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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3774/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Avv.ti Marco Onorato e Antonella Onorato e con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo alla Via Raffaello n. 9
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: ) - Sede di Palermo - in persona del suo Direttore Regionale per P.IVA_1
la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail di Palermo, Viale del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cacioppo
Resistente
Oggetto: Prestazione assicurativa
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DELL'1/4/2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu medico-legale, come CP_1
liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente chiedeva che venisse accertato che a causa dell'infortunio del 7.5.2023, aveva subito una menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 16%, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, comunque superiore al 12%, e che pertanto l'Istituto assicurativo fosse condannato a corrispondere l'indennità o la rendita in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Deduceva a tal fine di avere avuto, in data 07.5.2023, un incidente stradale nel tragitto casa-lavoro che, immediatamente denunciato all' era stata da questo CP_1
riconosciuto quale infortunio sul lavoro ed era stata riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%.
Ritenendo non corretta la quantificazione, era stato impugnato il provvedimento dell'accertata invalidità, in via amministrativa ma anche all'esito della visita collegiale la percentuale di danno biologico rimaneva invariata.
Da qui il ricorso in via giudiziaria.
Si costituiva l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio affidata al Dott. Persona_1
, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
[...]
* * *
Il ricorso va rigettato.
In primo luogo va precisato che per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. L' tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto CP_1
di andata e ritorno tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, ovvero il c.d. infortunio in itinere.
L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ha stabilito, infatti, che i lavoratori e le lavoratrici che subiscono un “infortunio in itinere” devono essere coperti dalla stessa assicurazione obbligatoria prevista per la generalità degli altri lavoratori, stabilendo che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (…)”.
“(…). L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
Ciò posto, nel caso in esame la norma applicabile è il D.LGS 38/2000 trattandosi di evento verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore.
La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio - il cui risultato è condiviso dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici - ha accertato che, a seguito dell'infortunio del 7 maggio 2023, è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%.
Il consulente infatti ha concluso: “Si può ritenere valido il nesso causale tra il documentato strada con trauma cranico con ESA post Controparte_2
traumatico, , infrazione V dito mano sn, frattura della X costa di sn, frattura processo trasverso L2, valida contusione ginocchio dx>> certificato il 07.05.2023
e l'incidente avvenuto lo stesso giorno…..Circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati all'infortunio sul lavoro per cui vi è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità permanente e di un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, ci si è basati sia sulla tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di causalità con il suddetto infortunio sul lavoro, sia sulla sintomatologia soggettiva riferita essere residuata, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo condotto in occasione della presente consulenza …. e si precisa che si è tenuta in considerazione la tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D. M.
12/07/2000); ebbene, in accordo con i cod. 182, 218, 203, 266 per analogia della suddetta tabella si riconosce, al ricorrente, un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari al 12%. La relativa ricorrenza del danno biologico corrisponde alla data dell'infortunio e cioè il
07.05.2023”.
Atteso quanto accertato dal consulente deve concludersi per il rigetto del ricorso.
*
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc, mentre le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3774/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Avv.ti Marco Onorato e Antonella Onorato e con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo alla Via Raffaello n. 9
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: ) - Sede di Palermo - in persona del suo Direttore Regionale per P.IVA_1
la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail di Palermo, Viale del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cacioppo
Resistente
Oggetto: Prestazione assicurativa
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DELL'1/4/2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu medico-legale, come CP_1
liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente chiedeva che venisse accertato che a causa dell'infortunio del 7.5.2023, aveva subito una menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 16%, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, comunque superiore al 12%, e che pertanto l'Istituto assicurativo fosse condannato a corrispondere l'indennità o la rendita in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Deduceva a tal fine di avere avuto, in data 07.5.2023, un incidente stradale nel tragitto casa-lavoro che, immediatamente denunciato all' era stata da questo CP_1
riconosciuto quale infortunio sul lavoro ed era stata riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%.
Ritenendo non corretta la quantificazione, era stato impugnato il provvedimento dell'accertata invalidità, in via amministrativa ma anche all'esito della visita collegiale la percentuale di danno biologico rimaneva invariata.
Da qui il ricorso in via giudiziaria.
Si costituiva l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio affidata al Dott. Persona_1
, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
[...]
* * *
Il ricorso va rigettato.
In primo luogo va precisato che per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. L' tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto CP_1
di andata e ritorno tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, ovvero il c.d. infortunio in itinere.
L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ha stabilito, infatti, che i lavoratori e le lavoratrici che subiscono un “infortunio in itinere” devono essere coperti dalla stessa assicurazione obbligatoria prevista per la generalità degli altri lavoratori, stabilendo che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (…)”.
“(…). L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
Ciò posto, nel caso in esame la norma applicabile è il D.LGS 38/2000 trattandosi di evento verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore.
La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio - il cui risultato è condiviso dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici - ha accertato che, a seguito dell'infortunio del 7 maggio 2023, è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%.
Il consulente infatti ha concluso: “Si può ritenere valido il nesso causale tra il documentato strada con trauma cranico con ESA post Controparte_2
traumatico, , infrazione V dito mano sn, frattura della X costa di sn, frattura processo trasverso L2, valida contusione ginocchio dx>> certificato il 07.05.2023
e l'incidente avvenuto lo stesso giorno…..Circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati all'infortunio sul lavoro per cui vi è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità permanente e di un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, ci si è basati sia sulla tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di causalità con il suddetto infortunio sul lavoro, sia sulla sintomatologia soggettiva riferita essere residuata, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo condotto in occasione della presente consulenza …. e si precisa che si è tenuta in considerazione la tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D. M.
12/07/2000); ebbene, in accordo con i cod. 182, 218, 203, 266 per analogia della suddetta tabella si riconosce, al ricorrente, un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari al 12%. La relativa ricorrenza del danno biologico corrisponde alla data dell'infortunio e cioè il
07.05.2023”.
Atteso quanto accertato dal consulente deve concludersi per il rigetto del ricorso.
*
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc, mentre le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente