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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5904/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 7.6.2024, depositato il 5.7.2024, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29320239020371016/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320110067250724 il cui ruolo è stato formato dal Comune di
Catania per omesso pagamento della TARSU, anni di imposta dal 2007 al 2010, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, ha chiesto l'estromissione dell'Amministrazione
Comunale dal presente giudizio per carenza assoluta di legittimazione passiva.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 28 gennaio 2026 ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, avente natura assorbente, è fondata. L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge. L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. L'art 25, comma 1, del Dpr. n.
602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, agli atti del processo manca la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, stante che ADER, la quale ha l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella, non si
è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui l'atto impugnato è nullo per mancata notifica dell'atto presupposto
Il ricorso, quindi, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29320239020371016/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320110067250724.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 500,00, tenuto conto del rigetto dell'istanza cautelare, oltre oneri come per legge, se dovuti. Compensate tra le altre parti.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
NZ IA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5904/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 7.6.2024, depositato il 5.7.2024, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29320239020371016/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320110067250724 il cui ruolo è stato formato dal Comune di
Catania per omesso pagamento della TARSU, anni di imposta dal 2007 al 2010, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, ha chiesto l'estromissione dell'Amministrazione
Comunale dal presente giudizio per carenza assoluta di legittimazione passiva.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 28 gennaio 2026 ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, avente natura assorbente, è fondata. L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge. L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. L'art 25, comma 1, del Dpr. n.
602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, agli atti del processo manca la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, stante che ADER, la quale ha l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella, non si
è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui l'atto impugnato è nullo per mancata notifica dell'atto presupposto
Il ricorso, quindi, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29320239020371016/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320110067250724.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 500,00, tenuto conto del rigetto dell'istanza cautelare, oltre oneri come per legge, se dovuti. Compensate tra le altre parti.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
NZ IA