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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 6818 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Concordia n. 68, , nato a [...] il [...] 82 Parte_2
(cf ), , nata a [...] il [...] (cf. C.F._2 Parte_3
), , nato a [...] il [...] (cf. C.F._3 Parte_4
, , nata a [...] il [...] (cf: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti n.q. di eredi legittimi di , nato a [...] il [...] Per_1 Persona_2
(cf. ) ed ivi deceduto in data 02/05/2023, i primi rappresentati e difesi, giusta C.F._6 procura in calce all'atto di intervento in atti dall'Avv. GENNARO ORLANDO , presso i l quale elegge domicilio in Napoli alla via Giotto n. 25 (c.f. ), il quale dichiara di voler C.F._7 ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di E fax 081.2207372 o indirizzo di posta ele ttronica . Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
l' , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc. , CodiceFiscale_8 C PEC: , giusto mandato generale alle liti per Notaio Email_4 di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede Persona_3 in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificatogli eredi della parte ricorrente in epigrafe indicata convenivano in giudizio l' esponendo che il de cuius : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo - Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che veniva depositata regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito si depositava ricorso giurisdizionale
Chiedevano pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui la parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' CP_3
alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a partire da dicembre 2022 e fino al decesso avvenuto nel maggio 2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le condizioni richieste, la domanda va accolta e va riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario in capo ad
[...]
da dicembre 2022 e fino al decesso avvenuto nel maggio 2023. Per_2
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle CP_3
spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza in capo ad dei requisiti sanitari Persona_2
per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere da dicembre 2022
e fino al decesso avvenuto nel maggio 2023.
2 Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_3
della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1600,00, oltre IVA CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 27/01/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 6818 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Concordia n. 68, , nato a [...] il [...] 82 Parte_2
(cf ), , nata a [...] il [...] (cf. C.F._2 Parte_3
), , nato a [...] il [...] (cf. C.F._3 Parte_4
, , nata a [...] il [...] (cf: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti n.q. di eredi legittimi di , nato a [...] il [...] Per_1 Persona_2
(cf. ) ed ivi deceduto in data 02/05/2023, i primi rappresentati e difesi, giusta C.F._6 procura in calce all'atto di intervento in atti dall'Avv. GENNARO ORLANDO , presso i l quale elegge domicilio in Napoli alla via Giotto n. 25 (c.f. ), il quale dichiara di voler C.F._7 ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di E fax 081.2207372 o indirizzo di posta ele ttronica . Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
l' , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc. , CodiceFiscale_8 C PEC: , giusto mandato generale alle liti per Notaio Email_4 di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede Persona_3 in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificatogli eredi della parte ricorrente in epigrafe indicata convenivano in giudizio l' esponendo che il de cuius : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo - Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che veniva depositata regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito si depositava ricorso giurisdizionale
Chiedevano pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui la parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' CP_3
alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a partire da dicembre 2022 e fino al decesso avvenuto nel maggio 2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le condizioni richieste, la domanda va accolta e va riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario in capo ad
[...]
da dicembre 2022 e fino al decesso avvenuto nel maggio 2023. Per_2
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle CP_3
spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza in capo ad dei requisiti sanitari Persona_2
per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere da dicembre 2022
e fino al decesso avvenuto nel maggio 2023.
2 Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_3
della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1600,00, oltre IVA CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 27/01/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
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