Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13685/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Conte.
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
Resistente
Oggetto: ripristino reddito di cittadinanza.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere stata percettrice di reddito di cittadinanza avente n. prot. , giusta domanda del CodiceFiscale_1
04.10.2021; di avere ricevuto il beneficio dal novembre 2021, primo rateo, fino al rateo di settembre
2022, undicesimo rateo, allorquando le è stato revocato senza alcuna comunicazione;
di avere ricevuto la comunicazione della raccomandata del 26.05.2023 con cui le è stato intimato CP_1
l'obbligo di restituzione dell'importo di € 8.580,00 afferente i ratei erogati da novembre 2021 a settembre 2022, per una prospettata “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 dcpm 159/2013” per essere il suo un “Nucleo monocomponente under 26 privo dei requisiti di legge”. Ella, esposte le ragioni a sostegno del ricorso, ha rassegnato le seguenti conclusioni “dichiarare nulla e/o inefficace o comunque illegittima, la revoca, non comunicata, della prestazione assistenziale avente n. prot.
del 04.10.2021, erogata dal rateo di novembre 2021 fino a quello di settembre 2022 Controparte_2 compreso, ordinando, conseguentemente, il ripristino del correlato beneficio a decorrere dal primo rateo successivo non erogato, quello di ottobre 2022, e così fino al versamento del 18° rateo afferente il mese di
1
(ottomilacinquecentoottanta/00), comunicata con lettera raccomandata del 26.05.2023, dichiarando il “nulla dovuto” o in subordine, - ordinando la restituzione del minor importo dovuto detratto il rateo di ottobre 2022 legittimamente percepito a seguito della nascita della piccola avvenuta in data 10.08.2022, costì Per_1 integrando una delle condizioni minime necessarie per aver diritto alla prestazione assistenziale da parte di nucleo familiare monocomposta da maggiorenne under 26enne. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di rito da distrarre in favore dell'avv. Roberto Conte che all'uopo se ne dichiara antistatario.”.
L' , costituitosi in giudizio, ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha richiamato CP_1 la nota amministrativa del settore competente e ha quindi chiesto “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 nonchè l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte. In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma del provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Il Giudicante, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa all'odierna udienza con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
In via preliminare, i vizi sollevati dall sono infondati. Il ricorso è proponibile e procedibile CP_1 non occorrendo la domanda amministrativa avverso la pretesa restitutoria dell;
è inconferente CP_1 il richiamo alla decadenza annuale e, in subordine, triennale ex art.47 del D.P.R. 639/70, in relazione alla revoca del RDC;
non risulta infine maturata alcuna prescrizione del diritto.
Ciò premesso, i provvedimenti impugnati dalla ricorrente riguardano la comunicazione della revoca del RDC e la pretesa restitutoria dei ratei da novembre 2021 a settembre 2022 in cui la ricorrente ha percepito l'emolumento RDC ritenuto indebito dall;
nel contempo, la ricorrente ha CP_1 formulato richiesta di ripristino del beneficio a far data dal rateo di ottobre 2022 e fino al rateo di aprile 2023 quale 18° rateo dovuto.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
In punto di diritto, si osserva che il reddito di cittadinanza è una prestazione, di natura indubbiamente assistenziale, introdotta dal dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019. A mente dell'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”. L'art. 2 individua i beneficiari,
2 sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali e l'art. 3 ne stabilisce la composizione “1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.
Avuto riguardo alla specifica normativa inerente al RDC, la fattispecie per cui è causa conduce a ritenere che il difetto di una delle condizioni previste, esclude in radice il diritto, con conseguenze anche penalistiche in caso di false dichiarazioni finalizzate a conseguire quanto non spettante.
Per quanto di interesse, l'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non
è coniugato e non ha figli”. La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, Part quindi, l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la sua necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori.
Nel caso in esame, la ricorrente ha rappresentato di essere in possesso degli elementi richiesti per il rilascio del RDC ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a D. Lgs. 4/2019, e quanto al motivo della pretesa restitutoria e della revoca della prestazione, ella non ha contestato di avere allegato alla domanda la dichiarazione DSU non conforme al vero. In particolare, nella DSU ella si è qualificata monocomponente nucleo familiare (quadro A: Nucleo familiare), laddove, avendo meno di 26 anni al momento della domanda, essendo di stato libero, senza figli, avrebbe dovuto indicare di appartenere al nucleo familiare dei genitori per essere a loro carico, possedendo un reddito personale inferiore ad € 2.840,51.
Ed invero, le uniche ipotesi eccettuative per il maggiorenne under 26 sono le seguenti: 1) da
26 a 24 anni, solo se non a carico dei propri genitori e cioè con reddito annuo lordo pari o superiore ad € 2.840,51; 2) il maggiorenne under 24, invece, deve avere reddito annuo lordo pari o superiore ad € 4.000,00. Si prescinde dal reddito qualora il maggiorenne under 26 è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:- è coniugato;
ha figli;
è figlio di genitori a cui è stata revocata la potestà;
è stato allontanato dalla residenza familiare ex art. 333 cc;
è orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto); è stato in affido temporaneo fino ai 21 anni di età laddove abbia scelto di fare nucleo a sé stante;
ha figli non individuabili dall'esame della DSU né tramite consultazione di ANPR.
Tali condizioni, sulla base della normativa citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare “monocomponente” a sé, salvo casi del tutto residuali da accertare (che impediscono la piena automazione del controllo e il respingimento automatico della domanda). 3 Avuto riguardo al caso in esame, la ricorrente non si è affatto premurata di sostenere di rientrare in eventuali casi residuali. Piuttosto, ella ha censurato erroneamente la sanzione applicata dall (ossia la revoca del beneficio e la restituzione di tutti i ratei erogati) dal momento che essa CP_1
è prevista ex lege. A tale riguardo, il comma 4 dell'art. 7 del dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019, nella formulazione rimasta immutata, ha previsto che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito “. La ratio della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 7, nel momento in cui sembra colpire qualsiasi difformità – anche eventualmente irrilevante ai fini della concessione del beneficio- tra le dichiarazioni rese in sede di richiesta e la realtà, non tiene conto della finalità della norma, la quale va teleologicamente correlata al risultato e quindi al fine delle omissioni e/o delle falsità contenute nella dichiarazione, circostanza desumibile anche dall'inciso
“poste a fondamento dell'istanza”.
Del resto, una falsa dichiarazione che ammette il richiedente al beneficio in misura maggiore rispetto a quella spettante, è regolata espressamente dallo stesso art. 7 e trova apposita sanzione nel successivo comma 6 il quale prevede come ulteriore e diversa ipotesi di revoca del R. d. C., la seguente “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Ai fini delle conseguenze previste, è significativo l'arresto della Cassazione penale a sezioni unite che, nella sentenza n. 49686/2023, in ordine alla punibilità delle condotte, ha esaminato il comma 1 dell'art 7 cit. il quale recita “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni” ; e il comma 2 dell'art 7 cit il quale prevede che “L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni”, e ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo
2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge". L'esclusione della fattispecie criminosa, pur riguardando l'ambito del reato -laddove
4 nel caso in esame si verte in fattispecie civilistica che introduce una decadenza di natura oggettiva,
a carattere sanzionatorio- valorizza correttamente il risultato che il presunto reo viene a realizzare per tale dichiarazione, escludendone la rilevanza penale in caso di ininfluenza della dichiarazione mendace ai fini del conseguimento del risultato. Pertanto, è possibile affermare che anche sul piano della revoca del beneficio del RDC, rileva l'utilità ai fini dell'accoglimento dell'istanza, che la dichiarazione intendeva realizzare. Laddove la dichiarazione inveritiera non avrebbe fatto conseguire al richiedente un beneficio che altrimenti non avrebbe avuto o avrebbe avuto in misura inferiore, la dichiarazione inveritiera è irrilevante e non è quindi ostativa al riconoscimento del diritto. In tal senso e, come sopra interpretata, la norma non risulta affetta dagli ipotizzati dubbi di legittimità costituzionale. Nel caso in esame, la ricorrente non si è premurato di allegare e comprovare che l'essere stata a carico dei suoi genitori al momento della presentazione della domanda di RDC e della dichiarazione DSU sarebbe stata circostanza del tutto irrilevante in quanto non le avrebbe impedito di conseguire il beneficio e di conseguirlo nella esatta misura a lei erogata.
Inoltre, ella si è erroneamente doluta, anche in sede di discussione orale, della tardività dei controlli, dal momento che alcun termine decadenziale è previsto a carico dell . La circostanza, CP_1 inoltre, che la revoca sia caduta in un periodo successivo alla nascita della figlia della ricorrente,
avvenuta il 10.08.2022, non assume rilevanza per il periodo pregresso in cui difettava la Per_1 sua condizione di mono componente del nucleo familiare.
Quanto alla modifica della sua situazione personale a seguito della nascita della figlia avvenuta ad agosto 2022, va detto che in tale evenienza non si verte in ipotesi di ripristino della prestazione ma di nuova erogazione, essendo intervenuta una revoca legittima per cui sarebbe occorsa una nuova domanda amministrativa per riattivare l'iter di acquisizione della richiesta e della valutazione della sussistenza dei requisiti nonché per la quantificazione dell'importo erogabile. La ricorrente non risulta avere prodotto la domanda amministrativa per cui la relativa richiesta va disattesa.
Il ricorso quindi, assorbita ogni ulteriore valutazione, va rigettato.
Le spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c., non sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Napoli, 25.03.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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