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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2824/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott. Michele Basta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2824/2024 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Mimose 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIACCHELLO ERIKA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente:
“Dichiararsi l'interdizione del sig. nato a [...] il [...] residente in Controparte_1
Mondovì, Piazza Mellano 4/b C.F. ” CodiceFiscale_1
Per parte convenuta:
L'interdicendo non si è costituito
Per il Pubblico Ministero:
“Si dichiari l'interdizione”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.12.2024, ha esposto che il padre Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], è
[...]
totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetto da deterioramento cognitivo severo e ne ha chiesto l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicendo all'udienza del 4.3.2025, con ordinanza del 5.3.2025 è stata nominata tutore provvisorio dell'interdicendo la ricorrente
[...]
, figlia dello stesso. Pt_1
Alla successiva udienza del 14/05/2025, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicendo, regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicendo è stato dichiarato invalido per deterioramento cognitivo severo in disturbo neurocognitivo maggiore con segni extrapiramidali.
L'esame del convenuto ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: il Sig.
[...]
è apparso disorientato nello spazio e nel tempo, non ha saputo indicare la propria CP_1
data di nascita, ha confuso la moglie con la figlia, ha fornito informazioni incomplete in ordine alle proprie condizioni economiche e non ha saputo riferire in ordine al costo dei beni di prima necessità.
Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicendo, l'impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi pagina 2 di 3 sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione sociale del convenuto, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
La nomina del tutore definitivo e del protutore spetta al giudice tutelare.
Non si procede alla liquidazione delle spese, chieste per il solo caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
24.12.2025 da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 Controparte_1
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], Controparte_1 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CUNEO (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita del predetto;
Controparte_1 manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione alla ricorrente e all'ufficiale dello stato civile del Comune di CUNEO (CN) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, il 20/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
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