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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1005/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), residente Parte_1 C.F._1
in (13100) Vercelli (VC), Via L. Bruzza n. 8 , rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Roberta Formica (Cod. Fisc.: , indirizzo C.F._2
pec: ) con domicilio eletto presso il suo Studio in (13100) Email_1
Vercelli (VC), Via F.A. Vallotti n. 32, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Vercelli in data 12/07/2024 e di cui ci si riserva il deposito; si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008, ovvero all'indirizzo sopra indicato, comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009
- ricorrente – CONTRO
, nata in [...] il [...] residente in [...] CP_1
- resistente contumace -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso in ricorso nei seguenti termini:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 21.06.2007 in Vercelli, trascritto allo Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercelli di provvedere alle annotazioni di legge;
- confermare che l'assegno per il nucleo famigliare sia percepito dalla sig.ra quale genitore CP_1
collocatario;
- confermare l'affido esclusivo alla madre, con presa in carico dei servizi sociali una volta terminato lo stato detentivo del padre, affinchè lo stesso possa esercitare il diritto di visita nei modi e tempi stabiliti dagli stessi;
- rideterminare l'assegno di mantenimento per i figli minori in € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate da entrambi i genitori come dal
Protocollo in uso presso questo Tribunale, entro il giorno 25 di ogni mese;
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e, come tali, meritano accoglimento, e la convenuta non si è opposta alle stesse in quanto non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Premesso che: il ricorrente e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data 21.06.2007 in Vercelli e il CP_1
matrimonio è stato trascritto allo Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...], , nato a Persona_1 Persona_2
Vercelli il 13/11/2008, , nato a [...] il [...]. Persona_3
Le parti sono comparse avanti il Tribunale di Vercelli, Sezione Civile, controversia n. 1997/19 R.G., e si sono separati alle condizioni concordate e di cui al decreto di omologa n. 685/2020 del 29/1/2020.
Le parti concordavano privatamente a seguito di notifica di ricorso per la modifica delle condizioni poi abbandonato, la modifica del punto 4) di cui alle condizioni di separazione e tale accordo prevedeva il rilascio immediato e spontaneo da parte del sig. e a favore della moglie e dei figli Parte_1 dell'abitazione sita in Via Bruzza.
Dalla data della separazione ad oggi i coniugi hanno vissuto separatamente e non si è più ricostituita la comunione spirituale e materiale.
pagina 2 di 5 Il sig. è detenuto dal 22/05/2023 e da allora non ha avuto alcun contatto con la moglie e i figli. Parte_1
Il ricorrente intende ottenere pronunzia di scioglimento del matrimonio ricorrendone i presupposti di legge ed alle condizioni sopra indicate.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Va, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21.06.2007 in Vercelli, trascritto nei registri dello Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007.
Deve essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercelli di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Affidamento, collocazione e mantenimento dei minori , e Persona_1 Persona_2
Persona_3
In sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, anche in ragione dei problemi giudiziari del ricorrente, problemi che persistono visto l'attuale stato detentivo.
Si rende, quindi, necessario disporre un affidamento esclusivo di nata a [...] il Persona_1
8/10/2007, nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_2 Persona_3
13/11/2008, come richiesto, alla madre, in modo tale da potere permettere al genitore che ha i figli di potere assumere le decisioni, anche più importanti nell'interesse dei figli.
In tema di affidamento dei minori, il Collegio reputa che la situazione del ricorrente induca a disporre l'affido esclusivo, con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla madre, rimettendo al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per i minori, proprio in ragione del percorso seguito dal padre che ha di fatto da tempo portato la madre ad essere sola nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali, è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa della assenza del padre, essendo preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: pagina 3 di 5 il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento dei figli.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, che, implica una permanenza dei minori in via assolutamente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 300 mensili, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Ritiene il Collegio che vada delegato il Servizio Sociale di Vercelli, affinché prenda in carico il nucleo familiare al fine di svolgere un'azione di supporto della genitorialità.
Quanto agli incontri padre-figli, quando il padre intenderà e potrà farli, detti incontri dovranno necessariamente avvenire alla presenza di un'educativa a cura dei Servizi Sociali competenti, con l'assenso dei minori.
L'assegno unico per la prole andrà percepito interamente da . CP_1
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.06.2007 in Vercelli, trascritto nei registri dello Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile l'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla madre, , nata in [...] il [...]con residenza e collocamento stabile e CP_1
permanente presso la stessa.
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi di Vercelli e che il padre potrà far visita ai figli minori soltanto in modalità protetta, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti che ne cureranno i tempi e i modi.
DISPONE a carico del padre a favore di un contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento dei figli minori di euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre pagina 4 di 5 rivalutazione ISTAT e oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico per la prole sia percepito interamente dalla madre . CP_1
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza anche ai Servizi Sociali competenti
(Vercelli).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 3 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1005/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), residente Parte_1 C.F._1
in (13100) Vercelli (VC), Via L. Bruzza n. 8 , rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Roberta Formica (Cod. Fisc.: , indirizzo C.F._2
pec: ) con domicilio eletto presso il suo Studio in (13100) Email_1
Vercelli (VC), Via F.A. Vallotti n. 32, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Vercelli in data 12/07/2024 e di cui ci si riserva il deposito; si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008, ovvero all'indirizzo sopra indicato, comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009
- ricorrente – CONTRO
, nata in [...] il [...] residente in [...] CP_1
- resistente contumace -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso in ricorso nei seguenti termini:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 21.06.2007 in Vercelli, trascritto allo Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercelli di provvedere alle annotazioni di legge;
- confermare che l'assegno per il nucleo famigliare sia percepito dalla sig.ra quale genitore CP_1
collocatario;
- confermare l'affido esclusivo alla madre, con presa in carico dei servizi sociali una volta terminato lo stato detentivo del padre, affinchè lo stesso possa esercitare il diritto di visita nei modi e tempi stabiliti dagli stessi;
- rideterminare l'assegno di mantenimento per i figli minori in € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate da entrambi i genitori come dal
Protocollo in uso presso questo Tribunale, entro il giorno 25 di ogni mese;
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e, come tali, meritano accoglimento, e la convenuta non si è opposta alle stesse in quanto non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Premesso che: il ricorrente e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data 21.06.2007 in Vercelli e il CP_1
matrimonio è stato trascritto allo Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...], , nato a Persona_1 Persona_2
Vercelli il 13/11/2008, , nato a [...] il [...]. Persona_3
Le parti sono comparse avanti il Tribunale di Vercelli, Sezione Civile, controversia n. 1997/19 R.G., e si sono separati alle condizioni concordate e di cui al decreto di omologa n. 685/2020 del 29/1/2020.
Le parti concordavano privatamente a seguito di notifica di ricorso per la modifica delle condizioni poi abbandonato, la modifica del punto 4) di cui alle condizioni di separazione e tale accordo prevedeva il rilascio immediato e spontaneo da parte del sig. e a favore della moglie e dei figli Parte_1 dell'abitazione sita in Via Bruzza.
Dalla data della separazione ad oggi i coniugi hanno vissuto separatamente e non si è più ricostituita la comunione spirituale e materiale.
pagina 2 di 5 Il sig. è detenuto dal 22/05/2023 e da allora non ha avuto alcun contatto con la moglie e i figli. Parte_1
Il ricorrente intende ottenere pronunzia di scioglimento del matrimonio ricorrendone i presupposti di legge ed alle condizioni sopra indicate.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Va, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21.06.2007 in Vercelli, trascritto nei registri dello Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007.
Deve essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercelli di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Affidamento, collocazione e mantenimento dei minori , e Persona_1 Persona_2
Persona_3
In sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, anche in ragione dei problemi giudiziari del ricorrente, problemi che persistono visto l'attuale stato detentivo.
Si rende, quindi, necessario disporre un affidamento esclusivo di nata a [...] il Persona_1
8/10/2007, nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_2 Persona_3
13/11/2008, come richiesto, alla madre, in modo tale da potere permettere al genitore che ha i figli di potere assumere le decisioni, anche più importanti nell'interesse dei figli.
In tema di affidamento dei minori, il Collegio reputa che la situazione del ricorrente induca a disporre l'affido esclusivo, con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla madre, rimettendo al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per i minori, proprio in ragione del percorso seguito dal padre che ha di fatto da tempo portato la madre ad essere sola nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali, è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa della assenza del padre, essendo preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: pagina 3 di 5 il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento dei figli.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, che, implica una permanenza dei minori in via assolutamente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 300 mensili, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Ritiene il Collegio che vada delegato il Servizio Sociale di Vercelli, affinché prenda in carico il nucleo familiare al fine di svolgere un'azione di supporto della genitorialità.
Quanto agli incontri padre-figli, quando il padre intenderà e potrà farli, detti incontri dovranno necessariamente avvenire alla presenza di un'educativa a cura dei Servizi Sociali competenti, con l'assenso dei minori.
L'assegno unico per la prole andrà percepito interamente da . CP_1
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.06.2007 in Vercelli, trascritto nei registri dello Stato Civile del succitato Comune all'atto N. 39 parte I - anno 2007.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile l'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla madre, , nata in [...] il [...]con residenza e collocamento stabile e CP_1
permanente presso la stessa.
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi di Vercelli e che il padre potrà far visita ai figli minori soltanto in modalità protetta, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti che ne cureranno i tempi e i modi.
DISPONE a carico del padre a favore di un contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento dei figli minori di euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre pagina 4 di 5 rivalutazione ISTAT e oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico per la prole sia percepito interamente dalla madre . CP_1
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza anche ai Servizi Sociali competenti
(Vercelli).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 3 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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