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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13315/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13315/2023 promosso da
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
GAETANO D'URSO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via Giacomo C.F._2
Leopardi n. 50, Catania;
ricorrente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. LANAIA MARCO, C.F. , ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in via Etnea n. 215, Catania;
resistente avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali – calcolo del rendimento – eterointegrazione del titolo.
All'odierna udienza del 14.04.2025 le parti hanno discusso il procedimento e precisato le conclusioni come da verbale che precede;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRTTO ha proposto ricorso ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere l'accertamento dell'importo alla stessa dovuto in relazione alla riscossione di un buono fruttifero emesso in suo favore. Si tratta, in particolare, del buono fruttifero serie 'Q' n.
000.169, dell'importo di lire 5.000.000, emesso in favore dell'attrice in data 22.08.1990;
[...] ha individuato la somma da liquidare in euro 24.543,66 (pari all'importo di euro Controparte_1
28.023,89, sul quale è stata operata la ritenuta fiscale di euro 3.660,23).
Parte ricorrente ha contestato, prima mediante reclamo e successivamente mediante l'odierno ricorso, il criterio di calcolo seguito, evidenziando che il conteggio non può essere operato, come invece ritenuto da “con una capitalizzazione annuale per i primi venti anni al Controparte_1 netto delle ritenute fiscali, e non al lordo per come disposto dalle leggi vigenti” (ai sensi dell'art. 7 co. III D.M. 23.06.1997), ma, piuttosto, andrebbe operato sulla base del d.P.R. 600/1973, del d.l.
556/1986 convertito nella l. 759/1986, nonché del d.lgs. n. 239/1996 (individuando, dunque, “il dovere impositivo in capo a quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, CP_1 dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono”). La ricorrente ha testualmente dedotto quanto segue: “è ormai risaputo come la società odierna resistente, al momento della richiesta di liquidazione dei buoni fruttiferi postali da parte degli utenti, calcolando le ritenute fiscali ai sensi dell'art.7 del DM 23.06.1997, ovvero applicando al buono una capitalizzazione degli interessi, sia per i primi venti anni che per i successivi 10, al netto e non a lordo della ritenuta fiscale del 12,50%, riconosce a questi ultimi un valore della base imponibile inferiore rispetto a quello che effettivamente risulta applicando la ritenuta fiscale in un'unica soluzione nel momento in cui i buoni vengono rimborsati, come avvenuto nei confronti della sig.ra
Infatti a fronte dell'importo di liquidazione del buono fruttifero postale prospettato da Pt_1
all'odierna istante di €.28.203,89 a lordo della ritenuta fiscale di €.3.660,23 e CP_1 dell'imposta di bollo, la sig.ra ha diritto ad una liquidazione di €.34.281,32 al netto delle Pt_1
ritenute e imposta di bollo, così come risultante dai calcoli eseguiti dal consulente incaricato Dott.
, Commercialista ed esperto contabile, in seno alla propria relazione tecnica che si Persona_1 produce (doc.5). Pertanto, con l'applicazione corretta del calcolo degli interessi al lordo delle ritenute, per i primi venti anni in regime di capitalizzazione composta, cioè gli interessi fruttano a loro volta interessi, mentre dal 21° anno al 30° in regime di capitalizzazione semplice, cioè a fruttare gli interessi è solo il capitale, emergerebbe una differenza in favore della sig.ra Pt_1 della somma di €.10.202,82 al netto delle ritenute e imposta di bollo”.
In applicazione dei criteri ritenuti applicabili, la ricorrente ha individuato un importo dovuto pari ad euro 34.281,32, come da perizia di parte allegata. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- accertare e dichiarare il corretto importo dovuto da in favore della sig.ra Controparte_1
con la liquidazione del buono fruttifero postale, serie Q numero 000.169, in specie Parte_1
dichiarando che il calcolo degli interessi debba avvenire con la capitalizzazione complessa per i primi venti anni e con la capitalizzazione semplice per i successivi dieci anni a lordo delle ritenute da calcolarsi al momento dell'incasso;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la differenza dovuta dalle in Controparte_1 favore della sig.ra rispetto al prospetto di liquidazione del 29.12.21 è di €.10.202,82 o di Pt_1 quella minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
- conseguentemente accertare e dichiarare che il credito complessivo vantato dalla sig.ra in forza del buono fruttifero postale sopra identificato è pari ad €.34.281,32 al netto delle Pt_1
ritenute e imposta di bollo, o di quella minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
- conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di €.10.202,82 o di quella minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo, quale differenza da aggiungere in favore della sig.ra Pt_1 rispetto al prospetto di liquidazione di €.28.203,89 a lordo della ritenuta fiscale di €.3.660,23 e dell'imposta di bollo”. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto delle domande di parte Controparte_1
ricorrente, in quanto ai buoni fruttiferi postali del tipo di quello azionato nel caso in esame (serie
'Q', titolo emesso il 22.08.1990) sono applicabili solo le condizioni stabilite per legge e a mezzo di decreti ministeriali e, in particolare, dal D.M. 13.06.1986, che ha introdotto la suddetta serie, rideterminandone i rendimenti netti, con capitalizzazione composta e tassi di interesse pro tempore previsti sino al 31.12.2006 e capitalizzazione semplice (con tasso di interesse del 12,00%) dalla data
01.01.2007 sino al trentesimo anno dall'emissione. Sulla base della suddetta disciplina, risulta corretto il conteggio eseguito in sede di richiesta di liquidazione;
al contrario, non può condividersi la modalità di calcolo seguita dal perito di parte, essendo stata applicata in maniera errata la prescritta ritenuta fiscale, nonché la capitalizzazione degli interessi maturati, atteso che le condizioni ed i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie 'Q' (serie alla quale, si ribadisce, appartiene il buono oggetto del ricorso) non hanno mai subito variazioni.
In particolare, ha precisato che ai sensi del d.l. 556/1986 (convertito nella l. Controparte_1
759/1986) ai buoni fruttiferi postali del tipo di quelli in esame si applica la ritenuta erariale del
12,50% (poi mutata nell'imposta sostitutiva degli interessi, nella misura del 12,50%) e ha specificato che ai sensi dell'art. 7 ultimo comma D.M. 23.06.1997, “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”; di conseguenza, solo per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dalla data 01.07.1997 si capitalizzano gli interessi, per i primi venti anni di vita del titolo, annualmente ed al lordo della imposta sostitutiva. ha altresì eccepito che le indicazioni riportate sul retro del titolo in esame, Controparte_1 riportano, nel dettaglio, i soli rendimenti lordi, ai tassi d'interesse specificamente previsti dal decreto ministeriale istitutivo della serie 'Q', tassi che devono comunque essere assoggettati alle ritenute erariali introdotte e prescritte dalle normative di settore sopra richiamate. In altri termini, secondo la ricostruzione di parte resistente, “sino al compimento del ventesimo anno, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo, quindi, alla determinazione del montante (capitale più interessi), sul quale sarebbe stato applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per tale ragione si parlava d'interessi in regime di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene, invece, corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (l'interesse veniva calcolato sul montate risultante al termine del ventesimo anno)”. ha altresì evidenziato che sugli interessi prodotti dal buono fruttifero postale Controparte_1 in esame deve essere applicata l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 d.lgs. 01.04.1996, n. 239; inoltre, in virtù di quanto stabilito dal d.lgs. 19.09.1986, n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, “gli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'01.09.1987 al 23.06.1997, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%” (ritenuta sostituita, con il d.lgs. n. 239/1996, con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita nella medesima misura). ha inoltre richiamato la costante giurisprudenza che qualifica i buoni Controparte_1
fruttiferi postali come titoli di legittimazione, circostanza che giustifica la soggezione dei diritti degli intestatari alle disposizioni dei sopravvenuti decreti ministeriali volti a disciplinare il tasso degli interessi, mediante un meccanismo di eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c.
La società resistente ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in applicazione del combinato disposto del D.M. 13.06.1986, del Decreto Legge 19 settembre 1986 n.
556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20/09/1986 e poi convertito nella legge 17 novembre 1986 n.
759), del D.M. 23 giugno 1997 e del D.lgs. n. 239/1996, infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa di pagamento avanzata da parte ricorrente, nei confronti di e, Controparte_1
conseguentemente, rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento di somme di denaro, oltre quelle già prospettate per il rimborso del Buono Fruttifero Postale per cui oggi è causa”.
Così ricostruiti il procedimento, le domande, le eccezioni e le difese delle parti, le domande proposte da non possono trovare accoglimento. Parte_1
Deve infatti condividersi la ricostruzione di sulla base della quale i buoni in Controparte_1
contestazione sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni normative richiamate e non dalle condizioni sui medesimi riportati, trattandosi di meri titoli di legittimazione e non di titoli di credito dotati di astrattezza, letteralità e cartolarità.
Sul punto, può richiamarsi Cass. civ., Sez. un., n. 3963/2019, citata da parte resistente, secondo cui la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In conformità con tali principi, trova applicazione l'art. 173 del D.P.R. 156/1973, che, nella formulazione modificata dal d.l. n. 460/1974 (disposizione successivamente abrogata dal d.lgs.
284/1999), prevedeva al comma I che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” e al comma III che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Al fine della individuazione della disciplina applicabile per la liquidazione del rendimento del buono fruttifero in questione va, altresì, considerato l'art. 4 del D.M. 13.06.1986, che ha introdotto la nuova serie 'Q' dei buoni fruttiferi postali, nei seguenti termini: “1 Con effetto dal 1° luglio 1986,
è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2 Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Successivamente é intervenuto il d.l. n. 556/1986 (conv. nella l. 759/1986), che ha stabilito all'art. 1 che agli interessi maturati sui buoni emessi sino al 30.09.1987 si sarebbe applicata la ritenuta erariale ridotta della metà, mentre per quelli successivi nell'intera misura del 12,50%; in quest'ultima categoria rientra il buono fruttifero oggetto del presente procedimento.
Ulteriormente, il D.M. del 23.06.1997, all'art. 7 ultimo comma, ha stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996
a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”; tale disciplina rende irrilevante il momento in cui provvede al versamento dell'importo relativo alla Controparte_1 ritenuta all'Erario (come invece ritenuto da parte ricorrente).
Giova, infine, evidenziare che sul retro del titolo in esame è in ogni caso precisato che “I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di Legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”.
In conclusione, la corretta modalità di calcolo del rendimento per i buoni fruttiferi della serie 'Q' prevede l'applicazione del regime individuato da con riferimento sia alla Controparte_1
capitalizzazione sia alle ritenute fiscali;
di conseguenza, deve condividersi il conteggio effettuato dalla società emittente e le domande di parte ricorrente devono essere rigettate. Tale soluzione è conforme, oltre che alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al costante orientamento della giurisprudenza di merito, ampiamente rappresentato dalle pronunce prodotte da parte resistente;
nella giurisprudenza di questo Ufficio, si richiamano, ex multis, la sentenza emesse nel procedimento RG 8476/2018 e le ordinanze emesse a definizione dei procedimenti RG 396/2020 e
5607/2022.
Le spese vengono infine poste a carico della parte ricorrente soccombente sensi dell'art. 92 c.p.c.
e sono quantificate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, del rito semplificato, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13315/2023, così decide:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
quantificate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13315/2023 promosso da
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
GAETANO D'URSO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via Giacomo C.F._2
Leopardi n. 50, Catania;
ricorrente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. LANAIA MARCO, C.F. , ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in via Etnea n. 215, Catania;
resistente avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali – calcolo del rendimento – eterointegrazione del titolo.
All'odierna udienza del 14.04.2025 le parti hanno discusso il procedimento e precisato le conclusioni come da verbale che precede;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRTTO ha proposto ricorso ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere l'accertamento dell'importo alla stessa dovuto in relazione alla riscossione di un buono fruttifero emesso in suo favore. Si tratta, in particolare, del buono fruttifero serie 'Q' n.
000.169, dell'importo di lire 5.000.000, emesso in favore dell'attrice in data 22.08.1990;
[...] ha individuato la somma da liquidare in euro 24.543,66 (pari all'importo di euro Controparte_1
28.023,89, sul quale è stata operata la ritenuta fiscale di euro 3.660,23).
Parte ricorrente ha contestato, prima mediante reclamo e successivamente mediante l'odierno ricorso, il criterio di calcolo seguito, evidenziando che il conteggio non può essere operato, come invece ritenuto da “con una capitalizzazione annuale per i primi venti anni al Controparte_1 netto delle ritenute fiscali, e non al lordo per come disposto dalle leggi vigenti” (ai sensi dell'art. 7 co. III D.M. 23.06.1997), ma, piuttosto, andrebbe operato sulla base del d.P.R. 600/1973, del d.l.
556/1986 convertito nella l. 759/1986, nonché del d.lgs. n. 239/1996 (individuando, dunque, “il dovere impositivo in capo a quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, CP_1 dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono”). La ricorrente ha testualmente dedotto quanto segue: “è ormai risaputo come la società odierna resistente, al momento della richiesta di liquidazione dei buoni fruttiferi postali da parte degli utenti, calcolando le ritenute fiscali ai sensi dell'art.7 del DM 23.06.1997, ovvero applicando al buono una capitalizzazione degli interessi, sia per i primi venti anni che per i successivi 10, al netto e non a lordo della ritenuta fiscale del 12,50%, riconosce a questi ultimi un valore della base imponibile inferiore rispetto a quello che effettivamente risulta applicando la ritenuta fiscale in un'unica soluzione nel momento in cui i buoni vengono rimborsati, come avvenuto nei confronti della sig.ra
Infatti a fronte dell'importo di liquidazione del buono fruttifero postale prospettato da Pt_1
all'odierna istante di €.28.203,89 a lordo della ritenuta fiscale di €.3.660,23 e CP_1 dell'imposta di bollo, la sig.ra ha diritto ad una liquidazione di €.34.281,32 al netto delle Pt_1
ritenute e imposta di bollo, così come risultante dai calcoli eseguiti dal consulente incaricato Dott.
, Commercialista ed esperto contabile, in seno alla propria relazione tecnica che si Persona_1 produce (doc.5). Pertanto, con l'applicazione corretta del calcolo degli interessi al lordo delle ritenute, per i primi venti anni in regime di capitalizzazione composta, cioè gli interessi fruttano a loro volta interessi, mentre dal 21° anno al 30° in regime di capitalizzazione semplice, cioè a fruttare gli interessi è solo il capitale, emergerebbe una differenza in favore della sig.ra Pt_1 della somma di €.10.202,82 al netto delle ritenute e imposta di bollo”.
In applicazione dei criteri ritenuti applicabili, la ricorrente ha individuato un importo dovuto pari ad euro 34.281,32, come da perizia di parte allegata. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- accertare e dichiarare il corretto importo dovuto da in favore della sig.ra Controparte_1
con la liquidazione del buono fruttifero postale, serie Q numero 000.169, in specie Parte_1
dichiarando che il calcolo degli interessi debba avvenire con la capitalizzazione complessa per i primi venti anni e con la capitalizzazione semplice per i successivi dieci anni a lordo delle ritenute da calcolarsi al momento dell'incasso;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la differenza dovuta dalle in Controparte_1 favore della sig.ra rispetto al prospetto di liquidazione del 29.12.21 è di €.10.202,82 o di Pt_1 quella minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
- conseguentemente accertare e dichiarare che il credito complessivo vantato dalla sig.ra in forza del buono fruttifero postale sopra identificato è pari ad €.34.281,32 al netto delle Pt_1
ritenute e imposta di bollo, o di quella minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
- conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di €.10.202,82 o di quella minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo, quale differenza da aggiungere in favore della sig.ra Pt_1 rispetto al prospetto di liquidazione di €.28.203,89 a lordo della ritenuta fiscale di €.3.660,23 e dell'imposta di bollo”. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto delle domande di parte Controparte_1
ricorrente, in quanto ai buoni fruttiferi postali del tipo di quello azionato nel caso in esame (serie
'Q', titolo emesso il 22.08.1990) sono applicabili solo le condizioni stabilite per legge e a mezzo di decreti ministeriali e, in particolare, dal D.M. 13.06.1986, che ha introdotto la suddetta serie, rideterminandone i rendimenti netti, con capitalizzazione composta e tassi di interesse pro tempore previsti sino al 31.12.2006 e capitalizzazione semplice (con tasso di interesse del 12,00%) dalla data
01.01.2007 sino al trentesimo anno dall'emissione. Sulla base della suddetta disciplina, risulta corretto il conteggio eseguito in sede di richiesta di liquidazione;
al contrario, non può condividersi la modalità di calcolo seguita dal perito di parte, essendo stata applicata in maniera errata la prescritta ritenuta fiscale, nonché la capitalizzazione degli interessi maturati, atteso che le condizioni ed i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie 'Q' (serie alla quale, si ribadisce, appartiene il buono oggetto del ricorso) non hanno mai subito variazioni.
In particolare, ha precisato che ai sensi del d.l. 556/1986 (convertito nella l. Controparte_1
759/1986) ai buoni fruttiferi postali del tipo di quelli in esame si applica la ritenuta erariale del
12,50% (poi mutata nell'imposta sostitutiva degli interessi, nella misura del 12,50%) e ha specificato che ai sensi dell'art. 7 ultimo comma D.M. 23.06.1997, “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”; di conseguenza, solo per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dalla data 01.07.1997 si capitalizzano gli interessi, per i primi venti anni di vita del titolo, annualmente ed al lordo della imposta sostitutiva. ha altresì eccepito che le indicazioni riportate sul retro del titolo in esame, Controparte_1 riportano, nel dettaglio, i soli rendimenti lordi, ai tassi d'interesse specificamente previsti dal decreto ministeriale istitutivo della serie 'Q', tassi che devono comunque essere assoggettati alle ritenute erariali introdotte e prescritte dalle normative di settore sopra richiamate. In altri termini, secondo la ricostruzione di parte resistente, “sino al compimento del ventesimo anno, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo, quindi, alla determinazione del montante (capitale più interessi), sul quale sarebbe stato applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per tale ragione si parlava d'interessi in regime di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene, invece, corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (l'interesse veniva calcolato sul montate risultante al termine del ventesimo anno)”. ha altresì evidenziato che sugli interessi prodotti dal buono fruttifero postale Controparte_1 in esame deve essere applicata l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 d.lgs. 01.04.1996, n. 239; inoltre, in virtù di quanto stabilito dal d.lgs. 19.09.1986, n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, “gli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'01.09.1987 al 23.06.1997, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%” (ritenuta sostituita, con il d.lgs. n. 239/1996, con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita nella medesima misura). ha inoltre richiamato la costante giurisprudenza che qualifica i buoni Controparte_1
fruttiferi postali come titoli di legittimazione, circostanza che giustifica la soggezione dei diritti degli intestatari alle disposizioni dei sopravvenuti decreti ministeriali volti a disciplinare il tasso degli interessi, mediante un meccanismo di eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c.
La società resistente ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in applicazione del combinato disposto del D.M. 13.06.1986, del Decreto Legge 19 settembre 1986 n.
556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20/09/1986 e poi convertito nella legge 17 novembre 1986 n.
759), del D.M. 23 giugno 1997 e del D.lgs. n. 239/1996, infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa di pagamento avanzata da parte ricorrente, nei confronti di e, Controparte_1
conseguentemente, rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento di somme di denaro, oltre quelle già prospettate per il rimborso del Buono Fruttifero Postale per cui oggi è causa”.
Così ricostruiti il procedimento, le domande, le eccezioni e le difese delle parti, le domande proposte da non possono trovare accoglimento. Parte_1
Deve infatti condividersi la ricostruzione di sulla base della quale i buoni in Controparte_1
contestazione sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni normative richiamate e non dalle condizioni sui medesimi riportati, trattandosi di meri titoli di legittimazione e non di titoli di credito dotati di astrattezza, letteralità e cartolarità.
Sul punto, può richiamarsi Cass. civ., Sez. un., n. 3963/2019, citata da parte resistente, secondo cui la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In conformità con tali principi, trova applicazione l'art. 173 del D.P.R. 156/1973, che, nella formulazione modificata dal d.l. n. 460/1974 (disposizione successivamente abrogata dal d.lgs.
284/1999), prevedeva al comma I che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” e al comma III che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Al fine della individuazione della disciplina applicabile per la liquidazione del rendimento del buono fruttifero in questione va, altresì, considerato l'art. 4 del D.M. 13.06.1986, che ha introdotto la nuova serie 'Q' dei buoni fruttiferi postali, nei seguenti termini: “1 Con effetto dal 1° luglio 1986,
è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2 Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Successivamente é intervenuto il d.l. n. 556/1986 (conv. nella l. 759/1986), che ha stabilito all'art. 1 che agli interessi maturati sui buoni emessi sino al 30.09.1987 si sarebbe applicata la ritenuta erariale ridotta della metà, mentre per quelli successivi nell'intera misura del 12,50%; in quest'ultima categoria rientra il buono fruttifero oggetto del presente procedimento.
Ulteriormente, il D.M. del 23.06.1997, all'art. 7 ultimo comma, ha stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996
a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”; tale disciplina rende irrilevante il momento in cui provvede al versamento dell'importo relativo alla Controparte_1 ritenuta all'Erario (come invece ritenuto da parte ricorrente).
Giova, infine, evidenziare che sul retro del titolo in esame è in ogni caso precisato che “I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di Legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”.
In conclusione, la corretta modalità di calcolo del rendimento per i buoni fruttiferi della serie 'Q' prevede l'applicazione del regime individuato da con riferimento sia alla Controparte_1
capitalizzazione sia alle ritenute fiscali;
di conseguenza, deve condividersi il conteggio effettuato dalla società emittente e le domande di parte ricorrente devono essere rigettate. Tale soluzione è conforme, oltre che alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al costante orientamento della giurisprudenza di merito, ampiamente rappresentato dalle pronunce prodotte da parte resistente;
nella giurisprudenza di questo Ufficio, si richiamano, ex multis, la sentenza emesse nel procedimento RG 8476/2018 e le ordinanze emesse a definizione dei procedimenti RG 396/2020 e
5607/2022.
Le spese vengono infine poste a carico della parte ricorrente soccombente sensi dell'art. 92 c.p.c.
e sono quantificate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, del rito semplificato, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13315/2023, così decide:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
quantificate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone