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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso, C.F._2
Livio Neri, Lorenzo Venini e Carolina Valicenti, elettivamente domiciliati a Milano, via Giulio Uberti
n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTI contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 20.11.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 21.11.2024, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
l' chiedendo che fosse accertato e dichiarato: che il rapporto di lavoro tra gli stessi e CP_1 CP_2
era cessato per licenziamento in data 04.11.2023 (ovvero, in subordine, in data 30.10.2023);
[...] che, per l'effetto, avevano diritto di percepire l'indennità di disoccupazione NASPI;
che i provvedimenti di rigetto dell' datati 18.12.2023 erano illegittimi. Chiedevano, altresì, che CP_1
l' fosse condannato al pagamento: in favore di della somma Controparte_3 Parte_1 di € 13.178,60; in favore di della somma di € 13.263,84, ovvero delle Parte_2
diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale, pur spiegando CP_1 difese volte a sostenere l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva disporsi il rigetto, rappresentava che era in corso il riesame delle pratiche riferite ai ricorrenti, onde verificare la possibilità che le domande del 01.12.2023 fossero tempestive in quanto presentate nei 68 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del licenziamento (del 04.11.2023).
1.2) All'udienza del 22.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'annullamento in autotutela, da parte dell' , delle reiezioni CP_1
delle domande di NASPI, avvenuto con provvedimenti datati 19.02.2025, e pagamento della somma di
€ 11.506,58 netti, in favore di e della somma di € 10.321,82 netti, in favore di Parte_1
debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine Parte_2
alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
2/4 Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della circostanza che la controversia si sarebbe risolta prima, in via bonaria, se l' avesse preso atto delle informazioni in suo possesso, ben prima della notifica del CP_1
3/4 ricorso introduttivo della presente controversia, emergenti dalla copiosa documentazione allegata alle domande di NASPI e ai successivi ricorsi amministrativi, appare equo e congruo disporre la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite da questi sostenute, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da
[...]
e da con il presente giudizio;
Parte_1 Parte_2
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in € 2.191,80, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso, C.F._2
Livio Neri, Lorenzo Venini e Carolina Valicenti, elettivamente domiciliati a Milano, via Giulio Uberti
n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTI contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 20.11.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 21.11.2024, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
l' chiedendo che fosse accertato e dichiarato: che il rapporto di lavoro tra gli stessi e CP_1 CP_2
era cessato per licenziamento in data 04.11.2023 (ovvero, in subordine, in data 30.10.2023);
[...] che, per l'effetto, avevano diritto di percepire l'indennità di disoccupazione NASPI;
che i provvedimenti di rigetto dell' datati 18.12.2023 erano illegittimi. Chiedevano, altresì, che CP_1
l' fosse condannato al pagamento: in favore di della somma Controparte_3 Parte_1 di € 13.178,60; in favore di della somma di € 13.263,84, ovvero delle Parte_2
diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale, pur spiegando CP_1 difese volte a sostenere l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva disporsi il rigetto, rappresentava che era in corso il riesame delle pratiche riferite ai ricorrenti, onde verificare la possibilità che le domande del 01.12.2023 fossero tempestive in quanto presentate nei 68 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del licenziamento (del 04.11.2023).
1.2) All'udienza del 22.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'annullamento in autotutela, da parte dell' , delle reiezioni CP_1
delle domande di NASPI, avvenuto con provvedimenti datati 19.02.2025, e pagamento della somma di
€ 11.506,58 netti, in favore di e della somma di € 10.321,82 netti, in favore di Parte_1
debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine Parte_2
alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
2/4 Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della circostanza che la controversia si sarebbe risolta prima, in via bonaria, se l' avesse preso atto delle informazioni in suo possesso, ben prima della notifica del CP_1
3/4 ricorso introduttivo della presente controversia, emergenti dalla copiosa documentazione allegata alle domande di NASPI e ai successivi ricorsi amministrativi, appare equo e congruo disporre la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite da questi sostenute, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da
[...]
e da con il presente giudizio;
Parte_1 Parte_2
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in € 2.191,80, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4