TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1319 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili;
promosso da in proprio e quale titolare impresa individuale HE Parte_1
IMPIANTI ELETTRICI (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. COIRO GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA F. TORTA, 8 29121 PIACENZA, giusta procura del 26.04.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
UA IA (C.F. ), domiciliata in VIA ANGELO C.F._3
MARIANI 22 C/O AVV. PALUMBO FLAVIO 48121 RAVENNA, in virtù di procura del
27.10.2023 convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per IN PROPRIO E QUALE TITOLARE Parte_1
IMPRESA INDIVIDUALE HE IMPIANTI ELETTRICI:
«- dichiarare nullo, inefficace e comunque revocarsi l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 307/2023 - n. 859/2023
R.g.c. - emesso in data 10/03/2023 dall'intestatario Tribunale, con il quale si ingiunge di pagare entro quaranta giorni la somma di € 11.168,71 per capitale, € 380,00 per spese legali di procedura e € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge e successive occorrende in favore di - accertare e dichiarare per le ragioni sopra CP_1
1 esposte illegittima la sospensione dell'esecuzione del contratto inerente le forniture di materiali nei confronti dell'opponente; - per l'effetto, in via riconvenzionale, accertare il danno in termini di lucro cessante patito dal sig. come conseguenza diretta e immediata della condotta di e condannare quest'ultima al Pt_1 CP_1 pagamento della somma di € 9.570,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, anche attraverso l'applicazione dell'istituto della compensazione con i crediti vantati da controparte;
- Con vittoria di competenze e spese di lite. In via istruttoria si reitera la richiesta delle prove orali così come dedotte nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni».
Conclusioni per : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, per le ragioni esposte in narrativa e nei precedenti atti di causa, accogliere le seguenti conclusioni già precisate nella comparsa di costituzione
e risposta:
– in ogni caso: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria, e conseguentemente rigettare integralmente le domande ed istanze di controparte in quanto carenti degli elementi di fatto e di diritto a supporto delle stesse e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 307/2023;
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito di pari ad euro 11.168,71, come fatto valere in CP_1 sede monitoria, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata in fattura al saldo, e conseguentemente, condannare parte opponente al pagamento in favore di della predetta somma;
CP_1
– sempre, in ogni caso, per tutte le motivazioni esposte, respingere integralmente l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase monitoria sia della presente fase di opposizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
HE IMPIANTI ELETTRICI, propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
307/23 del 10.03.2023, a mezzo del quale ingiungeva il pagamento dell'importo, pari CP_1 ad € 11.168,71, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo residuo per la vendita di materiale edile.
1.1. La parte attrice opponente non contesta il titolo, bensì eccepisce l'inadempimento di controparte per avere deciso unilateralmente di sospendere: «in modo arbitrario la fornitura dei materiali, evidenziando il mancato pagamento di fatture che, in realtà, erano state già onorate» (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
2 In particolare, con intimazione di pagamento del 12.12.2022, l'odierna parte convenuta opposta dapprima intimava il pagamento dell'importo di € 9.720,62, pena la sospensione degli ordini in corso, relativamente ad una commessa precedentemente remunerata già il 9.12.2022 (v. all. 2 e 3, in fasc. attore), e poi dava comunque corso alla paventata sospensione cagionando pregiudizi economici, nella specie di perdite di opportunità commerciali, quantificati in misura di € 9.570,00.
1.2. La condotta in questione si paleserebbe come abusiva, poiché non risulterebbe specificamente sottoscritta la clausola «Il mancato pagamento delle forniture ci autorizza a sospendere, con effetto immediato, ulteriori invii e consegne di materiale, eventuali sconti cassa e condizioni particolari, nonché abbuoni e premi di qualsivoglia natura precedentemente accordati»; in aggiunta, la società ingiungente avrebbe omesso di consegnare una porzione della merce di cui alla fattura n. 22/065730, di valore pari ad € 980,00.
L'opponente conclude ai fini della revoca dell'ingiunzione opposta, e in via riconvenzionale, per il risarcimento del danno quantificato in € 9.570,00.
1.3. La parte convenuta opposta replica:
- quanto al pagamento di € 9.720,62, che il versamento eseguito dall'ingiunto a saldo delle fatture riportante nell'atto d'intimazione datato 12.12.2022, non terrebbe conto delle fatture n. 398J e 445J di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- circa la mancata sottoscrizione ex art. 1341, c.c., dalla documentazione in atti emergerebbe l'espressa accettazione e sottoscrizione delle condizioni contrattuali (v. all. 3, in fasc. opposta);
- quanto alla fattura n. 22/065730, la consegna della merce sarebbe dimostrata documentalmente, come evincibile dai documenti di trasporto nn. 52738, 52973, 17415,
53376, 53424 e 166911, tutti sottoscritti dal destinatario (v. all. 7 e 8, in fasc. monitorio).
2. Con ordinanza ex art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto;
inoltre, ritenendo la causa di natura documentale e matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 10.12.2025 per discussione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione del termine per memorie conclusive.
2.1. L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di
3 convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
2.2. Nel caso di specie, mentre la società convenuta documentava il proprio credito sia nell'an che nel quantum, la società opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e scarsamente convincenti, inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
2.3. Nell'opporsi all'ingiunzione, l'attrice invoca l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deducendo un'illegittima sospensione delle forniture da parte della convenuta, circostanza che ritiene giustifichi il mancato pagamento delle fatture azionate.
Nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento consente a ciascuno dei contraenti di “rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre a di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto” (art. 1460 c.c.).
2.4. In virtù del principio “inadempimenti non est adimplendum”, infatti, nell'ipotesi di inadempimento della controparte, al contraente adempiente è consentito di sospendere o interrompere l'esecuzione delle proprie prestazioni;
tuttavia, l'art. 1460 co. 2 delinea un limite, precisando che tale rimedio non possa essere invocato “se, avuto riguardo delle circostanze, tale rifiuto è contrario a buona fede”. Per costante giurisprudenza, la contrarietà a buona fede è riscontrabile nell'ipotesi in cui l'inadempimento non sia di scarsa rilevanza (richiamando così il presupposto della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione, ex art. 1453 c.c.) oppure nel caso in cui esso sia esercitato proprio dal contraente che per primo non abbia onorato le proprie prestazioni.
2.5. Ciò premesso, rispetto al caso di specie, risulta provato documentalmente che: CP_ a) in data 05.12.2025, la società inviava sollecito di pagamento per il saldo delle fatture insolute 398J del 18.10.2022, 445 J del 22.11.2022, 43113 FE del 31.08.2022 e 48395 del
30.09.2022, per € 9.720,62 (doc. 2 opponente);
b) con bonifici del 09.12.2022 e del 13.12.2022, l'opponente corrispondeva l'importo complessivo di € 9.640,00 (rispettivamente € 9.415,22 e € 199,00, v. doc. 3), saldando parzialmente le fatture oggetto di sollecito;
c) il 07.03.2023 l'opposta procedeva monitoriamente per il recupero del residuo, oltre alle fatture rimaste insolute, ossia n. 22/55017 FE del 31.10.2022 di € 3.997,67, n. 22/60141
4 FE del 30.11.2022 di € 2.444,32 (doc.5 - 6) e n. 22/65730 FE del 22.12.2022 di € 4.620,87
(doc. 3 - 8 fasc. monitorio).
2.6. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dunque, al tempo della sospensione delle forniture l'opponente versava in stato di morosità; a fronte di siffatta circostanza,
l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente non è solo inaccoglibile ai sensi dell'art. 1460 co. 2, ma ne svela altresì l'intento manifestamente pretestuoso, essendo il credito esigibile.
3. Ciò chiarito, ugualmente, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dall'opponente va rigettata, non essendo ascrivibile in capo ad alcuna CP_1 responsabilità per inadempimento.
3.1. Difatti, come statuito nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., la sospensione delle forniture disposta dall'ingiungente è pienamente legittima non solo da un punto di vista strettamente contrattuale - posto che, come documentato da parte convenuta, veniva espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto e sottoscritta per accettazione, conformemente all'obbligo imposto dall'art. 1341 co. 2 c.c. (doc. 3 convenuta) - ma, anche sulla scorta dell'art. 1460 c.c., che troverebbe applicazione a prescindere dalle specifiche pattuizioni contrattuali, giustificando l'interruzione delle prestazioni in caso di grave inadempimento della controparte.
3.2. Con riguardo alle contestazioni mosse sulla merce non consegnata, si richiama quanto già espresso in ordinanza ex art. 648 c.p.c., di cui si conferma il convincimento: “la parte opponente non contesta l'effettiva consegna della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, ad eccezione di quella indicata nella fattura n. 22/065730 limitatamente all'importo di € 980,00. Tale doglianza appare comunque generica, atteso che la fattura in oggetto reca la somma di € 4.620,87, mentre la contestazione di omessa consegna riguarderebbe il minore importo di € 980,00 (importo ingiunto pari ad € 11.168,71), senza che la parte abbia dettagliatamente indicato i beni non consegnati. Ad ogni modo, dal raffronto tra la fattura in esame e i relativi documenti di trasporto la merce risulta consegnata per intero (cfr. all. 4 e 6, in fascicolo monitorio)” (v. ordinanza del 21.06.2024).
3.3. Dunque, da un lato, la convenuta-opposta ha dimostrato il rapporto contrattuale e l'entità del credito, dall'altro lato, in mancanza di adeguata prova da parte dell'opponente di fatti estintivi/modificativi/impeditivi della pretesa, il decreto ingiuntivo va confermato, con integrale addebito delle spese di lite a carico di parte attrice opponente.
5 3.4. Inoltre, sussistono le condizioni per emettere la statuizione aggiuntiva di condanna per lite temeraria, a fronte della natura manifestamente strumentale dell'opposizione, con la conseguenza che l'attore-opponente va condannato a versare l'importo di € 1.000,00 in favore di nonché una somma analoga in favore della CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 307/23 del
10.03.2023;
2) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale HE IMPIANTI ELETTRICI, a corrispondere, in favore di CP_1
, le spese di lite che quantifica in € 5.077,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa
[...] avvocati ed I.V.A. come per legge;
3) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale HE IMPIANTI ELETTRICI, al pagamento, in favore di , CP_1 dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., oltre interessi al saggio legale fino al saldo:
4) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale HE IMPIANTI ELETTRICI, al pagamento, in favore della CP_2
dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma quarto c.p.c., oltre
[...] interessi al saggio legale fino al saldo.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1319 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili;
promosso da in proprio e quale titolare impresa individuale HE Parte_1
IMPIANTI ELETTRICI (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. COIRO GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA F. TORTA, 8 29121 PIACENZA, giusta procura del 26.04.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
UA IA (C.F. ), domiciliata in VIA ANGELO C.F._3
MARIANI 22 C/O AVV. PALUMBO FLAVIO 48121 RAVENNA, in virtù di procura del
27.10.2023 convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per IN PROPRIO E QUALE TITOLARE Parte_1
IMPRESA INDIVIDUALE HE IMPIANTI ELETTRICI:
«- dichiarare nullo, inefficace e comunque revocarsi l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 307/2023 - n. 859/2023
R.g.c. - emesso in data 10/03/2023 dall'intestatario Tribunale, con il quale si ingiunge di pagare entro quaranta giorni la somma di € 11.168,71 per capitale, € 380,00 per spese legali di procedura e € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge e successive occorrende in favore di - accertare e dichiarare per le ragioni sopra CP_1
1 esposte illegittima la sospensione dell'esecuzione del contratto inerente le forniture di materiali nei confronti dell'opponente; - per l'effetto, in via riconvenzionale, accertare il danno in termini di lucro cessante patito dal sig. come conseguenza diretta e immediata della condotta di e condannare quest'ultima al Pt_1 CP_1 pagamento della somma di € 9.570,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, anche attraverso l'applicazione dell'istituto della compensazione con i crediti vantati da controparte;
- Con vittoria di competenze e spese di lite. In via istruttoria si reitera la richiesta delle prove orali così come dedotte nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni».
Conclusioni per : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, per le ragioni esposte in narrativa e nei precedenti atti di causa, accogliere le seguenti conclusioni già precisate nella comparsa di costituzione
e risposta:
– in ogni caso: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria, e conseguentemente rigettare integralmente le domande ed istanze di controparte in quanto carenti degli elementi di fatto e di diritto a supporto delle stesse e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 307/2023;
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito di pari ad euro 11.168,71, come fatto valere in CP_1 sede monitoria, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata in fattura al saldo, e conseguentemente, condannare parte opponente al pagamento in favore di della predetta somma;
CP_1
– sempre, in ogni caso, per tutte le motivazioni esposte, respingere integralmente l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase monitoria sia della presente fase di opposizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
HE IMPIANTI ELETTRICI, propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
307/23 del 10.03.2023, a mezzo del quale ingiungeva il pagamento dell'importo, pari CP_1 ad € 11.168,71, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo residuo per la vendita di materiale edile.
1.1. La parte attrice opponente non contesta il titolo, bensì eccepisce l'inadempimento di controparte per avere deciso unilateralmente di sospendere: «in modo arbitrario la fornitura dei materiali, evidenziando il mancato pagamento di fatture che, in realtà, erano state già onorate» (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
2 In particolare, con intimazione di pagamento del 12.12.2022, l'odierna parte convenuta opposta dapprima intimava il pagamento dell'importo di € 9.720,62, pena la sospensione degli ordini in corso, relativamente ad una commessa precedentemente remunerata già il 9.12.2022 (v. all. 2 e 3, in fasc. attore), e poi dava comunque corso alla paventata sospensione cagionando pregiudizi economici, nella specie di perdite di opportunità commerciali, quantificati in misura di € 9.570,00.
1.2. La condotta in questione si paleserebbe come abusiva, poiché non risulterebbe specificamente sottoscritta la clausola «Il mancato pagamento delle forniture ci autorizza a sospendere, con effetto immediato, ulteriori invii e consegne di materiale, eventuali sconti cassa e condizioni particolari, nonché abbuoni e premi di qualsivoglia natura precedentemente accordati»; in aggiunta, la società ingiungente avrebbe omesso di consegnare una porzione della merce di cui alla fattura n. 22/065730, di valore pari ad € 980,00.
L'opponente conclude ai fini della revoca dell'ingiunzione opposta, e in via riconvenzionale, per il risarcimento del danno quantificato in € 9.570,00.
1.3. La parte convenuta opposta replica:
- quanto al pagamento di € 9.720,62, che il versamento eseguito dall'ingiunto a saldo delle fatture riportante nell'atto d'intimazione datato 12.12.2022, non terrebbe conto delle fatture n. 398J e 445J di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- circa la mancata sottoscrizione ex art. 1341, c.c., dalla documentazione in atti emergerebbe l'espressa accettazione e sottoscrizione delle condizioni contrattuali (v. all. 3, in fasc. opposta);
- quanto alla fattura n. 22/065730, la consegna della merce sarebbe dimostrata documentalmente, come evincibile dai documenti di trasporto nn. 52738, 52973, 17415,
53376, 53424 e 166911, tutti sottoscritti dal destinatario (v. all. 7 e 8, in fasc. monitorio).
2. Con ordinanza ex art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto;
inoltre, ritenendo la causa di natura documentale e matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 10.12.2025 per discussione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione del termine per memorie conclusive.
2.1. L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di
3 convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
2.2. Nel caso di specie, mentre la società convenuta documentava il proprio credito sia nell'an che nel quantum, la società opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e scarsamente convincenti, inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
2.3. Nell'opporsi all'ingiunzione, l'attrice invoca l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deducendo un'illegittima sospensione delle forniture da parte della convenuta, circostanza che ritiene giustifichi il mancato pagamento delle fatture azionate.
Nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento consente a ciascuno dei contraenti di “rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre a di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto” (art. 1460 c.c.).
2.4. In virtù del principio “inadempimenti non est adimplendum”, infatti, nell'ipotesi di inadempimento della controparte, al contraente adempiente è consentito di sospendere o interrompere l'esecuzione delle proprie prestazioni;
tuttavia, l'art. 1460 co. 2 delinea un limite, precisando che tale rimedio non possa essere invocato “se, avuto riguardo delle circostanze, tale rifiuto è contrario a buona fede”. Per costante giurisprudenza, la contrarietà a buona fede è riscontrabile nell'ipotesi in cui l'inadempimento non sia di scarsa rilevanza (richiamando così il presupposto della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione, ex art. 1453 c.c.) oppure nel caso in cui esso sia esercitato proprio dal contraente che per primo non abbia onorato le proprie prestazioni.
2.5. Ciò premesso, rispetto al caso di specie, risulta provato documentalmente che: CP_ a) in data 05.12.2025, la società inviava sollecito di pagamento per il saldo delle fatture insolute 398J del 18.10.2022, 445 J del 22.11.2022, 43113 FE del 31.08.2022 e 48395 del
30.09.2022, per € 9.720,62 (doc. 2 opponente);
b) con bonifici del 09.12.2022 e del 13.12.2022, l'opponente corrispondeva l'importo complessivo di € 9.640,00 (rispettivamente € 9.415,22 e € 199,00, v. doc. 3), saldando parzialmente le fatture oggetto di sollecito;
c) il 07.03.2023 l'opposta procedeva monitoriamente per il recupero del residuo, oltre alle fatture rimaste insolute, ossia n. 22/55017 FE del 31.10.2022 di € 3.997,67, n. 22/60141
4 FE del 30.11.2022 di € 2.444,32 (doc.5 - 6) e n. 22/65730 FE del 22.12.2022 di € 4.620,87
(doc. 3 - 8 fasc. monitorio).
2.6. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dunque, al tempo della sospensione delle forniture l'opponente versava in stato di morosità; a fronte di siffatta circostanza,
l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente non è solo inaccoglibile ai sensi dell'art. 1460 co. 2, ma ne svela altresì l'intento manifestamente pretestuoso, essendo il credito esigibile.
3. Ciò chiarito, ugualmente, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dall'opponente va rigettata, non essendo ascrivibile in capo ad alcuna CP_1 responsabilità per inadempimento.
3.1. Difatti, come statuito nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., la sospensione delle forniture disposta dall'ingiungente è pienamente legittima non solo da un punto di vista strettamente contrattuale - posto che, come documentato da parte convenuta, veniva espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto e sottoscritta per accettazione, conformemente all'obbligo imposto dall'art. 1341 co. 2 c.c. (doc. 3 convenuta) - ma, anche sulla scorta dell'art. 1460 c.c., che troverebbe applicazione a prescindere dalle specifiche pattuizioni contrattuali, giustificando l'interruzione delle prestazioni in caso di grave inadempimento della controparte.
3.2. Con riguardo alle contestazioni mosse sulla merce non consegnata, si richiama quanto già espresso in ordinanza ex art. 648 c.p.c., di cui si conferma il convincimento: “la parte opponente non contesta l'effettiva consegna della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, ad eccezione di quella indicata nella fattura n. 22/065730 limitatamente all'importo di € 980,00. Tale doglianza appare comunque generica, atteso che la fattura in oggetto reca la somma di € 4.620,87, mentre la contestazione di omessa consegna riguarderebbe il minore importo di € 980,00 (importo ingiunto pari ad € 11.168,71), senza che la parte abbia dettagliatamente indicato i beni non consegnati. Ad ogni modo, dal raffronto tra la fattura in esame e i relativi documenti di trasporto la merce risulta consegnata per intero (cfr. all. 4 e 6, in fascicolo monitorio)” (v. ordinanza del 21.06.2024).
3.3. Dunque, da un lato, la convenuta-opposta ha dimostrato il rapporto contrattuale e l'entità del credito, dall'altro lato, in mancanza di adeguata prova da parte dell'opponente di fatti estintivi/modificativi/impeditivi della pretesa, il decreto ingiuntivo va confermato, con integrale addebito delle spese di lite a carico di parte attrice opponente.
5 3.4. Inoltre, sussistono le condizioni per emettere la statuizione aggiuntiva di condanna per lite temeraria, a fronte della natura manifestamente strumentale dell'opposizione, con la conseguenza che l'attore-opponente va condannato a versare l'importo di € 1.000,00 in favore di nonché una somma analoga in favore della CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 307/23 del
10.03.2023;
2) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale HE IMPIANTI ELETTRICI, a corrispondere, in favore di CP_1
, le spese di lite che quantifica in € 5.077,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa
[...] avvocati ed I.V.A. come per legge;
3) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale HE IMPIANTI ELETTRICI, al pagamento, in favore di , CP_1 dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., oltre interessi al saggio legale fino al saldo:
4) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale HE IMPIANTI ELETTRICI, al pagamento, in favore della CP_2
dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma quarto c.p.c., oltre
[...] interessi al saggio legale fino al saldo.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
6