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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21044/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21044/2024 avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in CORSO PALERMO, 32 TORINO presso il difensore
PARTE INTIMANTE/RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE INTIMATA/CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
pagina 1 di 5 in data 1.10.2024 ha intimato a lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 morosità dall'immobile sito in Buttigliera Alta via al Castello n. 36 concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 1.6.2024 registrato il 30.7.2024.
Esponeva parte locatrice che:
✓ il canone pattuito era pari a 550,00 euro, da pagarsi in rate mensili anticipate, scadenti il giorno cinque del mese;
✓ parte conduttrice si è resa morosa nel pagamento di 1100 euro (alla data di predisposizione dell'atto di intimazione).
Quanto sopra premesso, parte locatrice intimava sfratto per morosità, contestualmente citando parte conduttrice in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, competente per la convalida.
All'udienza di convalida il giudice – preso atto del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e della mancata comparizione di parte conduttrice – disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 420 c.p.c., concedendo termine per l'integrazione degli atti e dei documenti.
Parte conduttrice, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Parte locatrice depositava memoria integrativa con la quale chiedeva:
✓ di dichiarare la risoluzione del contratto, fissando il termine per il rilascio dell'immobile;
✓ di condannare parte convenuta al pagamento dei canoni e delle spese, anche nelle more maturati.
All'odierna udienza la causa, ritenuta documentale, è discussa e decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
e la parte ricorrente precisava il proprio credito in € 2200 per canoni pari a quattro mesi.
II
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di locazione risulta documentalmente provata e costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass.
Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
pagina 2 di 5 Il conduttore non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto.
L'inadempimento del conduttore, nel caso in esame, è grave avuto riguardo ai parametri generali fissati in tema di contratti dall'art. 1455 c.c.: non può, infatti, considerarsi di scarsa importanza il mancato pagamento del canone di locazione, che rappresenta la prima e principale obbligazione a carico del conduttore, per oltre 4 mesi.
L'inadempimento è, inoltre, oggettivamente grave anche secondo i parametri di gravità indicati dall'art 5 l.n. 392/78 e si protrae sino ad oggi. Si applica infatti il seguente principio “In tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978” (Cass. 23257/2010).
Va dunque dichiarata la risoluzione, per inadempimento di parte conduttrice, del contratto di locazione, con conseguente fissazione della data del rilascio al 31.5.2025 che, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, deve essere indicata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426).
Parte locatrice ha altresì chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni e delle spese per un totale di 2200 euro.
Sulla base della Giurisprudenza di legittimità, è consentito al locatore domandare il pagamento dei canoni non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità: “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova […]. Ne consegue che, in materia di locazione, è ammissibile la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e
414 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 14961 del 28/06/2006). Ancora: “In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio
a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18686 del 06/09/2007. In generale, cfr. pure Cass. pagina 3 di 5 Civ., sez. III, Ordinanza n. 7430 del 23/03/2017: nel caso esaminato dalla Suprema Corte si fa riferimento a canoni «pregressi», il che non esclude la richiesta per canoni successivamente maturati nelle more del giudizio).
Parte conduttrice va dunque condannata al pagamento della somma complessiva di 2200 euro, calcolata sino alla presente pronuncia, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalle singole scadenze.
Ai sensi dell'art 1591 c.c. deve inoltre essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione relativa ai mesi successivi al mese di maggio 2025 (data del rilascio) in applicazione del disposto dell'articolo richiamato che stabilisce l'obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di dare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna.
III
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147/22, in relazione all'effettivo valore della controversia e all'attività svolta, evitando di duplicazioni del compenso e considerato il carattere documentale della lite:
✓ fase di studio del procedimento di convalida: 179,00 euro;
✓ fase introduttiva del procedimento di convalida: 179,00 euro;
✓ fase mediazione 63,00 euro;
✓ fase istruttoria e/o di trattazione a seguito del mutamento del rito: 200,00 euro;
✓ fase decisionale a seguito del mutamento del rito: 200,00 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
dichiara la risoluzione, per inadempimento di parte conduttrice, del contratto di locazione concluso tra le parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Buttigliera Alta via al Castello n. 36;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rilasciare l'immobile locato, libero da persone e cose, nella disponibilità di parte ricorrente, fissando per il rilascio la data del 31.5.2025;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 2200,00 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. da ciascuna scadenza al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 550,00 euro al mese sino all'effettivo rilascio;
pagina 4 di 5 dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi 821.00 euro per compensi e 198,00 euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta.
Così deciso in Torino, 17.4.2025.
Il Giudice
Andrea De Magistris
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21044/2024 avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in CORSO PALERMO, 32 TORINO presso il difensore
PARTE INTIMANTE/RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE INTIMATA/CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
pagina 1 di 5 in data 1.10.2024 ha intimato a lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 morosità dall'immobile sito in Buttigliera Alta via al Castello n. 36 concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 1.6.2024 registrato il 30.7.2024.
Esponeva parte locatrice che:
✓ il canone pattuito era pari a 550,00 euro, da pagarsi in rate mensili anticipate, scadenti il giorno cinque del mese;
✓ parte conduttrice si è resa morosa nel pagamento di 1100 euro (alla data di predisposizione dell'atto di intimazione).
Quanto sopra premesso, parte locatrice intimava sfratto per morosità, contestualmente citando parte conduttrice in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, competente per la convalida.
All'udienza di convalida il giudice – preso atto del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e della mancata comparizione di parte conduttrice – disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 420 c.p.c., concedendo termine per l'integrazione degli atti e dei documenti.
Parte conduttrice, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Parte locatrice depositava memoria integrativa con la quale chiedeva:
✓ di dichiarare la risoluzione del contratto, fissando il termine per il rilascio dell'immobile;
✓ di condannare parte convenuta al pagamento dei canoni e delle spese, anche nelle more maturati.
All'odierna udienza la causa, ritenuta documentale, è discussa e decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
e la parte ricorrente precisava il proprio credito in € 2200 per canoni pari a quattro mesi.
II
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di locazione risulta documentalmente provata e costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass.
Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
pagina 2 di 5 Il conduttore non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto.
L'inadempimento del conduttore, nel caso in esame, è grave avuto riguardo ai parametri generali fissati in tema di contratti dall'art. 1455 c.c.: non può, infatti, considerarsi di scarsa importanza il mancato pagamento del canone di locazione, che rappresenta la prima e principale obbligazione a carico del conduttore, per oltre 4 mesi.
L'inadempimento è, inoltre, oggettivamente grave anche secondo i parametri di gravità indicati dall'art 5 l.n. 392/78 e si protrae sino ad oggi. Si applica infatti il seguente principio “In tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978” (Cass. 23257/2010).
Va dunque dichiarata la risoluzione, per inadempimento di parte conduttrice, del contratto di locazione, con conseguente fissazione della data del rilascio al 31.5.2025 che, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, deve essere indicata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426).
Parte locatrice ha altresì chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni e delle spese per un totale di 2200 euro.
Sulla base della Giurisprudenza di legittimità, è consentito al locatore domandare il pagamento dei canoni non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità: “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova […]. Ne consegue che, in materia di locazione, è ammissibile la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e
414 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 14961 del 28/06/2006). Ancora: “In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio
a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18686 del 06/09/2007. In generale, cfr. pure Cass. pagina 3 di 5 Civ., sez. III, Ordinanza n. 7430 del 23/03/2017: nel caso esaminato dalla Suprema Corte si fa riferimento a canoni «pregressi», il che non esclude la richiesta per canoni successivamente maturati nelle more del giudizio).
Parte conduttrice va dunque condannata al pagamento della somma complessiva di 2200 euro, calcolata sino alla presente pronuncia, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalle singole scadenze.
Ai sensi dell'art 1591 c.c. deve inoltre essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione relativa ai mesi successivi al mese di maggio 2025 (data del rilascio) in applicazione del disposto dell'articolo richiamato che stabilisce l'obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di dare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna.
III
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147/22, in relazione all'effettivo valore della controversia e all'attività svolta, evitando di duplicazioni del compenso e considerato il carattere documentale della lite:
✓ fase di studio del procedimento di convalida: 179,00 euro;
✓ fase introduttiva del procedimento di convalida: 179,00 euro;
✓ fase mediazione 63,00 euro;
✓ fase istruttoria e/o di trattazione a seguito del mutamento del rito: 200,00 euro;
✓ fase decisionale a seguito del mutamento del rito: 200,00 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
dichiara la risoluzione, per inadempimento di parte conduttrice, del contratto di locazione concluso tra le parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Buttigliera Alta via al Castello n. 36;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rilasciare l'immobile locato, libero da persone e cose, nella disponibilità di parte ricorrente, fissando per il rilascio la data del 31.5.2025;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 2200,00 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. da ciascuna scadenza al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 550,00 euro al mese sino all'effettivo rilascio;
pagina 4 di 5 dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi 821.00 euro per compensi e 198,00 euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta.
Così deciso in Torino, 17.4.2025.
Il Giudice
Andrea De Magistris
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