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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 195/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 497/2017 del 10.08.2017,
pubblicata il 21.08.2017, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.09.1955, e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Troina il 18.05.1958, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Mancuso giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
e (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Barbirotto giusta procura in atti
1 APPELLATI
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_5 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti:“si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle già spiegate con l'atto di citazione in appello e che qui per comodità si riportano:
- “Piaccia all'on.le Corte di Appello adita, rejectis adversis:
- in totale riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda spiegata con
l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione.”
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e salvo ogni altro diritto”
- Si chiede infine che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei
termini di cui all' art.190 c.p.c.”.
Per gli appellati , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, : “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle
[...] Controparte_4
spiegate nella comparsa di risposta in appello dell'1/6/2018, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 497/2017 pronunciata dal Tribunale di
Enna nel giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio del fondo sito in agro di Troina, c.da Amoruso, proposto dagli stessi contro , Controparte_1
e , con dispositivo del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di
, rigetta l'opposizione all'esecuzione per rilascio del fondo sito in CP_5
2 Troina, c.da Amoruso, proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
dichiara l'inammissibilità delle domande di accertamento della proprietà del predetto fondo;
condanna e , in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese del presente giudizio in favore di , Controparte_1
e , spese che si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
liquidano in € 6.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
nulla dispone sulle spese nei confronti del contumace ”. CP_5
2. Gli appellanti hanno fondato l'appello su due motivi, lamentando con il primo motivo che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione ed interpretazione dell'articolo 2668 bis c.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009.
Sostengono gli appellanti che la sentenza della Corte di Appello di Messina in sede di rinvio n. 266 dcl 15.5/22.9.1993, costituente il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione per rilascio del fondo sito in agro di Troina, c.da Amoruso, incoata nei loro confronti da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , e dichiarativa della nullità degli atti di compravendita
[...] Controparte_4
del fondo Amoruso intercorsi tra i e i signori , non CP_1 Parte_3
avrebbe comportato anche la nullità della successiva compravendita avvenuta tra i ed essi appellanti, perché non si era provveduto entro il ventennio Parte_4
alla rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziaria di simulazione degli atti di compravendita intrattenuti tra i germani e i signori e CP_1 Pt_3
effettuata il 24.04.1978, ai sensi dell'art. 2668 bis c.c. ed in quanto la detta Pt_3
sentenza della C.A. di che aveva definito il giudizio non era stata annotata CP_5
in margine alla trascrizione dell'atto.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione della domanda subordinata e quella sulla competenza del giudice adito a conoscerla.
3 Sostengono che il primo Giudice avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le domande di usucapione e quella di competenza da loro proposte in sede di opposizione all'esecuzione.
Gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame, eccependone Controparte_4
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., perché privo di ogni e qualsiasi motivata censura alla sentenza impugnata, e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito i motivi di appello, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di regolarmente CP_5
citata e non costituitasi in giudizio.
4. Sempre in via preliminare, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in relazione al quale gli stessi deducono l'inesistenza
[...] Controparte_4
di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni,
momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.)
previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente"
probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso
4 dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
5. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono, essendo i motivi di gravame destituiti di fondamento.
Ed invero, quanto al primo motivo, con cui gli appellanti reiterano le medesime argomentazioni prospettate in primo grado, non essendo dato ravvisare l'asserito errore interpretativo dell'art. 2668 bis c.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo quest'ultimo, invero, al riguardo, correttamente osservato che l'art. 2668
bis c.c., introdotto dalla legge n. 69/2009, al comma 1 stabilisce che la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data, che l'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine, e che la disciplina richiamata, e la comminata cessazione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, si riferiva alle trascrizioni di domande giudiziali rispetto alle quali, alla data (4.7.2009) di entrata in vigore della legge n.
69/2009, non era già intervenuta la sentenza che sin pronunciava su quella domanda. Rilevava inoltre che nell'ipotesi in cui la controversia era stata già
definita, come avvenuto nel caso in esame con la sentenza n. 266 depositata il
17.5.1993 della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato, anteriormente all'entrata di entrata in vigore della legge n. 69/2009 e, peraltro, prima che fosse trascorso il termine di vent'anni dalla data (24.4.1978) di trascrizione della domanda, non sussisteva l'onere di rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, non avendo l'attore alcun interesse alla protrazione dell'effetto prenotativo.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale non sono condizionati all'avvenuta annotazione della sentenza nel termine stabilito dall'art. 2668 bis c.c., in primo luogo, in quanto l'art. 2652
5 comma 1 n. 4 c.c. stabilisce che si devono trascrivere le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione aggiungendo: “La
sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Quindi il pregiudizio che, per converso, si produce sui diritti dei terzi in base ad un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale si ricollega direttamente alla pronuncia della sentenza di accoglimento, mentre la necessità della previa annotazione di quest'ultima non è richiesta dalla norma in esame, né dalla disciplina introdotta con la legge n. 69/2009. In secondo luogo, in quanto l'annotazione in margine alla trascrizione dell'atto della sentenza che dichiara la nullità di un atto trascritto è prevista dall'art. 2655 c.c., il cui terzo comma stabilisce, per il caso di mancata annotazione della sentenza, che “non
producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha
ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione”.
Tale norma, quindi, non commina la cessazione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale di dichiarazione di nullità in caso di mancata annotazione della sentenza che si pronunci su tale domanda, ma, in applicazione del principio di continuità delle trascrizioni, si limita a stabilire l'inefficacia delle successive trascrizioni o iscrizioni “a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità”, e cioè i sigg. . CP_1
Ha quindi ritenuto il Tribunale che la conseguenza della mancata annotazione della sentenza dichiarativa della nullità delle compravendite, per la quale i avevano agito in giudizio, comporta solo l'inefficacia delle CP_1
trascrizioni di eventuali atti di disposizione di diritti sugli stessi immobili che fossero stati compiuti dai . CP_1
6 Conseguentemente, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale nel caso in esame non era cessato ed il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina, era senz'altro opponibile a
[...]
e , quali terzi che avevano acquistato Parte_1 Parte_2
in base ad un atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale
Tali condivisibili argomentazioni inducono ad escludere il denunciato vizio interpretativo dell'art. 2668 bis c.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Lo stesso dicasi in ordine al secondo motivo, non essendovi ragioni, né essendo stati offerti in questo grado ulteriori elementi per disattendere l'operato del
Tribunale in ordine alle domande con gli opponenti hanno chiesto dichiararsi il loro diritto di proprietà sul fondo per cui è causa, in virtù dell'acquisto con atto del
12.6.1981 in notaio , ovvero, in subordine, per usucapione ex art. 1158 Per_1
o 1159 bis c.c., dichiarandole inammissibili, in quanto nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale il debitore può
invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. 29.9.2007 n. 20594; Cass. 26089/05; Cass.
9061/99; Cass. 2870/97; Cass. 18.4.2006 n. 8928; Trib. Milano 23.10.2006 n.
11538). E ciò senza che rilevi la circostanza che e Parte_1
non fossero stati parti nei diversi gradi del processo in Parte_2
cui si è formato il “titolo giudiziario” posto a base dell'esecuzione, in quanto gli stessi avrebbero ben potuto far valere i propri diritti intervenendo in quel giudizio della cui pendenza erano a conoscenza o avrebbero potuto essere a conoscenza con l'impiego dell'ordinaria diligenza, essendo stata la relativa domanda giudiziale trascritta anteriormente alla trascrizione del proprio atto di acquisto,
7 ovvero proponendo opposizione di terzo ex art. 404 comma 2 c.p.c., da proporsi innanzi allo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata (art. 405
comma 1 c.p.c.), dotato di competenza funzionale inderogabile (Cass. 13.4.1999
n. 3608).
5. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, Controparte_4
con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore ricomprese nello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e rimasta CP_5
contumace, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda.
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_5
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 497/2017 emessa il 10.08.2017 e depositata il
[...]
21.08.2017 dal Tribunale di Enna.
Condanna e alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di questo grado giudizio in favore di , Controparte_1 CP_2
e , che liquida in complessivi euro
[...] Controparte_3 Controparte_4
9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
8 Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e , rimasta CP_5
contumace.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore Parte_1 Parte_2
importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 195/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 497/2017 del 10.08.2017,
pubblicata il 21.08.2017, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.09.1955, e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Troina il 18.05.1958, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Mancuso giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
e (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Barbirotto giusta procura in atti
1 APPELLATI
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_5 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti:“si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle già spiegate con l'atto di citazione in appello e che qui per comodità si riportano:
- “Piaccia all'on.le Corte di Appello adita, rejectis adversis:
- in totale riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda spiegata con
l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione.”
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e salvo ogni altro diritto”
- Si chiede infine che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei
termini di cui all' art.190 c.p.c.”.
Per gli appellati , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, : “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle
[...] Controparte_4
spiegate nella comparsa di risposta in appello dell'1/6/2018, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 497/2017 pronunciata dal Tribunale di
Enna nel giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio del fondo sito in agro di Troina, c.da Amoruso, proposto dagli stessi contro , Controparte_1
e , con dispositivo del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di
, rigetta l'opposizione all'esecuzione per rilascio del fondo sito in CP_5
2 Troina, c.da Amoruso, proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
dichiara l'inammissibilità delle domande di accertamento della proprietà del predetto fondo;
condanna e , in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese del presente giudizio in favore di , Controparte_1
e , spese che si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
liquidano in € 6.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
nulla dispone sulle spese nei confronti del contumace ”. CP_5
2. Gli appellanti hanno fondato l'appello su due motivi, lamentando con il primo motivo che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione ed interpretazione dell'articolo 2668 bis c.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009.
Sostengono gli appellanti che la sentenza della Corte di Appello di Messina in sede di rinvio n. 266 dcl 15.5/22.9.1993, costituente il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione per rilascio del fondo sito in agro di Troina, c.da Amoruso, incoata nei loro confronti da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , e dichiarativa della nullità degli atti di compravendita
[...] Controparte_4
del fondo Amoruso intercorsi tra i e i signori , non CP_1 Parte_3
avrebbe comportato anche la nullità della successiva compravendita avvenuta tra i ed essi appellanti, perché non si era provveduto entro il ventennio Parte_4
alla rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziaria di simulazione degli atti di compravendita intrattenuti tra i germani e i signori e CP_1 Pt_3
effettuata il 24.04.1978, ai sensi dell'art. 2668 bis c.c. ed in quanto la detta Pt_3
sentenza della C.A. di che aveva definito il giudizio non era stata annotata CP_5
in margine alla trascrizione dell'atto.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione della domanda subordinata e quella sulla competenza del giudice adito a conoscerla.
3 Sostengono che il primo Giudice avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le domande di usucapione e quella di competenza da loro proposte in sede di opposizione all'esecuzione.
Gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame, eccependone Controparte_4
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., perché privo di ogni e qualsiasi motivata censura alla sentenza impugnata, e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito i motivi di appello, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di regolarmente CP_5
citata e non costituitasi in giudizio.
4. Sempre in via preliminare, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in relazione al quale gli stessi deducono l'inesistenza
[...] Controparte_4
di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni,
momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.)
previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente"
probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso
4 dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
5. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono, essendo i motivi di gravame destituiti di fondamento.
Ed invero, quanto al primo motivo, con cui gli appellanti reiterano le medesime argomentazioni prospettate in primo grado, non essendo dato ravvisare l'asserito errore interpretativo dell'art. 2668 bis c.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo quest'ultimo, invero, al riguardo, correttamente osservato che l'art. 2668
bis c.c., introdotto dalla legge n. 69/2009, al comma 1 stabilisce che la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data, che l'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine, e che la disciplina richiamata, e la comminata cessazione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, si riferiva alle trascrizioni di domande giudiziali rispetto alle quali, alla data (4.7.2009) di entrata in vigore della legge n.
69/2009, non era già intervenuta la sentenza che sin pronunciava su quella domanda. Rilevava inoltre che nell'ipotesi in cui la controversia era stata già
definita, come avvenuto nel caso in esame con la sentenza n. 266 depositata il
17.5.1993 della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato, anteriormente all'entrata di entrata in vigore della legge n. 69/2009 e, peraltro, prima che fosse trascorso il termine di vent'anni dalla data (24.4.1978) di trascrizione della domanda, non sussisteva l'onere di rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, non avendo l'attore alcun interesse alla protrazione dell'effetto prenotativo.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale non sono condizionati all'avvenuta annotazione della sentenza nel termine stabilito dall'art. 2668 bis c.c., in primo luogo, in quanto l'art. 2652
5 comma 1 n. 4 c.c. stabilisce che si devono trascrivere le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione aggiungendo: “La
sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Quindi il pregiudizio che, per converso, si produce sui diritti dei terzi in base ad un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale si ricollega direttamente alla pronuncia della sentenza di accoglimento, mentre la necessità della previa annotazione di quest'ultima non è richiesta dalla norma in esame, né dalla disciplina introdotta con la legge n. 69/2009. In secondo luogo, in quanto l'annotazione in margine alla trascrizione dell'atto della sentenza che dichiara la nullità di un atto trascritto è prevista dall'art. 2655 c.c., il cui terzo comma stabilisce, per il caso di mancata annotazione della sentenza, che “non
producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha
ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione”.
Tale norma, quindi, non commina la cessazione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale di dichiarazione di nullità in caso di mancata annotazione della sentenza che si pronunci su tale domanda, ma, in applicazione del principio di continuità delle trascrizioni, si limita a stabilire l'inefficacia delle successive trascrizioni o iscrizioni “a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità”, e cioè i sigg. . CP_1
Ha quindi ritenuto il Tribunale che la conseguenza della mancata annotazione della sentenza dichiarativa della nullità delle compravendite, per la quale i avevano agito in giudizio, comporta solo l'inefficacia delle CP_1
trascrizioni di eventuali atti di disposizione di diritti sugli stessi immobili che fossero stati compiuti dai . CP_1
6 Conseguentemente, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale nel caso in esame non era cessato ed il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina, era senz'altro opponibile a
[...]
e , quali terzi che avevano acquistato Parte_1 Parte_2
in base ad un atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale
Tali condivisibili argomentazioni inducono ad escludere il denunciato vizio interpretativo dell'art. 2668 bis c.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Lo stesso dicasi in ordine al secondo motivo, non essendovi ragioni, né essendo stati offerti in questo grado ulteriori elementi per disattendere l'operato del
Tribunale in ordine alle domande con gli opponenti hanno chiesto dichiararsi il loro diritto di proprietà sul fondo per cui è causa, in virtù dell'acquisto con atto del
12.6.1981 in notaio , ovvero, in subordine, per usucapione ex art. 1158 Per_1
o 1159 bis c.c., dichiarandole inammissibili, in quanto nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale il debitore può
invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. 29.9.2007 n. 20594; Cass. 26089/05; Cass.
9061/99; Cass. 2870/97; Cass. 18.4.2006 n. 8928; Trib. Milano 23.10.2006 n.
11538). E ciò senza che rilevi la circostanza che e Parte_1
non fossero stati parti nei diversi gradi del processo in Parte_2
cui si è formato il “titolo giudiziario” posto a base dell'esecuzione, in quanto gli stessi avrebbero ben potuto far valere i propri diritti intervenendo in quel giudizio della cui pendenza erano a conoscenza o avrebbero potuto essere a conoscenza con l'impiego dell'ordinaria diligenza, essendo stata la relativa domanda giudiziale trascritta anteriormente alla trascrizione del proprio atto di acquisto,
7 ovvero proponendo opposizione di terzo ex art. 404 comma 2 c.p.c., da proporsi innanzi allo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata (art. 405
comma 1 c.p.c.), dotato di competenza funzionale inderogabile (Cass. 13.4.1999
n. 3608).
5. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, Controparte_4
con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore ricomprese nello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e rimasta CP_5
contumace, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda.
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_5
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 497/2017 emessa il 10.08.2017 e depositata il
[...]
21.08.2017 dal Tribunale di Enna.
Condanna e alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di questo grado giudizio in favore di , Controparte_1 CP_2
e , che liquida in complessivi euro
[...] Controparte_3 Controparte_4
9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
8 Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e , rimasta CP_5
contumace.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore Parte_1 Parte_2
importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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