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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/10/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI OL Presidente dott.ssa NA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 982/2025 V.G., promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TT AN, e (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. LA PORTA MARIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.08.2025, e Parte_1 CP_1 premettevano di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio e deducevano che, dalla loro unione erano nate due figlie: (c.f. e (c.f. Per_1 C.F._3 Per_2
), riconosciute da entrambi i genitori. C.F._4
Deducevano l'interruzione della loro relazione ed invocavano l'intervento del
Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori ed i figli alle condizioni che in questa sede si riportano integralmente:
“1) Responsabilità genitoriale e affidamento condiviso della prole
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie minori. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute 1 e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. I genitori adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica dei minori ed assicureranno alle loro figlie la possibilità di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con i quali dovranno essere garantiti rapporti stabili e continuativi. Le parti convengono l'affidamento condiviso della prole minore e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre, che all'uopo viene identificata quale genitore collocatario. La prole avrà residenza abituale in Trapani nella Via Orti n. 58.
2) Diritto di visita del genitore non collocatario
Con riguardo al diritto di visita da riconoscere al padre in favore delle figlie minori le parti stabiliscono che al fine di garantire la continuità del rapporto genitoriale con le figlie minori, al sig. verrà riconosciuto il diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori Pt_1 ogni qual volta le parti lo vorranno e previo accordo tra i coniugi. Le parti stabiliscono inoltre che in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà in ogni caso vedere e tenere con sé le figlie minori per almeno tre giorni infrasettimanali ed esattamente nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì. All'uopo si precisa che in ragione dell'età delle bambine, la
Piccola verrà prelevata dal padre o dalla nonna materna sig.ra Per_1 Persona_3
alle ore 13.00 e starà con il padre fino alle 19.30. La piccola , invece fino all'età
[...] Per_2
di anni 2 verrà prelevata dalla casa materna dal padre o dalla nonna materna sig.ra
[...]
alle ore 17.30 e starà con il padre fino alle 19.30. Sarà onere del padre Persona_3 riaccompagnare entrambe le bambine presso la casa della madre una volta terminato l'orario di visita. Il sig. inoltre, ogni quindici giorni, trascorrerà con le figlie Pt_1 minorenni l'intero fine settimana, ivi compreso il pernotto con la seguente precisazione a partire dalle ore 13.00 del venerdì e fino alle ore 19.30 della domenica, Per_1 prelevandolo dalla casa materna e facendosi obbligo di riaccompagnarle in essa una volta terminato il weekend. Con riferimento alla minore tenuto conto della tenera età della Per_2 stessa, fino all'età di due anni continuerà a rispettare anche nel weekend ogni 15 giorni
(giornate di venerdì e domenica con esclusione del sabato) gli stessi orari del diritto di visita infra settimanale ossia dalle 17.30 alle 19.30. Con decorrenza dal terzo anno di età a Per_2 sarà riconosciuto, ogni quindici giorni, ad entrambe le figlie minorenni l'intero fine
2 settimana, ivi compreso il pernotto ossia a partire dalle ore 13.00 del venerdì e fino alle ore
19.30 della domenica, prelevandolo dalla casa materna e facendosi obbligo di riaccompagnarle in essa una volta terminato il weekend. In occasione delle Festività
Natalizie nelle giornate che vanno dalle ore 13:00 del 24 Dicembre alle ore 21:00 del 25
Dicembre e dalle ore 16:00 del 31 Dicembre alle ore 21:00 del 1° Gennaio, i figli staranno alternativamente con uno dei genitori. E così se nel 2025 avranno trascorso il Natale con il padre, nel 2026 lo trascorreranno con la madre e se avranno trascorso con uno dei genitori il Natale con l'altro trascorrerà il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno dell'Immacolata Concezione, Santo Stefano, Epifania Festività dei morti, Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Ferragosto, nonché tutte le festività minori, ivi compreso il giorno del compleanno delle figlie minori in cui si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ovvero in alternativa il criterio dell'alternanza durante la giornata pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, fermo restando la possibilità in caso di accordo tra i genitori di dare seguito ai festeggiamenti con la compresenza di entrambi i genitori. In occasione delle vacanze estive, i genitori avranno con sé le figlie rispettivamente per un periodo di giorni 15 ciascuno (anche non consecutivi), da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti concordano che durante tutti i periodi di permanenza (affidamento ordinario annuale, festivo ed estivo) presso uno dei genitori, dovranno essere garantiti contatti telefonici e/o videochiamata quotidiani tra le figlie e l'altro genitore.
3) Obbligo di mantenimento per le figlie minori.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie minori, il sig. , tenuto conto Pt_1
dell'attuale e propria condizione reddituale, corrisponderà alla sig.ra € 300,00 CP_1 mensili da imputarsi ad € 150,00 per ogni figlia entro il giorno 5 di ogni mese che saranno corrisposte mediante bonifico postale alle coordinate Iban che saranno comunicato dalla sig.ra . Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato nella misura del 100% CP_1
secondo gli indici ISTAT. Il sig. , si impegna ed obbliga, altresì, al pagamento del Pt_1 cinquanta per cento (50%) delle spese straordinarie sostenute per le figlie che dovranno effettuarsi nel rispetto delle coordinate dettate in materia di regolamentazione spese straordinarie per i figli previste dall'allegato Protocollo del Tribunale di Trapani il cui contenuto è da intendersi interamente riportato e trascritto ed accettato dalle parti (ALL.06).
3 Le parti, inoltre, convengono di comune accordo che l'assegno unico ed universale per le figlie verrà ripartito tra i genitori al 50% ciascuno.
4) Reciproco consenso al rilascio dei passaporti turistici o di altri documenti validi per l'espatrio
Ciascuno dei genitori si assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
5) Rapporti economici - Utilizzo beni mobili
Le parti stabiliscono che ogni parte rimarrà nel possesso del veicolo di cui risulta esclusivo proprietario sopportandone i relativi costi.”.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso e dichiaravano di non voler presenziare all'udienza fissata per la loro comparizione.
Indi, pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, nulla per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso introduttivo;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
NA Lo AS
Il Presidente
MI OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI OL Presidente dott.ssa NA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 982/2025 V.G., promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TT AN, e (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. LA PORTA MARIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.08.2025, e Parte_1 CP_1 premettevano di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio e deducevano che, dalla loro unione erano nate due figlie: (c.f. e (c.f. Per_1 C.F._3 Per_2
), riconosciute da entrambi i genitori. C.F._4
Deducevano l'interruzione della loro relazione ed invocavano l'intervento del
Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori ed i figli alle condizioni che in questa sede si riportano integralmente:
“1) Responsabilità genitoriale e affidamento condiviso della prole
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie minori. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute 1 e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. I genitori adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica dei minori ed assicureranno alle loro figlie la possibilità di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con i quali dovranno essere garantiti rapporti stabili e continuativi. Le parti convengono l'affidamento condiviso della prole minore e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre, che all'uopo viene identificata quale genitore collocatario. La prole avrà residenza abituale in Trapani nella Via Orti n. 58.
2) Diritto di visita del genitore non collocatario
Con riguardo al diritto di visita da riconoscere al padre in favore delle figlie minori le parti stabiliscono che al fine di garantire la continuità del rapporto genitoriale con le figlie minori, al sig. verrà riconosciuto il diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori Pt_1 ogni qual volta le parti lo vorranno e previo accordo tra i coniugi. Le parti stabiliscono inoltre che in caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà in ogni caso vedere e tenere con sé le figlie minori per almeno tre giorni infrasettimanali ed esattamente nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì. All'uopo si precisa che in ragione dell'età delle bambine, la
Piccola verrà prelevata dal padre o dalla nonna materna sig.ra Per_1 Persona_3
alle ore 13.00 e starà con il padre fino alle 19.30. La piccola , invece fino all'età
[...] Per_2
di anni 2 verrà prelevata dalla casa materna dal padre o dalla nonna materna sig.ra
[...]
alle ore 17.30 e starà con il padre fino alle 19.30. Sarà onere del padre Persona_3 riaccompagnare entrambe le bambine presso la casa della madre una volta terminato l'orario di visita. Il sig. inoltre, ogni quindici giorni, trascorrerà con le figlie Pt_1 minorenni l'intero fine settimana, ivi compreso il pernotto con la seguente precisazione a partire dalle ore 13.00 del venerdì e fino alle ore 19.30 della domenica, Per_1 prelevandolo dalla casa materna e facendosi obbligo di riaccompagnarle in essa una volta terminato il weekend. Con riferimento alla minore tenuto conto della tenera età della Per_2 stessa, fino all'età di due anni continuerà a rispettare anche nel weekend ogni 15 giorni
(giornate di venerdì e domenica con esclusione del sabato) gli stessi orari del diritto di visita infra settimanale ossia dalle 17.30 alle 19.30. Con decorrenza dal terzo anno di età a Per_2 sarà riconosciuto, ogni quindici giorni, ad entrambe le figlie minorenni l'intero fine
2 settimana, ivi compreso il pernotto ossia a partire dalle ore 13.00 del venerdì e fino alle ore
19.30 della domenica, prelevandolo dalla casa materna e facendosi obbligo di riaccompagnarle in essa una volta terminato il weekend. In occasione delle Festività
Natalizie nelle giornate che vanno dalle ore 13:00 del 24 Dicembre alle ore 21:00 del 25
Dicembre e dalle ore 16:00 del 31 Dicembre alle ore 21:00 del 1° Gennaio, i figli staranno alternativamente con uno dei genitori. E così se nel 2025 avranno trascorso il Natale con il padre, nel 2026 lo trascorreranno con la madre e se avranno trascorso con uno dei genitori il Natale con l'altro trascorrerà il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno dell'Immacolata Concezione, Santo Stefano, Epifania Festività dei morti, Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Ferragosto, nonché tutte le festività minori, ivi compreso il giorno del compleanno delle figlie minori in cui si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ovvero in alternativa il criterio dell'alternanza durante la giornata pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, fermo restando la possibilità in caso di accordo tra i genitori di dare seguito ai festeggiamenti con la compresenza di entrambi i genitori. In occasione delle vacanze estive, i genitori avranno con sé le figlie rispettivamente per un periodo di giorni 15 ciascuno (anche non consecutivi), da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti concordano che durante tutti i periodi di permanenza (affidamento ordinario annuale, festivo ed estivo) presso uno dei genitori, dovranno essere garantiti contatti telefonici e/o videochiamata quotidiani tra le figlie e l'altro genitore.
3) Obbligo di mantenimento per le figlie minori.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie minori, il sig. , tenuto conto Pt_1
dell'attuale e propria condizione reddituale, corrisponderà alla sig.ra € 300,00 CP_1 mensili da imputarsi ad € 150,00 per ogni figlia entro il giorno 5 di ogni mese che saranno corrisposte mediante bonifico postale alle coordinate Iban che saranno comunicato dalla sig.ra . Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato nella misura del 100% CP_1
secondo gli indici ISTAT. Il sig. , si impegna ed obbliga, altresì, al pagamento del Pt_1 cinquanta per cento (50%) delle spese straordinarie sostenute per le figlie che dovranno effettuarsi nel rispetto delle coordinate dettate in materia di regolamentazione spese straordinarie per i figli previste dall'allegato Protocollo del Tribunale di Trapani il cui contenuto è da intendersi interamente riportato e trascritto ed accettato dalle parti (ALL.06).
3 Le parti, inoltre, convengono di comune accordo che l'assegno unico ed universale per le figlie verrà ripartito tra i genitori al 50% ciascuno.
4) Reciproco consenso al rilascio dei passaporti turistici o di altri documenti validi per l'espatrio
Ciascuno dei genitori si assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
5) Rapporti economici - Utilizzo beni mobili
Le parti stabiliscono che ogni parte rimarrà nel possesso del veicolo di cui risulta esclusivo proprietario sopportandone i relativi costi.”.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso e dichiaravano di non voler presenziare all'udienza fissata per la loro comparizione.
Indi, pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, nulla per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso introduttivo;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
NA Lo AS
Il Presidente
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