Art. 4.
Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.
Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale ((competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze)) ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.
Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412 .
Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.
Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale ((competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze)) ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.
Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412 .