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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n R.G.27/2025 (cui è riunita R.G.37/2025) vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , ,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , ,. , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Controparte_1 [...]
, , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
e e questi ultimi quali Controparte_17 CP_18 Controparte_19 eredi di rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Franceschinis ed Persona_1
AN OR
Appellanti principali
Appellati incidentali e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana La Verghetta e Luciano Controparte_20
Tamburro
Appellata principale
Appellante incidentale
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8099/2024 del
08.07.2024. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc, ritualmente iscritto e notificato, depositato il 10.4.2024 i dipendenti di indicati in epigrafe (con la precisazione che con riferimento agli CP_20 odierni appellanti e aveva proposto ricorso ex art. CP_18 Controparte_19
414 c.p.c. il de cuius , premesso di rivestire mansioni e qualifica di Persona_1 macchinisti conducenti di treni, e che la retribuzione corrisposta loro durante i periodi feriali goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa nazionale e sovranazionale, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e della Corte di Cassazione, hanno convenuto detta società in giudizio davanti a questo
Tribunale per chiedere: “A) Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del
Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS pagina 3 di 15 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fsso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del
CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. B) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2,
CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), e “indennità di utilizzazione professionale”
e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo
Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012
e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo. C) Conseguentemente condannare a corrispondere a ciascun ricorrente un importo pari alla CP_20 differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2023 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito: -CHIANESE
2 UMBERTO euro 11.385,96 uro 15.296,27 euro Parte_2 Parte_3
9.981,94 -CIVITA euro 15.073,70 euro 14.509,35 - Pt_4 Controparte_14
CP_1
euro 12.423,59 -CALABRESE euro 14.389,20 CP_15 CP_17
euro 3.227,69 -D euro 16.639,83 euro
[...] CP_1 CP_2
13.219,60 -ESPOSITO euro 17.340,49 euro 5.501,87 - CP_3 Controparte_4 euro 9.026,15 euro 3.532,10 -PETROSINO CP_5 Controparte_6
euro 13.323,37 euro 10.359,78 Pt_19 Controparte_8 Persona_1 euro 13.867,25 euro 14.753,76 euro 15.200,84 - Parte_21 Parte_22
euro 3.202,14 euro 18.232,61 Parte_23 Parte_24 [...]
euro 15.241,40 euro 20.359,65 Parte_17 Parte_18 Parte_19
euro 18.817,83 euro 9.647,37
[...] Parte_20 [...]
euro 12.093,99 - euro 16.141,53 CP_9 Controparte_10 CP_11 euro 15.403,27 euro 17.084,75 euro 2.663,21 o Controparte_12 Controparte_13 in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda. D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre
a Contributo Unificato di euro 379,50, oltre rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93
c.p.c.”.
All'accoglimento di tali domande si è opposta la società convenuta che, contestando l'assunto delle controparti secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovesse essere la medesima dei normali giorni di lavoro, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
La società rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, riunire CP_20 al procedimento R.G. n. 14200/2024 (ricorrenti + 3), quelli RR.GG. n. Parte_25
14221/2024 (ricorrenti + 3), n. 14228/2024 (ricorrenti Parte_1 Pt_26
+ 3), n. 14230/2024 (ricorrenti + 4), n. 14234/2024 (ricorrenti
[...] Parte_17
+ 3), n. 14235/2024 (ricorrenti + 3), n. 14237/2024 Parte_21 Controparte_1
3 (ricorrenti + 4), n. 14243/2024 (ricorrenti + 4), n. CP_5 Controparte_9
14244/2024 (ricorrenti + 3), n. 14632/2024 (ricorrenti Parte_27 [...]
+ 3); b) nel merito, rigettare il ricorso, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con CP_14 clausola e vittoria di spese e compensi.”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il giudice prime cure, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha disposto la riunione al procedimento di primo grado degli ulteriori analoghi giudizi di cui sopra.
Il Tribunale ha così deciso: “ accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti;
disapplicate le clausole contenute nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003, nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art.
77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude
l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, nell'art.25.6, del CCNL 2003 e nell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2,
CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), “indennità di utilizzazione professionale” e
“riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale
2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; e per l'effetto condanna al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle CP_20 differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dall'1/8/07 alla sentenza oltre rivalutazione ed interessi;
compensa per la metà le spese di lite e condanna al pagamento CP_20 della residua parte liquidata in complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA da distarsi in favore dei procuratori antistatari.”
2.Proponevano gravame instaurando la causa sub. RG 27/2025 i lavoratori per i seguenti motivi:
- violazione ed errata applicazione del principio di inderogabilità dei parametri minimi;
- erroneità della compensazione al 50% in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c;
Resisteva l'appellata , che concludeva per il rigetto del gravame. CP_20
3.Proponeva gravame instaurando la causa sub. RG 37/2025 la per i Controparte_20 seguenti motivi:
- Motivazione per relationem ─ Nullità della sentenza per difetto di motivazione ─ Violazione degli artt. 118, disp. att., 132, 1° comma, punto 4), c.p.c., 111, 6° comma, Cost., in relazione all'art. 429 c.p.c. ─ Insufficiente motivazione ─ Espressa impugnazione dei capi a pag. 4, 1° e
4 2° cpv., della sentenza di prime cure e successiva pedissequa trascrizione della sentenza T. lav.
Roma n. 3191/2024 del 14/03/2024;
- Violazione degli artt. 36, 3° comma, Cost., 2109, 2° comma, c.c. e 10, d.lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 7, dir. 2003/88/CE, per come interpretato dalla CGUE e dalla Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 7, dir. 2003/88/CE;
-omessa disamina della normativa nazionale a tutela della fruizione delle ferie rispetto alla verifica dell'elemento della dissuasività;
-Violazione dell'art. 7, dir. 2003/88/CE e degli artt. 36, 3° comma, Cost., 2109, 2° comma, c.c.,
10 e 18-bis, d.lgs. n. 66/2003;
- Violazione e/o falsa applicazione 36 degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 10, d.lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 7, direttiva 2003/88/CE, all'art. 36 Cost. ed all. art. 2109 c.c. ─ Espressa impugnazione dei capi da pag. 11, 1° cpv. a pag. 13, 3° cpv. della sentenza di prime cure in relazione al quantum delle pretese;
- Violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e l'art. 2935 c.c., anche in relazione all'art. 18, L. n.
300/1970, nel testo novellato dalla L. 92/2012.
Resistevano gli appellati, che concludevano per il rigetto del gravame.
4.Disposta la riunione della causa sub. RG 37/2025 a quella sub. RG 27/2025, costituitisi e nella qualità di eredi a titolo universale di CP_18 Controparte_19
(deceduto nelle more del giudizio), all'odierna udienza-alla quale la causa Persona_1
è stata rinviata su concorde richiesta delle parti onde perfezionare l'esito delle trattative- le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. All'esito la causa è stata decisa con la lettura della presente sentenza.
5.Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio.
P.Q.M.
-dichiara estinto il giudizio;
-spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 3.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n R.G.27/2025 (cui è riunita R.G.37/2025) vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , ,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , ,. , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Controparte_1 [...]
, , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
e e questi ultimi quali Controparte_17 CP_18 Controparte_19 eredi di rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Franceschinis ed Persona_1
AN OR
Appellanti principali
Appellati incidentali e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana La Verghetta e Luciano Controparte_20
Tamburro
Appellata principale
Appellante incidentale
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8099/2024 del
08.07.2024. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc, ritualmente iscritto e notificato, depositato il 10.4.2024 i dipendenti di indicati in epigrafe (con la precisazione che con riferimento agli CP_20 odierni appellanti e aveva proposto ricorso ex art. CP_18 Controparte_19
414 c.p.c. il de cuius , premesso di rivestire mansioni e qualifica di Persona_1 macchinisti conducenti di treni, e che la retribuzione corrisposta loro durante i periodi feriali goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa nazionale e sovranazionale, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e della Corte di Cassazione, hanno convenuto detta società in giudizio davanti a questo
Tribunale per chiedere: “A) Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del
Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS pagina 3 di 15 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fsso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del
CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. B) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2,
CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), e “indennità di utilizzazione professionale”
e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo
Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012
e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo. C) Conseguentemente condannare a corrispondere a ciascun ricorrente un importo pari alla CP_20 differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2023 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito: -CHIANESE
2 UMBERTO euro 11.385,96 uro 15.296,27 euro Parte_2 Parte_3
9.981,94 -CIVITA euro 15.073,70 euro 14.509,35 - Pt_4 Controparte_14
CP_1
euro 12.423,59 -CALABRESE euro 14.389,20 CP_15 CP_17
euro 3.227,69 -D euro 16.639,83 euro
[...] CP_1 CP_2
13.219,60 -ESPOSITO euro 17.340,49 euro 5.501,87 - CP_3 Controparte_4 euro 9.026,15 euro 3.532,10 -PETROSINO CP_5 Controparte_6
euro 13.323,37 euro 10.359,78 Pt_19 Controparte_8 Persona_1 euro 13.867,25 euro 14.753,76 euro 15.200,84 - Parte_21 Parte_22
euro 3.202,14 euro 18.232,61 Parte_23 Parte_24 [...]
euro 15.241,40 euro 20.359,65 Parte_17 Parte_18 Parte_19
euro 18.817,83 euro 9.647,37
[...] Parte_20 [...]
euro 12.093,99 - euro 16.141,53 CP_9 Controparte_10 CP_11 euro 15.403,27 euro 17.084,75 euro 2.663,21 o Controparte_12 Controparte_13 in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda. D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre
a Contributo Unificato di euro 379,50, oltre rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93
c.p.c.”.
All'accoglimento di tali domande si è opposta la società convenuta che, contestando l'assunto delle controparti secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovesse essere la medesima dei normali giorni di lavoro, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
La società rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, riunire CP_20 al procedimento R.G. n. 14200/2024 (ricorrenti + 3), quelli RR.GG. n. Parte_25
14221/2024 (ricorrenti + 3), n. 14228/2024 (ricorrenti Parte_1 Pt_26
+ 3), n. 14230/2024 (ricorrenti + 4), n. 14234/2024 (ricorrenti
[...] Parte_17
+ 3), n. 14235/2024 (ricorrenti + 3), n. 14237/2024 Parte_21 Controparte_1
3 (ricorrenti + 4), n. 14243/2024 (ricorrenti + 4), n. CP_5 Controparte_9
14244/2024 (ricorrenti + 3), n. 14632/2024 (ricorrenti Parte_27 [...]
+ 3); b) nel merito, rigettare il ricorso, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con CP_14 clausola e vittoria di spese e compensi.”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il giudice prime cure, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha disposto la riunione al procedimento di primo grado degli ulteriori analoghi giudizi di cui sopra.
Il Tribunale ha così deciso: “ accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti;
disapplicate le clausole contenute nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003, nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art.
77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude
l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, nell'art.25.6, del CCNL 2003 e nell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2,
CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), “indennità di utilizzazione professionale” e
“riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale
2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; e per l'effetto condanna al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle CP_20 differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dall'1/8/07 alla sentenza oltre rivalutazione ed interessi;
compensa per la metà le spese di lite e condanna al pagamento CP_20 della residua parte liquidata in complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA da distarsi in favore dei procuratori antistatari.”
2.Proponevano gravame instaurando la causa sub. RG 27/2025 i lavoratori per i seguenti motivi:
- violazione ed errata applicazione del principio di inderogabilità dei parametri minimi;
- erroneità della compensazione al 50% in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c;
Resisteva l'appellata , che concludeva per il rigetto del gravame. CP_20
3.Proponeva gravame instaurando la causa sub. RG 37/2025 la per i Controparte_20 seguenti motivi:
- Motivazione per relationem ─ Nullità della sentenza per difetto di motivazione ─ Violazione degli artt. 118, disp. att., 132, 1° comma, punto 4), c.p.c., 111, 6° comma, Cost., in relazione all'art. 429 c.p.c. ─ Insufficiente motivazione ─ Espressa impugnazione dei capi a pag. 4, 1° e
4 2° cpv., della sentenza di prime cure e successiva pedissequa trascrizione della sentenza T. lav.
Roma n. 3191/2024 del 14/03/2024;
- Violazione degli artt. 36, 3° comma, Cost., 2109, 2° comma, c.c. e 10, d.lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 7, dir. 2003/88/CE, per come interpretato dalla CGUE e dalla Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 7, dir. 2003/88/CE;
-omessa disamina della normativa nazionale a tutela della fruizione delle ferie rispetto alla verifica dell'elemento della dissuasività;
-Violazione dell'art. 7, dir. 2003/88/CE e degli artt. 36, 3° comma, Cost., 2109, 2° comma, c.c.,
10 e 18-bis, d.lgs. n. 66/2003;
- Violazione e/o falsa applicazione 36 degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 10, d.lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 7, direttiva 2003/88/CE, all'art. 36 Cost. ed all. art. 2109 c.c. ─ Espressa impugnazione dei capi da pag. 11, 1° cpv. a pag. 13, 3° cpv. della sentenza di prime cure in relazione al quantum delle pretese;
- Violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e l'art. 2935 c.c., anche in relazione all'art. 18, L. n.
300/1970, nel testo novellato dalla L. 92/2012.
Resistevano gli appellati, che concludevano per il rigetto del gravame.
4.Disposta la riunione della causa sub. RG 37/2025 a quella sub. RG 27/2025, costituitisi e nella qualità di eredi a titolo universale di CP_18 Controparte_19
(deceduto nelle more del giudizio), all'odierna udienza-alla quale la causa Persona_1
è stata rinviata su concorde richiesta delle parti onde perfezionare l'esito delle trattative- le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. All'esito la causa è stata decisa con la lettura della presente sentenza.
5.Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio.
P.Q.M.
-dichiara estinto il giudizio;
-spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 3.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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