Articolo 387 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 386Articolo 388
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9 ottobre 2010
Art. 387. Cose mobili requisibili 1. Sono requisibili:
a) le materie prime; b) i materiali di qualsiasi natura; c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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