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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1863/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza carolare del 17 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1863/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. VA ), in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Mario
De Bellis, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli, alla Via dei Mille n. 16;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gaetano Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Dei Gracchi 32 – Villaggio Ve- suvio;
-Appellato-
NONCHE'
in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_2
-Appellato Contumace-
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 350/2021.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudi- CP_1 zio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, l' e la Controparte_3 CP_2
al fine di vedere annullata la cartella di pagamento n. 07120120121113420 di euro
[...]
2555,69 conseguente al mancato pagamento di verbali relativi a contravvenzioni per violazione del codice della strada. A supporto delle proprie pretese, la opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Controparte_3
1.1 Resisteva all'opposizione l' la quale eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo nonché l'infondatezza, in fatto e in diritto, della stessa.
1.2 Non si costituiva, invece, in giudizio la Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 350/2021, il Giudice di Pace di Nola, nell'accogliere l'opposizione, dichia- rava prescritto il credito oggetto dell'estratto ruolo impugnato, condannando l'
[...]
e la al pagamento delle spese di lite. Controparte_3 Controparte_2
2. Avverso la predetta sentenza, proponeva tempestivo appello l' Parte_2
, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto ammissibile
[...]
l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonché aveva ritenuto inesistente e non provata la notifica della cartella e, conseguentemente, maturata la prescrizione della pretesa creditoria.
3. Si costituiva regolarmente in giudizio, , con comparsa di costituzione e rispo- CP_1 sta, il quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'atto di appello, con conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e di competenze.
4. Non si costituiva, neanche in appello, la ne va pertanto dichiarata la Controparte_2
contumacia.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
- In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnato circo- scrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti non impugnate della sentenza
2
e, per altro verso, le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conse- guentemente la propria ricostruzione fattuale.
- La non palese infondatezza dell'appello consente inoltre di superare agevolmente l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
2. Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017;
Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della di- sciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata
Cass. 17212/2017).
- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di as- sorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
3.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120120121113420 a seguito di spontanea richie- sta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (ru- bricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigo- re dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
3
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'e- conomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ- denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con- versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven-
4
zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste- ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
- Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni
5
dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au- tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
- Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . CP_1
- La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del pre- sente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo spe- cifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 350/21 del Giudice di
Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
CP_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza carolare del 17 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1863/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. VA ), in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Mario
De Bellis, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli, alla Via dei Mille n. 16;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gaetano Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Dei Gracchi 32 – Villaggio Ve- suvio;
-Appellato-
NONCHE'
in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_2
-Appellato Contumace-
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 350/2021.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudi- CP_1 zio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, l' e la Controparte_3 CP_2
al fine di vedere annullata la cartella di pagamento n. 07120120121113420 di euro
[...]
2555,69 conseguente al mancato pagamento di verbali relativi a contravvenzioni per violazione del codice della strada. A supporto delle proprie pretese, la opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Controparte_3
1.1 Resisteva all'opposizione l' la quale eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo nonché l'infondatezza, in fatto e in diritto, della stessa.
1.2 Non si costituiva, invece, in giudizio la Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 350/2021, il Giudice di Pace di Nola, nell'accogliere l'opposizione, dichia- rava prescritto il credito oggetto dell'estratto ruolo impugnato, condannando l'
[...]
e la al pagamento delle spese di lite. Controparte_3 Controparte_2
2. Avverso la predetta sentenza, proponeva tempestivo appello l' Parte_2
, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto ammissibile
[...]
l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonché aveva ritenuto inesistente e non provata la notifica della cartella e, conseguentemente, maturata la prescrizione della pretesa creditoria.
3. Si costituiva regolarmente in giudizio, , con comparsa di costituzione e rispo- CP_1 sta, il quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'atto di appello, con conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e di competenze.
4. Non si costituiva, neanche in appello, la ne va pertanto dichiarata la Controparte_2
contumacia.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
- In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnato circo- scrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti non impugnate della sentenza
2
e, per altro verso, le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conse- guentemente la propria ricostruzione fattuale.
- La non palese infondatezza dell'appello consente inoltre di superare agevolmente l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
2. Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017;
Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della di- sciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata
Cass. 17212/2017).
- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di as- sorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
3.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120120121113420 a seguito di spontanea richie- sta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (ru- bricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigo- re dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
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aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'e- conomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ- denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con- versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven-
4
zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste- ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
- Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni
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dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au- tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
- Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . CP_1
- La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del pre- sente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo spe- cifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 350/21 del Giudice di
Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
CP_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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