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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6000/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6000/2021 promossa da:
in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
EL IA IT
ATTORE contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Magno CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Emma Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lorenzo Vieli Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza dell'1/07/2025, qui richiamate, secondo le modalità descritte nel decreto dell'11/06/2025.
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela fallimentare conveniva in Parte_1
giudizio (amministratore unico della società dalla sua costituzione nell'anno 2000 fino CP_1
all'agosto 2017), (amministratore unico dall'agosto 2017 al maggio 2018), Controparte_3
(amministratore unico dal maggio 2018 alla data di apertura della procedura Controparte_4
fallimentare), (nella sola qualità di socio dall'anno 2000 e fino al marzo 2017), per ivi CP_2 sentire e accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tutti i sigg. CP_2
e nelle loro qualità di soci e CP_1 Controparte_3 Controparte_4
amministratori della , negli anni dal 2013 al 2018, hanno violato i loro doveri e obblighi Parte_1
pagina 1 di 8 nei confronti della legge e dello statuto e conseguentemente condannarli alla restituzione, al pagamento e/o al risarcimento dei danni nei confronti della parte attrice delle seguenti somme: il sig. per euro €115.909,54 con coobbligazione solidale degli amministratori sigg. CP_1
e la sig.ra per euro 6.000,00€, con coobbligazione solidale CP_3 CP_4 CP_2
degli amministratori sigg. , il sig. per euro CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_3
1.920,00€ con coobbligazione solidale del sig. il tutto con interessi e rivalutazioni a CP_4
partire da ogni istante di maturazione del diritto sino al soddisfo;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi, legali e tecnici, del presente giudizio…”
Costituendosi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto di ogni avversa domanda, poiché infondata e in fatto e in diritto;
, in subordine, chiedeva la compensazione delle somme CP_1
eventualmente dovute dallo stesso alla società attrice con gli emolumenti da questo non percepiti, in qualità di dipendente della società fallita.
Istruita mediante l'espletamento di CTU, la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione all'udienza dell'1.7.2025.
La domanda è in parte fondata.
Nell'azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., unitariamente finalizzate al risultato di acquisire all'attivo fallimentare, a tutela degli interessi sia della massa dei creditori sia della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per la "mala gestio" degli amministratori (Cass. Civ. Sezioni
Unite n. 9100/2015; Cass., sez. I n. 10488/2008).
La ratio della legittimazione del curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore: da un lato l'interesse della società fallita ad acquisire all'attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto;
dall'altro l'interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi, l'effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il Curatore agisce in loro vece senza che si assista al sorgere di una nuova e diversa azione del Curatore.
Ai sensi dell'art. 2476 c.c., conformemente a quanto previsto, in materia di s.p.a., dall'art. 2392, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni che la società subisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, con una presunzione di responsabilità in capo agli amministratori, che sono onerati di fornire la prova liberatoria in ordine pagina 2 di 8 all'assenza di colpa, e quindi dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta ai sensi dell'art. 1172 comma 2 c.c., o in alternativa di aver fatto constatare il proprio dissenso rispetto all'operazione che si stava per compiere.
Ciò premesso, è opportuno esaminare separatamente le posizioni dei diversi convenuti.
CP_1
Condividendosi la ricostruzione contabile operata dal ctu, al convenuto, amministratore della società dalla sua costituzione al 2017, devono addebitarsi i prelevamenti ingiustificati e privi di causa risultanti dalle scritture contabili della società prodotte (sia quelli contabilizzati tra i “Crediti diversi” conto n. 18/45/090 che quelli confluiti nel conto 18/30/005 rubricato “Soci
c/prelevamenti”) negli anni 2013-2016, per euro 76.700,65.
Quanto ai finanziamenti, il ctu ha proceduto ad una riclassificazione dei bilanci sulla scorta dei dati contabili disponibili (e senza quindi poter operare alcuna valutazione in ordine alla correttezza contabile della iscrizione in bilancio delle “Rimanenze di magazzino” e dei “Crediti verso clienti entro 12 mesi” per mancanza agli atti della necessaria documentazione contabile e amministrativa), giungendo alla conclusione che tutti i finanziamenti effettuati dai soci nel periodo dal 2013 al 2018 sono stati erogati allorquando la società mostrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, cosicché la restituzione dei medesimi finanziamenti va ritenuta postergata ex art. 2467 c.c.
Inoltre, come esposto dal ctu, osservando le movimentazioni dei conti di contabilità in avere
(rilevazione dei finanziamenti effettuati alla Società) e in dare (rilevazione dei rimborsi effettuati ai soci), risulta evidente come i finanziamenti e le restituzioni siano stati caratterizzati da una oggettiva transitorietà, ovvero da una durata molto limitata, in alcuni casi di un solo giorno.
La durata limitata dei finanziamenti si spiega presumibilmente con l'esigenza della società di fronteggiare situazioni di momentanea illiquidità: a fronte di immediate e transitorie esigenze di cassa, in attesa di ricevere gli incassi dei propri crediti, i soci anticipavano alla società la finanza
“ponte” necessaria a sopperire a tali disallineamenti finanziari.
Sulla scorta di tali valutazioni, risulta condivisibile la conclusione esposta dal ctu di considerare i finanziamenti accordati dai soci alla F.R. con riferimento alla massima esposizione registrata dalla società nei confronti dei soci: ossia, poiché i finanziamenti sono stati accordati dai soci in maniera ripetuta, previa restituzione integrale o parziale degli stessi, le somme messe effettivamente a disposizione della società sono rimaste sostanzialmente invariate e contenute nel limite massimo di euro 23.000 registrato il 31 marzo 2015.
pagina 3 di 8 In tal modo, va addebitata al convenuto la massima esposizione registrata dall'azienda nei confronti dei soci e non la sommatoria progressiva e cumulata delle singole restituzioni.
Conclusivamente, il danno causato dalle condotte del convenuto, per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati, deve essere quantificato in misura pari alla diminuzione patrimoniale sofferta dalla società in conseguenza immediata e diretta delle violazioni contestate, secondo il seguente prospetto:
Ciò chiarito, deve evidenziarsi in primis la tardività della allegazione difensiva esposta dal convenuto nelle osservazioni alla ctu, in ordine all'utilizzo delle somme per la gestione dell'operazione aziendale in ATI PINAR, trattandosi di fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione che parte convenuta avrebbe dovuto eccepire e documentare nei termini preclusivi fissati dal codice di rito e che non possono essere introdotti per la prima volta in sede di consulenza contabile.
Deve, altresì, ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione
(semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, il cui apprezzamento
è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. Civ. 14817/2025; Cass. n. 11912 del 22/05/2009; Cass. n. 6547 del 2013; Cass. n.
3190 del 2016).
pagina 4 di 8 Nella specie, le condotte descritte trovano sufficiente ed adeguata prova nelle scritture contabili della società, come accertato dal ctu, e non sono state minimamente contestate nella loro esistenza storica dal convenuto costituito, cosicché deve ritenersi irrilevante ed inidonea a scalfire la suddetta efficacia probatoria l'assenza degli estratti conto bancari.
Infine, “L'art. 2467 c.c., parlando di rimborso “postergato” rispetto agli “altri creditori” allude alla posposizione del diritto del socio-creditore a quelli degli altri creditori, non all'effettivo concorso procedimentalizzato in una procedura esecutiva. Pertanto, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, il finanziamento del socio subisce una postergazione legale, che opera già durante la vita della società e non solo in presenza di una procedura esecutiva. Detta postergazione, poi, non opera quale conseguenza di una riqualificazione del prestito in conferimento, bensì, integrandosi il regolamento negoziale del mutuo, quale condizione legale integrativa di inesigibilità.(..) Lo stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o di situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento previsto dall'art. 2467, comma 2, c.c., è fatto impeditivo del diritto del socio alla restituzione del finanziamento concesso alla società, rilevabile dal giudice d'ufficio in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio”, come appunto avvenuto nella specie (Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, n.12994).
Condividendosi i principi appena esposti, la domanda risulta fondata in relazione alla posizione del convenuto per l'importo descritto. CP_1
Del tutto indimostrata l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, che viene rigettata.
CP_2
Parte attrice ha invocato la responsabilità del socio per prelievi indebiti e restituzione di finanziamenti per l'importo di € 6000,00.
La convenuta non rivestiva la qualifica di amministratore, bensì unicamente di socio della società.
In qualità di socia, deve presumersi che non avesse accesso diretto al conto della società, pertanto, in assenza di produzione degli estratti conto bancari, non vi è certezza in ordine alla riconducibilità delle operazioni di prelievo ed accredito direttamente alla CP_2
In ogni caso, “Il disposto dell'art. 2476, comma 8, stabilisce che "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi".
La norma, nel porre un'eccezione alla regola generale prevista dall'art. 2462, comma 1, cod. civ., correla la responsabilità dei soci al fatto che gli stessi abbiano "deciso o autorizzato il compimento pagina 5 di 8 di atti dannosi", prevedendo così che la responsabilità sussista in conseguenza di una condotta commissiva a cui abbia fatto seguito il compimento di un determinato atto indotto, avente ad oggetto la gestione della società, ad opera degli amministratori. Il testo normativo non esige che la condotta di decisione e/o autorizzazione sia in qualche modo formalizzata, cosicché essa può desumersi tanto dal compimento di atti formali, quanto da manifestazioni di volontà dei soci che abbiano, anche in via di mero fatto, direttamente dato impulso o comunque influenzato l'attività degli amministratori, inducendoli a compiere atti di gestione dannosi per la compagine. Ciò che si richiede, quindi, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione di volontà dei soci, è una effettiva influenza sull'attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, in quanto al socio possa imputarsi il coinvolgimento diretto nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli" (Cass. Civ. sez. I, 01/08/2025, n.22169; Cass. 19191/2023).
In assenza di qualsivoglia allegazione da parte della curatela attrice circa i presupposti della fattispecie appena descritta in capo alla la domanda è sul punto rigettata. CP_2
Controparte_3
è stato amministratore della società dall'agosto 2017 al maggio 2018; con
[...]
verbale di assemblea ordinaria totalitaria del 1° ottobre 2017 era determinato il compenso dell'amministratore unico in misura pari ad euro 400,00 mensili ed il convenuto percepiva compensi per complessivi euro 1.920,00 per i mesi da gennaio a maggio 2018, nel rispetto della delibera.
La curatela contesta il pagamento della predetta somma, violativo dell'ordine dei privilegi, in presenza di crediti privilegiati verso i lavoratori e verso l'Erario, non rivestendo tale compenso natura privilegiata.
La domanda è fondata, alla luce dello stato di grave decozione in cui versava la società nei mesi in oggetto, come evincibile dalla ricostruzione contabile operata dal ctu, e della lesione della par condicio attuata con il pagamento contestato, in presenza di creditori di rango privilegiato rimasti impagati, come evincibile dall'esame dei bilanci prodotti e della situazione economica della società nel 2018.
Controparte_5
Non sussiste la responsabilità omissiva dei convenuti e per non aver agito contro CP_3 CP_4
il precedente amministratore al fine di ottenere la restituzione dei prelievi indebiti.
Il ha esercitato la carica di amministratore unico della società fallita dal mese di agosto CP_3
2017 al maggio 2018, mentre il è stato amministratore per circa cinque mesi, dal 25/5/2018 CP_4
al 5/11/2018 (data di apertura della procedura fallimentare).
pagina 6 di 8 Dall'esame dei documenti contabili emerge che sono rientrate nelle casse della società somme pari ad € 31.518,64, a titolo di rimborsi da parte dell'ex amministratore , durante CP_1
l'amministrazione ed € 2000,00 durante l'ultimo periodo ad amministrazione CP_3 CP_4
Pertanto, la brevità dei rispettivi periodi di amministrazione, la circostanza che l'ex amministratore stesse operando in via bonaria alcune restituzioni di somme prelevate dalle casse sociali e l'assenza di prova circa l'esito positivo che avrebbero eventualmente ottenuto le azioni di restituzione tempestivamente avviate a carico del non consentono di ritenere provata l'esistenza di una CP_1
responsabilità omissiva dei predetti convenuti.
Pertanto, la domanda è sul punto rigettata.
In conclusione, la domanda è accolta in parte;
la somma accertata, trattandosi di danno da fatto illecito, dovrà essere rivalutata all'attualità, applicando l'indice Istat.
Le spese legali seguono la soccombenza in relazione alle rispettive posizioni processuali, applicato il valore del decisum sulle domande accolte, parametri medi, ed il valore dei rispettivi petita sulle domande rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato dalla Parte_2
nei confronti di e così
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
provvede:
- Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta la responsabilità ai sensi degli artt. 146 l.f.,
2476 c.c. dei convenuti e per le condotte descritte in parte motiva;
CP_1 CP_3
- condanna al pagamento della somma di € 66.159,54 in favore dell'attrice, oltre CP_1 rivalutazione monetaria dal 2018 all'attualità in base all'indice Istat ed interessi legali dalla sentenza;
- condanna al pagamento della somma di € 1920,00 in favore dell'attrice, oltre CP_6 rivalutazione monetaria dal 2018 all'attualità in base all'indice Istat ed interessi legali dalla sentenza;
- condanna i convenuti e in solido, alla rifusione delle spese legali sostenute CP_1 CP_3 dall'attrice, che si liquidano in € 14000,00 oltre r.f. Iva e cap come per legge e rimborso del c.u.;
- pone a carico dei predetti convenuti il compenso del ctu come liquidato;
- rigetta la domanda per il residuo;
pagina 7 di 8 - condanna la curatela alla refusione delle spese legali sostenute dai convenuti e CP_2 CP_4 liquidate in € 2500,00 oltre r.f. iva e cap come per legge in favore della convenuta ed in € CP_2
10.000,00 oltre r.f. iva e cap come per legge in favore del convenuto con distrazione in CP_4
favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6000/2021 promossa da:
in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
EL IA IT
ATTORE contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Magno CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Emma Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lorenzo Vieli Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza dell'1/07/2025, qui richiamate, secondo le modalità descritte nel decreto dell'11/06/2025.
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela fallimentare conveniva in Parte_1
giudizio (amministratore unico della società dalla sua costituzione nell'anno 2000 fino CP_1
all'agosto 2017), (amministratore unico dall'agosto 2017 al maggio 2018), Controparte_3
(amministratore unico dal maggio 2018 alla data di apertura della procedura Controparte_4
fallimentare), (nella sola qualità di socio dall'anno 2000 e fino al marzo 2017), per ivi CP_2 sentire e accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tutti i sigg. CP_2
e nelle loro qualità di soci e CP_1 Controparte_3 Controparte_4
amministratori della , negli anni dal 2013 al 2018, hanno violato i loro doveri e obblighi Parte_1
pagina 1 di 8 nei confronti della legge e dello statuto e conseguentemente condannarli alla restituzione, al pagamento e/o al risarcimento dei danni nei confronti della parte attrice delle seguenti somme: il sig. per euro €115.909,54 con coobbligazione solidale degli amministratori sigg. CP_1
e la sig.ra per euro 6.000,00€, con coobbligazione solidale CP_3 CP_4 CP_2
degli amministratori sigg. , il sig. per euro CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_3
1.920,00€ con coobbligazione solidale del sig. il tutto con interessi e rivalutazioni a CP_4
partire da ogni istante di maturazione del diritto sino al soddisfo;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi, legali e tecnici, del presente giudizio…”
Costituendosi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto di ogni avversa domanda, poiché infondata e in fatto e in diritto;
, in subordine, chiedeva la compensazione delle somme CP_1
eventualmente dovute dallo stesso alla società attrice con gli emolumenti da questo non percepiti, in qualità di dipendente della società fallita.
Istruita mediante l'espletamento di CTU, la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione all'udienza dell'1.7.2025.
La domanda è in parte fondata.
Nell'azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., unitariamente finalizzate al risultato di acquisire all'attivo fallimentare, a tutela degli interessi sia della massa dei creditori sia della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per la "mala gestio" degli amministratori (Cass. Civ. Sezioni
Unite n. 9100/2015; Cass., sez. I n. 10488/2008).
La ratio della legittimazione del curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore: da un lato l'interesse della società fallita ad acquisire all'attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto;
dall'altro l'interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi, l'effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il Curatore agisce in loro vece senza che si assista al sorgere di una nuova e diversa azione del Curatore.
Ai sensi dell'art. 2476 c.c., conformemente a quanto previsto, in materia di s.p.a., dall'art. 2392, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni che la società subisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, con una presunzione di responsabilità in capo agli amministratori, che sono onerati di fornire la prova liberatoria in ordine pagina 2 di 8 all'assenza di colpa, e quindi dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta ai sensi dell'art. 1172 comma 2 c.c., o in alternativa di aver fatto constatare il proprio dissenso rispetto all'operazione che si stava per compiere.
Ciò premesso, è opportuno esaminare separatamente le posizioni dei diversi convenuti.
CP_1
Condividendosi la ricostruzione contabile operata dal ctu, al convenuto, amministratore della società dalla sua costituzione al 2017, devono addebitarsi i prelevamenti ingiustificati e privi di causa risultanti dalle scritture contabili della società prodotte (sia quelli contabilizzati tra i “Crediti diversi” conto n. 18/45/090 che quelli confluiti nel conto 18/30/005 rubricato “Soci
c/prelevamenti”) negli anni 2013-2016, per euro 76.700,65.
Quanto ai finanziamenti, il ctu ha proceduto ad una riclassificazione dei bilanci sulla scorta dei dati contabili disponibili (e senza quindi poter operare alcuna valutazione in ordine alla correttezza contabile della iscrizione in bilancio delle “Rimanenze di magazzino” e dei “Crediti verso clienti entro 12 mesi” per mancanza agli atti della necessaria documentazione contabile e amministrativa), giungendo alla conclusione che tutti i finanziamenti effettuati dai soci nel periodo dal 2013 al 2018 sono stati erogati allorquando la società mostrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, cosicché la restituzione dei medesimi finanziamenti va ritenuta postergata ex art. 2467 c.c.
Inoltre, come esposto dal ctu, osservando le movimentazioni dei conti di contabilità in avere
(rilevazione dei finanziamenti effettuati alla Società) e in dare (rilevazione dei rimborsi effettuati ai soci), risulta evidente come i finanziamenti e le restituzioni siano stati caratterizzati da una oggettiva transitorietà, ovvero da una durata molto limitata, in alcuni casi di un solo giorno.
La durata limitata dei finanziamenti si spiega presumibilmente con l'esigenza della società di fronteggiare situazioni di momentanea illiquidità: a fronte di immediate e transitorie esigenze di cassa, in attesa di ricevere gli incassi dei propri crediti, i soci anticipavano alla società la finanza
“ponte” necessaria a sopperire a tali disallineamenti finanziari.
Sulla scorta di tali valutazioni, risulta condivisibile la conclusione esposta dal ctu di considerare i finanziamenti accordati dai soci alla F.R. con riferimento alla massima esposizione registrata dalla società nei confronti dei soci: ossia, poiché i finanziamenti sono stati accordati dai soci in maniera ripetuta, previa restituzione integrale o parziale degli stessi, le somme messe effettivamente a disposizione della società sono rimaste sostanzialmente invariate e contenute nel limite massimo di euro 23.000 registrato il 31 marzo 2015.
pagina 3 di 8 In tal modo, va addebitata al convenuto la massima esposizione registrata dall'azienda nei confronti dei soci e non la sommatoria progressiva e cumulata delle singole restituzioni.
Conclusivamente, il danno causato dalle condotte del convenuto, per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati, deve essere quantificato in misura pari alla diminuzione patrimoniale sofferta dalla società in conseguenza immediata e diretta delle violazioni contestate, secondo il seguente prospetto:
Ciò chiarito, deve evidenziarsi in primis la tardività della allegazione difensiva esposta dal convenuto nelle osservazioni alla ctu, in ordine all'utilizzo delle somme per la gestione dell'operazione aziendale in ATI PINAR, trattandosi di fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione che parte convenuta avrebbe dovuto eccepire e documentare nei termini preclusivi fissati dal codice di rito e che non possono essere introdotti per la prima volta in sede di consulenza contabile.
Deve, altresì, ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione
(semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, il cui apprezzamento
è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. Civ. 14817/2025; Cass. n. 11912 del 22/05/2009; Cass. n. 6547 del 2013; Cass. n.
3190 del 2016).
pagina 4 di 8 Nella specie, le condotte descritte trovano sufficiente ed adeguata prova nelle scritture contabili della società, come accertato dal ctu, e non sono state minimamente contestate nella loro esistenza storica dal convenuto costituito, cosicché deve ritenersi irrilevante ed inidonea a scalfire la suddetta efficacia probatoria l'assenza degli estratti conto bancari.
Infine, “L'art. 2467 c.c., parlando di rimborso “postergato” rispetto agli “altri creditori” allude alla posposizione del diritto del socio-creditore a quelli degli altri creditori, non all'effettivo concorso procedimentalizzato in una procedura esecutiva. Pertanto, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, il finanziamento del socio subisce una postergazione legale, che opera già durante la vita della società e non solo in presenza di una procedura esecutiva. Detta postergazione, poi, non opera quale conseguenza di una riqualificazione del prestito in conferimento, bensì, integrandosi il regolamento negoziale del mutuo, quale condizione legale integrativa di inesigibilità.(..) Lo stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o di situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento previsto dall'art. 2467, comma 2, c.c., è fatto impeditivo del diritto del socio alla restituzione del finanziamento concesso alla società, rilevabile dal giudice d'ufficio in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio”, come appunto avvenuto nella specie (Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, n.12994).
Condividendosi i principi appena esposti, la domanda risulta fondata in relazione alla posizione del convenuto per l'importo descritto. CP_1
Del tutto indimostrata l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, che viene rigettata.
CP_2
Parte attrice ha invocato la responsabilità del socio per prelievi indebiti e restituzione di finanziamenti per l'importo di € 6000,00.
La convenuta non rivestiva la qualifica di amministratore, bensì unicamente di socio della società.
In qualità di socia, deve presumersi che non avesse accesso diretto al conto della società, pertanto, in assenza di produzione degli estratti conto bancari, non vi è certezza in ordine alla riconducibilità delle operazioni di prelievo ed accredito direttamente alla CP_2
In ogni caso, “Il disposto dell'art. 2476, comma 8, stabilisce che "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi".
La norma, nel porre un'eccezione alla regola generale prevista dall'art. 2462, comma 1, cod. civ., correla la responsabilità dei soci al fatto che gli stessi abbiano "deciso o autorizzato il compimento pagina 5 di 8 di atti dannosi", prevedendo così che la responsabilità sussista in conseguenza di una condotta commissiva a cui abbia fatto seguito il compimento di un determinato atto indotto, avente ad oggetto la gestione della società, ad opera degli amministratori. Il testo normativo non esige che la condotta di decisione e/o autorizzazione sia in qualche modo formalizzata, cosicché essa può desumersi tanto dal compimento di atti formali, quanto da manifestazioni di volontà dei soci che abbiano, anche in via di mero fatto, direttamente dato impulso o comunque influenzato l'attività degli amministratori, inducendoli a compiere atti di gestione dannosi per la compagine. Ciò che si richiede, quindi, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione di volontà dei soci, è una effettiva influenza sull'attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, in quanto al socio possa imputarsi il coinvolgimento diretto nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli" (Cass. Civ. sez. I, 01/08/2025, n.22169; Cass. 19191/2023).
In assenza di qualsivoglia allegazione da parte della curatela attrice circa i presupposti della fattispecie appena descritta in capo alla la domanda è sul punto rigettata. CP_2
Controparte_3
è stato amministratore della società dall'agosto 2017 al maggio 2018; con
[...]
verbale di assemblea ordinaria totalitaria del 1° ottobre 2017 era determinato il compenso dell'amministratore unico in misura pari ad euro 400,00 mensili ed il convenuto percepiva compensi per complessivi euro 1.920,00 per i mesi da gennaio a maggio 2018, nel rispetto della delibera.
La curatela contesta il pagamento della predetta somma, violativo dell'ordine dei privilegi, in presenza di crediti privilegiati verso i lavoratori e verso l'Erario, non rivestendo tale compenso natura privilegiata.
La domanda è fondata, alla luce dello stato di grave decozione in cui versava la società nei mesi in oggetto, come evincibile dalla ricostruzione contabile operata dal ctu, e della lesione della par condicio attuata con il pagamento contestato, in presenza di creditori di rango privilegiato rimasti impagati, come evincibile dall'esame dei bilanci prodotti e della situazione economica della società nel 2018.
Controparte_5
Non sussiste la responsabilità omissiva dei convenuti e per non aver agito contro CP_3 CP_4
il precedente amministratore al fine di ottenere la restituzione dei prelievi indebiti.
Il ha esercitato la carica di amministratore unico della società fallita dal mese di agosto CP_3
2017 al maggio 2018, mentre il è stato amministratore per circa cinque mesi, dal 25/5/2018 CP_4
al 5/11/2018 (data di apertura della procedura fallimentare).
pagina 6 di 8 Dall'esame dei documenti contabili emerge che sono rientrate nelle casse della società somme pari ad € 31.518,64, a titolo di rimborsi da parte dell'ex amministratore , durante CP_1
l'amministrazione ed € 2000,00 durante l'ultimo periodo ad amministrazione CP_3 CP_4
Pertanto, la brevità dei rispettivi periodi di amministrazione, la circostanza che l'ex amministratore stesse operando in via bonaria alcune restituzioni di somme prelevate dalle casse sociali e l'assenza di prova circa l'esito positivo che avrebbero eventualmente ottenuto le azioni di restituzione tempestivamente avviate a carico del non consentono di ritenere provata l'esistenza di una CP_1
responsabilità omissiva dei predetti convenuti.
Pertanto, la domanda è sul punto rigettata.
In conclusione, la domanda è accolta in parte;
la somma accertata, trattandosi di danno da fatto illecito, dovrà essere rivalutata all'attualità, applicando l'indice Istat.
Le spese legali seguono la soccombenza in relazione alle rispettive posizioni processuali, applicato il valore del decisum sulle domande accolte, parametri medi, ed il valore dei rispettivi petita sulle domande rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato dalla Parte_2
nei confronti di e così
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
provvede:
- Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta la responsabilità ai sensi degli artt. 146 l.f.,
2476 c.c. dei convenuti e per le condotte descritte in parte motiva;
CP_1 CP_3
- condanna al pagamento della somma di € 66.159,54 in favore dell'attrice, oltre CP_1 rivalutazione monetaria dal 2018 all'attualità in base all'indice Istat ed interessi legali dalla sentenza;
- condanna al pagamento della somma di € 1920,00 in favore dell'attrice, oltre CP_6 rivalutazione monetaria dal 2018 all'attualità in base all'indice Istat ed interessi legali dalla sentenza;
- condanna i convenuti e in solido, alla rifusione delle spese legali sostenute CP_1 CP_3 dall'attrice, che si liquidano in € 14000,00 oltre r.f. Iva e cap come per legge e rimborso del c.u.;
- pone a carico dei predetti convenuti il compenso del ctu come liquidato;
- rigetta la domanda per il residuo;
pagina 7 di 8 - condanna la curatela alla refusione delle spese legali sostenute dai convenuti e CP_2 CP_4 liquidate in € 2500,00 oltre r.f. iva e cap come per legge in favore della convenuta ed in € CP_2
10.000,00 oltre r.f. iva e cap come per legge in favore del convenuto con distrazione in CP_4
favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
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