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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 34795/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 09/12/1970 a NO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 11 20100 NO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO DAVIDE presso il cui studio in VIA TOLSTOI, 1
20146 NO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 08/02/1987 a ALBANIA
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 08.04.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di scioglimento dle matrimonio formulata in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a NO il 10/09/2013 con rito civile
Dalla relazione non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 4868/2023 emessa dal Tribunale di Milano
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07/10/2024 ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del_08.04.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta. Il difensore di parte attrice ha rappresentato l'impossibilità del proprio assistito a comparire personalmente in quanto attualmente agli arresti domiciliari e affatto da gravi difficoltà di deambulazioni per ragioni di natura patologica, evidenziando di esser munito di procura speciale rilasciata dallo e depositata in atti Pt_1 finalizzata a confermare in nomee per conto dello stesso la volontà di ottenere la pronuncia divorzile
Il Giudice delegato – preso atto di quanto sopra – ha invitato il difensore ad interloquire in ordine ad eventuali istanze di natura istruttoria formulate in atti,.
Il difensore ha rappresentato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 10.01.2023, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4868/2023 del 31.05.è stato depositato il 07/10/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite
Attesa la natura necessaria del giudizio e la contumacia del convenuto che non ha svolto difese, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o CP_1 respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a Parte_1 CP_1
NO il 10/09/2013 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NO (anno 2013, atto n. 1396, parte I);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 09/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 09/12/1970 a NO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 11 20100 NO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO DAVIDE presso il cui studio in VIA TOLSTOI, 1
20146 NO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 08/02/1987 a ALBANIA
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 08.04.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di scioglimento dle matrimonio formulata in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a NO il 10/09/2013 con rito civile
Dalla relazione non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 4868/2023 emessa dal Tribunale di Milano
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07/10/2024 ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del_08.04.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta. Il difensore di parte attrice ha rappresentato l'impossibilità del proprio assistito a comparire personalmente in quanto attualmente agli arresti domiciliari e affatto da gravi difficoltà di deambulazioni per ragioni di natura patologica, evidenziando di esser munito di procura speciale rilasciata dallo e depositata in atti Pt_1 finalizzata a confermare in nomee per conto dello stesso la volontà di ottenere la pronuncia divorzile
Il Giudice delegato – preso atto di quanto sopra – ha invitato il difensore ad interloquire in ordine ad eventuali istanze di natura istruttoria formulate in atti,.
Il difensore ha rappresentato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 10.01.2023, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4868/2023 del 31.05.è stato depositato il 07/10/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite
Attesa la natura necessaria del giudizio e la contumacia del convenuto che non ha svolto difese, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o CP_1 respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a Parte_1 CP_1
NO il 10/09/2013 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NO (anno 2013, atto n. 1396, parte I);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 09/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato