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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE MINORENNI
La Corte di Appello di Salerno Sezione Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Maria Apuzzo Consigliere Onorario
dr. Vincenzo Battimiello Consigliere Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti n. 583/2023 e n. 590/2023 aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 20/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni
di Salerno il 6/4/2023 e depositata il 12/5/2023
Procedimento n. 583/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Rosaria Fontanella, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pagani
(SA) via De Rosa n. 55 - Appellante
E
1 Avv. curatore speciale dei minori e Controparte_1 ER
, rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente Persona_2
domiciliato presso il suo studio in Salerno Corso Garibaldi n.
8 - Appellato
rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Russo, CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pagani
(SA) via De Rosa n. 55 – Appellata
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Feccia, CP_3
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Nocera
Inferiore (SA) via Barbarulo n. 98 – Appellato – Appellante adesivo
NONCHE
P.G. in sede
Procedimento n 590/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Russo CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pagani
(SA) via De Rosa n. 55 - Appellante
E
Avv. curatore speciale dei minori e Controparte_1 ER
, rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente Persona_2
domiciliata presso il suo studio in Salerno Corso Garibaldi n.
8 - Appellato
2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Rosaria Fontanella, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pagani
(SA) via De Rosa n. 55 - Appellato
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Feccia, CP_3
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Nocera
Inferiore (SA) via Barbarulo n. 98 – Appellato – Appellante adesivo
NONCHE
P.G. in sede
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5/3/2024
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale per i Minorenni di Salerno con sentenza n. 20/2023 depositata il 12/5/2023 ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori ER
( nato il [...]) e ( nato il [...]), figli di Persona_2 [...]
e CP_3 CP_2
Il Giudice a quo in primo luogo ha ripercorso il complesso e lungo iter
processuale culminato nell'emissione della suindicata sentenza;
in particolare ha richiamato: a) il provvedimento dell'aprile 2018 con cui il Servizio Sociale
del Comune di Pagani aveva disposto in via di urgenza l'inserimento in comunità dei piccoli e unitamente alla madre ER Persona_2
per proteggerli dalle condotte violente del padre;
b) la relazione stilata il
16/5/2018 dagli operatori della comunità in cui venivano segnalate: 1) la scarsa igiene personale dei bambini e della madre bisognosa di una figura
3 educativa che la guidasse nella gestione quotidiana dei figli anche sotto il profilo psico-affettivo; 2) le condotte aggressive dei minori, la loro mancanza di autonomia dovuta ad una profonda incapacità globale, al sottosviluppo e all'obesità ( con steatosi) che limitava i loro movimenti;
c) il provvedimento del 23/6/2018 di allontanamento di dalla comunità per CP_2
assecondare la sua volontà di ricongiungersi con il marito e per assicurare una seria presa in carico dei minori dal punto di vista alimentare e sanitario ostacolata dalla madre;
d) la segnalazione della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore del 9/11/2018 in ordine alle numerose assenze scolastiche dei piccoli e il loro scarsissimo profitto Per_2 Per_1
scolastico e il silenzio dei genitori rispetto alle richieste della scuola;
e) le numerose relazioni ( ad esempio quelle dell'8/6/2018, del 14/12/2018 e del
30/4/2019) da cui emergeva: 1) l'incapacità dei genitori ad affrontare l'obesità e i problemi di apprendimento dei figli, la loro diffidenza nei confronti degli operatori della comunità e la disapprovazione del regime alimentare seguito dai bambini predisposto dai sanitari del Santobono
Pausilipon di Napoli presso cui i piccoli venivano curati per i disturbi alimentari e il sovrappeso;
2) il miglioramento delle condizioni dei minori che, tuttavia, dopo gli incontri con i genitori erano agitati ed avevano episodi di enuresi;
3) la volontà manifestata dai minori di non partecipare agli incontri con i genitori e il riferimento costante di alla condotte violente poste Per_2
in essere dal padre nei confronti della madre;
f) la relazione dell'ASL UOSM
del 9/7/2019 da cui risultava che ad veniva diagnosticato “un CP_2
serissimo disturbo di tipo paranoideo con scarsa capacità empatica e paura
dell'abbandono nonché totale incapacità di funzione educativa in un forte
4 orientamento depressivo del tono dell'umore”; g) la relazione del Centro
antiviolenza maschile “ A voce Alta” – ASL Pontecagnano in cui venivano prospettate come possibili ulteriori condotte violente da parte di
[...]
all'interno della famiglia;
g) le relazioni del Santobono Pausilipon CP_3
di Napoli del 12/6/2019 e del 3/3/2020 in Controparte_4
cui si dava atto rispettivamente che il piccolo presentava difficoltà di Per_2
adattamento e di modulazione emozionale in soggetto con debolezza cognitivo prestazionale, deprivazione emotiva in svantaggio socio –
ambientale, mentre il piccolo presentava un funzionamento Per_1
cognitivo in area limite;
h) la relazione del 3/9/2019 che descriveva i lenti miglioramenti dei minori e la necessità di un progetto di vita futura al di fuori della comunità; i) l' attività istruttoria compiuta alle udienze del 5/9/2019, del
3/3/2020 e del 20/5/2020 e le svariate relazioni ( ad esempio quelle del
24/9/2020 e dell'11/6/2021) da cui traspariva da un lato l'incapacità dei genitori a relazionarsi positivamente con i figli durante gli incontri, dall'altro l'aspirazione dei minori ad un ambiente familiare adeguato ai loro bisogni;
l)
il decreto emesso in data 27/7/2020 con cui veniva disposto l'affidamento dei minori e nel contempo veniva dichiarata la sospensione della responsabilità
genitoriale sia di sia m) la C.T.U. espletata CP_3 CP_2
collegialmente dal dr. , psichiatra responsabile Persona_3 Parte_2
e dal dr. , psicologo e psicoterapeuta depositata il
[...] Persona_4
28/12/2021 in cui veniva segnalata l'incapacità genitoriale di CP_3
ed nonché la presenza nella personalità dei piccoli CP_2 Per_1
ed di tratti ansiosi ed impulsi aggressivi causati dalla disregolazione Per_2
affettiva.; n) il ricorso del P.M. del 7/2/2022 con cui veniva chiesta la
5 dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori;
o) le dichiarazioni rese dai genitori all'udienza del 13/6/2023; p) la relazione della neuropsichiatra dell' del luglio 2022 che evidenziava l'accertata difficoltà di Parte_3
apprendimento del piccolo secondaria a deprivazione emotiva Per_1
affettiva; q) la relazione del 9/3/2023 in cui venivano rappresentate le difficoltà di in ambito scolastico e relazionale;
r) la relazione del Per_2
16/9/2022 dell'equipe del piano di Zona formata da due psicologhe e pedagogiste in cui veniva segnalato che i bambini, sentiti lungamente con modalità tali da rispettare lo sviluppo e le tappe del pensiero, avevano manifestato fermamente la volontà di non incontrare i genitori. Di, poi, il
Tribunale, sulla base delle emergenze processuali innanzi indicate e degli esiti dell'espletata C.T.U., ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori,
argomentando che non vi è spazio per il recupero della capacità genitoriale di ed e rimarcando che gli esperti di ufficio si CP_3 CP_2
sono espressi “ nel senso di una necessaria liberazione dei bambini dal
contesto di partenza e di tutti i vincoli emotivi che questo contesto comporta”.
Il Giudice di prime cure, inoltre - dopo avere fatto riferimento alla costituzione in giudizio in data 13/6/2022 di (nato il [...]), Parte_1
fratello dei minori, il quale ha chiesto l'affidamento dei piccoli e Per_3
, dichiarandosi disponibile ad accoglierli nel suo nucleo familiare Per_2
unitamente alla moglie - ha respinto tale richiesta;
in Controparte_5
particolare il Tribunale ha evidenziato l'assenza di un legame affettivo tra ed i fratelli, osservando da un lato che i coniugi e Parte_1 Parte_1
“ non si sono fatti carico della situazione dei due fratellini, Controparte_5
gravemente ammalati dalla dis-cura, nei lunghi e bui anni precedenti del
6 giudizio, stabilendo con loro rapporti significativi e facendosi baluardo della
crescita ” e dall'altro che i minori si sono rifiutati di incontrali, evidenziando sotto quest'ultimo profilo che i bambini “sono stati lungamente ed
adeguatamente interrogati e scrutinati nella loro intima volontà” come risulta dalle svariate relazioni in atti redatte dalla casa famiglia dove hanno vissuto i minori e dai servizi sociali nonché dal verbale di udienza del
16/6/2022 nel corso del quale i minori sono stati sentiti dal Tribunale con l'ausilio di un esperto psicologo.
1.1.Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello con Parte_1
ricorso depositato il 14/6/2023 e con ricorso depositato il CP_2
5/9/2023, instaurando così due distinti procedimenti ( n. 583/2023 e n.
590/2023) di poi riuniti dalla Corte con provvedimento del 5/12/2023.
Gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata ed hanno concluso ciascuno per l'accoglimento dell'interposto gravame e la riforma della pronuncia di primo grado.
1.2.L'avv. , curatore speciale dei minori e Controparte_1 ER
, costituitosi in entrambi i procedimenti, in via preliminare ha Persona_2
eccepito l'inammissibilità del gravame proposto da sostenendo Parte_1
che in tema di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c., legittimati a proporre l'appello sono soltanto l'adottante, il Pubblico Ministero e l'adottando; in via gradata ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria delle spese processuali. Il curatore speciale, inoltre, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione articolata da ed ha chiesto il rigetto CP_2
dell'appello con vittoria delle spese processuali.
7 1.3. , padre dei minori, costituitosi in entrambi i giudizi con CP_3
memoria depositata il 4/3/2024, ha criticato la suindicata sentenza n. 20/2023
del Tribunale per i Minorenni di Salerno, riportandosi al contenuto delle impugnazioni proposte da e successivamente Parte_1 CP_2
all'udienza del 5/3/2024 ha precisato di prestare adesione ai suindicati gravami e di rinunciare ad eventuali motivi nuovi e diversi rispetto a quelli formulati da e con i rispettivi atti di appello (cfr. Parte_1 CP_2
verbale di udienza del 5/3/2024).
1.4. All'udienza celebrata in data 5/3/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione.
2. In primis il Collegio ritiene che non merita accoglimento l'eccezione,
sollevata dal curatore speciale, di inammissibilità del gravame proposto da incentrata sul difetto di legittimazione ad impugnare di Parte_1 Pt_1
in applicazione della disciplina dettata dall'art. 313 c.c. il quale prevede
[...]
che l'appello avverso la sentenza emessa in tema di adozione possa essere proposta dall'adottante, dal Pubblico Ministero e dall'adottando.
Invero la suindicata disciplina trova applicazione nell'ambito del procedimento di adozione del soggetto maggiorenne e non anche nel caso di specie ove la dichiarazione di adottabilità involge soggetti minorenni.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità – dopo avere evidenziato che nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità di un minore sono parti necessarie e formali dell'intero procedimento soltanto i genitori e il minore rappresentato dal curatore, mentre i parenti entro il quarto grado che hanno rapporti significativi con il minore, sono convocati dal Tribunale, al fine di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione
8 dell'interesse del minore e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine
– ha affermato che i suindicati parenti possono intervenire nel giudizio se vogliono dichiararsi disponibili ad assumere ruolo vicariante e possono impugnare la sentenza dichiarativa dell'adottabilità qualora abbiano partecipato al giudizio di primo grado come è avvenuto nel caso di specie (cfr.
Cass. n. 5000/2022 in motivazione).
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che gli appelli sono infondati e,
pertanto, vanno rigettati.
4. Ragioni di ordine logico inducono ad esaminare con precedenza il gravame proposto da madre dei minori, unitamente all'impugnazione CP_2
adesiva formulata da . CP_3
5. ha in primo luogo censurato la sentenza di primo grado, CP_2
lamentando che il Tribunale non ha considerato che il C.T.U., dr. , Per_3
sentito all'udienza dell'1/2/2022, sebbene abbia affermato che la madre dei minori sia affetta da una patologia psichiatrica che “ha in qualche modo
coinvolto anche i bambini”, non ha escluso che i genitori possano coltivare un rapporto con i figli. L'esperto di ufficio – osserva l'appellante – ha dichiarato che i genitori devono essere supportati da uno psicologo e nel contempo ha evidenziato che il minore ha intrapreso un ER
percorso di autonomia ed indipendenza e tra “ pochissimi anni potrebbe avere
già la capacità di recuperare il rapporto con i genitori biologici”; il C.T.U.
– precisa l'appellante – “ non suggerisce di allontanare per sempre i figli dai
genitori, al contrario nella prospettiva sicura di un recupero con gli stessi
suggerisce di insistere con tutti i protagonisti per il benessere dei bambini,
9 dove la libertà da ogni forma di vincolo o chiusura fornirà le capacità di
pensare ad una prospettiva futura, senza la quale non ci potrà essere un
recupero biologico;
recupero biologico, dunque, non rottura definitiva dei
rapporti con i genitori biologici”; l'ausiliario di ufficio – prosegue CP_2
– “ nel quadro complessivo futuristico della vicenda ha parlato
[...]
addirittura di un cambio di ruolo, laddove i piccoli, crescendo e divenendo
uomini, sarebbero stati di supporto ai genitori, andando a colmare le loro
lacune che si basano non su comportamenti negativi messi in atto dai
genitori, ma da limitazioni che con il giusto supporto si colmerebbero”. Alla
stessa conclusione – aggiunge l'appellante - è prevenuta la dr.ssa Per_5
in servizio presso il Centro per la Famiglia, che nella relazione del
[...]
10/5/2021 ha evidenziato che i genitori grazie al percorso di sostegno alla genitorialità hanno accettato l'affidamento dei figli, hanno riconosciuto le loro responsabilità, sono riusciti ad attenuare la competizione con la famiglia affidataria. La dr.ssa ha suggerito, pertanto, la previsione Persona_5
di “ incontri tra tutti”; il Giudice di prime cure, tuttavia, non ha seguito tale indicazione, anzi ha limitato gli incontri tra i genitori biologici ed i figli. La
ricostruzione del nucleo familiare di origine – osserva ancora l'appellante –
non è stata favorita e supportata, “non si è mai data la possibilità alla sig.ra
di dimostrare, alla luce della consapevolezza delle proprie CP_2
mancanze passate, la volontà di riunirsi ai propri figli” e non sono stati attivati percorsi psicologici e di sostegno;
“non possiamo escludere a priori
un recupero, negando un percorso terapeutico”- osserva l'appellante - atteso che l'art. 1 legge n. 184/1983 attribuisce “carattere prioritario” al diritto del minore di vivere all'interno della propria famiglia di origine;
la
10 giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha affermato che “ la limitatezza anche
grave dell'apporto materiale ed affettivo dei genitori pur quando si protragga
nel tempo e trovi causa in pecche caratteriali o in disordinate abitudini non
consente la dichiarazione dello stato di abbandono se non si traduca nella
mancanza di ogni assistenza, piuttosto che in un'assistenza gravemente
incompleta o deficitaria, ma pur sempre presente ( cfr. Cass. 8 febbraio 1989
n. 793)”. “Un affido condiviso tra la le famiglie affidatarie- biologiche” –
evidenzia l'appellante – “ così come indicato dagli esperti avrebbe consentito
il ricongiungimento e non già la rottura di ogni legame con la prospettata
adozione”.
Le critiche sono prive di pregio.
E' utile ricordare che in tema di adozione il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della legge n.
184/1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della
Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità
dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza (cfr. Cass. n.
13435/2016; Cass. n. 22589/2017; Cass. n. 3654/2020).
Tale diritto, tuttavia, non è riconosciuto in astratto, ma è finalizzato allo sviluppo armonico del minore, e presuppone, quindi, la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla
11 formazione ed allo sviluppo della sua personalità; esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (cfr. Cass. n.
18113/2006).
In tale prospettiva, il Giudice non può limitarsi a prendere atto del proposito,
manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli.
La mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce,
infatti, un elemento sufficiente a fare escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello
12 stato di abbandono , tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del Giudice di merito (cfr. Cass. n.
4545/2010; Cass. n. 16795/2010; Cass. n. 1838/2011; Cass. n. 4220/2021).
In altri termini, il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità
quando permanga l'incapacità, da parte del genitore, di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere raggiungere una equilibrata crescita psicofisica
( Cass. n. 21554/2021; Cass. n. 17603/2019; Cass. n. 16357/2018).
Il Giudice a quo ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto sicchè le censure in esame non valgono a superare le ragioni della decisione poste a sostegno della sentenza impugnata.
Invero, replicando alle censure dell'appellante, il Collegio osserva che i consulenti tecnici di ufficio nella relazione depositata il 28/12/2021 hanno concluso per l'incapacità genitoriale sia di sia di CP_3 CP_2
escludendo che entrambi i genitori possano conseguire un adeguato
[...]
recupero delle competenze genitoriali necessarie per assicurare ai figli una crescita serena ed equilibrata.
In particolare gli esperti di ufficio hanno accertato che CP_2
presenta “ marcati tratti del disturbo paranoide di personalità” con “elevata
reattività, oppositività ed incapacità ad affidarsi agli altri con relativo
evitamento del contatto sociale” ed hanno evidenziato che ha CP_2
13 “competenze genitoriali di livello assolutamente insufficiente e scarsissime
risorse personali per mettere in atto dinamiche di miglioramento anche a
causa di un livello intellettivo nettamente al di sotto della media” ( cfr.
relazione tecnica di ufficio pagine 22 e 18 ). I consulenti tecnici di ufficio,
inoltre, hanno segnalato che la madre non è stata in grado di offrire ai propri i figli le cure fisiche ed emotive di cui avevano bisogno, non ha mai sottoposto ad un'autocritica consapevole i propri comportamenti disfunzionali e disorganizzati ed ipernutrendo i bambini, tanto da determinare l'insorgenza di obesità patologica, ha cercato di liberarsi dall'angoscia della propria responsabilità ed inadeguatezza ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 16 e 17; cfr. anche relazione della del 5/6/2018
redatta dal coordinatore della comunità ove viveva insieme CP_2
ai figli in cui si legge: “ la signora non è consapevole della gravità CP_2
dell'obesità dei bambini, anzi approfitta dell'assenza dell'operatore per
aggiungere parte del suo pasto a quello dei figli e se questi si rifiutano li
imbocca affinchè finiscano tutto;
è capitato in molte occasioni che i bambini
chiedono l'intervento dell'operatore perché non vogliono continuare a
mangiare; la signora inoltre è stata sorpresa mentre tentava di far mangiare
ad cucchiai di zucchero” ; cfr. ancora dichiarazioni rese da Per_2 [...]
all'udienza del 16/11/2022 dinanzi al Tribunale;
in particolare il Per_1
bambino ha riferito: “ prima ero assai cicciottello perché la mamma biologica
mi faceva mangiare tante cose;
la nutella proprio al cucchiaio, mi svegliava
la notte quando stavo dormendo e mi faceva mangiare un panino con il
wurstel”).
14 Riguardo, poi, a gli ausiliari di ufficio hanno verificato che CP_3
costui ha competenze genitoriali insufficienti atteso che i figli sono giunti all'osservazione degli operatori sociali in condizioni di incuria e per di più
affetti da patologie ( diabete mellito, obesità) causate dai comportamenti dei genitori;
, infatti, ponendo in essere condotte aggressive, non CP_3
è stato in grado di contrastare le difficoltà psichiche e comportamentali della moglie e di tutelare i propri figli;
– hanno osservato ancora CP_3
gli esperti di ufficio - si è limitato ad ammettere di avere assunto qualche condotta sbagliata nei confronti della moglie, ma non ha acquisito consapevolezza dei comportamenti disfunzionali posti in essere nei confronti dei figli, non ha compreso le difficoltà cognitive del piccolo ed ha Per_2
continuato ad attribuire la responsabilità degli eventi a fattori esterni ( cfr.
relazione tecnica di ufficio pagine 21, 22 e 24).
Infine gli esperti di ufficio hanno segnalato che la coppia genitoriale
[...]
e non ha assicurato ai figli un'educazione che CP_3 CP_2
rispondesse ai loro bisogni di essere amati, di percepire un affetto stabile e di sentirsi al sicuro e per di più hanno accertato che la presenza nella personalità
dei piccoli ed di tratti ansiosi, impulsivi ed aggressivi è da Per_1 Per_2
ricollegare alla disregolazione affettiva ed emotiva a cui sono stati esposti (
cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 25 e 26).
Orbene ad avviso della Corte è nell'ambito di tale quadro che vanno lette le dichiarazioni rese dal C.T.U. dr. all'udienza dell'1/2/2022. Per_3
L'ausiliario di ufficio, infatti, nella suindicata udienza ha ribadito che
è affetta da disturbo paranoico della personalità ed ha un CP_2
atteggiamento oppositivo che “ha coinvolto anche i bambini”; “ i profili
15 disturbati della personalità della madre” – prosegue il dr. – “hanno Per_3
tenuto i bambini lontani dalla socialità…; i bambini non sanno cosa sia un
libro, una gita scolastica … sono patologicamente ed emotivamente
danneggiati ,vicino al diabete, obesi….; a questo si affianca una mancata
risposta da parte del padre”. Il C.T.U., inoltre, ha affermato: “ questo è il
tempo che serve per potere tenere questi bambini al riparo dal degrado e dal
ritiro sociale…; se non avviene la liberazione di questi bambini nei prossimi
4 – 5 anni dalle condizioni originarie non ci potrà essere un recupero del
biologico; ragion per cui si auspica che questi condizionamenti non ci siano
nemmeno negli incontri protetti che devono avvenire necessariamente in
presenza di uno psicologo” ( cfr. verbale di udienza dell'1/2/2022).
E' evidente che tali dichiarazioni sono in linea con quanto rappresentato dal
C.T.U. nella relazione tecnica di ufficio depositata il 28/12/2021; esse in buona sostanza sono indicative dell'incapacità genitoriale sia di CP_2
sia di posto che il dr. ha evidenziato la
[...] CP_3 Per_3
necessità che bambini siano “liberati dalle condizioni originarie”
caratterizzati da condotte altamente pregiudizievoli per l'interesse dei minori al punto che ad avviso del C.T.U. gli incontri tra i genitori ed i figli dovrebbero avvenire in presenza di un psicologo per porre i bambini al riparo da possibili condizionamenti negativi.
Non va poi sottaciuto che i minori più volte sentiti hanno manifestato la loro ferma e convinta opposizione ad incontrare i genitori biologici, rendendo palese come fosse in loro ancora nitido il ricordo che il padre “ picchiava” la madre ( cfr. in particolare dichiarazioni rese dai minori all'udienza del
16/11/2022; cfr. anche la relazione del 16/9/2022 pervenuta il 19/9/2022
16 redatta dall'equipe del piano di zona composto da due assistenti sociali e da due psicologhe;
cfr. la relazione del 21/9/2022 pervenuta il 28/9/2022; la relazione del 21/9/2022 pervenuta il 22/9/2022).
Ne consegue che dalle dichiarazioni rese dal dr. all'udienza Per_3
dell'1/2/2022 appena esaminate non possono trarsi elementi favorevoli per la posizione dell'appellante, dovendosi peraltro evidenziare che – al di là del dato pur degno di nota che il prospettato “affidamento condiviso” dei minori ai genitori affidatari e ai genitori biologici non rappresenta un istituto previsto e regolato dalla legge – l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, presuppone la mancanza temporanea di "un ambiente familiare idoneo" superabile attraverso l'affidamento mentre nel caso di specie le emergenze processuali,
puntualmente richiamate nella sentenza impugnata e gli esiti dell'espletata
C.T.U. depongono univocamente per l'assenza assoluta di un ambiente familiare idoneo ad assicurare ai piccoli ed una crescita sana Per_1 Per_2
ed equilibrata ( cfr. Cass. n. 10706/2010).
Inoltre, ad avviso della Corte, elementi utili per la posizione dell'appellante non possono trarsi neppure dalla relazione redatta il 10/5/2021 dalla dr.ssa in servizio presso il Centro della Famiglia, in quanto la Persona_5
dr.ssa ha prospettato incontri tra i minori, i genitori Persona_5
biologici e gli affidatari e non già un “ affidamento condiviso” dei minori tra genitori biologici e genitori affidatari e per di più ha subordinato tali incontri al consenso dei minori che, invece, come già evidenziato hanno ripetutamente dichiarato di non volere incontrare i genitori, assumendo così un
17 comportamento che denota come in genitori non siano stati in grado di intrecciare una relazione affettiva con i figli.
Non va poi sottaciuto che il Giudice a quo, chiamato a decidere sullo stato di adottabilità dei minori, correttamente ha accordato rilevanza e prevalenza agli esiti della C.T.U. collegiale depositata il 28/12/2021 ossia in epoca successiva alla suindicata relazione del 10/5/2021, in cui – come già
evidenziato – gli esperti di ufficio hanno concluso per l'incapacità genitoriale sia di sia di segnalando anche che i genitori CP_3 CP_2
non dispongono di risorse necessarie per un recupero delle competenze genitoriali.
Gli esiti dell'espletata C.T.U. inducono ad affermare che non vi è spazio per ulteriori interventi di sostegno alla genitorialità rispetto a quelli già disposti ed intrapresi come risulta dalla documentazione in atti.
Quest'ultima considerazione consente, inoltre, di affermare che è infondata la critica dell'appellante incentrata sul rilievo che il Giudice a quo non avrebbe attivato dei percorsi di sostegno alla genitorialità.
6. ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui CP_2
il Tribunale ha escluso l'affidamento dei minori al fratello che, Parte_1
costituitosi in giudizio, aveva manifestato la volontà di prendersi cura dei minori unitamente alla moglie. Il Giudice di prime cure – osserva l'appellante
– ha attribuito rilevanza decisiva all'opposizione dei minori ad incontrare il fratello e il suo nucleo familiare, tanto da non dare seguito al Pt_1
provvedimento con cui aveva stabilito degli incontri protetti tra Parte_1
ed i minori e un percorso di sostegno psicologico in favore di questi ultimi.
Senonchè – osserva l'appellante - dalle dichiarazioni rese dai minori in data
18 16/11/2022 traspare “ l'imbarazzo” dei bambini che, rispondendo alle domande relative agli incontri con il fratello appaiono “ confusi e Pt_1
storditi da una situazione nuova che sicuramente spaventa di fronte ad una
apparente situazione di stabilità raggiunta nell'essere stati collocati in
famiglie affidatarie che gli hanno consentito finalmente di uscire dalla casa
famiglia, luogo che per quanto accogliente non è una casa vera e propria”.
Il Tribunale – prosegue l'appellante – anziché arrendersi “ in prima battuta”
di fronte alla “ giusta riluttanza” dei minori, avrebbe dovuto disporre l'attivazione di un percorso psicologico per favorire l'avvicinamento dei bambini al fratello Pt_1
Ragioni di connessione, ad avviso della Corte, inducono ad esaminare tali censure unitamente a quelle poste a fondamento dell'appello articolato da e dell'impugnazione adesiva formulata da . Parte_1 CP_3
In particolare con l'interposto gravame ha sostenuto che il Parte_1
Giudice a quo ha escluso che ricorressero le condizioni per l'affidamento dei minori al fratello valorizzando erroneamente l'opposizione Parte_1
manifestata dai bambini. Il Tribunale, infatti, ha trascurato di considerare che il rifiuto dei minori è espressione di “un basilare meccanismo di difesa
psicologica” attuato dai piccoli ed per dimenticare e tentare Per_1 Per_2
di superare il trauma subito quando vivevano insieme ai genitori;
i minori –
precisa l'appellante – associano qualsiasi familiare e, dunque, anche il fratello ai propri genitori e per tale ragione non intendono avere contatti Pt_1
con il fratello e la sua famiglia. Il Tribunale – prosegue l'appellante – non ha esaminato le cause del dissenso manifestato dai bambini, non ha consentito a di confrontarsi con i fratelli e di incontrarli per spiegare le sue Parte_1
19 intenzioni e non ha guidato i minori nel percorso di graduale avvicinamento al fratello e al suo nucleo familiare. Inoltre – osserva l'appellante - il Pt_1
Giudice di primo grado non ha considerato un'ulteriore ragione che ha determinato l'opposizione dei minori, ossia il sentimento di gratitudine che essi nutrono nei confronti degli affidatari che li hanno accolti nelle loro famiglie dopo anni trascorsi in casa famiglia;
il Tribunale non ha tenuto conto neppure del fatto che l'affidamento al fratello consentirebbe ai minori, Pt_1
attualmente affidati a due famiglie diverse, di vivere insieme. L'appellante,
inoltre, ha contrastato la ratio decidendi della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Giudice a quo ha valorizzato la tardività della richiesta di affidamento proposta da sostenendo che non era a conoscenza Parte_1
della “gravità della situazione e soprattutto delle conseguenze che avrebbe
comportato anche sul fronte relativo alla possibile dichiarazione di
adottabilità dei piccoli”, precisando di essere intervenuto nel giudizio non appena aveva saputo della relativa pendenza. L'appellante, infine, dopo avere ricordato che l'adozione rappresenta l'extrema ratio, ha chiesto che “venisse
predisposto un serio percorso di supporto ed ogni altro provvedimento che si
riterrà necessario per ed atto a favorire il recupero del Per_1 Per_2
legame parentale ed il successivo ricongiungimento tra fratelli”.
Le censure sono prive di pregio.
Giova premettere che - ove i genitori siano considerati privi della capacità
genitoriale, come accaduto nella vicenda in esame - la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, ma sempre che tali parenti abbiano rapporti significativi
20 con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione ( cfr.
Cass. n. 3915/2018; cfr. anche Cass. n. 1475/2021).
Nel caso di specie le censure degli appellanti non valgono a superare la ratio
decidendi della sentenza impugnata basata sulla mancanza di qualsiasi legame affettivo tra e i fratelli ed . Parte_1 Per_1 Per_2
Ad avviso della Corte depongono in tal senso la valutazione unitaria dei seguenti dati: a) il fatto che sia intervenuto nel procedimento a Parte_1
distanza di oltre cinque anni dal suo incipit e soprattutto la considerazione che l'appellante – come rappresentato con l'interposto gravame – si sia accorto della gravità della situazione soltanto dopo avere saputo della pendenza del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei fratelli,
nonostante i bambini siano giunti all'osservazione degli operatori sociali in condizioni di palese incuria ( cfr. in particolare la relazione del 16/5/2018
redatta dalla psicologa della comunità che ha accolto i minori unitamente alla madre in cui si legge che i bambini non erano curati nell'igiene personale ed erano in “forte” sovrappeso con conseguente limitazione nei movimenti,
mentre la madre era bisognosa di una figura educativa che la guidasse nella gestione dei bambini e nella cura e pulizia dell'ambiente domestico);
d'altronde lo stesso ha ammesso di non avere avuto rapporti Parte_1
frequenti con i fratelli prima che entrassero in comunità ( cfr. la già citata relazione del 16/9/2022 pervenuta il 19/9/2022); b) la ferma opposizione di entrambi i bambini ad incontrare il fratello che – lungi dall'essere stata Pt_1
determinata dall'associazione della figura del fratello a quella dei genitori e,
dunque, agli eventi traumatici vissuti all'interno della famiglia di origine,
oppure dal sentimento di riconoscenza che i piccoli nutrono nei confronti dei
21 genitori affidatari – è invece diretta conseguenza del fatto che i minori non hanno avuto con il fratello alcun rapporto, tanto che costui non ha Pt_1
rappresentato e non potrà rappresentare un punto di riferimento affettivo essendo stato assente dalla vita dei fratelli proprio negli anni di maggiore criticità (cfr. in particolare la relazione già citata del 16/9/2022 pervenuta il
19/9/2022 da cui emerge che i bambini hanno riferito di non volere incontrare il fratello ed il piccolo ha precisato che non vede il fratello Pt_1 Per_1
da circa sette anni;
in ordine al rifiuto dei minori di incontrare il fratello Pt_1
cfr. anche relazione del 15/11/2022 pervenuta il 16/11/2022 e relazione Pt_1
del 29/12/2022 nonché le dichiarazioni rese dai minori all'udienza del
16/11/2022).
L'assenza di qualsiasi pregresso rapporto significativo tra ed i Parte_1
fratelli ed rende evidente come non vi sia alcun margine per Per_1 Per_2
attivare percorsi di sostegno che possano riavvicinare i bambini al fratello essendo ragionevole escludere possibilità di recupero di una relazione Pt_1
affettiva del tutto assente in tempi compatibili con le esigenze dei minori da tempo desiderosi e bisognosi di un ambiente sereno che possa guidarli e supportarli nel loro percorso di crescita ( cfr. Cass. n. 1475/2021 anche in motivazione).
7. Infine va evidenziato che nell'interposto gravame ha fatto CP_2
riferimento all'istituto dell'adozione mite attraverso il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1476/ 2021 ( cfr. atto di appello pag. 9 e 10)
Orbene – al di là del dato pur degno di nota che l'appellante ha sottoposto la questione al vaglio della Corte limitandosi a riportare parte della motivazione della suindicata sentenza – va ricordato che, come chiarito dalla
22 giurisprudenza di legittimità, l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44 comma 1 lett. d) legge n. 184/1983,
consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore,
che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti;
l'adozione c.d.
legittimante costituisce, invece, l'extrema ratio, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo,
non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica ( cfr. Cass. n. 20322/2022 anche in motivazione;
Cass. n. 1476/2021).
Orbene nel caso di specie il Collegio - richiamante le argomentazioni illustrate al precedente punto 5 della presente sentenza – osserva che l'accertata incapacità genitoriale di entrambi i genitori, le condotte pregiudizievoli poste in essere nei confronti dei figli, l'assenza di qualsiasi risorsa per fare fronte al recupero di competenze genitoriali adeguate ad assicurare ai minori una vita serena ed equilibrata, la necessità per i bambini,
segnalata dai consulenti tecnici di ufficio, di liberarsi dal contesto originario,
il netto e costante rifiuto dei minori ad incontrare i genitori, circostanza questa indicativa dell'assenza di una relazione affettiva tra i genitori e i figli, sono elementi che rendono chiaro che non vi è spazio per la cd. adozione mite.
23 8.Le argomentazioni esposte conducono al rigetto delle impugnazioni e alla conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, infine, ritiene che la natura del procedimento ed i rapporti tra le parti giustificano la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio ( cfr. Cass. n. 3653/2020 e Cass. n.
33148/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno Sezione Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello articolato Parte_1
da nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 583/2023 e n. CP_2
590/2023 e sull'appello adesivo formulato da avverso la CP_3
sentenza n. 20/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno il
6/4/2023 e depositata il 12/5/2023, così provvede:
1. rigetta gli appelli e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 5/3/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
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