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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13636/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. IA Di LL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13636/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RN CO ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PENNISI RENATO
CONVENUTO Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.11.2020, conveniva in Parte_1 giudizio n.q. F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni Controparte_1 subite a seguito del sinistro avvenuto in data 26.06.2012, per l'importo complessivo di Euro 479.935,80
o in quell'altro maggiore e/o minore giudizialmente accertato, nonché alle spese ed ai compensi difensivi da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
All'uopo prospettava:
- che in data 26.06.2012, alle ore 04,00 circa, alla guida del motociclo Honda SH 125 targato DL35286, di proprietà della di lui madre percorreva il Viale Marco Polo del Comune di Parte_2
Catania, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 54 (nei pressi del ristorante La Siciliana), veniva urtato da una vettura di colore scuro che stava cercando di sorpassarlo, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere contro una vettura posta a lato della carreggiata, e rovinava a terra;
- che, subito dopo l'incidente, restava riverso sulla sede stradale, mentre il veicolo investitore pagina 1 di 9 proseguiva la marcia, dileguandosi, con conseguente omissione di soccorso;
- che sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale di Catania, i quali redigevano rituale Rapporto di incidente, previa audizione dei testimoni oculari, nonché un'ambulanza del 118 che lo trasportava d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio Cannizzaro di Catania, ove i sanitari di turno lo riscontravano affetto da “politrauma”, praticavano le cure del caso e si riservavano la prognosi;
- che, all'esito del sinistro, stabilizzato il quadro clinico (“grave trauma cranico commotivo con multiple lesioni encefaliche in sede fronto temporale destra e splenio del corpo calloso, ematoma sub durale con residuato tracciato epilettico ed innesto psicotico con turbe comportamentali e modificazioni della personalità”), era residuato un danno biologico al 50%, dopo un periodo di ITA gg. 60, un periodo di ITP al 50% gg. 60, giusta perizia medico-legale di parte a firma della dott.ssa Per_1
[...]
- che, essendo illo tempore minorenne, veniva sporta denunzia-querela a firma della propria madre,
, anche nella sua qualità di proprietaria del motoveicolo, sulla scorta della quale la Parte_2
Procura della Repubblica di Catania apriva il fascicolo d'indagine contro ignoti rubricato al n. 8741/12 R.G.N.R., successivamente archiviato per impossibilità di identificare il soggetto autore del sinistro;
- che inoltrava formale richiesta risarcitoria alla n.q. F.G.V.S., la quale, dopo Controparte_1 aver aperto e rubricato il sinistro al n. 2013A**F01668/01, lo istruiva, ma, sulla scorta dei dati acquisiti, negava l'offerta risarcitoria;
- che, nel tentativo di definire in via stragiudiziale la liquidazione del sinistro, inoltrava ulteriori note, valevoli anche ai fini interruttivi della prescrizione, ma invano;
- che, per l'effetto, vedevasi costretto incoare il presente giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.
B. Con puntuale comparsa di risposta si costituiva , n.q. di Fondo di Garanzia Vittime CP_1 della Strada, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, attesa la natura autonoma del sinistro;
allegava inoltre la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, deducendo che lo stesso aveva violato l'art. 186 del CdS (guida in stato di ebrezza ovvero con un tasso alcolemico di 0,6 g/l, superiore al valore consentito di 0,5 g/l). Allegava, inoltre, il concorso colposo dell'attore per i danni patiti, tenuto conto del mancato uso del casco e contestava gli allegati danni fisici, non patrimoniali e patrimoniali. Chiedeva, quindi, in via principale, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e rigettarsi la domanda perché infondata;
in subordine statuire l'esclusiva responsabilità dell'attore; in ulteriore subordine, dichiararsi la concorrente responsabilità, riducendo le richieste risarcitorie a quanto realmente dimostrato nel corso del processo, con decurtazione della somma (Euro 6.915,00) corrisposta ante causam in forza di polizza infortuni conducente, non cumulabile. Con vittoria di spese e compensi.
C. La controversia istruita documentalmente, attraverso la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 22.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali pagina 2 di 9 e repliche ex art. 190 cpc.
D. La domanda attorea è risultata fondata e va accolta infra i limiti appresso spiegati.
D.1. Sulla dinamica del sinistro
In via preliminare occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2054 c.c. co. 2 “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”; tuttavia detta norma va mitigata per come affermato dalla Corte di Legittimità, la quale, “in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24676/2014).
Nel caso di specie, risulta dalle allegazioni attoree e dalla prova testimoniale espletata nel corso del processo, che in data 26.06.2012, alle ore 04,00 circa, , all'epoca minorenne, alla guida del Parte_1 motociclo Honda SH 125 tg. DL35286, di proprietà della di lui madre , percorreva Parte_2 il Viale Marco Polo del Comune di Catania, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 54 (nei pressi del ristorante La Siciliana), veniva urtato da una vettura di colore scuro che stava cercando di sorpassarlo. A seguito del contatto, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere contro una vettura in sosta a lato della carreggiata, indi rovinava a terra, ove vi restava privo di conoscenza, mentre il veicolo investitore proseguiva la sua corsa, dileguandosi ed omettendo anche i dovuti soccorsi.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita attraverso le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il processo;
il teste , sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, ha infatti riferito Testimone_1 di essere stato presente sul luogo del sinistro, verificatosi nelle prime ore del 26.06.2012 lungo la Circonvallazione di Catania (all'altezza del ristorante “La Siciliana”), ovvero di avere visto un motociclo che, mentre procedeva lungo la corsia destra della carreggiata, veniva colpito da un veicolo scuro (forse un SUV) che procedeva nello stesso senso di marcia. Ha precisato che l'urto si verificava allorquando l'autovettura eseguiva una manovra di sorpasso, a seguito del quale il motociclo ed il suo conducente venivano, dapprima, proiettati contro un veicolo in sosta, indi rovinavano a terra. Nel contempo, il veicolo investitore di colore scuro si dileguava. Il medesimo testimone ha altresì confermato di essersi fermato per prestare assistenza (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2023: “erano circa le 4 del mattino, … ho preso il Vale Marco Polo dove c'è “La Siciliana”, prima di questo ristorante, vi è un “tornainidietro” e nel fare questo tornaindietro vedo con la coda dell'occhio che c'era stato un incidente, ho sentito un rumore metallico e delle scintille;
… ho continuato il tornaindietro e sono andato all'altro tornaindietro all'altezza di via Vincenzo Giuffrida per poi vedere cosa fosse successo;
tornato sul luogo del sinistro vi erano già persone, perché d'estate ci sono
pagina 3 di 9 persone e ho visto un ragazzo a terra che a me sembrava morto e che a causa dell'incidente era arrivato sotto un'altra macchina parcheggiata;
… ho visto una macchina scura o addirittura suv, sempre con lo specchietto e con la coda dell'occhio; … ho visto questo urto tra il suv e il motorino con la coda dell'occhio e dallo specchietto e ho sentito rumore e ho visto scintille;
… mi sono fermato ma mi impressiono e quando vidi un giovane che era a terra accanto a questo ragazzo per terra che diceva
“io lo conosco abita nello stesso complesso mio”, … poi sono andato via perché ero impressionato;
… c'era la macchina in sosta, mentre quella scura o forse un suv che lo aveva investito non c'era più; … la macchina andava nello stesso senso di marcia con il motorino che procedeva lentamente, probabilmente poiché, in quel punto la strada fa una leggera curva, si sono urtati e ho visto delle scintille;
lo scooter era sulla destra e poi è andato a sbattere su una macchina parcheggiata poco dopo la Siciliana;
… le scintille le ho viste nel momento in cui lo scooter scivolava a terra”).
Quanto dichiarato del teste in sede processuale è sostanzialmente sovrapponibile a quanto Tes_1 dichiarato sempre dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni, agli Agenti di P.M. intervenuti per i rilievi del caso (cfr. rapporto di incidente redatto dalla P.M.:
“percorrevo il viale Marco Polo in direzione verso Ognina, poiché dovevo tornare indietro per imboccare la carreggiata opposta, mi dirigevo verso il torna indietro sito nelle adiacenze del ristorante La Siciliana. Prima di arrivarci vengo sorpassato da uno scooter e da una macchina che ricordo fosse scura, quest'ultima nel tentativo di superare lo scooter, lo urtava facendolo deviare e facendolo finire su un veicolo in sosta;
… sono sicuro che è avvenuto l'impatto perché ho sentito un botto e ho visto delle scintille. Ho visto le fasi del sinistro perché mi trovavo a circa 20 mt. e durante l'evolversi delle fasi mi sono trovato dapprima parallelamente ai due veicoli e mentre effettuavo la svolta li guardavo con la coda dell'occhio e subito dopo con lo specchietto retrovisore;
…sono tornato subito indietro, il tempo di raggiungere l'altro torna indietro, quindi pochissimi minuti e ho trovato un tassista che aveva già chiamato i soccorsi e altre persone. Un giovane mi diceva di conoscere il ferito e io fornivo spontaneamente le generalità per riferire quello che avevo visto. Preciso che non vi era traccia del veicolo che aveva causato il sinistro. Dopo queste fasi poiché i soccorsi erano stati allertati e sul posto vi erano altre persone tra cui uno che diceva di essere un conoscente, mi allontanavo”).
La deposizione è coerente con quanto riferito dall'altro teste , escusso sia nel presente Testimone_2 giudizio che nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni agli Agenti di P.M. Lo stesso ha riferito che sopraggiungeva sui luoghi quando l'attore si trovava già riverso al suolo;
ha confermato la presenza sui luoghi dell'altro teste , al quale diceva di conoscere il Testimone_1 ragazzo che aveva subito l'incidente dato che abitavano nello stesso complesso;
ha altresì confermato di avere ricevuto dal un biglietto con le sue generalità nel caso in cui fosse poi servita la sua Tes_1 testimonianza (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2023: “conosco parte attrice perché vivevamo nello stesso complesso, era la casa dei miei genitori dove ho vissuto sino al 2014; … quando sono arrivato c'erano le macchine ferme, c'era un taxi ed altra gente, io non ho assistito al sinistro… (l'attore: n.d.r.) era privo di sensi;
… era in posizione supina ma un po' di lato;
(il : n.d.r.) era la persona che Tes_1 ha testimoniato prima di me, non ricordo come si chiami;
… io mi sono fermato fino a che non è arrivata l'ambulanza poi sono andato via perché dovevo andare al lavoro”) (cfr. rapporto di incidente pagina 4 di 9 redatto dalla P.M.: “non sono stato testimone del sinistro. Stavo percorrendo la carreggiata Nord della circonvallazione direzione di marcia da Est verso Ovest, quando giunto nei pressi del ristorante La Siciliana, sulla corsia opposta notavo delle persone sulla strada, ferme, un taxi con le luci di emergenza azionate e una persona riversa sulla sede stradale, inoltre vedevo un motociclo a terra e avvicinandomi vedevo un'autovettura incidentata sulla parte posteriore. Guardando la persona a terra, lo riconoscevo per che abita nello stesso complesso dove abito io. Notavo che il Parte_1 tassista, che era una donna, contattare il 118 telefonicamente, nel frattempo sopraggiungevano altre persone, tra cui un signore con i capelli bianchi che dichiarava di aver visto l'incidente. Essendo un conoscente del ferito chiedevo spiegazioni e mi diceva che una macchina scura aveva stretto il motociclista ferito, facendolo sbattere sul veicolo in sosta. Quindi dicendo a questo signore che conoscevo il ferito, mi facevo lasciare le sue generalità, che poi successivamente consegnavo al padre del ferito”).
D.2. Sull'uso del casco
La compagnia assicuratrice convenuta ha dedotto il concorso colposo dell'attore per i danni patiti, tenuto conto del mancato uso del casco (“sulla scorta delle lesioni riportate “Trauma cranio- encefalico”, è presumibile che il danneggiato al momento dell'incidente non indossasse il casco”). Invero, detto assunto è stato confutato dall'esito istruttorio sia in sede di audizione del teste , il Tes_2 quale ha dichiarato che l'attore, riverso a terra privo di conoscenza, indossava il casco (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2023: “il ragazzo era a terra con il casco indossato”) e sia documentalmente, stante che in seno al verbale della centrale operativa del 118 di Catania viene specificato che il centauro al momento dell'incidente indossava il casco (cfr. verbale centrale operativa 118: “motociclista con casco”).
D.3. Sull'alterazione psico-fisica (stato di ebrezza)
La compagnia assicuratrice convenuta ha altresì dedotto la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per aver violato l'art. 186 del CdS (guida in stato di ebrezza ovvero con un tasso alcolemico di 0,6 g/l, superiore al valore consentito di 0,5 g/l). Anche detta allegazione può ritenersi pacificamente superata e confutata dall'esito istruttorio. A tal proposito, il CTU medico-legale in atti nominato, rispondendo a specifico quesito posto dal CTP della convenuta in ordine alla eventuale incidenza del tasso alcolemico, ha concluso che “è possibile affermare che un tasso alcolemico pari allo 0,6 g/l potrebbe determinare una riduzione dei riflessi e della capacità di giudizio, su un soggetto riportante un peso specifico di 55 /60 kg, tuttavia, da quanto riferito dal periziando, lo stesso, al momento dell'incidente era alto 180 cm e pesava circa 85 Kg, quindi tenendo conto della tabella sopra indicata, il tasso di alcolemia nel sangue con molta probabilità non ha inciso in maniera determinante sulle capacità psico fisiche dell'attore. Inoltre, dalla dinamica dell'incidente, è indubbio che il tasso alcolemico non avrebbe potuto incidere sulla dinamica dello stesso poiché sia che il tasso alcolemico fosse inferiore al limite consentito sia che il tasso alcolemico fosse superiore al limite consentito, la dinamica non sarebbe stata diversa” (cfr. pag. 28 CTU).
Vi è di più. La semplice sussistenza dello "stato di ebbrezza" non conduce perciò solo alla attribuzione pagina 5 di 9 della responsabilità nella causazione del sinistro al conducente che si trovi in tale stato. Difatti, va precisato che l'ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale, ma tutt'altra cosa è valutare e decidere se "l'ebbrezza" abbia contribuito in concreto nella causazione del sinistro in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio – temporale, in adesione al consolidato orientamento (cfr. Cass. 22 novembre 2013, n. 26239) in ragione del quale “l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699)”.
D.4. Sulla valutazione del danno
La controversia è stata ulteriormente istruita attraverso consulenza tecnica medico legale. Il CTU, nominato ad ausilio delle cognizioni del decidente, ha così concluso: “Considerate la risultante degli atti e l'esame obiettivo eseguito, ritengo di formulare le seguenti considerazioni in merito ai quesiti postimi dal Ill.mo Sig. Giudice:
• il Sig. nell'incidente stradale subito in data 19.09.2016 ebbe a riportare: Parte_1
“Politrauma”.
• Alla verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico legale risulta rispettato il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro de quo e le lesioni diagnosticate. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta da quanto riferito dal periziando in quanto verificatesi con traumatismo diretto, per impatto dello stesso così come da lui riferito e riportato agli atti.
• Rispettati risultano i criteri cronologici e di continuità fenomenologica, poiché il Sig. Pt_1
, veniva prontamente soccorso dal Servizio d'Emergenza del 118 e trasportato presso il Pronto
[...]
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause.
• Dall'esame obiettivo eseguito in sede di CTU, si può affermare che gli esiti riportati dal periziando possono ormai considerarsi stabilizzati ed i postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento mediante terapia o interventi.
• Orbene, dovendo passare ad una quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro in oggetto, consistenti in “Esiti algo-disfunzionali di pregresso politrauma con trauma cracico commotivo con multiple lesioni encefaliche in sede fronto temporale destra e splenio del corpo calloso, ematoma subdurale con conseguente sindrome mentale organica e deficit cognitivi e disturbi secondari del comportamento e dell'affettività inquadrabili in un disturbo post traumatico da stress complicato”, si ritiene che, dato il tempo ormai intercorso, tali postumi invalidanti, ormai da ritenere a carattere permanente, menomano l'integrità psicofisica del danneggiato (quale Danno Biologico) nella misura del 30% (trenta per cento), con un decorso di malattia suddivisibile in un periodo di ITA (Inabilità Temporanea Assoluta) di giorni 63 (sessantatre) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea
pagina 6 di 9 parziale al 50% di giorni 50 (cinquanta)…
• Per ciò che concerne la congruità delle spese mediche agli atti non è presente alcuna spesa medica, ma non vi è alcuna necessità di affrontare spese mediche in futuro inerenti il sinistro de quo.”
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono condivise dal decidente perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione esaminata e l'esame obiettivo dell'attore.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
D.5. Sulla quantificazione del danno
Tenuto conto delle Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13.01.2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), applicabile in via equitativa e dell'età dell'attore al momento del sinistro ( 17 anni), egli ha diritto alla complessiva somma di Euro 145.691,44 (di cui: Euro 140.996,04 a titolo di danno per invalidità permanente al 30%, Euro 3314,40 per ITA per gg. 60 ed Euro 1.381,00 per ITP al 50%
pagina 7 di 9 per gg. 50), senza che possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione, essendo incluso nell'importo liquidato anche l'incidenza della invalidità sulle attività ludico e sportive, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate, come interpretati dalla Corte di Legittimità.
Al predetto importo va decurtata la somma di Euro 6.915,00 corrisposta ante causam in forza di polizza infortuni conducente, sussistendo il divieto di cumulo tra il risarcimento del danno e l'indennità da polizza infortuni, “posto che l'assicurazione contro gli infortuni (non mortali) costituisce un'assicurazione contro i danni, soggetta al principio indennitario, il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni” (Cass., sez. III, 11/06/2014 n. 13233). Di conseguenza, “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12565).
L'importo di € 6915,00 è stato versato con assegno del 26.4.2019, dunque per il principio della fruttuosità del denaro, la somma deve essere adeguata secondo la stessa modalità di liquidazione;
l'importo di € 6915,00 deve essere devalutato al giugno 2012 ( epoca del sinistro): € 5608,27 e successivamente, applicando la rivalutazione monetaria e calcolando gli interessi legali al 31.8.2025, si ottiene la somma di € 7983,44 ( importo attualizzato); tale importo di € 7983,44 va detratto dal totale del risarcimento dovuto (€ 145.691,44), ottenendo così il residuo ancora spettante all'attore e pari ad € 137.708,00.
Or, essendo l'evento lesivo precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico di Euro 137.708,00 dovrà essere devalutata e su tale somma, andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
pagina 8 di 9 Nessuna personalizzazione e risarcimento del danno morale spetta all'attore che nulla ha specificamente allegato e dimostrato in argomento.
Egli non ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche, non avendo versato in atti alcun giustificativo e non essendovi alcuna necessità di affrontarne in futuro, atteso che i postumi invalidanti sono ormai stabilizzati, per come rilevato dal CTU.
E. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate tenendo conto del decisum e di quanto previsto dal V° scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vanno distratte in favore dell'Erario, essendo parte attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente di veicolo rimasto non identificato;
- Dichiara il diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico;
- Condanna la compagnia assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno biologico liquidato in complessivi di Euro 137.708,00 in valori attuali, sulla somma devalutata alla data del sinistro, sulla quale andranno calcolati gli interessi legali e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la compagnia assicurativa convenuta al pagamento delle spese del processo, liquidate in Euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo parte attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania il 6.10.2025
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dall'avv. Giosuè Agatino Giusto, GOP in tirocinio.
Il Giudice
Dott.ssa IA Di LL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. IA Di LL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13636/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RN CO ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PENNISI RENATO
CONVENUTO Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.11.2020, conveniva in Parte_1 giudizio n.q. F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni Controparte_1 subite a seguito del sinistro avvenuto in data 26.06.2012, per l'importo complessivo di Euro 479.935,80
o in quell'altro maggiore e/o minore giudizialmente accertato, nonché alle spese ed ai compensi difensivi da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
All'uopo prospettava:
- che in data 26.06.2012, alle ore 04,00 circa, alla guida del motociclo Honda SH 125 targato DL35286, di proprietà della di lui madre percorreva il Viale Marco Polo del Comune di Parte_2
Catania, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 54 (nei pressi del ristorante La Siciliana), veniva urtato da una vettura di colore scuro che stava cercando di sorpassarlo, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere contro una vettura posta a lato della carreggiata, e rovinava a terra;
- che, subito dopo l'incidente, restava riverso sulla sede stradale, mentre il veicolo investitore pagina 1 di 9 proseguiva la marcia, dileguandosi, con conseguente omissione di soccorso;
- che sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale di Catania, i quali redigevano rituale Rapporto di incidente, previa audizione dei testimoni oculari, nonché un'ambulanza del 118 che lo trasportava d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio Cannizzaro di Catania, ove i sanitari di turno lo riscontravano affetto da “politrauma”, praticavano le cure del caso e si riservavano la prognosi;
- che, all'esito del sinistro, stabilizzato il quadro clinico (“grave trauma cranico commotivo con multiple lesioni encefaliche in sede fronto temporale destra e splenio del corpo calloso, ematoma sub durale con residuato tracciato epilettico ed innesto psicotico con turbe comportamentali e modificazioni della personalità”), era residuato un danno biologico al 50%, dopo un periodo di ITA gg. 60, un periodo di ITP al 50% gg. 60, giusta perizia medico-legale di parte a firma della dott.ssa Per_1
[...]
- che, essendo illo tempore minorenne, veniva sporta denunzia-querela a firma della propria madre,
, anche nella sua qualità di proprietaria del motoveicolo, sulla scorta della quale la Parte_2
Procura della Repubblica di Catania apriva il fascicolo d'indagine contro ignoti rubricato al n. 8741/12 R.G.N.R., successivamente archiviato per impossibilità di identificare il soggetto autore del sinistro;
- che inoltrava formale richiesta risarcitoria alla n.q. F.G.V.S., la quale, dopo Controparte_1 aver aperto e rubricato il sinistro al n. 2013A**F01668/01, lo istruiva, ma, sulla scorta dei dati acquisiti, negava l'offerta risarcitoria;
- che, nel tentativo di definire in via stragiudiziale la liquidazione del sinistro, inoltrava ulteriori note, valevoli anche ai fini interruttivi della prescrizione, ma invano;
- che, per l'effetto, vedevasi costretto incoare il presente giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.
B. Con puntuale comparsa di risposta si costituiva , n.q. di Fondo di Garanzia Vittime CP_1 della Strada, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, attesa la natura autonoma del sinistro;
allegava inoltre la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, deducendo che lo stesso aveva violato l'art. 186 del CdS (guida in stato di ebrezza ovvero con un tasso alcolemico di 0,6 g/l, superiore al valore consentito di 0,5 g/l). Allegava, inoltre, il concorso colposo dell'attore per i danni patiti, tenuto conto del mancato uso del casco e contestava gli allegati danni fisici, non patrimoniali e patrimoniali. Chiedeva, quindi, in via principale, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e rigettarsi la domanda perché infondata;
in subordine statuire l'esclusiva responsabilità dell'attore; in ulteriore subordine, dichiararsi la concorrente responsabilità, riducendo le richieste risarcitorie a quanto realmente dimostrato nel corso del processo, con decurtazione della somma (Euro 6.915,00) corrisposta ante causam in forza di polizza infortuni conducente, non cumulabile. Con vittoria di spese e compensi.
C. La controversia istruita documentalmente, attraverso la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 22.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali pagina 2 di 9 e repliche ex art. 190 cpc.
D. La domanda attorea è risultata fondata e va accolta infra i limiti appresso spiegati.
D.1. Sulla dinamica del sinistro
In via preliminare occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2054 c.c. co. 2 “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”; tuttavia detta norma va mitigata per come affermato dalla Corte di Legittimità, la quale, “in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24676/2014).
Nel caso di specie, risulta dalle allegazioni attoree e dalla prova testimoniale espletata nel corso del processo, che in data 26.06.2012, alle ore 04,00 circa, , all'epoca minorenne, alla guida del Parte_1 motociclo Honda SH 125 tg. DL35286, di proprietà della di lui madre , percorreva Parte_2 il Viale Marco Polo del Comune di Catania, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 54 (nei pressi del ristorante La Siciliana), veniva urtato da una vettura di colore scuro che stava cercando di sorpassarlo. A seguito del contatto, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere contro una vettura in sosta a lato della carreggiata, indi rovinava a terra, ove vi restava privo di conoscenza, mentre il veicolo investitore proseguiva la sua corsa, dileguandosi ed omettendo anche i dovuti soccorsi.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita attraverso le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il processo;
il teste , sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, ha infatti riferito Testimone_1 di essere stato presente sul luogo del sinistro, verificatosi nelle prime ore del 26.06.2012 lungo la Circonvallazione di Catania (all'altezza del ristorante “La Siciliana”), ovvero di avere visto un motociclo che, mentre procedeva lungo la corsia destra della carreggiata, veniva colpito da un veicolo scuro (forse un SUV) che procedeva nello stesso senso di marcia. Ha precisato che l'urto si verificava allorquando l'autovettura eseguiva una manovra di sorpasso, a seguito del quale il motociclo ed il suo conducente venivano, dapprima, proiettati contro un veicolo in sosta, indi rovinavano a terra. Nel contempo, il veicolo investitore di colore scuro si dileguava. Il medesimo testimone ha altresì confermato di essersi fermato per prestare assistenza (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2023: “erano circa le 4 del mattino, … ho preso il Vale Marco Polo dove c'è “La Siciliana”, prima di questo ristorante, vi è un “tornainidietro” e nel fare questo tornaindietro vedo con la coda dell'occhio che c'era stato un incidente, ho sentito un rumore metallico e delle scintille;
… ho continuato il tornaindietro e sono andato all'altro tornaindietro all'altezza di via Vincenzo Giuffrida per poi vedere cosa fosse successo;
tornato sul luogo del sinistro vi erano già persone, perché d'estate ci sono
pagina 3 di 9 persone e ho visto un ragazzo a terra che a me sembrava morto e che a causa dell'incidente era arrivato sotto un'altra macchina parcheggiata;
… ho visto una macchina scura o addirittura suv, sempre con lo specchietto e con la coda dell'occhio; … ho visto questo urto tra il suv e il motorino con la coda dell'occhio e dallo specchietto e ho sentito rumore e ho visto scintille;
… mi sono fermato ma mi impressiono e quando vidi un giovane che era a terra accanto a questo ragazzo per terra che diceva
“io lo conosco abita nello stesso complesso mio”, … poi sono andato via perché ero impressionato;
… c'era la macchina in sosta, mentre quella scura o forse un suv che lo aveva investito non c'era più; … la macchina andava nello stesso senso di marcia con il motorino che procedeva lentamente, probabilmente poiché, in quel punto la strada fa una leggera curva, si sono urtati e ho visto delle scintille;
lo scooter era sulla destra e poi è andato a sbattere su una macchina parcheggiata poco dopo la Siciliana;
… le scintille le ho viste nel momento in cui lo scooter scivolava a terra”).
Quanto dichiarato del teste in sede processuale è sostanzialmente sovrapponibile a quanto Tes_1 dichiarato sempre dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni, agli Agenti di P.M. intervenuti per i rilievi del caso (cfr. rapporto di incidente redatto dalla P.M.:
“percorrevo il viale Marco Polo in direzione verso Ognina, poiché dovevo tornare indietro per imboccare la carreggiata opposta, mi dirigevo verso il torna indietro sito nelle adiacenze del ristorante La Siciliana. Prima di arrivarci vengo sorpassato da uno scooter e da una macchina che ricordo fosse scura, quest'ultima nel tentativo di superare lo scooter, lo urtava facendolo deviare e facendolo finire su un veicolo in sosta;
… sono sicuro che è avvenuto l'impatto perché ho sentito un botto e ho visto delle scintille. Ho visto le fasi del sinistro perché mi trovavo a circa 20 mt. e durante l'evolversi delle fasi mi sono trovato dapprima parallelamente ai due veicoli e mentre effettuavo la svolta li guardavo con la coda dell'occhio e subito dopo con lo specchietto retrovisore;
…sono tornato subito indietro, il tempo di raggiungere l'altro torna indietro, quindi pochissimi minuti e ho trovato un tassista che aveva già chiamato i soccorsi e altre persone. Un giovane mi diceva di conoscere il ferito e io fornivo spontaneamente le generalità per riferire quello che avevo visto. Preciso che non vi era traccia del veicolo che aveva causato il sinistro. Dopo queste fasi poiché i soccorsi erano stati allertati e sul posto vi erano altre persone tra cui uno che diceva di essere un conoscente, mi allontanavo”).
La deposizione è coerente con quanto riferito dall'altro teste , escusso sia nel presente Testimone_2 giudizio che nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni agli Agenti di P.M. Lo stesso ha riferito che sopraggiungeva sui luoghi quando l'attore si trovava già riverso al suolo;
ha confermato la presenza sui luoghi dell'altro teste , al quale diceva di conoscere il Testimone_1 ragazzo che aveva subito l'incidente dato che abitavano nello stesso complesso;
ha altresì confermato di avere ricevuto dal un biglietto con le sue generalità nel caso in cui fosse poi servita la sua Tes_1 testimonianza (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2023: “conosco parte attrice perché vivevamo nello stesso complesso, era la casa dei miei genitori dove ho vissuto sino al 2014; … quando sono arrivato c'erano le macchine ferme, c'era un taxi ed altra gente, io non ho assistito al sinistro… (l'attore: n.d.r.) era privo di sensi;
… era in posizione supina ma un po' di lato;
(il : n.d.r.) era la persona che Tes_1 ha testimoniato prima di me, non ricordo come si chiami;
… io mi sono fermato fino a che non è arrivata l'ambulanza poi sono andato via perché dovevo andare al lavoro”) (cfr. rapporto di incidente pagina 4 di 9 redatto dalla P.M.: “non sono stato testimone del sinistro. Stavo percorrendo la carreggiata Nord della circonvallazione direzione di marcia da Est verso Ovest, quando giunto nei pressi del ristorante La Siciliana, sulla corsia opposta notavo delle persone sulla strada, ferme, un taxi con le luci di emergenza azionate e una persona riversa sulla sede stradale, inoltre vedevo un motociclo a terra e avvicinandomi vedevo un'autovettura incidentata sulla parte posteriore. Guardando la persona a terra, lo riconoscevo per che abita nello stesso complesso dove abito io. Notavo che il Parte_1 tassista, che era una donna, contattare il 118 telefonicamente, nel frattempo sopraggiungevano altre persone, tra cui un signore con i capelli bianchi che dichiarava di aver visto l'incidente. Essendo un conoscente del ferito chiedevo spiegazioni e mi diceva che una macchina scura aveva stretto il motociclista ferito, facendolo sbattere sul veicolo in sosta. Quindi dicendo a questo signore che conoscevo il ferito, mi facevo lasciare le sue generalità, che poi successivamente consegnavo al padre del ferito”).
D.2. Sull'uso del casco
La compagnia assicuratrice convenuta ha dedotto il concorso colposo dell'attore per i danni patiti, tenuto conto del mancato uso del casco (“sulla scorta delle lesioni riportate “Trauma cranio- encefalico”, è presumibile che il danneggiato al momento dell'incidente non indossasse il casco”). Invero, detto assunto è stato confutato dall'esito istruttorio sia in sede di audizione del teste , il Tes_2 quale ha dichiarato che l'attore, riverso a terra privo di conoscenza, indossava il casco (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2023: “il ragazzo era a terra con il casco indossato”) e sia documentalmente, stante che in seno al verbale della centrale operativa del 118 di Catania viene specificato che il centauro al momento dell'incidente indossava il casco (cfr. verbale centrale operativa 118: “motociclista con casco”).
D.3. Sull'alterazione psico-fisica (stato di ebrezza)
La compagnia assicuratrice convenuta ha altresì dedotto la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per aver violato l'art. 186 del CdS (guida in stato di ebrezza ovvero con un tasso alcolemico di 0,6 g/l, superiore al valore consentito di 0,5 g/l). Anche detta allegazione può ritenersi pacificamente superata e confutata dall'esito istruttorio. A tal proposito, il CTU medico-legale in atti nominato, rispondendo a specifico quesito posto dal CTP della convenuta in ordine alla eventuale incidenza del tasso alcolemico, ha concluso che “è possibile affermare che un tasso alcolemico pari allo 0,6 g/l potrebbe determinare una riduzione dei riflessi e della capacità di giudizio, su un soggetto riportante un peso specifico di 55 /60 kg, tuttavia, da quanto riferito dal periziando, lo stesso, al momento dell'incidente era alto 180 cm e pesava circa 85 Kg, quindi tenendo conto della tabella sopra indicata, il tasso di alcolemia nel sangue con molta probabilità non ha inciso in maniera determinante sulle capacità psico fisiche dell'attore. Inoltre, dalla dinamica dell'incidente, è indubbio che il tasso alcolemico non avrebbe potuto incidere sulla dinamica dello stesso poiché sia che il tasso alcolemico fosse inferiore al limite consentito sia che il tasso alcolemico fosse superiore al limite consentito, la dinamica non sarebbe stata diversa” (cfr. pag. 28 CTU).
Vi è di più. La semplice sussistenza dello "stato di ebbrezza" non conduce perciò solo alla attribuzione pagina 5 di 9 della responsabilità nella causazione del sinistro al conducente che si trovi in tale stato. Difatti, va precisato che l'ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale, ma tutt'altra cosa è valutare e decidere se "l'ebbrezza" abbia contribuito in concreto nella causazione del sinistro in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio – temporale, in adesione al consolidato orientamento (cfr. Cass. 22 novembre 2013, n. 26239) in ragione del quale “l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699)”.
D.4. Sulla valutazione del danno
La controversia è stata ulteriormente istruita attraverso consulenza tecnica medico legale. Il CTU, nominato ad ausilio delle cognizioni del decidente, ha così concluso: “Considerate la risultante degli atti e l'esame obiettivo eseguito, ritengo di formulare le seguenti considerazioni in merito ai quesiti postimi dal Ill.mo Sig. Giudice:
• il Sig. nell'incidente stradale subito in data 19.09.2016 ebbe a riportare: Parte_1
“Politrauma”.
• Alla verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico legale risulta rispettato il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro de quo e le lesioni diagnosticate. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta da quanto riferito dal periziando in quanto verificatesi con traumatismo diretto, per impatto dello stesso così come da lui riferito e riportato agli atti.
• Rispettati risultano i criteri cronologici e di continuità fenomenologica, poiché il Sig. Pt_1
, veniva prontamente soccorso dal Servizio d'Emergenza del 118 e trasportato presso il Pronto
[...]
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause.
• Dall'esame obiettivo eseguito in sede di CTU, si può affermare che gli esiti riportati dal periziando possono ormai considerarsi stabilizzati ed i postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento mediante terapia o interventi.
• Orbene, dovendo passare ad una quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro in oggetto, consistenti in “Esiti algo-disfunzionali di pregresso politrauma con trauma cracico commotivo con multiple lesioni encefaliche in sede fronto temporale destra e splenio del corpo calloso, ematoma subdurale con conseguente sindrome mentale organica e deficit cognitivi e disturbi secondari del comportamento e dell'affettività inquadrabili in un disturbo post traumatico da stress complicato”, si ritiene che, dato il tempo ormai intercorso, tali postumi invalidanti, ormai da ritenere a carattere permanente, menomano l'integrità psicofisica del danneggiato (quale Danno Biologico) nella misura del 30% (trenta per cento), con un decorso di malattia suddivisibile in un periodo di ITA (Inabilità Temporanea Assoluta) di giorni 63 (sessantatre) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea
pagina 6 di 9 parziale al 50% di giorni 50 (cinquanta)…
• Per ciò che concerne la congruità delle spese mediche agli atti non è presente alcuna spesa medica, ma non vi è alcuna necessità di affrontare spese mediche in futuro inerenti il sinistro de quo.”
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono condivise dal decidente perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione esaminata e l'esame obiettivo dell'attore.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
D.5. Sulla quantificazione del danno
Tenuto conto delle Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13.01.2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), applicabile in via equitativa e dell'età dell'attore al momento del sinistro ( 17 anni), egli ha diritto alla complessiva somma di Euro 145.691,44 (di cui: Euro 140.996,04 a titolo di danno per invalidità permanente al 30%, Euro 3314,40 per ITA per gg. 60 ed Euro 1.381,00 per ITP al 50%
pagina 7 di 9 per gg. 50), senza che possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione, essendo incluso nell'importo liquidato anche l'incidenza della invalidità sulle attività ludico e sportive, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate, come interpretati dalla Corte di Legittimità.
Al predetto importo va decurtata la somma di Euro 6.915,00 corrisposta ante causam in forza di polizza infortuni conducente, sussistendo il divieto di cumulo tra il risarcimento del danno e l'indennità da polizza infortuni, “posto che l'assicurazione contro gli infortuni (non mortali) costituisce un'assicurazione contro i danni, soggetta al principio indennitario, il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni” (Cass., sez. III, 11/06/2014 n. 13233). Di conseguenza, “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12565).
L'importo di € 6915,00 è stato versato con assegno del 26.4.2019, dunque per il principio della fruttuosità del denaro, la somma deve essere adeguata secondo la stessa modalità di liquidazione;
l'importo di € 6915,00 deve essere devalutato al giugno 2012 ( epoca del sinistro): € 5608,27 e successivamente, applicando la rivalutazione monetaria e calcolando gli interessi legali al 31.8.2025, si ottiene la somma di € 7983,44 ( importo attualizzato); tale importo di € 7983,44 va detratto dal totale del risarcimento dovuto (€ 145.691,44), ottenendo così il residuo ancora spettante all'attore e pari ad € 137.708,00.
Or, essendo l'evento lesivo precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico di Euro 137.708,00 dovrà essere devalutata e su tale somma, andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
pagina 8 di 9 Nessuna personalizzazione e risarcimento del danno morale spetta all'attore che nulla ha specificamente allegato e dimostrato in argomento.
Egli non ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche, non avendo versato in atti alcun giustificativo e non essendovi alcuna necessità di affrontarne in futuro, atteso che i postumi invalidanti sono ormai stabilizzati, per come rilevato dal CTU.
E. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate tenendo conto del decisum e di quanto previsto dal V° scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vanno distratte in favore dell'Erario, essendo parte attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente di veicolo rimasto non identificato;
- Dichiara il diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico;
- Condanna la compagnia assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno biologico liquidato in complessivi di Euro 137.708,00 in valori attuali, sulla somma devalutata alla data del sinistro, sulla quale andranno calcolati gli interessi legali e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la compagnia assicurativa convenuta al pagamento delle spese del processo, liquidate in Euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo parte attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania il 6.10.2025
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dall'avv. Giosuè Agatino Giusto, GOP in tirocinio.
Il Giudice
Dott.ssa IA Di LL
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