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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 113/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
e con l'avv. Simone Lovato Parte_1 CP_1
RICORRENTE in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Oppeano, luogo ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente;
rilevato che la parte ricorrente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di finitura e lucidatura di mobili ed atteso che dall'esame dei bilanci prodotti emerge il superamento, nel triennio, delle soglie minime di legge relative all'attivo patrimoniale ed ai ricavi. Peraltro, anche l'ammontare dei debiti è di gran lunga superiore alla soglia minima di legge;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121 C.C.I come comprovato dall'intervenuto licenziamento in tempi recenti di gran parte della manodopera, dalla considerevole entità del debito verso l'Erario e gli enti previdenziali (euro
712.807,07), dalla sussistenza di una importante esposizione anche verso i fornitori (euro
304.269,24), dalla continua riduzione dei ricavi con formazione di importanti perdite di esercizio a partire dall'anno 2023, elementi tutti che dimostrano che – come allegato dalla stessa ricorrente – la società non è più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e versa quindi in condizione di insolvenza;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di e Parte_1 CP_1
[... (p.iva ), con sede in Oppeano (Vr), via del Redolfo n. 10, in persona del P.IVA_1 rappresentante , nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
(Vr), via Paradiso n. 28;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore la dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 10.04.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 113/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
e con l'avv. Simone Lovato Parte_1 CP_1
RICORRENTE in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Oppeano, luogo ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente;
rilevato che la parte ricorrente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di finitura e lucidatura di mobili ed atteso che dall'esame dei bilanci prodotti emerge il superamento, nel triennio, delle soglie minime di legge relative all'attivo patrimoniale ed ai ricavi. Peraltro, anche l'ammontare dei debiti è di gran lunga superiore alla soglia minima di legge;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121 C.C.I come comprovato dall'intervenuto licenziamento in tempi recenti di gran parte della manodopera, dalla considerevole entità del debito verso l'Erario e gli enti previdenziali (euro
712.807,07), dalla sussistenza di una importante esposizione anche verso i fornitori (euro
304.269,24), dalla continua riduzione dei ricavi con formazione di importanti perdite di esercizio a partire dall'anno 2023, elementi tutti che dimostrano che – come allegato dalla stessa ricorrente – la società non è più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e versa quindi in condizione di insolvenza;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di e Parte_1 CP_1
[... (p.iva ), con sede in Oppeano (Vr), via del Redolfo n. 10, in persona del P.IVA_1 rappresentante , nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
(Vr), via Paradiso n. 28;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore la dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 10.04.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio