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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in persona del
Giudice monocratico, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1818/2022 Reg.
Gen.
PROMOSSA DA
(C.F. nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.2.1963, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via G. De Nava n. 40/b, presso lo studio dell'avv. Pasquale Gangemi dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in contrada Sala di Mosorrofa n.86;
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3 ed ivi residente in vico Itria n.22;
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
ed ivi residente a[...];
(C.F. ), nato a [...] Parte_4 CodiceFiscale_5
Calabria il 19.7.1974 ed ivi in contrada Sala di Mosorrofa n. 45;
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_5 CodiceFiscale_6
ed ivi residente in contrada Sala di Mosorrofa n.45; (C.F. ), nato a [...] il Parte_6 CodiceFiscale_7
28.3.1952 ed ivi residente in contrada Sala di Mosorrofa n.35;
(C.F. ), nato a [...] Parte_7 CodiceFiscale_8
l'8.5.1956 ed ivi residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_8 CodiceFiscale_9
ed ivi residente a[...];
(C.F.: , nata a [...] il Parte_9 CodiceFiscale_10
28.12.1938, residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_11 ivi residente a[...];
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_10 CodiceFiscale_12
e residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_11 CodiceFiscale_13 ivi residente a[...];
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_3 CodiceFiscale_14
ed ivi residente a[...];
( ), nata a [...] il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_15
ed ivi residente a[...];
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_16
18.4.1989 ed ivi residente a[...];
-convenuti contumaci-
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.9.2025 il procuratore di parte attrice concludeva come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. citava in giudizio gli odierni convenuti al fine sentire dichiarare, in Parte_1
suo favore, l'acquisto per usucapione, della proprietà del fondo sito nel comune di Reggio
Calabria, località Sala di Mosorrofa, sezione censuaria CAT, foglio 19, particelle n. 56-60-85 di circa complessivi 308 m.q. Deduceva:
-che, a far data da aprile 2019, possiede in modo pubblico, pacifico e continuo,
l'appezzamento di terreno sopra identificato;
-che tale fondo è a lui pervenuto a seguito di lascito da parte della zia Persona_1
la quale - nata a [...] il [...] e deceduta in Reggio Calabria il 15.3.2019-
[...]
ne ha disposto con testamento olografo pubblicato in Reggio Calabria il 30.5.2019 per atto notar , n.4591 di rep. e n.3556 di raccolta, registrato il 4.6.2019 al n.2472; Persona_2
-che già ha posseduto animo domini il terreno per cui è causa sin Persona_1
dalla metà degli anni settanta;
-che l'istante – e, prima di lui, la sua dante causa - dispone e ha il pieno godimento dell'usucapendo immobile esercitandone il possesso attraverso la coltivazione di alberi da frutto e di piantagioni orticole stagionali nonché mediante l'edificazione di locali adibiti a deposito e ricovero di attrezzi e di un forno a legna;
- che ad oggi il fondo (identificato dalle particelle nn. 56, 60 e 850) risulta catastalmente intestato agli odierni convenuti;
-che il possesso – sia dell'odierno attore che della sua dante causa - è sempre stato esercitato in modo pacifico e mai contestato dagli intestatari;
- che, avendo unito il suo possesso a quello della sua dante causa, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno a titolo originario per maturata usucapione.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare che sin dalla metà degli anni Settanta e, comunque, da ben oltre venti anni il sig. ha avuto Parte_1 dal dante causa sig.ra ed ha ancora oggi il possesso pacifico, continuo Persona_1
ed ininterrotto del fondo sito nel comune di Reggio Calabria, località Sala di Mosorrofa,
Sezione Censuaria CAT, Foglio 19: particella 56, per circa mq. 208 (reddito dominicale €
0,04, reddito agrario 0,01); particella 60 per circa 90 mq. (reddito dominicale € 7,18, reddito agrario 3,59); particella 850 dell'estensione di circa 6,50 mq. (reddito dominicale € 14,82, reddito agrario € 4,94), confinante con strada pubblica “Via Sala di Mosorrofa”, stradella privata e particella 850 di proprietà di , e Parte_4 Parte_5 [...]
; b) conseguentemente dichiarare, in favore del sig. , Parte_6 Parte_1
l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione del fondo sopra descritto”. Verificata l'integrità e la regolare instaurazione del contraddittorio, il GI, all'udienza del 23.5.2023, dichiarava la contumacia degli odierni convenuti i quali, sebbene ritualmente citati, non si costituivano.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c. ed esaurita l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, all'udienza del 15.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, occorre rilevare che l'odierno attore ha correttamente citato in giudizio i proprietari dell'usucapendo terreno (identificato dalle particelle nn. 56 - 68 e 850), quali risultanti dalle certificazioni catastali ed ipocatastali in atti.
3. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni di seguito dettagliate.
L'odierno attore agisce nel presente giudizio al fine di ottenere una sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di
Reggio Calabria, località Sala di Mosorrofa, identificato in sezione censuaria CAT con le particelle n. 56-60-850 foglio di mappa n. 19.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto in esame si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore. Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II,
09/07/2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale presupposto soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ.
n. 9671/2014; Cass. civ. n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio;
ne consegue che che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (Cfr., ex multis,
Cass. civ. sez. II, 03.11.2021, n. 31238, “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. […] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”.)
Ancora, per quello più di rilievo in questa sede, nel caso , come quello in esame, in cui il deducente, al fine di ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà di un bene a titolo originario, intenda far valere il possesso esercitato previamente dal suo dante causa opera l'istituto dell'accessione del possesso ex art. 1146 comma II c.c. - diverso dalla successione nel possesso ex art. 1146, comma I, c.c. che opera nel caso in cui ricorra una successione universale e, quindi, l'usucapiente sia erede dell'originario possessore ed abbia accettato l'eredità dello stesso - “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti” ivi compresa la possibilità di acquistare il bene posseduto per prescrizione acquisitiva.
Al riguardo, per costante orientamento della giurisprudenza “in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa” e ancora “l'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2 , pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione” ( Cfr., ex multis, Cass. civ. n. 19788/2016, Cass. civ. n. 6353/2010).
In definitiva, in tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma II, c.c. affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso
(Cass. civ. n. 8596/2022). Affinché il successore a titolo particolare possa acquistare un bene per usucapione unendo al proprio il possesso previamente esercitato dal suo dante causa è necessario che fornisca, tra l'altro, i) la prova dell'esistenza di un atto- seppur invalido- idoneo a trasferire la proprietà ii) la sua effettiva e conseguente immissione nel possesso del bene.
3.1. Orbene, se tali sono i canoni ermeneutici e normativi di riferimento, questo
Giudice ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per accogliere la domanda attorea.
Più precisamente, il chiede di unire al proprio possesso quello della sua dante Pt_1
causa, , per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. Persona_1
Al riguardo, ha prodotto in giudizio il testamento olografo pubblicato in data 30.5.2019 con atto rep. 4591 racc. 3556 con cui ha disposto in suo favore del fondo Persona_1 usucapendo (v. p. 5 punto 7 decreto pubblicazione testamento all. atto di citazione).
Ha, poi, dedotto che successivamente alla morte della sua dante causa, intervenuta il
15.3.2019 (p. 10 decreto pubblicazione testamento all. atto di citazione), è entrato nel possesso del terreno oggetto di causa proseguendo l'attività di cura e utilizzazione dello stesso intrapresa dalla . Pt_1
La ricostruzione attorea trova riscontro nelle risultanze processuali.
Preliminarmente, occorre evidenziare che ai fini della decisione non può tenersi conto della deposizione del teste in quanto, da un attento esame degli atti di Parte_7
causa, è emerso che il predetto coincide , odierno convenuto quale erede Parte_7 di intestatario catastale della particella usucapenda n. 56 (v. stato di famiglia Persona_3 all. atto di citazione.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio si legge che il convenuto Parte_7
è nato in data [...] ed è residente in [...]; nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. viene indicato quale teste Parte_7 residente in [...]; in sede di assunzione di prova testimoniale identificato a mezzo di CI n. ha dichiarato di essere nato in Parte_7 Numero_1 data 8.5.1956 (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025).
Pertanto, l'escussione di non doveva essere ammessa trattandosi di Persona_3
parte del presente giudizio alla quale, tuttalpiù, poteva essere deferito interrogatorio formale.
Tuttavia, anche prescindendo, per le ragioni sopra indicate, dalle dichiarazioni di
, deve comunque ritenersi provata la ricostruzione attorea sulla scorta delle Parte_7 dichiarazioni rese dalla teste la quale ha affermato “ADR: conosco Testimone_1
l'attore da circa trent'anni in quanto nipote della proprietaria Parte_1 dell'appartamento in cui vivo […] posso riferire che , zia di Persona_1 Pt_1
, possedeva il terreno rappresentato nelle foto che mi vengono offerte in visione (foto
[...] allegate all'atto di citazione), sito nel comune di Reggio Calabria, località Sala di Mosorrofa.
ha posseduto tale terreno a far data, quantomeno, dal 1990, anno in cui Persona_1 mi sono trasferita a Sala di Mosorrofa. Di ciò posso riferire in quanto, per l'appunto, abito nelle vicinanze. Più precisamente, il terreno in questione è delimitato da un cancello superato il quale vi è una strada e poi la mia abitazione. Ricordo che la Sig. ra coltivava il Pt_1 terreno con piante e agrumi e che aveva galline e conigli. Alla morte della zia, occorsa a marzo aprile di circa tre anni fa, è subentrato il nipote nella gestione del Parte_1 terreno. ADR: corrisponde al vero che il terreno in questione viene, ad oggi, dal sig. , Pt_1
e prima di esso dalla zia, utilizzato per la coltivazione di alberi da frutta e piantumazione di ortaggi e che sullo stesso insistono un forno a legna ed un piccolo locale destinato a ricovero attrezzi al quale il ha apportato delle migliorie […] ADR: confermo che il terreno in Pt_1
questione era in precedenza - a far data dal 1990 - posseduto, per come sopra già riferito, da
ininterrottamente, pacificamente e senza che, per quanto a mia Persona_1
conoscenza, nessuno si sia mai opposto. Il possesso in questione è stato sempre esercitato, tanto dal sig. che dalla zia, pubblicamente ed in modo pacifico, continuo ed Pt_1
ininterrotto, senza nessuna ingerenza da parte di terzi[…]ADR: prima di accedere al terreno
c'è un cancello con un lucchetto le cui chiavi erano detenute prima dalla Sig.ra Persona_1
e oggi dal nipote […]non ho mai visto nessun altro sul terreno oggetto di
[...] Pt_1
causa[…] mi sono recata spesso nel terreno oggetto di causa in quanto vi portavo a giocare mio figlio quando era piccolo” (cfr. verbale udienza 18.3.2025).
Dall'esame della deposizione della teste emerge: i) che Tes_1 Persona_1 ha posseduto il terreno oggetto di causa almeno dall'anno 1990 e che si è occupata del fondo attraverso la sua coltivazione nonché mediante la sua utilizzazione quale luogo ove allevare galline e conigli;
ii) che dal 2019 ne ha acquistato il possesso ed ha proseguito Parte_1
l'attività di sfruttamento del terreno intrapresa dalla dante causa mediante la coltivazione di piante, agrumi, ortaggi;
iii) che sul terreno insistono un forno a legna ed un locale destinato a ricovero attrezzi al quale il ha apportato delle migliorie;
iv) che al fondo si accede Pt_1 tramite un cancello con un lucchetto le cui chiavi sono nell'esclusiva disponibilità dell'attore
v) che nessuno si è mai opposto al possesso esercitato dai . Pt_1
La testimonianza della sulla cui attendibilità non si può dubitare attesa la Tes_1
coerenza delle dichiarazioni rese, appare genuina, circostanziata nel tempo, precisa i) nell'individuazione del termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire (1990 per quanto concerne -anno in cui la teste ha dichiarato di essersi trasferita in località Sala di Persona_1
Mosorrofa - 2019 con riferimento a , per cui, in applicazione dell'art. 1146, II comma, Pt_1
c.c., può ritenersi raggiunto il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c.); ii) nella descrizione dell'usucapendo immobile (presenza di alberi da frutto, locale di ricovero, forno a legna e cancello chiuso mediante lucchetto); iii) nella specificazione delle modalità in cui il possesso si è estrinsecato nel corso degli anni (coltivazione, allevamento, utilizzo delle strutture ivi insistenti).
Le dichiarazioni della teste - la quale ha dimostrato di conoscere i luoghi di causa in quanto riconosciuti nelle foto esibite in sede di escussione e poiché ha dichiarato di risiedere, sin dagli anni in prossimità dell'usucapendo terreno - trovano, tra l'altro, riscontro Pt_12
nella produzione documentale in atti.
Invero, dalla documentazione fotografica in atti emerge che il terreno in questione è coltivato e si ravvisa, altresì, l'effettiva esistenza del locale adibito ricovero nonché del cancello.
Quanto alla coltivazione del fondo, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai pacifico, ha affermato il principio in forza del quale “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 17.10.2022, n.30438; in senso conforme;
Cass. civ. sez. II,
20.012022, n. 1796; Cass. civ., sez. I, ord., n. 17376 del 03.07.2018; Cass. civ., sez. I, n. 4404 del 28/.2.2006).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Si v. Cass. civ., sez. VI, 5.3.2020, n. 6123).
In particolare, quanto agli indizi utili che consentono di presumere che l'attività di coltivazione sia stata svolta “uti dominus”, è stato chiarito che “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.” (Cass. civ., sez. II, n. 1796 del 20.1.2022).
In applicazione dei superiori e condivisi principi, deve ritenersi sufficientemente provato che i abbiano coltivato “uti domini” il fondo oggetto di causa tenuto conto Pt_1
che dalla deposizione testimoniale in atti è emerso che il fondo è delimitato da un cancello munito di lucchetto le cui chiavi sono, attualmente, nel possesso dell'attore e, in passato, della sua dante causa, evenienza, quest'ultima, atta a manifestare l'intenzione inequivocabile di possedere il terreno come proprietari escludendo qualsiasi ingerenza da parte di terzi.
Infine, per completezza si precisa che il rigorismo probatorio tipico dei giudizi di usucapione è stato parzialmente attenuato dalla recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha precisato che “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma
o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 20884 del
18 luglio 2023) sempre che le deposizioni siano sufficientemente complete, indicando il termine del possesso uti dominus, le modalità di estrinsecazione e l'animus possidendi.
Orbene, nella vicenda in esame, la deposizione della non solo è Tes_1
sufficientemente dettagliata in ordine ai superiori profili, ma, altresì, per come sopra già rilevato, corroborata dal report fotografico in atti ritraente il fondo recintato, a cui ci accede tramite un cancello, nonché le piante, gli alberi da frutto ed il locale adibito a ricovero (v. fotografie all. atto di citazione).
In definitiva, le risultanze processuali consentono di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. tenuto conto che la prova del possesso personalmente esercitato dall'attore, per le motivazioni poco sopra esposte, dev'essere valutato unitamente alla prova del possesso della dante causa per l'arco temporale necessario ex lege.
Alla luce delle superiori considerazioni, stante il tenore delle prove esaminate, deve affermarsi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente.
La domanda attorea va, pertanto, accolta.
4. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione della parte convenuta, può disporsi la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1818/2022 R.G., così dispone:
1. dichiara l'attore proprietario, per maturata usucapione, Parte_1
dell'immobile sito in località Sala di Mosorrofa in Reggio Calabria (RC) sezione censuaria CAT, foglio 19, particelle n. 56-60-85;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina la trascrizione della sentenza come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 15 settembre 2025.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)