Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5320/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MARIANO BENIAMINO (C.F. ), con il quale sono C.F._3 elettivamente domiciliati in CASTEL SAN GIORGIO VIA DELLA MINICA N. 6, presso lo studio dell'Avv. TEODORO RESCIGNO ATTORI E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO GUGLIELMO MARCONI N. 34 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SENATORE CIRO (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
1. accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati nel mutuo in contestazione e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora applicati al mutuo e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 61.838,76 quale quota CP_1 di interessi richiesti e versati, ovvero della diversa somma a calcolarsi, anche a mezzo di CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
2. in via gradata e in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore conclusione, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1283, 1284 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale
3. accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., come ampiamente motivato, anche in considerazione della previsione del cosiddetto fenomeno anatocistico e, per l'effetto, condannare la banca al risarcimento danni conseguenti, in favor dell'attore, mercè la corresponsione della somma che sarà accertata in corso di causa ovvero liquidata dal Giudice, anche secondo equità; 4. con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”. A fondamento della propria domanda, gli attori premettevano quanto segue: di aver stipulato in data 20.11.2000 con la un contratto di Controparte_2 mutuo fondiario a rogito Notaio rep. 82460 racc. 11507, di Lire Persona_1
200.000.000 (pari ad € 103.291,38) da restituirsi in quindici anni in 180 rate mensili posticipate, con previsione iniziale di tasso del 7,665 % nominale annuo ed un interesse di mora pari al tasso nominale maggiorato di 4 punti oltre ad una penale per estinzione anticipata del 2 %, pur riconoscendo che “ …il tasso di interesse convenzionale è sicuramente legittimo …” e che “ … il mutuatario sia sempre stato puntuale nel pagamento delle rate di mutuo e che, pertanto, gli interessi moratori non siano mai stati in concreto applicati …” . In via istruttoria allegavano relazione di parte della e chiedevano Controparte_3 ammettersi CTU contabile volta a verificare la usurarietà dei tassi applicati al contratto e la quantificazione delle somme indebitamente versate nonché il calcolo degli interessi anatocistici operati sul rapporto. Si costituiva in giudizio con comparsa del 28.12.17 la Banca convenuta, divenuta
[...]
impugnando e contestando la documentazione prodotta, in particolare la CP_1 relazione di parte della ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_3 della domanda, incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e destituita di qualsiasi supporto probatorio, così concludendo: “In via preliminare - per la declaratoria di improcedibilità per il mancato preventivo esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
- per la esclusione di qualunque indagine e verifica relativa ai pagamenti ed alle operazioni poste in essere fino a tutto il 04.10.2012 attesa la eccepita prescrizione quinquennale e, subordinatamente, fino a tutto il 04.10.2007 in virtù della eccezione di prescrizione ordinaria decennale;
- per la nullità della domanda per l'assoluta genericità delle richieste e la mancanza di precise allegazioni;
Nel merito - per il totale rigetto della domanda accertando e confermando la piena liceità delle condizioni contrattuali convenzionali, la mancata produzione di mora atteso il regolare pagamento delle rate, rigettando l'infondata e temeraria eccezione di usurarietà genetica;
- per il conseguente rigetto delle ulteriori infondate eccezioni di preteso anatocismo sul piano di ammortamento alla francese e di risarcimento danni per infondata e temeraria eccezione di violazione delle norma di correttezza e buona fede contrattuale. in ogni caso - per la condanna degli attori alle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni di legge ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c”. In via istruttoria si opponeva alla CTU, perché assolutamente esplorativa e pertanto inammissibile. Disposta la procedura della mediazione a cura della parte attrice, essa si concludeva con esito negativo. Concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, con ordinanza del 19.9.2019, “ritenuto che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è meramente esplorativa, attesa la genericità delle argomentazioni svolte dalla parte in ordine all'usurarietà degli interessi”, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 24.06.2021, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. prevedendo “previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le parti rinunciano alle domande ed eccezioni. Spese compensate”. Avverso detta Ordinanza la roponeva istanza di revoca ex art. 177, Controparte_1 secondo comma, c.p.c., con deposito telematico del 06.07.2021 (reiterato la richiesta il 19.01.2022, il 21.04.2022, il 14.07.2022 ed il 27.07.2022), nella quale veniva evidenziata la diversità dell'oggetto del giudizio, non inquadrabile nella fattispecie processuale della opposizione a decreto ingiuntivo e degli evidenti esiti dell'attività processuale. Con successiva ordinanza del 13.12.2023 il ribadiva: “ le considerazioni già espresse Per_2 con l'ordinanza depositata in data 19.9.2019 in merito alla natura esplorativa della CTU, atteso che la parte si è limitata a generiche deduzioni in merito all'asserita usurarietà degli interessi applicati al rapporto, non avendo la parte indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, ha omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all' indicazione de tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito (Cass. SS. UU. 19597/2020)” . In considerazione del grave carico di ruolo e per favorire un accordo conciliativo deflattivo, disponeva una nuova mediazione demandata fissandone i termini. Tale nuova mediazione veniva introdotta con l'invito della convenuta banca, ma la procedura si concludeva con verbale negativo per assenza degli attori convocati. La causa, pertanto, rassegnate dalle parti le conclusioni, veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
2. Sul merito.
Risulta stipulato tra le parti un contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Per_1
20.11.00 rep. 82460 racc. 11507. Parte attrice, non contestando di aver ricevuto a mutuo l'importo di € 103.291,38 dalla convenuta, agisce in giudizio contestando in primo luogo l'usurarietà degli CP_1 interessi pattuiti. Come già rilevato dal precedente giudice nelle due ordinanze del 19.9.19 e 13.12.2023 con cui veniva disattesa la richiesta di CTU, l'attore non ha in alcun modo specificato quali fossero gli importi da rideterminare, procedendo alla loro quantificazione complessiva di € 61.838,76, eliminando integralmente tutte le quote interessi sulle rate mensili pagate, partendo dal presupposto che, applicando un tasso contrattuale (dato dalla somma di quello convenzionale con quello di mora) superiore al tasso soglia (ex L. 108/96 individuato alla data di stipula al 9,450 %) all'atto della stipula (trimestre ottobre / dicembre 2000), nessun interesse sarebbe dovuto per tutta la durata del mutuo. Correttamente il giudice ha disatteso la richiesta di CTU, ritenendola meramente esplorativa, avendo parte attrice, tra l'altro, espressamente affermato nell'atto di citazione che “il tasso di interesse convenzionale è sicuramente legittimo” e che “gli interessi moratori non siano stati mai in concreto applicati” per il regolare pagamento delle rate di mutuo. La domanda proposta e l'importo richiesto in restituzione prendono le mosse dall'erroneo cumulo al tasso contrattuale iniziale, delle maggiorazioni del tasso di mora e di quello per anticipata estinzione, ai fini della parametrazione con il tasso fissato dalle tabelle ministeriali per il trimestre 01.10.00 / 31.12.00, richiedendo poi inammissibilmente, l'accertamento e la quantificazione dei periodi di superamento ed eventuale nullità alla richiesta CTU. Erroneamente l'attore riconduce l'usurarietà originaria del mutuo al cumulo di interessi convenzionali, interessi moratori e penale per anticipata estinzione, tenuto conto che gli interessi moratori, essendo legati al ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 co. 1 c.c.), vengono applicati solo se e quando si verifica l'evento al quale afferiscono, allo stesso modo della penale prevista per la estinzione anticipata, che può trovare applicazione solo quando l'estinzione anticipata effettivamente intervenga. Va precisato, infatti che le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione dei tassi medi ai fini della rilevazione della usura, hanno sempre precisato che gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEGM che costituisce la base del c.d. tasso soglia. Anche la prevalente giurisprudenza ha negato qualsiasi sommatoria degli interessi, per la loro evidente diversa natura, ammettendone la separata valutazione e purchè, per i secondi, si fosse verificata la mora quale condizione necessaria e sufficiente per accertarne la verifica del superamento. Nel caso di specie, come precisato dagli stessi attori, tutte le rate del mutuo sono state pagate alle scadenze portando il mutuo alla sua naturale estinzione e pertanto non si è mai prodotta alcuna morosità. Le considerazioni svolte per il tasso di mora, afferenti alla fase eventuale e patologica del rapporto vanno riprodotte integralmente anche in relazione alla commissione per anticipata estinzione prevista in contratto, che opera solo qualora, effettivamente, il mutuo venga anticipatamente estinto mentre, quello oggetto del presente giudizio, già all'atto della domanda, era stato estinto alla sua naturale scadenza. Le SS.UU. Cassazione 18.09.2020 n. 19597, hanno definitivamente risolto la questione della pretesa cumulabilità affermando: “ Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per inadempimento dei secondi, sicchè è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2,. Comma 4, della legge 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo medio del periodo di riferimento” (Cassazione Civile, ordinanza del 4 novembre 2021, n. 31615; sentenza del 20.maggio 2020 n. 9237). La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 7 marzo 2022 n. 7352, in riferimento proprio alla ricomprensione o meno della penale di estinzione anticipata nella determinazione del TAEG ha statuito, sul rilevo del cd principio di simmetria, “la non conteggiabilità e cumulabilità di tale penale con gli interessi moratori per la verifica del superamento del tasso soglia” perché “.. la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentite al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” “ i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo ella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di una voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”. Con riguardo poi alla subordinata domanda di nullità della clausola degli interessi per l' anatocismo degli stessi generato dal piano di ammortamento, secondo la prevalente giurisprudenza, il sistema di ammortamento progressivo c.d. “alla francese”, utilizzato sulle rate ordinarie,. non comporta alcun effetto anatocistico atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale residua ancora dovuta. Una tale metodologia non genera alcuna capitalizzazione degli interessi giacchè gli stessi vengono quantificati sulla sola quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (in tal senso, Cass. Civ. sent. n. 9237/2020, nonché Corte di Appello di Salerno Sent. n. 388/2022 e n. 836/2021, Corte di Appello di Torino Sent. n. 464/2020, Corte d'Appello di Campobasso Sent. 161/23 del 16.5.23, Trib. Nocera Inf. Ord. 1514/24 del 01.02.24, Trib. Salerno Sent. 1842/24 del 5.4.24; Trib. Monza Sent. 1050/23 del 2.5.23, Trib. Padova Sent. 1576/23, Trib. Trapani sent.n. 82/2022; App. Perugia, sent. n. 33/2021, Trib. L'Aquila 334/21; Trib. Benevento sent. 13991/20, Trib. Torino sent. 17.09.2014). Con la metodologia del piano di ammortamento alla francese si crea un fenomeno diametralmente opposto rispetto alla capitalizzazione composta atteso che: a) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
b) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
c) visto che, generalmente, la rata paga oltre agli interessi sul capitale a scadere una quota del debito in linea capitale, si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Infatti, la rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che precede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale. Ma ciò non comporta la capitalizzazione degli interessi e quindi l'anatocismo perché il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul solo debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale che, per sua natura, è produttivo di interessi. In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l'interesse, insieme naturalmente alla quota capitale, viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa. E' altresì infondata l'eccezione relativa alla indeterminatezza ed indeterminabilità dei costi del finanziamento, assolutamente generica, presumibilmente riferita alla ipotesi della variabilità del tasso, dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità ove in tasso convento sia variabile ai fini della sua precisa individuazione sono idonei i riferimenti a parametri fissati su scala nazionale alla stregua degli accordi interbancari e, nel caso di specie, detta condizione risulta soddisfatta dal momento che il riferimento all' euribor è legittimo ed idoneo a consentire al mutuatario la verifica della oscillazione del tasso poiché l'euribor è un tasso di riferimento calcolato giornalmente che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Non risulta pertanto alcuna violazione dell'art. 117 TUB. La domanda attorea va pertanto rigettata. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023), non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario dell'azione nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata. 2Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5320/2017 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra
, , ogni contraria Parte_3 CP_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna E , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
2 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
3 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
4 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
5 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
6 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
7 N.R.G. 5320/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO