Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12431/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12431 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza del ricorrente volta all’ottenimento della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la propria istanza volta all’ottenimento della cittadinanza Italiana ex art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92.
In particolare, l’amministrazione procedente ha evidenziato che il ricorrente sarebbe stato condannato, con sentenza, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. 286/90; segnalato per i reati di cui agli artt. 495 c.p. e 14, comma 5- ter , del d.lgs. 286/98 e avrebbe omesso di indicare la menzionata condanna nella domanda di cittadinanza.
2. In data -OMISSIS- l’amministrazione resistente ha chiesto un rinvio perché starebbe riesaminando la propria determinazione alla luce del contenuto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Con il proprio ricorso il ricorrente censura la valutazione effettata dall’amministrazione procedente perché non avrebbe considerato il suo concreto inserimento sociale, soprattutto alla luce del fatto che la segnalazione del -OMISSIS- deriverebbe da un’espulsione successivamente revocata e non avrebbe indicato nella domanda la condanna perché indotto in errore dal fatto che essa non era riportata nel casellario giudiziale prodotto per uso privato.
5. Ciò posto, il Collegio non ritiene di dover accogliere l’istanza di rinvio presentata dall’amministrazione resistente non solo per via dell’eccezionalità dell’istituto ma anche, e soprattutto, alla luce del fatto che il presente ricorso, che a dire dell’amministrazione conterrebbe degli elementi che l’avrebbero indotta a rivalutare la propria determinazione, è stato notificato il -OMISSIS- sicché essa, anche in omaggio al noto principio di buona fede, avrebbe ben potuto riaprire il procedimento, ottenere i pareri necessari e concluderlo con un provvedimento espresso congruamente motivato, anziché limitarsi a chiedere un rinvio alla vigilia della data fissata per la trattazione del merito della controversia.
6. Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Come noto, si tratta di un provvedimento altamente discrezionale in cui il « controllo giurisdizionale sulla valutazione dell'effettiva integrazione nell'ambito della comunità nazionale deve essere limitato al controllo esterno e formale, riguardando principalmente l'eccesso di potere, le anomalie procedurali specifiche, la mancanza di logica, contraddizioni, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, irragionevolezza delle decisioni adottate o mancanza di motivazione. Tale controllo esclude una valutazione indipendente delle circostanze di fatto e di diritto oggetto dell'esame richiesto per ottenere lo status in questione. Il controllo giurisdizionale non deve entrare nel merito della decisione presa, che resta riservata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione » ( ex multis T.A.R. Roma, Lazio, sez. V, 6 maggio 2024, n. 8981).
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che la valutazione de qua implica una delicata valutazione in ordine alla concreta integrazione dello straniero nella società e, pertanto, l’amministrazione procedente « non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
In particolare, essa è tenuta a esaminare accuratamente la « reale integrazione dello straniero nella società, prendendo in considerazione non solo fatti passati sanzionati penalmente, ma anche legami familiari, situazione lavorativa e radicamento sul territorio. Pur considerando eventuali criticità morali, è fondamentale che la condotta complessiva dimostri un'adesione convinta ai valori dell'ordinamento giuridico » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
Tanto premesso l’amministrazione procedente ha fondato il proprio convincimento sia su una condanna temporalmente collocata al di fuori del periodo di osservazione che potrebbe concorrere a fondare il giudizio del Ministero solo se supportata da ulteriori elementi che, però, non sono stati indicati nel caso di specie.
Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che l’amministrazione procedente non ha approfondito la segnalazione del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 495 c.p. e, pertanto, la vicenda ben potrebbe essersi conclusa in senso favorevole per lo straniero. Così come, del resto, è avvenuto con la segnalazione del Commissariato di -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS- per violazione dell'art. 14 comma 5- quater del d.lgs. 286/1998 la quale si è conclusa con la revoca del decreto di espulsione.
A ciò si aggiunga che anche l’omessa indicazione della condanna nell’istanza di cittadinanza non è di per sé dirimente in quanto l’omissione potrebbe derivare dall'errata convinzione che essa fosse irrilevante perché non iscritta nel certificato penale ad uso del privato.
Per tale ragione, anche alla luce dell’integrazione dello straniero nella comunità nazionale, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria e valutare se egli fosse meritevole di ottenere il beneficio richiesto.
7. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione resistente di riaprire il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga in debita considerazione il contenuto della presente decisione.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.