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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1227/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 7.5.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Camilla Beltramini, come da mandato allegato al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , già con Controparte_1 C.F._2
l'avv. dom. Federica Bargamo, coma da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: affidamento e mantenimento del figlio naturale. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) Disporre l'affido esclusivo della minore alla Persona_1 madre;
2) disporre il collocamento esclusivo della Parte_1 minore presso la madre;
Persona_1 Parte_1
3) disporre, a carico del IGnor , un contributo al Parte_2 mantenimento mensile della FI di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere in ragione del 50% alle spese straordinarie come previste dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia – sezione di Udine;
4) porre a favore della madre e del suo nucleo gli assegni familiari.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO: 1) disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa e respinta la richiesta di affidamento esclusivo per i motivi di cui in narrativa, disporre l'affidamento condiviso della FI minore
[...]
con collocamento della stessa presso la madre;
2) disporre Persona_1 che l'odierno resistente possa effettuare almeno due video chiamate alla settimana alla FI nella fascia fra le 18.00 e le 20.00, disponendo, altresì, che alle video chiamate presenzi una terza persona, diversa dalla ricorrente e estranea alla famiglia della IG.ra ; 3) disporre la Per_1 corresponsione da parte del IG. a favore della Controparte_1 IG.ra , quale contributo al mantenimento della FI, Parte_1
dell'importo massimo € 100,00= mensili, annualmente rivalutabili, da pagarsi entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente, già noto al resistente;
4) disporre altresì che le spese straordinarie della minore
(riportandosi ai dettami previsti dal Protocollo d'Intesa dell'Osservatorio
Nazionale del diritto di famiglia - sezione territoriale di Udine) siano poste pagina 2 di 10 a carico del IG. nella misura del 30% e a carico Controparte_1 della IG.ra nella misura del 70%; 5) disporre che Parte_1
l'assegno unico per la FI venga percepito dalla IG.ra ; 6) spese Per_1
e compensi di causa integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, premettendo di aver conosciuto in SPAGNA durante la frequentazione Controparte_1 dell'ERASMUS e deducendo che, dalla conseguente breve relazione amorosa con convivenza durata solo quattro mesi (da marzo a luglio
2020, il 15.12.2020), a LATISANA (UD) era poi nata la piccola , Per_1 la ricorrente , nel riferire che il rapporto affettivo con Parte_1 il padre di sua FI si era comunque irrimediabilmente deteriorato, ha quindi adito il Tribunale in intestazione per sentir pronunciare l'affido esclusivo della minore ed il collocamento della stessa presso di sé, con condanna del resistente a contribuire al mantenimento della piccola e con ulteriore integrale riconoscimento dell'assegno unico.
Al riguardo, la ricorrente ha allegato, in fatto: 1) che, sin dall'inizio della coabitazione in SPAGNA, nell'appartamento condotto in locazione dal IG. quest'ultimo aveva iniziato a CP_1 manifestare serie problematiche comportamentali, da lei all'inizio sottovalutate;
2) che, rimasta in cinta, il compagno, tra giugno e luglio
2020, le confessava di aver perso molto denaro scommettendo sulle piattaforme on line e di trovarsi in uno stato di profonda prostrazione psicologica, tanto da voler consultare uno psicologo;
3) che, in quel contesto, ella apprese per la prima volta del passato di depressione del resistente e del suo tentativo di suicidio nel 2006, dopo la morte del padre, sino al ricovero nel reparto di psichiatria dell'Hospital Clinico
Universitario San Cecilio di GRANADA, dove gli era stata somministrata una terapia a base di antidepressivi;
4) che, nel contesto di quelle confidenze, lo stesso compagno le aveva riferito di aver autonomamente pagina 3 di 10 interrotto la cura dopo solo un anno dall'inizio della terapia e di averle anche mentito sulla sua età, di 38 e non di 28 anni come le aveva fatto credere;
5) che, ciò malgrado, ella non si era sottratta alla richiesta di aiuto del resistente e le era rimasta vicino, anche accompagnandolo da una psicologa;
6) che, ad agosto 2020, al quinto mese di gravidanza, si era però decisa a far visita ai genitori per condividere con loro la gioia della maternità prossima futura, mentre il compagno le riferiva di voler rimanere in SPAGNA;
7) che fu lo stesso a comunicarle, CP_1 poco dopo, di non sentirsi bene, invitandola a non fare ritorno da lui, con l'impegno di venire a trovarla al più preso in ITALIA, salvo posticipare ripetute volte la trasferta, essendogli stata diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva con la prescrizione di riprendere il trattamento farmacologico;
8) che, al suo arrivo in ITALIA solo a novembre 2020, con sistemazione al piano terra dell'abitazione dei genitori di essa ricorrente, il compagno aveva mostrato un totale disinteresse per lei e per la sua condizione, limitandosi a trascorrere il suo tempo a casa, a suonare la chitarra, a dormire, a fare passeggiate ed a scommettere su piattaforme on line, dove perdeva più soldi di quelli che riusciva a vincere;
9) che le cose non erano affatto cambiate con la nascita di;
10) che Per_1 nuovamente, in quel frangente, il resistente gli aveva confessato di avere avuto un padre schizofrenico e di aver ancora una volta sospeso -contro il parere del medico- la terapia prescrittagli per la sua depressione, temendo non meglio precisati effetti collaterali;
11) che, indisponibile a fornirle il benché minimo aiuto con la FI, benché lei, nel frattempo, avesse anche iniziato a lavorare a TRIESTE, il IG. , dopo CP_1 numerosi litigi, ad ottobre 2021, si era risolto a tornare in SPAGNA, trasferendosi dalla madre, salvo poi ripresentarsi ancora a maggio 2022, ma sempre con gli stessi problemi, senza neppure affrontare con costanza le cure psichiatriche a cui lo stesso avrebbe dovuto sottoporsi;
12) che le condizioni di salute del resistente, semmai, peggioravano, sino al punto da indurlo a ritornare definitivamente in patria a marzo 2023; pagina 4 di 10 13) che, da allora, eccettuati sporadici contatti in videochiamata per i primi mesi, il compagno non si era fatto più vivo, salvo rivolgerle -da settembre 2023- violente accuse di tradimento e pesanti minacce di morte, affermando di soffrire di un disturbo della personalità; 14) che le minacce erano durate a lungo e l'avevano indotta a chiedere ed ottenere dal giudice penale udinese un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa famigliare, con divieto di avvicinamento a lei ed alla FI;
15) che la protratta assenza paterna e la sua documentata instabilità psichica giustificavano a pieno titolo, quindi, le domande di affido esclusivo e di collocamento di presso Per_1 la madre, fermi gli obblighi di mantenimento a carico del padre.
Costituitosi in giudizio con un difensore che poi ha rinunciato al mandato, , nell'eccepire in via preliminare la Controparte_1 nullità del ricorso in quanto notificatogli senza la traduzione del testo in lingua spagnola, ha domandato, di
contro
: a) che fosse disposto l'affido condiviso della FI , sull'assunto che le sue attuali condizioni di Per_1 salute, dichiaratamente migliorate e comunque, in precedenza, mai nascoste alla ex compagna- non fossero ostative a tale regime di gestione della genitorialità; b) che gli fosse consentito di effettuare una video chiamata alla FI almeno due volte alla settimana (anche breve), al fine di poter essere partecipe alla sua crescita e educazione, con la precisazione che la minore fosse coadiuvata da terze persone estranee alla ricorrente ed alla sua famiglia, onde evitare i loro atteggiamenti provocatori;
c) di poter pagare non più € 100,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della minore, stanti le sue precarie condizioni economiche e la temporanea indisponibilità a lavorare, proprio a causa della malattia, percependo egli, quale unica entrata, una pensione di invalidità di € 517,00.
Così ricostruiti, per sommi capi, i termini della questione, il ricorso di è fondato e va accolto, per le motivazioni di Parte_1 seguito esposte, con sostanziale conferma di quanto stabilito dal giudice pagina 5 di 10 delegato nell'l'ordinanza assunta il 4.10.2024 in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis 22 cod. proc. civ..
Va peraltro subito superata ogni preliminare questione in ordine alla ingiustificatamente eccepita nullità del ricorso perché “redatto in lingua italiana senza accludere la necessaria traduzione in lingua spagnola” (v. così, a pag. 2 della comparsa di costituzione e riposta del resistente), da un lato perché la traduzione è stata comunque disposta dalla ricorrente (v. doc. 16 nel fascicolo attoreo), dall'altro perché, in ogni caso, a fronte della avvenuta costituzione in giudizio del predetto resistente -e comunque alla luce dell'ulteriore documentazione di sua provenienza versata in atti (v. doc. 17, ibidem)- è agevole evincere l'indiscussa padronanza della lingua italiana da parte del IG. CP_1
e la sua piena comprensione dei termini relativi alla questione
[...] oggetto del contendere.
Fermo questo, non è revocabile in dubbio, a ben vedere: I) che, dopo un breve e niente affatto lineare periodo di convivenza a Pt_3 da marzo 2020 al luglio 2020, dove i due attuali genitori si erano conosciuti quando la ricorrente era in SPAGNA per l'Erasmus, il rapporto di coppia si sia interrotto, anche a causa delle innegabili problematiche comportamentali del resistente, tali comunque da precludere a quest'ultimo, in seguito alla nascita della FI, un responsabile esercizio del suo ruolo di padre, peraltro sperimentato con esiti all'evidenza insoddisfacenti nel limitato lasso di tempo da novembre 2020 a ottobre
2021, quando si era trasferito in ITALIA, per Controparte_1 poi fare rientro in patria;
II) che -quanto all'attualità- la ricorrente, da luglio 2020 risieda stabilmente con la FI a MARANO LAGUNARE, nell'appartamento di proprietà dei genitori, invero occupanti lo stesso immobile, nell'unità abitativa al piano superiore;
III) che il resistente, a sua volta, dopo la parentesi di permanenza in ITALIA, viva in SPAGNA e, adesso, abiti con la madre e la nonna ad ORGIVA, comune spagnolo nella provincia di GRANADA;
IV) che , di fatto, sia l'unico Parte_1 pagina 6 di 10 genitore a prendersi cura della minore.
In questo senso, la richiesta attorea di regolare i rapporti genitoriali nei riguardi della FI non può non tenere in debita Per_1 considerazione, da un lato, la diagnosi -relativa alle condizioni di salute del resistente- “di disturbo di personalità di gruppo A con tratti paranoici
e diversi episodi psicotici con ideazione suicida” (v. pag. 3 della sua comparsa di costituzione e risposta) e, dall'altro lato, i gravi fatti di rilevanza penale ascritti ad a seguito della Controparte_1 denuncia querela presentata dalla ex compagna, i quali -pur se ancora non giudizialmente accertati con sentenza definitiva- hanno comunque indotto l'autorità procedente ad applicare, nei confronti dell'odierno resistente, la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla e della FI. Di conseguenza, la necessità di assicurare alla Pt_1 minore una idonea continuità abitativa e l'eIGenza di non esporla a situazioni di rischio, almeno sino a quando il padre, oltre ad aver risolto le sue pendenze penali, non avrà dato compiuta prova -ad oggi non pervenuta1- di poter soprattutto tenere stabilmente sotto controllo i suoi sintomi psicotici, inducono a confermare l'affidamento c.d. “super esclusivo” di alla madre, presso la sua attuale Persona_1 residenza a MARANO LAGUNARE, con attribuzione alla medesima ricorrente del potere di assumere da sola tutte le decisioni relative alla FI, anche quelle di maggiore interesse per quest'ultima.
Le ragioni dianzi esposte, invero, giustificano a pieno titolo -nel prevalente interesse della minore- una deroga alla regola dell'affidamento 1 Alcun rilievo, al riguardo, è destinata ad assumere -in quanto all'evidenza priva di obbiettivi riscontri- la documentazione medica dimessa dal resistente, attraverso la quale lo stesso resistente pretende di dimostrare che “i sintomi depressivi si sono ridotti e (che) ha sviluppato una maggiore regolazione emotiva e comportamentale, (essendo) inoltre … riuscito a sviluppare nuove strategie di coping a livello sociale e emotivo”, così da “non (avere) alcun modello di comportamento che possa mettere a rischio l'integrità di altre persone.” (v. doc. 2 nel fascicolo del resistente). pagina 7 di 10 condiviso (v., così, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 977 del 17/01/2017), al fine non già di separare una FI dal padre, ma a far sì che il padre, definitivamente e stabilmente risolti i suoi problemi di salute mentale, possa davvero essere di sostegno alla piccola , sapendo al Per_1 contempo interagire in termini di civile cooperazione e senza sterili recriminazioni con la madre di sua FI.
Va dato atto, del resto, che proprio al fine di prevenire, nel caso di specie, una irrecuperabile esclusione della figura paterna dalla vita di
, si era comunque intesto garantire alla minore -nell'ambito dei Per_1 provvedimenti temporanei ed urgenti e nell'ottica di una auspicata ripresa della piena stabilità emotiva del resistente- videochiamate con cadenza almeno settimanale tra il IG. e FI per il tramite di CP_1 familiari della IG.ra -o di altri soggetti terzi ugualmente Pt_1 affidabili- non coinvolti come persone offese negli accertamenti penali in corso;
ciò, per l'appunto, con l'unico obbiettivo di ripristinate e consolidare l'abitudine di alla predetta figura genitoriale, nella Per_1 piena consapevolezza delle difficoltà comunque connesse alla distanza.
Sono stati documentati, tuttavia, i reiterati quanto vani tentativi di contatto con il resistente da parte del fratello della IG.ra e le Pt_1 risposte pervenute direttamente alla IG.ra via e.mail dal Pt_1 resistente medesimo (v. la nota di deposito del 30.1.2025)2; risposte 2 Questo il tenore dei messaggi: “Lunedì 21/10/24, 13:19 - « di Per_2 cognome, vero? O quello che mi hai detto che ti aveva cercata su Facebook, digli che grazie a lui sono rimasto senza mia FI, digli che uno spagnolo muore in piedi e con onore. Che si prepari.»; Lunedì 21/10/24, 14:14 - «Al tuo studente o al tuo ragazzo che mi hai detto che ti aveva cercata su Facebook, non gli importava che quella bambina avesse un padre. Digli che questa strada porta a lui»; Lunedì 21/10/24, 16:49 - «Dal dicembre dello scorso anno 2023 non ho fatto alcuna minaccia a te o alla tua famiglia, e qui lo metto per iscritto, nel caso in cui tu lo dicessi sarebbe una falsa accusa da parte tua»; Lunedì 21/10/24, 17:11 - «Inoltre, voglio mettere per iscritto che se ti ho scritto di nuovo è perché mi avete provocato con le telefonate di tuo fratello a mia madre e a me, avete commesso un atto di provocazione nei confronti di una persona che è stata denunciata e questo è un reato.» pagina 8 di 10 dalle quali traspare una tutt'ora preoccupante tendenza a sentirsi vittima di provocazioni altrui e a manifestare incontrollabili sentimenti di gelosia, senza alcun accenno -quel che è più grave- alle condizioni di . Per_1
Allo stato, quindi, non resta che rimettere al previo accordo con la ricorrente, le modalità ed i termini di visita paterna della FI.
Quanto al profilo economico, il dichiarato stato di disoccupazione del resistente, invero destinatario di una pensione di invalidità pari ad
€ 517,00 mensili ma non gravato da altre spese oltre a quelle mediche, vivendo egli a casa della madre, non esime il resistente medesimo dall'obbligo di contribuire al mantenimento della FI nella misura che si stima equo fissare in € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi a entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 con assegno unico universale percepibile per intero dalla ricorrente.
Le spese straordinarie (come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale), andranno invece ripartite per metà tra i due genitori.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DISPONE l'affidamento c.d. “super esclusivo” di Persona_1
alla madre, con collocamento della minore presso l'attuale
[...] residenza materna a MARANO LAGUNARE ed attribuzione alla predetta ricorrente del potere di assumere da sola tutte le decisioni relative alla FI, anche quelle di maggiore interesse per quest'ultima;
▪ RIMETTE alla previa intesa con la ricorrente Parte_1
l'individuazione di modi e dei tempi di frequentazione della FI
con il padre;
Per_1 Controparte_1
pagina 9 di 10 ▪ ORDINA ad di concorrere nel Controparte_1 mantenimento della FI , versando a , Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di complessivi € 150,00, salva rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso all'intestato
Tribunale);
▪ DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente;
Parte_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 21.7.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1227/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 7.5.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Camilla Beltramini, come da mandato allegato al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , già con Controparte_1 C.F._2
l'avv. dom. Federica Bargamo, coma da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: affidamento e mantenimento del figlio naturale. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) Disporre l'affido esclusivo della minore alla Persona_1 madre;
2) disporre il collocamento esclusivo della Parte_1 minore presso la madre;
Persona_1 Parte_1
3) disporre, a carico del IGnor , un contributo al Parte_2 mantenimento mensile della FI di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere in ragione del 50% alle spese straordinarie come previste dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia – sezione di Udine;
4) porre a favore della madre e del suo nucleo gli assegni familiari.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO: 1) disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa e respinta la richiesta di affidamento esclusivo per i motivi di cui in narrativa, disporre l'affidamento condiviso della FI minore
[...]
con collocamento della stessa presso la madre;
2) disporre Persona_1 che l'odierno resistente possa effettuare almeno due video chiamate alla settimana alla FI nella fascia fra le 18.00 e le 20.00, disponendo, altresì, che alle video chiamate presenzi una terza persona, diversa dalla ricorrente e estranea alla famiglia della IG.ra ; 3) disporre la Per_1 corresponsione da parte del IG. a favore della Controparte_1 IG.ra , quale contributo al mantenimento della FI, Parte_1
dell'importo massimo € 100,00= mensili, annualmente rivalutabili, da pagarsi entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente, già noto al resistente;
4) disporre altresì che le spese straordinarie della minore
(riportandosi ai dettami previsti dal Protocollo d'Intesa dell'Osservatorio
Nazionale del diritto di famiglia - sezione territoriale di Udine) siano poste pagina 2 di 10 a carico del IG. nella misura del 30% e a carico Controparte_1 della IG.ra nella misura del 70%; 5) disporre che Parte_1
l'assegno unico per la FI venga percepito dalla IG.ra ; 6) spese Per_1
e compensi di causa integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, premettendo di aver conosciuto in SPAGNA durante la frequentazione Controparte_1 dell'ERASMUS e deducendo che, dalla conseguente breve relazione amorosa con convivenza durata solo quattro mesi (da marzo a luglio
2020, il 15.12.2020), a LATISANA (UD) era poi nata la piccola , Per_1 la ricorrente , nel riferire che il rapporto affettivo con Parte_1 il padre di sua FI si era comunque irrimediabilmente deteriorato, ha quindi adito il Tribunale in intestazione per sentir pronunciare l'affido esclusivo della minore ed il collocamento della stessa presso di sé, con condanna del resistente a contribuire al mantenimento della piccola e con ulteriore integrale riconoscimento dell'assegno unico.
Al riguardo, la ricorrente ha allegato, in fatto: 1) che, sin dall'inizio della coabitazione in SPAGNA, nell'appartamento condotto in locazione dal IG. quest'ultimo aveva iniziato a CP_1 manifestare serie problematiche comportamentali, da lei all'inizio sottovalutate;
2) che, rimasta in cinta, il compagno, tra giugno e luglio
2020, le confessava di aver perso molto denaro scommettendo sulle piattaforme on line e di trovarsi in uno stato di profonda prostrazione psicologica, tanto da voler consultare uno psicologo;
3) che, in quel contesto, ella apprese per la prima volta del passato di depressione del resistente e del suo tentativo di suicidio nel 2006, dopo la morte del padre, sino al ricovero nel reparto di psichiatria dell'Hospital Clinico
Universitario San Cecilio di GRANADA, dove gli era stata somministrata una terapia a base di antidepressivi;
4) che, nel contesto di quelle confidenze, lo stesso compagno le aveva riferito di aver autonomamente pagina 3 di 10 interrotto la cura dopo solo un anno dall'inizio della terapia e di averle anche mentito sulla sua età, di 38 e non di 28 anni come le aveva fatto credere;
5) che, ciò malgrado, ella non si era sottratta alla richiesta di aiuto del resistente e le era rimasta vicino, anche accompagnandolo da una psicologa;
6) che, ad agosto 2020, al quinto mese di gravidanza, si era però decisa a far visita ai genitori per condividere con loro la gioia della maternità prossima futura, mentre il compagno le riferiva di voler rimanere in SPAGNA;
7) che fu lo stesso a comunicarle, CP_1 poco dopo, di non sentirsi bene, invitandola a non fare ritorno da lui, con l'impegno di venire a trovarla al più preso in ITALIA, salvo posticipare ripetute volte la trasferta, essendogli stata diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva con la prescrizione di riprendere il trattamento farmacologico;
8) che, al suo arrivo in ITALIA solo a novembre 2020, con sistemazione al piano terra dell'abitazione dei genitori di essa ricorrente, il compagno aveva mostrato un totale disinteresse per lei e per la sua condizione, limitandosi a trascorrere il suo tempo a casa, a suonare la chitarra, a dormire, a fare passeggiate ed a scommettere su piattaforme on line, dove perdeva più soldi di quelli che riusciva a vincere;
9) che le cose non erano affatto cambiate con la nascita di;
10) che Per_1 nuovamente, in quel frangente, il resistente gli aveva confessato di avere avuto un padre schizofrenico e di aver ancora una volta sospeso -contro il parere del medico- la terapia prescrittagli per la sua depressione, temendo non meglio precisati effetti collaterali;
11) che, indisponibile a fornirle il benché minimo aiuto con la FI, benché lei, nel frattempo, avesse anche iniziato a lavorare a TRIESTE, il IG. , dopo CP_1 numerosi litigi, ad ottobre 2021, si era risolto a tornare in SPAGNA, trasferendosi dalla madre, salvo poi ripresentarsi ancora a maggio 2022, ma sempre con gli stessi problemi, senza neppure affrontare con costanza le cure psichiatriche a cui lo stesso avrebbe dovuto sottoporsi;
12) che le condizioni di salute del resistente, semmai, peggioravano, sino al punto da indurlo a ritornare definitivamente in patria a marzo 2023; pagina 4 di 10 13) che, da allora, eccettuati sporadici contatti in videochiamata per i primi mesi, il compagno non si era fatto più vivo, salvo rivolgerle -da settembre 2023- violente accuse di tradimento e pesanti minacce di morte, affermando di soffrire di un disturbo della personalità; 14) che le minacce erano durate a lungo e l'avevano indotta a chiedere ed ottenere dal giudice penale udinese un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa famigliare, con divieto di avvicinamento a lei ed alla FI;
15) che la protratta assenza paterna e la sua documentata instabilità psichica giustificavano a pieno titolo, quindi, le domande di affido esclusivo e di collocamento di presso Per_1 la madre, fermi gli obblighi di mantenimento a carico del padre.
Costituitosi in giudizio con un difensore che poi ha rinunciato al mandato, , nell'eccepire in via preliminare la Controparte_1 nullità del ricorso in quanto notificatogli senza la traduzione del testo in lingua spagnola, ha domandato, di
contro
: a) che fosse disposto l'affido condiviso della FI , sull'assunto che le sue attuali condizioni di Per_1 salute, dichiaratamente migliorate e comunque, in precedenza, mai nascoste alla ex compagna- non fossero ostative a tale regime di gestione della genitorialità; b) che gli fosse consentito di effettuare una video chiamata alla FI almeno due volte alla settimana (anche breve), al fine di poter essere partecipe alla sua crescita e educazione, con la precisazione che la minore fosse coadiuvata da terze persone estranee alla ricorrente ed alla sua famiglia, onde evitare i loro atteggiamenti provocatori;
c) di poter pagare non più € 100,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della minore, stanti le sue precarie condizioni economiche e la temporanea indisponibilità a lavorare, proprio a causa della malattia, percependo egli, quale unica entrata, una pensione di invalidità di € 517,00.
Così ricostruiti, per sommi capi, i termini della questione, il ricorso di è fondato e va accolto, per le motivazioni di Parte_1 seguito esposte, con sostanziale conferma di quanto stabilito dal giudice pagina 5 di 10 delegato nell'l'ordinanza assunta il 4.10.2024 in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis 22 cod. proc. civ..
Va peraltro subito superata ogni preliminare questione in ordine alla ingiustificatamente eccepita nullità del ricorso perché “redatto in lingua italiana senza accludere la necessaria traduzione in lingua spagnola” (v. così, a pag. 2 della comparsa di costituzione e riposta del resistente), da un lato perché la traduzione è stata comunque disposta dalla ricorrente (v. doc. 16 nel fascicolo attoreo), dall'altro perché, in ogni caso, a fronte della avvenuta costituzione in giudizio del predetto resistente -e comunque alla luce dell'ulteriore documentazione di sua provenienza versata in atti (v. doc. 17, ibidem)- è agevole evincere l'indiscussa padronanza della lingua italiana da parte del IG. CP_1
e la sua piena comprensione dei termini relativi alla questione
[...] oggetto del contendere.
Fermo questo, non è revocabile in dubbio, a ben vedere: I) che, dopo un breve e niente affatto lineare periodo di convivenza a Pt_3 da marzo 2020 al luglio 2020, dove i due attuali genitori si erano conosciuti quando la ricorrente era in SPAGNA per l'Erasmus, il rapporto di coppia si sia interrotto, anche a causa delle innegabili problematiche comportamentali del resistente, tali comunque da precludere a quest'ultimo, in seguito alla nascita della FI, un responsabile esercizio del suo ruolo di padre, peraltro sperimentato con esiti all'evidenza insoddisfacenti nel limitato lasso di tempo da novembre 2020 a ottobre
2021, quando si era trasferito in ITALIA, per Controparte_1 poi fare rientro in patria;
II) che -quanto all'attualità- la ricorrente, da luglio 2020 risieda stabilmente con la FI a MARANO LAGUNARE, nell'appartamento di proprietà dei genitori, invero occupanti lo stesso immobile, nell'unità abitativa al piano superiore;
III) che il resistente, a sua volta, dopo la parentesi di permanenza in ITALIA, viva in SPAGNA e, adesso, abiti con la madre e la nonna ad ORGIVA, comune spagnolo nella provincia di GRANADA;
IV) che , di fatto, sia l'unico Parte_1 pagina 6 di 10 genitore a prendersi cura della minore.
In questo senso, la richiesta attorea di regolare i rapporti genitoriali nei riguardi della FI non può non tenere in debita Per_1 considerazione, da un lato, la diagnosi -relativa alle condizioni di salute del resistente- “di disturbo di personalità di gruppo A con tratti paranoici
e diversi episodi psicotici con ideazione suicida” (v. pag. 3 della sua comparsa di costituzione e risposta) e, dall'altro lato, i gravi fatti di rilevanza penale ascritti ad a seguito della Controparte_1 denuncia querela presentata dalla ex compagna, i quali -pur se ancora non giudizialmente accertati con sentenza definitiva- hanno comunque indotto l'autorità procedente ad applicare, nei confronti dell'odierno resistente, la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla e della FI. Di conseguenza, la necessità di assicurare alla Pt_1 minore una idonea continuità abitativa e l'eIGenza di non esporla a situazioni di rischio, almeno sino a quando il padre, oltre ad aver risolto le sue pendenze penali, non avrà dato compiuta prova -ad oggi non pervenuta1- di poter soprattutto tenere stabilmente sotto controllo i suoi sintomi psicotici, inducono a confermare l'affidamento c.d. “super esclusivo” di alla madre, presso la sua attuale Persona_1 residenza a MARANO LAGUNARE, con attribuzione alla medesima ricorrente del potere di assumere da sola tutte le decisioni relative alla FI, anche quelle di maggiore interesse per quest'ultima.
Le ragioni dianzi esposte, invero, giustificano a pieno titolo -nel prevalente interesse della minore- una deroga alla regola dell'affidamento 1 Alcun rilievo, al riguardo, è destinata ad assumere -in quanto all'evidenza priva di obbiettivi riscontri- la documentazione medica dimessa dal resistente, attraverso la quale lo stesso resistente pretende di dimostrare che “i sintomi depressivi si sono ridotti e (che) ha sviluppato una maggiore regolazione emotiva e comportamentale, (essendo) inoltre … riuscito a sviluppare nuove strategie di coping a livello sociale e emotivo”, così da “non (avere) alcun modello di comportamento che possa mettere a rischio l'integrità di altre persone.” (v. doc. 2 nel fascicolo del resistente). pagina 7 di 10 condiviso (v., così, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 977 del 17/01/2017), al fine non già di separare una FI dal padre, ma a far sì che il padre, definitivamente e stabilmente risolti i suoi problemi di salute mentale, possa davvero essere di sostegno alla piccola , sapendo al Per_1 contempo interagire in termini di civile cooperazione e senza sterili recriminazioni con la madre di sua FI.
Va dato atto, del resto, che proprio al fine di prevenire, nel caso di specie, una irrecuperabile esclusione della figura paterna dalla vita di
, si era comunque intesto garantire alla minore -nell'ambito dei Per_1 provvedimenti temporanei ed urgenti e nell'ottica di una auspicata ripresa della piena stabilità emotiva del resistente- videochiamate con cadenza almeno settimanale tra il IG. e FI per il tramite di CP_1 familiari della IG.ra -o di altri soggetti terzi ugualmente Pt_1 affidabili- non coinvolti come persone offese negli accertamenti penali in corso;
ciò, per l'appunto, con l'unico obbiettivo di ripristinate e consolidare l'abitudine di alla predetta figura genitoriale, nella Per_1 piena consapevolezza delle difficoltà comunque connesse alla distanza.
Sono stati documentati, tuttavia, i reiterati quanto vani tentativi di contatto con il resistente da parte del fratello della IG.ra e le Pt_1 risposte pervenute direttamente alla IG.ra via e.mail dal Pt_1 resistente medesimo (v. la nota di deposito del 30.1.2025)2; risposte 2 Questo il tenore dei messaggi: “Lunedì 21/10/24, 13:19 - « di Per_2 cognome, vero? O quello che mi hai detto che ti aveva cercata su Facebook, digli che grazie a lui sono rimasto senza mia FI, digli che uno spagnolo muore in piedi e con onore. Che si prepari.»; Lunedì 21/10/24, 14:14 - «Al tuo studente o al tuo ragazzo che mi hai detto che ti aveva cercata su Facebook, non gli importava che quella bambina avesse un padre. Digli che questa strada porta a lui»; Lunedì 21/10/24, 16:49 - «Dal dicembre dello scorso anno 2023 non ho fatto alcuna minaccia a te o alla tua famiglia, e qui lo metto per iscritto, nel caso in cui tu lo dicessi sarebbe una falsa accusa da parte tua»; Lunedì 21/10/24, 17:11 - «Inoltre, voglio mettere per iscritto che se ti ho scritto di nuovo è perché mi avete provocato con le telefonate di tuo fratello a mia madre e a me, avete commesso un atto di provocazione nei confronti di una persona che è stata denunciata e questo è un reato.» pagina 8 di 10 dalle quali traspare una tutt'ora preoccupante tendenza a sentirsi vittima di provocazioni altrui e a manifestare incontrollabili sentimenti di gelosia, senza alcun accenno -quel che è più grave- alle condizioni di . Per_1
Allo stato, quindi, non resta che rimettere al previo accordo con la ricorrente, le modalità ed i termini di visita paterna della FI.
Quanto al profilo economico, il dichiarato stato di disoccupazione del resistente, invero destinatario di una pensione di invalidità pari ad
€ 517,00 mensili ma non gravato da altre spese oltre a quelle mediche, vivendo egli a casa della madre, non esime il resistente medesimo dall'obbligo di contribuire al mantenimento della FI nella misura che si stima equo fissare in € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi a entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 con assegno unico universale percepibile per intero dalla ricorrente.
Le spese straordinarie (come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale), andranno invece ripartite per metà tra i due genitori.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DISPONE l'affidamento c.d. “super esclusivo” di Persona_1
alla madre, con collocamento della minore presso l'attuale
[...] residenza materna a MARANO LAGUNARE ed attribuzione alla predetta ricorrente del potere di assumere da sola tutte le decisioni relative alla FI, anche quelle di maggiore interesse per quest'ultima;
▪ RIMETTE alla previa intesa con la ricorrente Parte_1
l'individuazione di modi e dei tempi di frequentazione della FI
con il padre;
Per_1 Controparte_1
pagina 9 di 10 ▪ ORDINA ad di concorrere nel Controparte_1 mantenimento della FI , versando a , Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di complessivi € 150,00, salva rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso all'intestato
Tribunale);
▪ DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente;
Parte_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 21.7.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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