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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15315 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 27818/23 posta in deliberazione in data 17.4.25 e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Bracciali Veronica OPPONENTE E
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa dall'Avv. Donatella Di Muro OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pagina 1 di 4 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 6164/23 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di euro 8.752,32, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per attività di responsabile dei lavori edili svolti presso il Condominio sito in Roma, via delle Spighe n. 48, a seguito di contratto di appalto stipulato tra il predetto condominio e la società opponente, in data 5.11.21 (doc. 3 citazione). In particolare, l'opponente eccepiva, in via preliminare, il vizio di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, in quanto avvenuta a mezzo del servizio postale e non via PEC, in violazione delle norme di cui all'art. 137, comma 5, c.p.c., come novellato dalle disposizioni del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. Nel merito, eccepiva il difetto di titolarità della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall'opposta, per assenza di conferimento dell'incarico di responsabile dei lavori, né nei confronti della società odierna opposta, né nei confronti dell'amministratore pro tempore del condominio, mancando all'uopo una delibera assembleare di nomina e di approvazione del compenso;
eccepiva, infine, una grave responsabilità contrattuale della società opposta per inadempimento agli obblighi assunti con il medesimo contratto di appalto. La parte opposta si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa;
nel merito, sosteneva la titolarità della pretesa e, in ordine all'assenza del conferimento dell'incarico di responsabile dei lavori, argomentava sostenendo che tale nomina fosse necessaria soltanto allorquando il intendesse incaricare un soggetto a sé estraneo, Parte_2 rimanendo altrimenti le funzioni proprie di tale incarico in capo all'amministratore del . Parte_2
Ciò premesso, va, in primo luogo, respinta la eccezione di invalidità della notifica del provvedimento monitorio a mezzo del servizio postale e non via PEC, in quanto il procedimento deve ritenersi radicato con il deposito del ricorso monitorio in data 28.2.23, come già motivato nel provvedimento del 15.6.23, che si richiama, e, dunque, rientrante nella disciplina previgente alla riforma del 2022, che non prevedeva la obbligatorietà della notifica via PEC.
Va, poi disattesa la ulteriore eccezione preliminare di tardività della opposizione, in quanto il termine di notifica della opposizione è un termine processuale svolto fuori udienza, che ricade nella disciplina del IV e V comma dell'art. 155 cpc;
quindi, la notifica scadente nella giornata di sabato 27.5.23 deve ritenersi prorogata al lunedì successivo 29.5.23.
pagina 2 di 4 Quanto alla lamentata carenza di legittimazione della società opposta, deve evidenziarsi come sia emerso documentalmente che l'amministratore del sia e non il suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante infatti, nella delibera condominiale del 14.11.2016 (doc. Parte_4
5 comparsa), si legge testualmente al punto 8 dell'ordine del giorno: “L'assemblea conferma a maggioranza la fino alla prossima Controparte_2 assemblea ordinaria”; la predetta nomina è stata confermata successivamente e, quindi, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto l'amministratore del era come emerge dal Parte_3 Parte_5 verbale di assemblea del 7.4.21, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto di appalto con e nel quale la società opposta è indicata come Pt_1 amministratore.
In ogni caso, va ricordato che la eccezione di inefficacia di un contratto concluso dal falsus procurator è eccepibile solo dal rappresentato, potendo il terzo semmai agire per il risarcimento del danno sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto ex art. 1398 c.c., elemento neppure dedotto nel presente giudizio;
quindi, la circostanza che nel contratto di appalto sottoscritto tra il e la non è stato Parte_3 Parte_1 specificato che intervenisse quale legale rappresentante dell' Pt_4 Controparte_1 va ritenuta irrilevante;
inoltre, il comportamento della società opposta, che ha accettato il pagamento di parte del compenso e si è interfacciata con l'appaltatore durante l'esecuzione del contratto con il ruolo di responsabile, nonché ha attivato la presente causa, costituisce ratifica retroattiva del contratto stesso.
Analogamente, va applicato il principio di cui all'art. 1368 c.c. alla argomentazione dell'opponente sulla inefficacia del conferimento di incarico di responsabile dei lavori e di quantificazione del compenso, per l'assenza di delibera assembleare di conferimento all'amministratore del predetto ruolo;
si tratta di una eccezione non sollevabile dal terzo, salvo richiedere il risarcimento del danno. La parte opponente, infine, eccepisce l'inadempimento del contratto e, in particolare, dell'art. 11, ove il committente si impegnava, tramite l'amministratore o Parte_2 professionista delegato, a predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dello sconto in fattura;
tuttavia, come correttamente argomentato dalla società opposta, tali doglianze avrebbero dovuto essere rivolte al condominio come ente di gestione e committente dei lavori, rappresentato dall'amministratore, e non all'amministratore come responsabile dei lavori;
non vi è, dunque, legittimazione passiva della società opposta (in effetti, in altra sede, la società opponente rivolgeva la richiesta di risarcimento danni, relativamente ai fatti in questione al Condominio e non all' come affermato in citazione). Controparte_1
Irrilevante, infine, la materiale disponibilità delle somme oggetto di sconto da parte della rispetto al credito maturato dall'amministratore quale Parte_1 pagina 3 di 4 Responsabile dei Lavori, trattandosi di credito sorto con l'esaurimento dei lavori di appalto per l'adempimento dell'incarico.
La opposizione sarà, quindi, respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri tra i minimi e medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la assenza di questioni complesse e l'entità del credito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 3.600,00, per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 3.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 27818/23 posta in deliberazione in data 17.4.25 e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Bracciali Veronica OPPONENTE E
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa dall'Avv. Donatella Di Muro OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pagina 1 di 4 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 6164/23 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di euro 8.752,32, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per attività di responsabile dei lavori edili svolti presso il Condominio sito in Roma, via delle Spighe n. 48, a seguito di contratto di appalto stipulato tra il predetto condominio e la società opponente, in data 5.11.21 (doc. 3 citazione). In particolare, l'opponente eccepiva, in via preliminare, il vizio di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, in quanto avvenuta a mezzo del servizio postale e non via PEC, in violazione delle norme di cui all'art. 137, comma 5, c.p.c., come novellato dalle disposizioni del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. Nel merito, eccepiva il difetto di titolarità della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall'opposta, per assenza di conferimento dell'incarico di responsabile dei lavori, né nei confronti della società odierna opposta, né nei confronti dell'amministratore pro tempore del condominio, mancando all'uopo una delibera assembleare di nomina e di approvazione del compenso;
eccepiva, infine, una grave responsabilità contrattuale della società opposta per inadempimento agli obblighi assunti con il medesimo contratto di appalto. La parte opposta si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa;
nel merito, sosteneva la titolarità della pretesa e, in ordine all'assenza del conferimento dell'incarico di responsabile dei lavori, argomentava sostenendo che tale nomina fosse necessaria soltanto allorquando il intendesse incaricare un soggetto a sé estraneo, Parte_2 rimanendo altrimenti le funzioni proprie di tale incarico in capo all'amministratore del . Parte_2
Ciò premesso, va, in primo luogo, respinta la eccezione di invalidità della notifica del provvedimento monitorio a mezzo del servizio postale e non via PEC, in quanto il procedimento deve ritenersi radicato con il deposito del ricorso monitorio in data 28.2.23, come già motivato nel provvedimento del 15.6.23, che si richiama, e, dunque, rientrante nella disciplina previgente alla riforma del 2022, che non prevedeva la obbligatorietà della notifica via PEC.
Va, poi disattesa la ulteriore eccezione preliminare di tardività della opposizione, in quanto il termine di notifica della opposizione è un termine processuale svolto fuori udienza, che ricade nella disciplina del IV e V comma dell'art. 155 cpc;
quindi, la notifica scadente nella giornata di sabato 27.5.23 deve ritenersi prorogata al lunedì successivo 29.5.23.
pagina 2 di 4 Quanto alla lamentata carenza di legittimazione della società opposta, deve evidenziarsi come sia emerso documentalmente che l'amministratore del sia e non il suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante infatti, nella delibera condominiale del 14.11.2016 (doc. Parte_4
5 comparsa), si legge testualmente al punto 8 dell'ordine del giorno: “L'assemblea conferma a maggioranza la fino alla prossima Controparte_2 assemblea ordinaria”; la predetta nomina è stata confermata successivamente e, quindi, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto l'amministratore del era come emerge dal Parte_3 Parte_5 verbale di assemblea del 7.4.21, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto di appalto con e nel quale la società opposta è indicata come Pt_1 amministratore.
In ogni caso, va ricordato che la eccezione di inefficacia di un contratto concluso dal falsus procurator è eccepibile solo dal rappresentato, potendo il terzo semmai agire per il risarcimento del danno sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto ex art. 1398 c.c., elemento neppure dedotto nel presente giudizio;
quindi, la circostanza che nel contratto di appalto sottoscritto tra il e la non è stato Parte_3 Parte_1 specificato che intervenisse quale legale rappresentante dell' Pt_4 Controparte_1 va ritenuta irrilevante;
inoltre, il comportamento della società opposta, che ha accettato il pagamento di parte del compenso e si è interfacciata con l'appaltatore durante l'esecuzione del contratto con il ruolo di responsabile, nonché ha attivato la presente causa, costituisce ratifica retroattiva del contratto stesso.
Analogamente, va applicato il principio di cui all'art. 1368 c.c. alla argomentazione dell'opponente sulla inefficacia del conferimento di incarico di responsabile dei lavori e di quantificazione del compenso, per l'assenza di delibera assembleare di conferimento all'amministratore del predetto ruolo;
si tratta di una eccezione non sollevabile dal terzo, salvo richiedere il risarcimento del danno. La parte opponente, infine, eccepisce l'inadempimento del contratto e, in particolare, dell'art. 11, ove il committente si impegnava, tramite l'amministratore o Parte_2 professionista delegato, a predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dello sconto in fattura;
tuttavia, come correttamente argomentato dalla società opposta, tali doglianze avrebbero dovuto essere rivolte al condominio come ente di gestione e committente dei lavori, rappresentato dall'amministratore, e non all'amministratore come responsabile dei lavori;
non vi è, dunque, legittimazione passiva della società opposta (in effetti, in altra sede, la società opponente rivolgeva la richiesta di risarcimento danni, relativamente ai fatti in questione al Condominio e non all' come affermato in citazione). Controparte_1
Irrilevante, infine, la materiale disponibilità delle somme oggetto di sconto da parte della rispetto al credito maturato dall'amministratore quale Parte_1 pagina 3 di 4 Responsabile dei Lavori, trattandosi di credito sorto con l'esaurimento dei lavori di appalto per l'adempimento dell'incarico.
La opposizione sarà, quindi, respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri tra i minimi e medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la assenza di questioni complesse e l'entità del credito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 3.600,00, per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 3.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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