Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3979/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3979/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 31.1.2025
TRA
P. VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Giosuè Carducci n.42, presso lo studio dell'avvocato Sergio Cardaropoli, c.f. C.F._1 che la rappresenta e difende, come da procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione;
-attrice
E
c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli presso la casa comunale sita in Piazza Municipio palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avvocato Raffaele Squeglia,
c.f. , come da procura apposta su foglio separato da CodiceFiscale_2 intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuto
Conclusioni: all'udienza del 2.1.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della presente sentenza, anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società esponeva di Pt_1 essere creditrice del della complessiva somma di Controparte_1
In particolare, con Determinazione Dirigenziale n.14 del 30.12.2016 del servizio Attività Amministrative VI Municipalità, e in virtù del conseguente contratto di appalto del 17.05.2017, Rep. n. 86104, CIG 6529538935, il aveva affidato alla la fornitura del servizio di Controparte_1 Parte_1 refezione scolastica, ovvero di pasti fresco-caldi, in favore degli istituti scolatici comunali.
Le suddette fatture sono: n. 18, 19, e 20, emesse in data 31.1.2017, regolarmente ricevute dal in data 7.2.2017, pagate in data Controparte_1
30.1.2018, laddove la scadenza prevista per il pagamento era il 2.3.2017; le
[... fatture n. 33, 34 e 35 del 28.2.2017, regolarmente ricevute dal CP_1 in pari data e recanti scadenza 30.3.2017, pagate in data 29.5.2018; le CP_1 fatture n.76, 77, e 78 del 31.3.2017, regolarmente ricevute dal CP_1 in data 31.3.2017, e con scadenza 30.4.2017, pagate in data 30.5.2018;
[...] le fatture n. 98, 99 e 100 del 30.4.2017, ricevute dal in pari Controparte_1 data e aventi scadenza 30.5.2017, pagate in data 21.6.2018; le fatture n. 130,
131 e 132 del 31/05/17, regolarmente ricevute in pari data dal CP_1
e aventi scadenza 30.6.2017, pagate in data 19.7.2018; le fatture n.
[...]
161, 162 e 163 emesse in data 30.6.2017, regolarmente ricevute dal
[...] in pari data, con scadenza 30.7.2017, pagate in data 9.8.2018. CP_1 L'attrice evidenziava che, per le prestazioni in oggetto era previsto un pagamento da eseguirsi, ex lege, entro il trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura.
Sicché, il tardivo pagamento dei corrispettivi, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo all'emissione delle fatture comportava diritto dell'attrice alla corresponsione degli interessi di mora, nella misura indicata dal D.lgs n.231/2002, dalla data di esigibilità del credito sino a quella dell'effettivo pagamento.
Per tali interessi maturati, la provvedeva ad emettere regolari Parte_1 fatture, e nello specifico le fatture n. 41 del 28.2.2018, n. 168 del 20.6.2018,
n. 169 del 20.6.2018, n. 202 del 30.6.2018, n. 256 del 7.9.2018, n. 257 del 30.9.2018 recanti, nel totale, la predetta somma di €123.961,28. Successivamente, in data 25.1.2017 la cedeva detto credito alla Parte_1
per poi riacquistarlo per intero da Parte_2 quest'ultima in data 13.2.2019 in virtù di scrittura privata, autenticata dal Notaio , di risoluzione consensuale della cessione del Persona_1 credito, ritualmente notificata a fini cognitivi al Comune di Napoli in data 19-
21.2.2019. Pertanto, la chiedeva al Tribunale di Napoli di “1) accertare e Parte_1 dichiarare l'inadempimento e la responsabilità del in Controparte_1 persona del p.t., per le causali di cui in premessa;
2) per l'effetto CP_2 condannare il in persona del Sindaco p.t. alla Controparte_1 corresponsione, in favore della degli interessi di mora nella Parte_1
- 2 - misura indicata dal D. Lgs. n. 231/2002, e che solo preventivamente si quantifica in € 123.961,28, o nella diversa misura, maggiore o minore che sarà ritenuta più equa e/o secondo giustizia, il tutto dalla data di esigibilità del credito e sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Si costituiva nel giudizio il eccependo in via preliminare la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva.
Il convenuto evidenziava che, sia le fatture aventi ad oggetto la sorta capitale, il cui tardivo pagamento aveva originato gli interessi moratori di cui l'attore esigeva il pagamento, sia le fatture aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dei suddetti interessi moratori, erano state emesse successivamente alla stipula della cessione del credito in favore di tant'è che il Controparte_3 CP_1 aveva anche effettuato il pagamento delle fatture aventi ad oggetto la
[...] suddetta sorte capitale in favore della cessionaria.
Ed inoltre, le predette fatture erano state tutte emesse prima della risoluzione consensuale del contratto di cessione. Altresì, rispetto alle sei fatture emesse per i soli interessi di mora, l'ente precisava che solo la fattura n.41/2018 era stata inoltrata al mentre le CP_1 altre non erano mai state ricevute.
Ad ogni modo, contestava il quantum debeatur atteso che dai calcoli operati dal il totale degli interessi dovuti ammonterebbero ad €122.843,54 CP_1 anziché €123.961,28. Alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del
16.6.2022, la parte attrice chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. con riferimento alla minor somma riconosciuta dalla parte convenuta;
la richiesta veniva rigettata atteso che il credito non poteva dirsi incontestato alla luce delle eccezioni sollevate da parte del Altresì, entrambe le parti CP_1 chiedevano l'assegnazione dei termini ex art.183 c.6 c.p.c., i quali venivano concessi. Le parti non articolavano mezzi istruttori e la causa veniva assegnata in decisione. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta nei termini che seguono.
Il convenuto, come prima doglianza, lamenta la carenza di CP_1 legittimazione attiva della società attrice con riferimento agli interessi moratori, attesa l'intervenuta cessione del credito di sorte capitale tra la Pt_1
e la
[...] Controparte_3
In particolare, il ritiene che la successiva risoluzione contrattuale CP_1 della cessione del suddetto credito non abbia sortito alcun effetto retroattivo, nel momento in cui il pagamento delle prestazioni era già stato eseguito nei confronti della cessionaria Controparte_3 L'eccezione è infondata. La legittimazione al processo e la titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attengono alla fondatezza della
- 3 - domanda, vale a dire alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio. A ben vedere, l'art. 81 c.p.c. dispone che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Da ciò ne deriva che la tutela di un diritto e quindi il suo diritto all'azione, spetta a chiunque fa valere nel processo un diritto assumendo di esserne il titolare.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo o che la controparte non era titolare del relativo obbligo, ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. (Cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, Sent, 16.2.2016, n. 2951).
Orbene, innanzitutto si precisa che oggetto della cessione non era il contratto di appalto, bensì il solo credito da esso derivante;
la cessione del credito e la cessione del contratto sono, infatti, due figure giuridiche distinte, entrambe disciplinate dal codice civile, ma con effetti diversi: la prima, art. 1260 c.c., trasferisce la titolarità di un credito, mentre la seconda, art. 1406 c.c. trasferisce l'intera posizione contrattuale.
Pertanto, già su un piano formale gli effetti retroattivi si sono prodotti in quanto il contratto di cessione del credito è un negozio istantaneo, visto che il suo perfezionamento si ha con il semplice consenso delle parti. Vero è che, nel caso di contratti stipulati con la PA, l'effetto traslativo si realizza con il mancato rifiuto della cessione del credito da parte della pubblica amministrazione entro 45 giorni, ma resta fermo il punto che non è corretto parlare di non retroattività degli effetti della risoluzione con riferimento a contratti che non siano ad esecuzione continuata o periodica.
Ad ogni buon conto, gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 o art. 1282 e ss.
c.c., hanno la peculiarità di essere elementi accessori rispetto al credito principale, in quanto derivanti dal ritardo nel pagamento di quest'ultimo. Benché abbiano una loro autonomia funzionale e anche giuridica, poiché si tratta pur sempre di un'obbligazione distinta da quella principale, che nasce ex lege in caso di inadempimento, questi hanno la caratteristica di seguire il credito principale, salvo diversa pattuizione.
Ciò posto, si deve distinguere il momento in cui il credito viene ceduto, quando la cessione include anche gli interessi moratori già maturati e futuri, durante la vigenza del quale la legittimazione spetta alla cessionaria, da quello in cui il credito è ritornato nella titolarità della cedente, odierna società attrice,
e con esso anche gli accessori, se non già riscossi dal cessionario o se non diversamente regolati. Nel caso di specie, la società attrice ha prodotto l'atto per Notar di Per_1 risoluzione consensuale della cessione in favore di ritualmente CP_4 notificato al che all'art. 2 prevede testualmente: “per Controparte_1 effetto del presente atto, la cedente riacquista la titolarità dei crediti per interessi maturati sui crediti in linea capitale portati dalle fatture di cui alla
- 4 - descrizione in calce”. L'atto contiene anche la specifica “Descrizione dei crediti per interessi che costituiscono oggetto del presente atto”, ove vengono analiticamente indicate sia le fatture portanti gli importi degli interessi di mora, sia le fatture il cui tardato pagamento ha prodotto tali interessi. Del resto non risulta che gli interessi moratori siano stati pagati alla cessionaria, anche per stessa ammissione del che ha offerto il proprio Controparte_1 calcolo per un ammontare molto simile a quello chiesto con la domanda.
Sul quantum della debenza, si prende atto che viene riconosciuto, in via subordinata, dal convenuto nella misura di €122.409,38, somma CP_1 questa che il Tribunale ritiene congrua, in quanto la diminuzione €1.551,90 rispetto ad €123.961,28 chiesti dall'attrice si giustifica in ragione del dies a quo del calcolo del ritardo nel pagamento delle fatture da individuare alla data dei 30 gg. dalla ricezione, come da prospetto allegato alla memoria ex art.183 c.p.c. secondo termine da parte convenuta.
Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, si deve accogliere la domanda di parte attrice e condannare il al pagamento degli interessi Controparte_1 moratori per la somma di €122.409,38, oltre interessi successivamente maturati al tasso legale.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.3979/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così Controparte_1 provvede:
1)Accoglie la domanda di parte attrice;
2)Condanna il al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di €122.409,38, oltre interessi successivamente maturati al tasso legale;
3)Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 7.000,00 per compensi e € 786,00 per spese, oltre Parte_1 spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 21.5.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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