pt_2
(doc. 5 ric.) che il lavoratore non avrebbe mai rassegnato non avendo mai delegato la sig.ra di Pt_3
a presentare le proprie dimissioni e disconoscendo la firma apposta su tale delega, ha concluso CP_3 quindi come in atti chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento verbale.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, si è costituita contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese, rilevando come il ricorrente abbia prestato servizio presso il cantiere di Viale Certosa (MI) fino all'8 marzo 2025, data in cui lo stesso aveva smesso di recarsi sul posto di lavoro e che, dopo aver ricevuto una prima comunicazione il 20.3.2025 a firma della con la messa a Controparte_4 disposizione del dipendente per la ripresa dell'attività lavorativa, poco dopo, in data 25 marzo 2025, riceveva le dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente (doc. 4 resistente). Ha contestato, infine, che la legale rappresentante della Società, dott.ssa abbia mai Controparte_5 incontrato il Ricorrente, né in data 10 marzo 2025 né in qualsiasi altra data e che lo abbia licenziato oralmente.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha fissato per la discussione l'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. pagina 2 di 4 Preliminarmente deve rilevarsi che, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione,
“il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. Civ. sez. lav., 07/09/2022, n.26407 ed anche Cassazione civile, sez. lav., 01/04/2021, n. 9108).
Il principio è ribadito dalla giurisprudenza in maniera costante: "Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti" cfr. Corte appello Bari sez. lav., 09/07/2021, n. 956; "La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire
l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di
'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale "(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2021,
n. 149).
*
Nel caso di specie, sulla base della stessa prospettazione attorea, il ricorrente ha dedotto che “il rapporto è cessato in data 10.3.25 quando il legale rappresentante della convenuta ha comunicato all'esponente la cessazione del rapporto di lavoro motivata dalla ultimazione dei lavori nel cantiere presso il quale era adibito in viale Certosa a Milano”.
La circostanza è stata specificamente contestata dal datore di lavoro al cap. 11 e 12 della memoria “la legale rappresentante della Società, dott.ssa , non ha mai Controparte_5 incontrato il Ricorrente, né in data 10 marzo 2025 né in qualsiasi altra data” e “non ha mai neppure licenziato oralmente (o attraverso qualsiasi altra modalità) il Ricorrente”.
pagina 3 di 4 All'udienza del 14.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto al Giudice di sentire “il lavoratore in merito al soggetto che gli ha comunicato il licenziamento orale;
il lavoratore non ne conosce il nome e chiede di mostrare una foto”.
Tanto basta a rilevare come il ricorrente neppure abbia allegato specificamente in ricorso, come era suo onere, il soggetto al quale sarebbe riconducibile la asserita volontà datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro.
È certamente da escludersi, per stessa ammissione del lavoratore, che tale asserita volontà sia pervenuta dalla legale rappresentante della . Controparte_1 Controparte_5
Attesa l'assoluta genericità della circostanza dedotta dal lavoratore al cap. 2 del ricorso neppure è stato possibile ammettere qualsivoglia prova testimoniale sul punto.
Di contro, la convenuta ha dato atto e dimostrato documentalmente di aver ricevuto in data 25 marzo
2025 le dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente (doc. 4 resistente), precisando di essersi limitata a ricevere detto modulo senza nulla poter riferire in merito alla genuinità o meno della sottoscrizione da parte del lavoratore.
Il disconoscimento da parte del ricorrente della firma apposta sulla delega a AS per la trasmissione del modulo di dimissioni volontarie appare irrilevante nel presente giudizio.
La domanda del ricorrente si basa unicamente sulla pretesa nullità del licenziamento orale, che gli sarebbe stato intimato in data 10.3.2025 da un soggetto peraltro neppure identificato.
La mancanza di una adeguata prova del fatto costitutivo della domanda, vale a dire del fatto che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, determina il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Julie Martini
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