Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6597 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liato in Palermo, p.zza Don Luigi Sturzo, 14, presso lo studio dell'Avv. ULIZZI ROSOLINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Palermo, via Cavour, 61, presso lo studio dell'Avv. FORESTA ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/02/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizio- ne dei coniugi nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 13/12/2018, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spi- rituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vi- tae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamen- to di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 05/07/2016, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1 di detto Comune al n. 140, parte I, serie A, dell'anno 2016; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Uffi- ciale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 no- vembre 2000 n. 369; riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
24/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore Dott. Donata D'Agostino, in confor- mità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.