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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
UDIENZA DI DISCUSSIONE E CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.p.c.
Il giorno 04/04/2025 ad ore 11,00, il Giudice Onorario Dott. Giovanni Tori, in funzione di Giudice
Unico, nella causa iscritta al R.G. n. 1922 del registro affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) in qualità di Controparte_1 C.F._1 proprietaria e nato a [...] il [...] ( CF. Controparte_2
) in qualità di usufruttuario, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta separata procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Persiani (nt. a La Spezia il 29.11.65, C.F. CodiceFiscale_3
PEC: , ed elettIVmente domiciliati presso e nel di lui studio in Email_1
Massa alla via San G. B. La Salle n. 1,– Attori
Contro
, cod. fisc. nato a [...] il [...] e residente in [...] a LA in GI (MS), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta P.IV , corrente in LA Controparte_4 P.IVA_1 in GI, Via Cavanella n. 4, ai fini del presente atto elettIVmente domiciliato in Massa
Galleria L. Da Vinci, 49, presso e nello studio dell'Avv.to Fabrizio Balloni, rappresentato e difeso, in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.to Marino Leva, con
Studio in Sarzana, Via D. Fiasella n. 48, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al recapito:
o a mezzo fax al numero 0187620515, dati comunicati al Consiglio Email_2 dell'Ordine di appartenenza;
Convenuto
OGGETTO: Distanze tra le costruzioni Immissioni e Risarcimento danni
Per gli attori è presente l'Avv. Michela Biasini in sostituzione dell'Avv. Francesco Persiani, per il convenuto l'Avv Marino Leva.
Per l'attore l'Avv. Francesco Persiani, che così precisa le proprie conclusioni:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa;
1) in via preliminare, accertato che parte convenuta ha sostituito la tettoia box originariamente oggetto di causa e/o il forno ivi ubicato nel corso della causa, dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione;
2) In via principale ed in alternatIV alla domanda che precede, accertare e dichiarare che la tettoia/box di cui è causa è stata realizzata in violazione delle distanze legali e di confine e comunque in maniera totalmente difforme da quanto previsto nel progetto di cui alla scrittura prIVta in atti e per l'effetto ordinare al convenuto di provvedere a sua cura e spese all'eliminazione e alla rimozione della suddetta tettoia/box;
3) In via subordinata: accertare e dichiarare che la tettoia/box di cui è causa è stata realizzata in violazione delle distanze legali e di confine e per l'effetto ordinare al convenuto di provvedere a sua cura e spese all'arretramento della stessa nel rispetto delle norme di legge in materia di distanze legali;
4) Sempre nel merito e in via principale e in alternatIV alla domanda di cui al punto 1), accertare e dichiarare che il forno per l'essicatura delle vernici ivi ubicato dal Sig. , provoca CP_3 immissioni, scuotimenti, propagazioni e rumori in danno alla proprietà attrice e/o comunque oltre la normale tollerabilità e che del forno e per l'effetto ordinare al convenuto di provvedere a sua cura e spese all'eliminazione e alla rimozione del medesimo forno;
5) In via subordinata: accertare e dichiarare che il forno ivi ubicato dal Sig. , CP_3 provoca immissioni, scuotimenti, propagazioni e rumori in danno alla proprietà attrice e/o comunque oltre la normale tollerabilità e per l'effetto ordinare al convenuto di provvedere a sua cura e spese all'arretramento dello stesso ad una distanza tale che non nuocia agli odierni attori;
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE:
6) in via principale: accertare e dichiarare che la stessa è improcedibile risultando il manufatto che ci occupa di proprietà dell'odierno convenuto come dedotto ed osservato nel parallelo giudizio radicato avanti a questo Tribunale al n. 1551/20 rg;
in via subordinata: laddove e solo nella ipotesi in cui tale porzione di immobile sin qui descritto risultasse di proprietà degli odierni attori, accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù relativo al mancato rispetto delle distanze per ciò che concerne detta porzione di terrazza, essendo decorso il termine ultra ventennale previsto dalle norme in materia, rigettare la domanda riconvenzionale dallo stesso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata,
7) In tutti i casi: Condannare conseguentemente il convenuto a risarcire agli attori i danni agli stessi arrecati in forza di quanto sopra, nella misura di € 25.000,00= e o comunque nella misura che sarà provata al termine della espletanda istruttoria e o ritenuta equa e di giustizia, oltre
2 interessi e rIVlutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e degli onorari di causa.”
L'Avv Marino Leva, per il convenuto così precisa le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
* accertare e dichiarare che la tettoia per cui è causa è stata mantenuta in modo difforme da quella autorizzata da parte attrice in ragione di un accordo verbale che prevedeva reciproche tolleranze, accordo venuto meno nel 2019;
* accertare e dichiarare che la ditta ha commissionato la rimozione della tettoia oggetto CP_3 di causa non appena pervenuta la notifica dell'atto di citazione e che ogni ritardo nell'ultimazione del suo smantellamento non le è imputabile.
* accertare e dichiarare che il forno per verniciatura ed essicazione per cui è causa è un macchinario destinato allo svolgimento dell'attività di autocarrozzeria, non soggetto ad autorizzazione edilizia e/o ambientale e nemmeno al rispetto di distanze dal confine altrui;
* accertare e dichiarare che il forno per verniciatura ed essicazione oggetto di causa non emette esalazioni, rumori e/o scuotimenti superiori alla norma di Legge e non crea, né ha creato volumetria.
* Respingere le domande avversarie, vinte le spese di causa, da maggiorarsi di spese generali ed accessori di Legge.
Il difensori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi
L'avv. Biasini fa presente che per ciò che concerne la domanda di cui al punto 1) della precisazione conclusioni del 17/01/2025, non costituisce domanda nuova, ma domanda necessaria alla luce del comportamento processuale del convenuto, che ha modificato lo stato dei luoghi prima della fine dell'espletamento della CTU.
L'Avv. Leva insiste sulla domanda di cui al punto 1), chiede il giudice eventualmente valuti di risentire il CTU sul fatto che ha sostituito il forno con l'assenso del CTU che aveva finito CP_3 la sua relazione.
L'Avv. Biasini si oppone in quanto il CTU da atto che prima del terzo sopralluogo aveva CP_3 modificato lo stato dei luoghi.
I procuratori delle parti dichiarano espressamente di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato Tribunale, preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, previa camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1922 del registro affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad 3 oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020 i sigg.ri e in qualità di CP_2 CP_1 usufruttuario il primo e di proprietaria la seconda degli immobili siti nel Comune di LA in
GI (MS) e censiti al Fg. 10 part. 547/817/819/203 adIVno avanti a questo Tribunale il Sig.
in quanto proprietario di un'attività di (censita al Fg.10 mapp. 547 CP_3 Controparte_5 sub.1 e mapp.816 e 818), affinché fosse dichiarato responsabile delle violazioni delle distanze e dei confini sia per ciò che concerne la costruzione di una tettoia/box e sia per ciò che concerne la realizzazione di un forno per l'essiccazione delle vernici utilizzate per la pitturazione dei veicoli e per l'effetto fosse condannato alla rimozione e/o all'arretramento dei suddetti manufatti ed inoltre per ciò che concerne il forno per l'essiccazione fosse accertato non solo la violazione della distanza dal confine ma anche il superamento dei limiti di tollerabilità in termini di rumore, odori e fumi nonché a risarcirgli tutti i danni subiti a seguito delle suddette condotte.
Si costituIV con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2020 il Sig. il quale CP_3 contestava tutto quanto richiesto in merito al forno di verniciatura, ammetteva di aver realizzato una tettoia a sbalzo difforme dal progetto come allegato ad un scrittura prIVta in essere tra le parti ma di aver rimosso tale tettoia e che dunque in ordine alla stessa dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere e avanzava domanda riconvenzionale (poi rinunciata in corso di causa) volta ad accertare che il muro realizzato dagli attori sull'edificio del Sig. fosse CP_3 abusivo e che dunque gli stessi fossero condannati alla rimozione dello stesso con richiesta di risarcimento danni pari ad Euro 4.500,00.
All'udienza del 26.01.21 il GI concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI cpc e rinviava la causa all'udienza del 04.06.2021. A seguito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, giudice ammetteva la Ctu richiesta riservandosi all'esito ogni altro eventuale provvedimento istruttorio ed a tal fine nominava quale consulente tecnico d'Ufficio il Geom. che CP_6 in seguito venIV sostituito con il Geom. Controparte_7
In data 15.02.2022 il CTU depositava dunque l'elaborato peritale poi successIVmente integrato quanto al punto delle immissioni sonore e dei fumi.
Con ordinanza del 25.09.23 il Giudice convocava il già nominato Ctu a chiarimenti e la successIV relazione venIV depositata in data 10.04.2024. Con ordinanza del 27.11.2024 il G.I. ritenuta la superfluità di tutte le ulteriori richieste istruttorie rinviava la causa all'udienza del
17.01.25 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il GI rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.04.2025 concedendo alle parti di termini di dieci giorni prima per il deposito di note scritte.
4 - Sulla cessazione della materia del contendere
E' pacifico che lo stato dei luoghi sia stato, ad oggi modificato il Ctu Geom. dà atto CP_7 delle suddette modifiche infatti a pag. 4 del proprio elaborato datato 08.04.2024 infatti così scrive:" Nella fase del terzo sopralluogo eseguito in data 23 febbraio 2024 il forno oggetto di vertenza non era più presente, sostituito da una nuova struttura. La copertura è totalmente integrata nella scatola del forno, appoggiato a terra."
Appare pertanto evidente che, alla luce di tali evenienze alcune domande proposte dagli attor
(2,3,4,5,6)i abbiano totalmente perso di significato, e che la modifica delle conclusioni attoree sul punto, avendo perso interesse ad alcune pronunce, non costituisca domanda nuova, ma adeguamento della domanda originaria alla diversa situazione dei luoghi, operata da parte convenuta, e sia cessata la materia del contendere in ordine alle stesse.
1) TETTOIA O COPERTURA
Esaminando le questioni prospettate, emerge che in data 22/5/2003 è stata redatta e sottoscritta una scrittura prIVta tra le parti e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Aulla al n° 3 serie 3V del 26/05/2003 nel quale viene autorizzata e disegnata una tettoia a sbalzo lungo tutta la struttura lato est per un aggetto con le misure già descritte nella prima relazione del CTU.
Il CTU ribadendo la differeza tra "tettoia" e "copertura" scrive che la tettoia, di cui sopra non è mai stata eseguita, ma è stato eseguito un manufatto adibito a forno per carrozzeria, con una copertura.
Come enunciato dal CTU, la struttura se ancorata a terra comporta volumentria e distanze, se differentemente è solo una struttura funzionale all'attività "prIV di rilevanza urbanistica" non è soggetta a distanze, richieste urbanistiche o calcoli volumetrici.
Il CTU conferma la presenza dii 8 montanti di cui 2 ancorati alla struttura, gli altri 6 non sono stati modificati in quanto in fase di lavorazione è stato verbalizzato che la parte Attrice ha interrotto le lavorazioni, il tutto come risulta dai verbali presenti in causa. Pertanto Il CTU conclude che la copertura ancorata alla scatola del forno risulta una "opera prIV di rilevanza edilizia".
Come già detto nella fase del terzo sopraluogo eseguito in data 23 febbraio 2024 il forno oggetto di vertenza non era più presente, sostituito da una nuova struttura.
La copertura è totalmente integrata nella scatola del forno, appoggiato a terra. Anche in questo caso non è stato presentato nessuna pratica urbanistica in quanto "prIV di rilevanza urbanistica".
In definitIV, se la vecchia versione del forno poteva lasciare adito a dubbi che potesse ritenersi ancorata al suolo, e la questione avrebbe ancora dovuto essere oggetto di istruttoria, con la nuova versione del forno con copertura non ancorata al suolo la domanda attorea perde di significato.
FUMI POLVERI E RUMORI
5 In fase di chiarimenti relativi alla CTU era stato eseguito un controllo dei fumi e polveri, mediante ditte autorizzate e certificate, le quali hanno prodotto una relazione certifinando il loro operato.
Tali ditte specializzate, come risulta dalla CTU, hanno confermano che le prove sono state CP_ eseguite mediante normatIV vigente, con prove ripetute e misurate. Nello specifico la ditta relazionava il metodo di campionamento secondo le norme UNI EN 13284-1 mentre la determinazione dell'analisi dei fumo secondo la norma UNI EN 14790:2006, la misurazione venIV eseguita nel rispetto della norma UNI EN ISO 16911-1 Annex A e UNI EN 15259, Inoltre viene allegata una nuova relazione di valutazione delle misure in atmosfera del 14 febbario 2024 di . Per_1
A termine della verifica la stessa ditta Arya certificava, secondo quanto stabilito dal D. Lgs.
152/06 e smi, ed al DPR 59/2013 art 272 comma 2 allegato 1 lettera A, che la carrozzeria rispettava i limiti stabiliti.
Come enunciato nella CTU la campionatura utilizzata per la verifica, secondo quanto certificato e richiesto dalla , risutla essere sufficiente per il controllo del fumi in atmosfera e CP_9 rispettante la norma vigente.
Riprendendo il rapporto di valutazione della ditta Sistema HSE solution del 3/10/22 redatta dal
Dott. , richiamando le norme D.P.C.M 14/11/97, Legge 447 del 26/10/95, DM Persona_2
16/3/98 e D.G.R. Toscana n° 788 del 13 luglio 1999, rilevando all'interno dell'appartamento i valori acustici, risultano rispettati, sia con le finestre aperte che chiuse.
Tuttavia occorre precisare tali rilevazioni si riferiscono sempre alla precedente versione del forno, mentre con la nuova versione del forno perdono significato.
- RISARCIMENTO DEL DANNO
Quanto alla domanda di condanna del convenuto a risarcire gli attori con €. 25.000,00 o altra meglio vista somma, tale domanda non merita accoglimento e merita di essere respinta in quanto non risulta provato un nesso causale tra quanto contestato (immissioni rumori ecc, che sono risultati nei limiti di legge) ed il danno lamentato, ma non provato dagli attori.
- IN ORDINE ALLA DOMADA RICONVENZIONALE
Anche in ordine a tale domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il convenuto ha rinunciato a tale domanda ne la domanda risulta essere stata coltIVta dalle parti.
Si richiedeva di accertare che il muro, ex adverso edificato sull'edificio del Sig. , CP_3 sito nel Comune di LA in GI, Via Cavanella, 4, è stato realizzato in spregio alle norme che regolano le costruzioni del su detto Comune ed anche in spregio delle regole che impongono il rispetto delle distanza dalle costruzioni, con condanna degli attori a demolire il manufatto de quo, a loro cura e spesa, nonché a risarcire in favore del Sig. il CP_3 6 danno causato con la somma di euro 4.500,00 o altra, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta di giustizia.
- SPESE DI LITE
La cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata attraverso una sentenza dichiaratIV con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Con una sentenza di cessazione della materia del contendere il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia. Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto.
In materia interessante risulta la sentenza della Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022
n.24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016
n. 24234,).
Nella fattispecie pur essendo prospettabile una soccombenza di parte attrice in ordine alla problematica delle emissioni e della richiesta di risarcimento, sulla base delle conclusioni della
CTU, la problematica relatIV alle distanze tra le costruzioni (prima versione del forno e relatIV copertura) appare di incerto esito in quanto avrebbe dovuto essere ancora compiutamente istruita.
Tenuto conto che essendo mutata la situazione dei luoghi del contendere per effetto di modifiche effettuate dalla convenuta, rispetto alla precedente versione, fatto che avrebbe potuto evitare il presente contenzioso e che, inoltre, anche la convenuta ha rinunciato alla sua riconvenzionale, che apparIV di improbabile accoglimento, può ipotizzarsi una reciproca soccombenza virtuale, tale da giustificare la integrale compensazione delle spese.
Non ci sono gli estremi per una condanna alle spese ex art. 96 comma terzo Cpc, come richiesto dagli attori, in quanto la modifica dello stato dei luoghi è avvenuta dopo due sopralluoghi del
CTU, e non si ritiene, pertanto, possa ravvisarsi mala fede o colpa grava del convenuto
P.Q.M.
7 il GIUDICE ONORARIO, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori e nei confronti della convenuta contumace , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta ogni Controparte_4 diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dagli attori al punto 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande attoree n. 2,3,4,5,6;
- respinge la domanda di risarcimento proposta da parte attrice,
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico delle parti in parti uguali ed in via solidale.
Sentenza provvisoriamente esecutIV ex lege.
Verbale chiuso ad ore 18,00
Massa, li 04/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Giovanni Tori
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