Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/1961, n. 246
CASS
Sentenza 7 febbraio 1961

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Il diritto primario di sepolcro rispetto ad una tomba gentilizia importa il diritto alla tumulazione in quella tomba e determina una comunione indivisibile tra tutti i titolari del predetto diritto primario, sicché resta escluso il potere di disposizione della tomba stessa da parte di uno o di alcuni solo tra i predetti titolari o aventi causa da essi. Il diritto secondario di sepolcro importa il diritto di accedere alla tomba per compiervi gli Atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti o dei propri dante causa, ivi legittimamente seppellite, nonché il diritto di impedire Atti che turbino l'avvenuta tumulazione delle predette salme. Il diritto secondario di sepolcro si risolve in un ius in re aliena che grava sulla tomba e ne segue gli eventuali trasferimenti. Per la validità dell'atto di disposizione di una tomba, non è necessario il consenso anche dei titolari del diritto secondario di sepolcro rispetto a quella tomba. I predetti titolari, però, hanno il diritto di far dichiarare la nullità di quelle clausole dell'atto di disposizione, che importino turbativa della sistemazione già data legittimamente alle salme dei propri parenti o danti causa o che ledano, comunque, il contenuto del proprio diritto secondario di sepolcro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/1961, n. 246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 246
    Data del deposito : 7 febbraio 1961

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