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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2206 R.G.A.C. dell'anno 2024
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Arces e Cira Intermite , come da Parte_1
mandato in atti,
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Simonetti e Gina Lupo, Controparte_1
come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Taranto in data 02.08.1995 con che dalla loro unione erano nati i figli nato Controparte_2 Per_1
a Taranto il 09.12.1989, nato a [...] il [...], nato a [...] l'11 Per_2 Per_3
maggio 1999 e nato a [...] il [...], tutti maggiorenni ed economicamente Per_4
indipendenti ad eccezione di , e che con sentenza n. 627/2024 pubblicata il 28/02/2024 il Per_4
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo Tribunale
chiedendo dichiararsi il divorzio ed emettersi i provvedimenti ad esso accessori.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 12.07.2024, parte convenuta contestava le avverse pretese ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda di divorzio sull'assunto del mancato passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 627/2024.
Affermava la che la predetta sentenza non le era stata mai notificata e che non era decorso il CP_1
termine dei 6 mesi dalla data della sua pubblicazione;
riferiva inoltre che avverso la stessa pronunzia era stato proposto giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce Sezione
distaccata di Taranto recante n.r.g. 214/2024.
Con provvedimento emesso in data 19.10.24 il giudice istruttore rilevava la necessità di rimettere alla valutazione del collegio la questione relativa alla eccezione di inammissibilità della domanda di divorzio sollevata dalla parte resistente ed invitava le parti a precisare sul punto le conclusioni,
fissando per la discussione orale della causa l'udienza del 27.11.24.
Alla udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di divorzio per mancato passaggio in giudicato della sentenza di separazione formulata dalla parte convenuta deve ritenersi fondata. Occorre a tal proposito sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione con un condivisibile orientamento ha a più riprese ritenuto improponibile la domanda di divorzio che, basata sulla pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato di quest'ultima (Cass. Civ. sez. I, 09/03/1995, sent. n.2725, Cfr. anche Cass. Civ. sent. del 20 novembre
1987 n. 8552; Cass. Civ. sent. del 16 dicembre 1985 n. 6372), escludendo la possibilità di pronunciare il divorzio nel caso in cui il passaggio in giudicato si sia verificato dopo la proposizione della domanda di divorzio, nel corso del giudizio.
Tale interpretazione, condivisa da questo Collegio, si basa sul non equivoco tenore letterale dell'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 1 dicembre 1970 n. 898, che postula come presupposto imprescindibile ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale intervenuta tra i coniugi, la cui ratio
risiede nella necessità della sussistenza del requisito del passaggio in giudicato della sentenza già
all'atto della proposizione della domanda di divorzio come dato certo e definitivo e non invece
(ancora) “sub iudice”.
Non v'è dubbio che la norma testè citata richieda due condizioni concorrenti per la proposizione della domanda di divorzi:; la prima è che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che nell'ipotesi della separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, la seconda è che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata.
Nel caso di specie il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , Pt_1 CP_1
definendone altresì gli aspetti accessori, con sentenza n. 627/2024 pubblicata in data 28.02.2024,
mentre il ricorso introduttivo del divorzio è stato depositato dal ricorrente in data 15.05.2024, con ciò
disattendendo il termine dei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, atteso che la sentenza di separazione non risulta essere stata mai notificata dalla parte che ne aveva interesse. Per altro verso non appare neppure condivisibile la contestazione mossa da parte ricorrente con riferimento alla eccezione di inammissibilità sulla base della riferibilità della impugnazione della sentenza di separazione ai soli aspetti accessori della causa e non anche allo stato coniugale (avendo il ricorso in appello riguardato esclusivamente gli aspetti economici e la questione sulla addebitabilità
della separazione alla ), con la conseguente possibilità di emettere quantomeno sentenza CP_1
parziale di scioglimento degli effetti civili del matrimonio atteso il formarsi del giudicato sullo
“status”; ed infatti, quand'anche fosse possibile, come effettivamente è, ritenersi formato il giudicato sulla questione relativa allo status coniugale in conseguenza del fatto che l'oggetto della impugnazione sia circoscritto ai soli aspetti accessori del giudizio di separazione, è altresì vero che il ricorso in appello determinante la stabilizzazione sulla questione relativa allo status risulta datato il 22.05.2024, ovvero in data posteriore al deposito della domanda di divorzio, e che pertanto, al momento della proposizione della domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositata in data 15.05.2024, alcun giudicato si era ancora formato sullo “status coniugale” delle parti.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da , nato a [...] il [...] nei Parte_1
confronti di nata a [...] il [...] così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di divorzio;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'10.01.2025.
Il Presidente
Il Presidente est.
Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2206 R.G.A.C. dell'anno 2024
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Arces e Cira Intermite , come da Parte_1
mandato in atti,
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Simonetti e Gina Lupo, Controparte_1
come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Taranto in data 02.08.1995 con che dalla loro unione erano nati i figli nato Controparte_2 Per_1
a Taranto il 09.12.1989, nato a [...] il [...], nato a [...] l'11 Per_2 Per_3
maggio 1999 e nato a [...] il [...], tutti maggiorenni ed economicamente Per_4
indipendenti ad eccezione di , e che con sentenza n. 627/2024 pubblicata il 28/02/2024 il Per_4
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo Tribunale
chiedendo dichiararsi il divorzio ed emettersi i provvedimenti ad esso accessori.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 12.07.2024, parte convenuta contestava le avverse pretese ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda di divorzio sull'assunto del mancato passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 627/2024.
Affermava la che la predetta sentenza non le era stata mai notificata e che non era decorso il CP_1
termine dei 6 mesi dalla data della sua pubblicazione;
riferiva inoltre che avverso la stessa pronunzia era stato proposto giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce Sezione
distaccata di Taranto recante n.r.g. 214/2024.
Con provvedimento emesso in data 19.10.24 il giudice istruttore rilevava la necessità di rimettere alla valutazione del collegio la questione relativa alla eccezione di inammissibilità della domanda di divorzio sollevata dalla parte resistente ed invitava le parti a precisare sul punto le conclusioni,
fissando per la discussione orale della causa l'udienza del 27.11.24.
Alla udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di divorzio per mancato passaggio in giudicato della sentenza di separazione formulata dalla parte convenuta deve ritenersi fondata. Occorre a tal proposito sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione con un condivisibile orientamento ha a più riprese ritenuto improponibile la domanda di divorzio che, basata sulla pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato di quest'ultima (Cass. Civ. sez. I, 09/03/1995, sent. n.2725, Cfr. anche Cass. Civ. sent. del 20 novembre
1987 n. 8552; Cass. Civ. sent. del 16 dicembre 1985 n. 6372), escludendo la possibilità di pronunciare il divorzio nel caso in cui il passaggio in giudicato si sia verificato dopo la proposizione della domanda di divorzio, nel corso del giudizio.
Tale interpretazione, condivisa da questo Collegio, si basa sul non equivoco tenore letterale dell'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 1 dicembre 1970 n. 898, che postula come presupposto imprescindibile ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale intervenuta tra i coniugi, la cui ratio
risiede nella necessità della sussistenza del requisito del passaggio in giudicato della sentenza già
all'atto della proposizione della domanda di divorzio come dato certo e definitivo e non invece
(ancora) “sub iudice”.
Non v'è dubbio che la norma testè citata richieda due condizioni concorrenti per la proposizione della domanda di divorzi:; la prima è che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che nell'ipotesi della separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, la seconda è che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata.
Nel caso di specie il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , Pt_1 CP_1
definendone altresì gli aspetti accessori, con sentenza n. 627/2024 pubblicata in data 28.02.2024,
mentre il ricorso introduttivo del divorzio è stato depositato dal ricorrente in data 15.05.2024, con ciò
disattendendo il termine dei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, atteso che la sentenza di separazione non risulta essere stata mai notificata dalla parte che ne aveva interesse. Per altro verso non appare neppure condivisibile la contestazione mossa da parte ricorrente con riferimento alla eccezione di inammissibilità sulla base della riferibilità della impugnazione della sentenza di separazione ai soli aspetti accessori della causa e non anche allo stato coniugale (avendo il ricorso in appello riguardato esclusivamente gli aspetti economici e la questione sulla addebitabilità
della separazione alla ), con la conseguente possibilità di emettere quantomeno sentenza CP_1
parziale di scioglimento degli effetti civili del matrimonio atteso il formarsi del giudicato sullo
“status”; ed infatti, quand'anche fosse possibile, come effettivamente è, ritenersi formato il giudicato sulla questione relativa allo status coniugale in conseguenza del fatto che l'oggetto della impugnazione sia circoscritto ai soli aspetti accessori del giudizio di separazione, è altresì vero che il ricorso in appello determinante la stabilizzazione sulla questione relativa allo status risulta datato il 22.05.2024, ovvero in data posteriore al deposito della domanda di divorzio, e che pertanto, al momento della proposizione della domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositata in data 15.05.2024, alcun giudicato si era ancora formato sullo “status coniugale” delle parti.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da , nato a [...] il [...] nei Parte_1
confronti di nata a [...] il [...] così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di divorzio;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'10.01.2025.
Il Presidente
Il Presidente est.
Martino Casavola