Articolo 4 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 2024
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14 maggio 2025
Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.
Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale ((competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze)) ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.
Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412 .
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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