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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2109 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
dato atto che parte ricorrente ha azionato crediti derivanti da contratto di mutuo, nei confronti di e , quest'ultimo nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
fideiussore dei debitori principali;
tenuto conto della qualità di consumatori delle parti nei cui confronti la domanda di pagamento è stata svolta e considerato che il Giudice della procedura monitoria è tenuto a svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia
(Cassazione S.U. 9479/2023);
rilevato che, con riguardo a il ricorso monitorio è stato proposto avanti al Parte_2
Tribunale territorialmente incompetente, in ragione della residenza della debitrice alla data della domanda di ingiunzione, come risultante dalla documentazione acquisita (certificato depositato il 23.04.2025); il cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., infatti, non opera per i fori speciali quale è quello del consumatore (Cass. 35275/2023);
rilevato che parte ricorrente ha domandato ingiunzione delle somme dovute in forza del contratto di mutuo, chiedendo in pagamento la somma di € 28.908,73, comprensiva di quanto dovuto per sorte capitale e interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita;
ritenuto che
detta clausola, relativa alla determinazione dell'importo degli interessi di mora,
non possa definirsi vessatoria, essendo con essa stato pattuito un tasso prossimo a quello mediamente applicato nella categoria di operazioni di riferimento;
quanto alla clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, comma 1 c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (art. 6, doc. 7
contratto di fideiussione), si osserva che essa appare idonea a determinare un significativo squilibrio in danno del fideiussore consumatore (cfr. Cass., n. 27558/2023), squilibrio non escluso dalla doppia sottoscrizione della clausola, in sé non significativa di specifica trattativa;
ritenuto, tuttavia, che la potenziale abusività della clausola debba essere in questa sede unicamente rilevata, essendo l'eventuale eccezione relativa alla violazione del disposto dell'art. 1957 c.c. rimessa al fideiussore a norma dell'art. 2969 c.c.; Parte_4
rilevato che il credito risulta certo, liquido ed esigibile e che sussistono le condizioni di cui all'art. 633 e ss.c.p.c.;
ritenuto che nei confronti del fideiussore non ricorrano i presupposti per Parte_4
ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c., in quanto il rapporto giuridico direttamente azionato è quello relativo alla fideiussione e, non dunque, quello di mutuo concluso con atto ricevuto da notaio;
rilevato, al contrario, che nei confronti di , debitore principale, sussistono i Parte_3
presupposti per la concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 comma 1 c.p.c.,
avendo parte ricorrente azionato nei confronti di quest'ultimo contratto di mutuo proveniente da notaio;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
RIGETTA
il ricorso nei confronti di per incompetenza;
Parte_2
INGIUNGE A
(c.f. ), Parte_3 C.F._1 di pagare, immediatamente, in solido con , alla parte ricorrente per le Parte_4
causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 28.908,73;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00
per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;
NONCHÉ A
(C.F. ), nella qualità di fideiussore e nei limiti Parte_4 C.F._2
dell'importo garantito;
in solido con , di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, Parte_3
entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 28.908,73;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00
per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE
le parti ingiunte che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo ed il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali azionate da parte ricorrente.
Novara, 9/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
dato atto che parte ricorrente ha azionato crediti derivanti da contratto di mutuo, nei confronti di e , quest'ultimo nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
fideiussore dei debitori principali;
tenuto conto della qualità di consumatori delle parti nei cui confronti la domanda di pagamento è stata svolta e considerato che il Giudice della procedura monitoria è tenuto a svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia
(Cassazione S.U. 9479/2023);
rilevato che, con riguardo a il ricorso monitorio è stato proposto avanti al Parte_2
Tribunale territorialmente incompetente, in ragione della residenza della debitrice alla data della domanda di ingiunzione, come risultante dalla documentazione acquisita (certificato depositato il 23.04.2025); il cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., infatti, non opera per i fori speciali quale è quello del consumatore (Cass. 35275/2023);
rilevato che parte ricorrente ha domandato ingiunzione delle somme dovute in forza del contratto di mutuo, chiedendo in pagamento la somma di € 28.908,73, comprensiva di quanto dovuto per sorte capitale e interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita;
ritenuto che
detta clausola, relativa alla determinazione dell'importo degli interessi di mora,
non possa definirsi vessatoria, essendo con essa stato pattuito un tasso prossimo a quello mediamente applicato nella categoria di operazioni di riferimento;
quanto alla clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, comma 1 c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (art. 6, doc. 7
contratto di fideiussione), si osserva che essa appare idonea a determinare un significativo squilibrio in danno del fideiussore consumatore (cfr. Cass., n. 27558/2023), squilibrio non escluso dalla doppia sottoscrizione della clausola, in sé non significativa di specifica trattativa;
ritenuto, tuttavia, che la potenziale abusività della clausola debba essere in questa sede unicamente rilevata, essendo l'eventuale eccezione relativa alla violazione del disposto dell'art. 1957 c.c. rimessa al fideiussore a norma dell'art. 2969 c.c.; Parte_4
rilevato che il credito risulta certo, liquido ed esigibile e che sussistono le condizioni di cui all'art. 633 e ss.c.p.c.;
ritenuto che nei confronti del fideiussore non ricorrano i presupposti per Parte_4
ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c., in quanto il rapporto giuridico direttamente azionato è quello relativo alla fideiussione e, non dunque, quello di mutuo concluso con atto ricevuto da notaio;
rilevato, al contrario, che nei confronti di , debitore principale, sussistono i Parte_3
presupposti per la concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 comma 1 c.p.c.,
avendo parte ricorrente azionato nei confronti di quest'ultimo contratto di mutuo proveniente da notaio;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
RIGETTA
il ricorso nei confronti di per incompetenza;
Parte_2
INGIUNGE A
(c.f. ), Parte_3 C.F._1 di pagare, immediatamente, in solido con , alla parte ricorrente per le Parte_4
causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 28.908,73;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00
per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;
NONCHÉ A
(C.F. ), nella qualità di fideiussore e nei limiti Parte_4 C.F._2
dell'importo garantito;
in solido con , di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, Parte_3
entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 28.908,73;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00
per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE
le parti ingiunte che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo ed il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali azionate da parte ricorrente.
Novara, 9/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti