Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/01/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 3607 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-ed -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolina Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
C.S.A. di Napoli ed Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
A) del provvedimento prot. -OMISSIS-trasmesso a mezzo pec in data 15 luglio 2024, emesso in assenza del PEI, a firma del dirigente dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, avente ad oggetto il diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (assegnate nr. 18 ore) per l’anno scolastico 2024/2025;
B) del verbale del GLO n. 1/2024 del 17 giugno 2024, rilasciato in copia con prot. n. -OMISSIS-, con cui sono state proposte n. 18 ore di sostegno;
C) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza cautelare, n. -OMISSIS-, la Sezione così provvedeva:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore, per le sue gravi patologie, è stato riconosciuto dalla Commissione Medica di I istanza come “portatore di handicap in situazione di gravità c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92”, nonché è invalido con indennità di accompagnamento;
lo stesso frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, per n. 30 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico, in sede di GLO, benché sia stata evidenziata la necessità per il minore di ottenere il ottenere il massimo delle ore di sostegno per tutto il tempo scuola per stimolare l’alunno a garantire il suo successo formativo (1:1), e nonostante la sussistenza delle predette gravi patologie, nonché il bisogno del riconoscimento del sopraindicato rapporto in deroga, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, ha assegnato un sostegno per sole 18 ore settimanali, giusta il provvedimento impugnato del 17 giugno 2024;
alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), appare fondato il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione di 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore e della grave situazione di disabilità del minore, sopra illustrata;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e rinvia alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che sì sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile, indi depositando documentazione pertinente al ricorso e quindi, in data 13.01.2025, relazione a firma del dirigente scolastico, in cui, “Vista la comunicazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nota 129735/6-24/07/2024-P-AOONA dell’Avvocatura dello Stato di Napoli, avente ad oggetto “CT. 10385/24 MUT – Ricorso al TAR Campania proposto da P. A. con la quale si trasmette l’Ordinanza TAR Campania -OMISSIS-”; Vista l’Ordinanza TAR Campania -OMISSIS- che ordina all’amministrazione scolastica di “rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale“ per l’anno scolastico in corso; Visto il Piano Educativo Individualizzato dell’alunno E.G. per l’A.S. 2024/25 stilato in data 25/09/2024 (prot. 8783 del 27/09/2024); Vista la propria nota prot. 8676 del 25.09.24 con la quale lo scrivente richiede all’USR Campania l’assegnazione di ulteriori 12 ore di sostegno per l’alunno E.G., al fine di consentirgli la copertura totale dell’intero orario scolastico; Visto il decreto -OMISSIS-del Dirigente dell’Ufficio VI AT Napoli dell’USR Campania con il quale si demanda al D.S. dell’Istituto Scolastico -OMISSIS- di -OMISSIS-di provvedere, tramite graduatorie di Istituto, alla copertura delle dodici ore di sostegno per la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2024/2025”; si comunicava “l’avvenuta assegnazione all’alunno E.G. di ulteriori n. 12 ore di sostegno di scuola secondaria per il corrente anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche, per una copertura complessiva corrispondente all’intero orario scolastico (30 ore)”;
Rilevato che il ricorso era trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione dello stesso, con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevata l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione Scolastica all’ordinanza cautelare di cui sopra;
Rilevato, pertanto, che il ricorso può essere definito con sentenza breve che, alla luce di quanto sopra rilevato – cui nulla hanno opposto le costituite Amministrazioni Scolastiche – dichiari cessata la materia del contendere, con condanna delle stesse Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, in favore dei ricorrenti, per soccombenza virtuale, ed attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
Rilevato, quanto alla richiesta di accertare il diritto del minore al sostegno integrale, anche per gli anni scolastici successivi, che la stessa non può essere accolta, conformemente al costante orientamento della Sezione, fondato sull’impossibilità, per il T.A.R., di pronunciare circa poteri amministrativi non ancora esercitati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Respinge, nei sensi di cui in motivazione, la domanda volta all’accertamento del diritto del minore al sostegno integrale, anche per gli anni scolastici successivi.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.