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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. ER Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 348/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 263/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il
6 aprile 2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente nella via Montessori n. 5 (c.f. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. AN G. Centorbi presso il cui studio, in San Cataldo, Viale della Rinascita n. 6/f, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) e per il C.F._2 [...]
[..
[...] , in persona del suo Controparte_2
Presidente p.t. (c.f. ) corrente in nella via P.IVA_1 CP_2
ED De ER n. 79, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
US CO presso il cui studio, in , Via E. De Nicola n. CP_2
17, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza: preliminarmente disporre per le motivazioni addotte e nelle more della definizione dell'odierno giudizio, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 263/2022. Nel merito, in via preliminare, accogliere le conclusioni tutte di cui all'atto introduttivo di primo grado riformando la sentenza n. 263/2022 con condanna di controparte ai chiesti danni da liquidare in via equitativa. In subordine accogliere le conclusioni tutte di cui all'atto introduttivo del primo grado riformando la sentenza n.
263/22 con condanna di controparte ai danni, anche minori, ritenuti congrui da liquidare in via equitativa. In ulteriore subordine, nella remota
e non temuta ipotesi di mancato accoglimento integrale delle superiori richieste, accogliere le conclusioni tutte di cui all'atto introduttivo di primo grado dichiarando la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati. In ogni caso ordinare la pubblicazione della sentenza ed inviare gli atti di causa al Garante della Privacy e all' per l'adozione delle sanzioni CP_3 previste. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi.”
Conclusioni degli appellati
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per le argomentazioni tutte di cui in premessa. Pure preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di impugnazione quanto al
2 Collegio dei Geometri con ogni conseguente statuizione di legge in ordine al passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata. Sempre preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del comparente Geom. in entrambe le qualità convenuto in Parte_2 giudizio. Nel merito rigettare e/o ritenere inammissibile la domanda avversaria con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.04.2017 conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, in Parte_2 proprio e quale Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e dei
Geometri Laureati di al fine di chiederne la condanna al CP_2 risarcimento dei danni subiti per l'illegittima sospensione dall' BO e per la comunicazione della suddetta Delibera ai vari Enti interessati alle collaborazioni lavorative con gli iscritti.
Deduceva, in particolare, che il comportamento illegittimo del Pt_2 nella sua qualità, era derivato dal mancato rispetto del termine a difesa tra la comunicazione della Delibera di convocazione all'incolpato e la data fissata per la sua audizione al Collegio nonché per il mancato rinvio della suddetta audizione per un impedimento che lo stesso attore aveva comunicato per le vie brevi.
Deduceva ancora l'incompetenza dell'Organo che aveva adottato la
Delibera di sospensione atteso che la sanzione, avrebbe dovuto essere comminata dal Collegio di Disciplina.
Si costituivano in giudizio sia sia il Controparte_1 [...] che contestavano la domanda attorea Controparte_4 deducendo la correttezza dell'operato del Collegio e del suo Presidente e che nessun danno poteva derivare al dalla mera Parte_1
3 comunicazione di una Delibera di apertura di un procedimento disciplinare trattandosi di atto endoprocedimentale.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova per testi e, all'udienza del 10.12.2020, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le domande attoree condannando al pagamento, in Parte_1 favore dei convenuti, delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo
Il Tribunale è pervenuto alla richiamata decisione rilevando, in via preliminare, come il convenuto non potesse Parte_2 considerarsi titolare del lato passivo del rapporto oggetto di causa essendo evidente che le condotte e gli atti da lui posti in essere erano stati compiuti non in proprio ma nella qualità di Presidente del Collegio
Provinciale dei Geometri.
Con riferimento al merito della questione il Giudice di prime cure ha evidenziato come la Delibera n. 44 del 17.10.2014 con cui il Consiglio
Direttivo del Collegio dei Geometri aveva comunicato al Parte_1
l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'articolo 12 c. 3 del R.D.
274/1929 “per non avere versato nei termini previsti i contributi relativamente alle annualità 2013 e 2014 della dovesse Parte_3 considerarsi, effettivamente, un atto di natura endoprocedimentale ed inidoneo a produrre un danno nei confronti del destinatario anche in considerazione che tale atto aveva esaurito ogni suo effetto al momento della conclusione del relativo procedimento disciplinare.
Quando alla domanda risarcitoria il Tribunale, nel rigettarla, ha ulteriormente evidenziato come dagli atti del processo era emerso che la comunicazione della convocazione disposta con nota n. 419 del
12.12.2014 pur non rispettando il termine di 10 giorni indicato dall'articolo 12 del citato Regio Decreto 274/1929 per comparire (la
4 convocazione era fissata per il 19.12.2014), non aveva leso alcun diritto dell'attore atteso che, da tale violazione, la norma citata non fa derivare alcuna conseguenza sul piano della sua nullità/annullabilità, ragione per la quale, in assenza della perentorietà del termine, anche nell'ipotesi di contrazione del termine difesa non poteva ravvisarsi un danno per l'interessato il quale avrebbe potuto legittimamente chiedere il differimento dell'audizione.
Rileva, in proposito il Giudice che, nonostante il nelle sue Parte_1 difese avesse asserito di avere comunicato per vie brevi il suo legittimo impedimento a presenziare alla convocazione, nessuna prova in merito era stata data atteso che l'unico teste citato ( ) Testimone_1 nulla aveva riferito sul punto.
Quanto poi alla dedotta nullità o illegittimità della Delibera di sospensione, il Tribunale, rilevato che dalle stesse deduzioni di parte attrice era emerso che il pagamento dell'intera somma dovuta per le annualità 2013/2014 era avvenuto, nonostante i numerosi solleciti, solo dopo l'adozione della Delibera di sospensione, l'ha rigettata.
Il Decidente ha, ancora, rilevato che neppure potesse ritenersi fondata la dedotta incompetenza dell'Organo che aveva emesso il provvedimento in quanto la sospensione è atto non avente natura disciplinare perché non collegata a violazioni di natura deontologiche - sebbene per la sua adozione è richiesta l'osservanza del relativo procedimento -, atteso che essa è diretta a garantire l'esecuzione di un obbligo di natura contributiva che grava su tutti gli iscritti tanto è vero che cessa al momento della regolarizzazione della posizione contributiva.
Il Tribunale, infine, ha ritenuto di non poter accogliere nemmeno il chiesto risarcimento danno, da non potersi considerare esistente in re ipsa, ma che andava, invece, allegato e provato.
5 In definitiva, in assenza di prova in merito ai supposti danni derivanti dalla condotta del Collegio dei Geometri (e del suo Presidente), e non essendo possibile ricorrere alla sua liquidazione equitativa, - attività che presuppone sempre l'esistenza di un danno oggettivamente accertato ma di difficile individuazione nel suo ammontare – il Tribunale ha rigettando anche tale richiesta.
Il primo Giudice ha, ancora, rigettato l'istanza relativa alla condanna per lite temeraria genericamente formulata ex art. 96 c.p.c. dai convenuti rilevando, in specie, come non sussistente la colpa grave o il dolo dell'attore.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico atto di appello avversa l'impugnata Parte_1 sentenza deducendone il vizio e/o omessa motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, omessa pronuncia, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, travisamento sulla raggiunta prova in merito alla responsabilità di controparte.
A sostegno del motivo si evidenzia come, con l'atto introduttivo del primo grado, era stata impugnata sì la citata Delibera di avvio del procedimento disciplinare n. 44 del17.10.2014 ma ha anche “ogni altro alto prodromico, connesso e consequenziale”.
6 Ne deriva che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi e di decidere sulla eccepita illegittimità degli altri atti impugnati e collegati alla Delibera di avvio del procedimento ovvero la convocazione del
12.12.2014 protocollo n. 419/2014 e la Delibera di sospensione n.
56/2014 del 19.12.2014.
Ciò implica, secondo l'appellante, che la sentenza risulta viziata sia per omessa motivazione sia per contraddittorietà posto che la legittimità della
Delibera di avvio del procedimento doveva costituire l'atto presupposto per l'adozione della Delibera di sospensione n. 56/2014, atto quest'ultimo, non avente natura endoprocedimentale stante la sua comunicazione all'esterno ai vari Enti interessati ed a tutti gli iscritti
(circa 300) del Collegio di Caltanissetta.
La comunicazione all'esterno della comminata sospensione ha pregiudicato le ragioni dell'attore, continua l'appellante, la cui dignità è risultata lesa nei confronti dei Colleghi e delle Imprese con cui collaborava e si interfacciava quotidianamente e detto danno deve essere risarcito per la misura in cui ha comportato una diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati.
Danno da liquidarsi in misura equitativa trattandosi di sofferenza soggettiva causata da un'ingiusta lesione del diritto inviolabile alla dignità, all'immagine e alla reputazione.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa del mancato rispetto del termine di convocazione di 10 giorni, la perentorietà di tale termine – negata dal primo Giudice – discende, secondo l'appellante, dallo stesso tenore dell'articolo 12 del Regio Decreto 274/1929 ed è previsto al fine di assicurare all'incolpato la possibilità di una accurata difesa.
Né vale ad escludere l'illegittimità dell'atto, continua l'appellante,
l'asserita mancata impugnazione della successiva Delibera di sospensione atteso che detto atto poteva essere impugnato allorquando
7 regolarmente adottato da un Organo competente - ovvero dal Collegio di
Disciplina - e non dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri.
Da ciò discende, secondo l'appellante, proprio la legittimazione passiva del il quale ha continuato a mantenere una condotta ostinata Pt_2
e dannosa nei confronti del malgrado la competenza a Parte_1 comminare sanzioni agli iscritti fosse ormai del Collegio di Disciplina.
Sanzione alla quale, contrariamente a quanto dedotto in sentenza, deve necessariamente riconoscersi natura disciplinare trattandosi di una sospensione dell'esercizio della professione che riverbera conseguenze negative sul piano lavorativo.
L'appellante deduce, ancora, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto non fondata la dedotta richiesta di declaratoria della illegittimità della Delibera di sospensione evidenziando come il pagamento delle somme dovute fosse intervenuto solo dopo l'adozione della suddetta Delibera.
Si osserva, in proposito, che contrariamente a quanto rilevato dal
Decidente, il pagamento del saldo delle annualità pregresse era avvenuto il 29.12.2014 e la sanzione comunicata il giorno successivo ovvero il
30.12.2014.
Infine l'appellante stigmatizza la omessa valutazione, da parte del
Tribunale, della incompatibilità non riscontrata tra i componenti del
Collegio dei Geometri (che svolgono mere funzioni amministrative) e i componenti del Consiglio di Disciplina (cui il D. Legge n. 138/2011 ha attribuito poteri di natura disciplinare) così da evitare la sovrapposizione di poteri tra chi svolgeva funzioni burocratico/amministrative e chi veniva chiamato a svolgere funzioni di natura sanzionatoria nei confronti dei Colleghi.
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8 Deve, in via preliminare, rilevarsi che questa Corte, con provvedimento del 21 aprile 2023 ha rigettato l'istanza di inibitoria come avanzata da parte appellante in assenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
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Prima di affrontare il merito del gravame è opportuno osservare – per come correttamente evidenziato nei motivi di gravame – che l'atto di appello è stato notificato “al Geom. in proprio e n.q. di Parte_2
Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di
”. CP_2
In realtà tale qualità, per come allegato, era cessata da tempo in capo al tant'è che già, in primo grado, il Collegio si era costituito con Pt_2 altro rappresentante legale (il Geom. ). Controparte_5
Tuttavia, dalla lettura delle relate di notifica, è dato evincersi che la notifica dell'atto di appello è stata eseguita presso l'Avv. US
AN CO, procuratore costituito e domiciliatario sia del CP_1 sia del Collegio dei Geometri di con la conseguenza che, il CP_2 mero errore materiale nella indicazione del rappresentante legale non è produttivo dell'invocato passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'ex Presidente.
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Nel merito l'appello è infondato.
Con riferimento alla questione portata all'attenzione della Corte deve preliminarmente osservarsi che – contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame – la sentenza di prime cure ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni del diniego delle varie domande articolate dall'attore.
Risulta evidente – dalla mera lettura della sentenza – che il Tribunale ha richiamato tutte le Delibere oggetto di impugnazione da parte del
9 non limitando la propria analisi alla n. 44 del 17.10.2014 Parte_1 con la quale il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di deliberò l'avvio del procedimento disciplinare in danno del CP_2 proprio iscritto per il mancato versamento dei contributi per le annualità
2013/2014, ma soffermandosi ad analizzare le conseguenze degli ulteriori provvedimenti “prodromici e consequenziali” quali la convocazione del 12.12.2014 e la successiva Delibera n. 56/2014 del
19.12.2014 con la quale si decise la sospensione dall'BO dell'attore
(vedasi pagg. 4 e segg. della sentenza).
Ciò detto è opportuno ricordare che le linee guida previste dal
Regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute dagli iscritti al
Collegio dei Geometri prevedono espressamente che gli iscritti morosi, non in regola con i versamenti oltre il 31 dicembre dello stesso anno, possono essere soggetti alle misure restrittive di cui all' art. 2 della Legge
3 agosto 1949 n. 536 rubricata “Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382 ” il quale dispone quanto segue: “I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale
23.11.1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio
Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.”
I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'BO e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.
La reintegrazione dell'Iscritto sospeso avverrà dopo espressa richiesta scritta indirizzata dall'interessato al Presidente e fatta acquisire al
10 protocollo del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento di tutte quote arretrate
In definitiva si verifica che la segnala i morosi Controparte_6 al Collegio, che avvia il procedimento di sospensione tramite il suo
Consiglio Direttivo, il quale può comminare tale sanzione disciplinare previa comunicazione all'iscritto dell'avvio del procedimento tramite PEC, informandolo della data della Delibera finale e invitandolo a presentare le sue ragioni.
All'esito il Consiglio Direttivo emette (ove permangono le ragioni di censura) la Delibera di sospensione, comunicandola al professionista e ciò rende impossibile l'esercizio della professione finché la situazione non venga regolarizzata.
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Così brevemente riassunta la questione occorre evidenziare che, come correttamente statuito in sentenza, la Delibera n. 44 del 17.10.2014 - quella cioè con la quale Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri aveva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 12
c. 3 del Regio Decreto 274/1929 - deve considerarsi atto endoprocessuale inidoneo a produrre effetti dannosi in capo all'attore trattandosi di provvedimento la cui efficacia cessa nel momento stesso in cui il procedimento che ne deriva viene concluso.
Tali considerazioni prescindono – per come effettivamente evidenziato dal
Giudice di prime cure – dalla legittimità o meno dell'atto (qui contestata in quanto emesso da Organo incompetente), legittimità da ancorarsi alla dedotta natura sanzionatoria o meno della sospensione di cui essa è atto prodromico, illegittimità che, comunque, il avrebbe ben Parte_1 potuto far valere impugnando, nei modi previsti dalla legge, la Delibera di sospensione, impugnazione che invece, per sua stessa ammissione non coltivò proprio ritenendo incompetente l'Organo che tale Delibera aveva
11 emesso dimenticando che proprio l'incompetenza funzionale dell'Organo ne avrebbe legittimato l'impugnazione.
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Con riferimento alla legittimità degli altri due provvedimenti impugnati si osserva:
la pec di convocazione avanti al Consiglio Direttivo venne effettivamente inviata in data 12.12.2014 per il giorno 19.12.2014 quindi senza il rispetto dei 10 giorni previsti dall'art. 12 comma 3 del Regio Decreto
274/1929 che recita: “L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del
Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.
Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere Inteso l'incolpato, riferisce al
Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.”
La norma, così come quelle dell'intero provvedimento normativo, non prevedono sanzioni in caso di mancato rispetto del “termine a comparire” ragione per la quale, non potendosi ritenere tale termine perentorio, ben avrebbe potuto il chiedere un differimento della sua audizione Parte_1 per spiegare le proprie difese anche perché, dalla documentazione allegata
12 all'atto di citazione (doc. n. 5) risultava già pagata la quota relativa all'annualità 2014 di €. 182,00.
Vero è che il nell'articolare le proprie difese, rappresentò di Parte_1 avere avuto una interlocuzione telefonica con il Consiglio di appartenenza evidenziando di essere impegnato in un corso di aggiornamento professionale, ma di tale circostanza non vi è prova in giudizio.
In proposito è stato sentito il teste indicato Testimone_1
(udienza del 5.03.2021) il quale ha categoricamente escluso di essere a conoscenza di tale circostanza.
L'argomento, pertanto, è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio.
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Con riferimento alla dedotta incompetenza dell'Organo che ha emanato la
Delibera di sospensione dall'BO (immediatamente revocata dopo pochi giorni in seguito alla dimostrazione della avvenuta regolamentazione della posizione contributiva), valga quanto sopra detto ovvero che la competenza al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza è connessa alla natura amministrativa dell'atto – per come indicato in sentenza – dovendo essa legarsi non alla violazione di un obbligo deontologico quanto all'omessa esecuzione dell'obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti tanto è vero la suddetta sospensione non prevede limiti di durata e cessa, per come richiamato dall'articolo 2 della Legge 536/1949 (sopra riportato) al momento della regolarizzazione della posizione contributiva.
Tale orientamento (che esclude, cioè la natura sanzionatoria dell'atto) è confermato da una recente pronuncia della Corte di legittimità che insegna: "... In materia di procedimento disciplinare a carico di professionisti, la morosità nel pagamento dei contributi previsti dal D.
Lgs.23 novembre 1944, n. 382 determina la sospensione del professionista dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 536/1949, senza limiti di tempo e revocabile con provvedimento del presidente del
13 consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute. La sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, prevista dall'art. 11 del R.D. n. 274/1929, non è applicabile per la sola morosità nel pagamento dei contributi, la quale, di per sé sola, dà adito all'applicazione della legge n. 536/1949, ma solo per abusi e mancanze che non si esauriscano nell'omesso pagamento dei detti contributi. ..." (cfr. CORTE DI
CASSAZIONE, Ordinanza del 07.02.024).
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Permane da analizzare la fondatezza o meno del chiesto risarcimento per i danni asseritamente subiti dall'attore in conseguenza del discredito a lui derivato dalla sospensione dall'BO e dalla comunicazione di tale provvedimento a circa 300 iscritti e ad una serie di Enti con il quale il professionista collaborava, danno quantificato in citazione, in misura pari ad €. 71.000,00 “oltre al danno fisico da liquidare in via equitativa” (vedasi pag. 13 della citazione introduttiva del giudizio).
L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona la cui lesione determina il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato e dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) dell'autore della condotta.
Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere sempre debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della condotta lesiva. (vedasi, da ultimo,
Cassazione Civile Sez. 3 n. 6125/2025).
Detta prova non è stata fornita.
Nè, per altro verso, vi è prova del danno patrimoniale derivato all'attore anche in considerazione che la sospensione dall'BO, già il 12 gennaio
2015, accertata la regolarità contributiva, era stata revocata dallo stesso
14 Consiglio Direttivo (doc. n. 5 della comparsa di costituzione in primo grado).
Vero è che, per come compiutamente dedotto nei motivi di gravame, il pagamento del dovuto (e quindi il rientro in bonis) era avvenuto il 29
Dicembre 2014 e la sospensione comunicazione solo il 30 Dicembre per cui è evidente che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, la mora era stata sanata antecedentemente.
Tuttavia, a prescindere dal mero dato temporale - che potrebbe giustificare una omissione da parte del Collegio -, deve osservarsi che il era a conoscenza, da tempo, della apertura del procedimento Parte_1
a suo carico e delle conseguenze che ne potevano derivare e che non si era attivato sino al giorno prima della decisione.
In ogni caso, osserva la Corte, l'appellante non ha fornito prova alcuna che la pubblicazione della Delibera di sospensione – protrattasi per neanche due settimane a cavallo delle festività di fine anno - gli abbia provocato un effettivo danno nel senso che, dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui dedursi che la comunicazione in esame abbia generato un discredito dell'immagine del né fra la potenziale Parte_1 clientela né tra i Colleghi.
Ciò anche perché il provvedimento di cui si discute non presuppone l'accertamento di violazioni di natura deontologica o di colpe o lacune professionali, o, peggio, di comportamenti fraudolenti o di rilievo penale, ma di una semplice mora nei pagamenti delle quote di iscrizione alla
Pt_3
Correttamente il Tribunale, pertanto,nel denegare tali poste risarcitorie ha rilevato l'impossibilità di un ricorso ad un criterio liquidativo del danno
(come invocato dallo stesso attore) atteso che “…la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che
«la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata
15 ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (ex multis Cass. Civ., sez.
VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8941).
Anche tali domande, pertanto, devono rigettarsi.
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Alla luce di quanto sopra detto la sentenza deve integralmente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n, 263/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 6 aprile 2022 ed appellata da Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati, in solido, le spese del presente grado del giudizio che liquida, complessivamente, in €. 4.200,00 per onorari, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. ER Rezzonico
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