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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3367 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Viviani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele De Luca, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 1.07.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
20.04.1996 con rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio CP_1
(9.07.1999), che con sentenza n. 1228/2015 del 29.05.2015 il Tribunale di Tivoli aveva Per_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “- pronunciare - con sentenza anche parziale sullo status – la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n. 00215, Parte II –
Serie A 02– anno 1996, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza accogliendo sia in via provvisoria che definitiva, le istanze che seguono:
- revocare l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutati in € 263,50 che il SI.
è obbligato a versare mensilmente alla SI.ra , quale Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e per l'effetto revocare anche Per_1
l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di revoca del contributo a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne , disporre a carico del SI. Per_1
il versamento del contributo a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_2 Per_1 nella misura di € 100,00 mensili ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, dalla domanda, a mezzo CP_1
bonifico bancario o atro mezzo idoneo, oltre rivalutazione come per legge;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2025 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“In via principale:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n. 00215, Parte II - Serie A 02 - anno 1996, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del SI. Parte_2
ex adverso formulata, confermando, per tutte le ragioni esposte nella presente
[...] comparsa, l'assegno di mantenimento di € 263,50 mensili che il SI. è Parte_1
obbligato a versare mensilmente alla SI.ra , quale contributo di mantenimento del CP_1
figlio maggiorenne , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_1
In via subordinata:
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di modifica del contributo al mantenimento, determinare lo stesso contributo in misura non inferiore a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “1) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il Parte_1 CP_1
28.02.2025, una somma una tantum di € 3.000,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
2) la SI.ra accetta la somma una tantum e, previo effettivo pagamento CP_1 dell'importo, rinuncia ad oggi e per il futuro alla domanda di mantenimento mensile del figlio;
3) spese di lite integralmente compensate”.
In ragione di ciò, alla successiva udienza del 26.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di dodici mesi di cui all'art. 3 comma 1, n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3367/2024, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 20.04.1996 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al N. 00215, Parte 2, Serie
A02, Anno 1996;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3367 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Viviani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele De Luca, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 1.07.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
20.04.1996 con rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio CP_1
(9.07.1999), che con sentenza n. 1228/2015 del 29.05.2015 il Tribunale di Tivoli aveva Per_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “- pronunciare - con sentenza anche parziale sullo status – la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n. 00215, Parte II –
Serie A 02– anno 1996, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza accogliendo sia in via provvisoria che definitiva, le istanze che seguono:
- revocare l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutati in € 263,50 che il SI.
è obbligato a versare mensilmente alla SI.ra , quale Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e per l'effetto revocare anche Per_1
l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di revoca del contributo a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne , disporre a carico del SI. Per_1
il versamento del contributo a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_2 Per_1 nella misura di € 100,00 mensili ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, dalla domanda, a mezzo CP_1
bonifico bancario o atro mezzo idoneo, oltre rivalutazione come per legge;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2025 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“In via principale:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n. 00215, Parte II - Serie A 02 - anno 1996, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del SI. Parte_2
ex adverso formulata, confermando, per tutte le ragioni esposte nella presente
[...] comparsa, l'assegno di mantenimento di € 263,50 mensili che il SI. è Parte_1
obbligato a versare mensilmente alla SI.ra , quale contributo di mantenimento del CP_1
figlio maggiorenne , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_1
In via subordinata:
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di modifica del contributo al mantenimento, determinare lo stesso contributo in misura non inferiore a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “1) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il Parte_1 CP_1
28.02.2025, una somma una tantum di € 3.000,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
2) la SI.ra accetta la somma una tantum e, previo effettivo pagamento CP_1 dell'importo, rinuncia ad oggi e per il futuro alla domanda di mantenimento mensile del figlio;
3) spese di lite integralmente compensate”.
In ragione di ciò, alla successiva udienza del 26.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di dodici mesi di cui all'art. 3 comma 1, n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3367/2024, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 20.04.1996 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al N. 00215, Parte 2, Serie
A02, Anno 1996;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi