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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2409/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Bellenghi Massimiliano Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Masiero Luana Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Fermo restando l'obbligo del sig. a versare l'assegno di mantenimento di € 200,00 a Parte_1
favore della sig.ra fino al mese di novembre 2024 compreso, a far data da dicembre 2024 Controparte_1 fino a marzo 2029 compreso, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 160,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, dichiarandosi disponibile a che il versamento avvenga direttamente dal proprio datore di lavoro;
2. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 14.5.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
KA (Tunisia) in data 6.12.1996 con trascritto in Italia nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Montegrotto Terme al n. 17, parte II, serie C, anno 2014, che dalla loro unione erano nati i figli, (il 5.7.1998) e (il 17.4.2003), entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente indipendenti e che, con sentenza parziale n.1172/2022, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
In data 8.10.2024 si costituiva associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. le parti raggiungevano l'accordo sulle condizioni di divorzio riportato in epigrafe e precisavano conclusioni conformi, chiedendo che la rimessione della causa in decisione.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
********
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti sono nate in Tunisia, ove
è stato celebrato il matrimonio e non hanno provato di essere cittadine italiani), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che, con Parte_2
riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce chesono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e nel caso di specie i coniugi, secondo quanto allegato e provato dai medesimi, hanno la residenza abituale in Italia.
Quanto alla domanda di assegno divorzile per sussiste la competenza giurisdizionale Controparte_1 dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del
pagina 2 di 4 luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è
l'ex coniuge che risiede stabilmente in Italia. Controparte_1
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione degli obblighi di mantenimento, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi
“la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è l'ex coniuge che risiede stabilmente in Italia e, pertanto, si applica la legge Controparte_1
italiana.
La domanda di scioglimento del matrimonio, proposta da entrambe le parti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni concordate dalle parti sulle condizioni di divorzio.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Tunisia in Parte_1 Controparte_1
data 6.12.1996, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montegrotto Terme al n. 17, parte II, serie C, anno 2014;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportate in epigrafe;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2409/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Bellenghi Massimiliano Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Masiero Luana Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Fermo restando l'obbligo del sig. a versare l'assegno di mantenimento di € 200,00 a Parte_1
favore della sig.ra fino al mese di novembre 2024 compreso, a far data da dicembre 2024 Controparte_1 fino a marzo 2029 compreso, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 160,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, dichiarandosi disponibile a che il versamento avvenga direttamente dal proprio datore di lavoro;
2. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 14.5.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
KA (Tunisia) in data 6.12.1996 con trascritto in Italia nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Montegrotto Terme al n. 17, parte II, serie C, anno 2014, che dalla loro unione erano nati i figli, (il 5.7.1998) e (il 17.4.2003), entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente indipendenti e che, con sentenza parziale n.1172/2022, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
In data 8.10.2024 si costituiva associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. le parti raggiungevano l'accordo sulle condizioni di divorzio riportato in epigrafe e precisavano conclusioni conformi, chiedendo che la rimessione della causa in decisione.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
********
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti sono nate in Tunisia, ove
è stato celebrato il matrimonio e non hanno provato di essere cittadine italiani), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che, con Parte_2
riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce chesono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e nel caso di specie i coniugi, secondo quanto allegato e provato dai medesimi, hanno la residenza abituale in Italia.
Quanto alla domanda di assegno divorzile per sussiste la competenza giurisdizionale Controparte_1 dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del
pagina 2 di 4 luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è
l'ex coniuge che risiede stabilmente in Italia. Controparte_1
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione degli obblighi di mantenimento, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi
“la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è l'ex coniuge che risiede stabilmente in Italia e, pertanto, si applica la legge Controparte_1
italiana.
La domanda di scioglimento del matrimonio, proposta da entrambe le parti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni concordate dalle parti sulle condizioni di divorzio.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Tunisia in Parte_1 Controparte_1
data 6.12.1996, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montegrotto Terme al n. 17, parte II, serie C, anno 2014;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportate in epigrafe;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4