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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 276/2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]34 Parte_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ABBAGNATO MAURIZIO PAOLO, c.f. domiciliato in VIA NATALE C.F._2
PUGLISI 2 MILAZZO
ATTORE
CONTRO
, con sede in VIA GIUSEPPE GREZAR 14 Controparte_1
00142 ROMA ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO P.IVA_1
ANTONELLA, c.f. , domiciliato in VIA MONTE DI DIO 4 NAPOLI C.F._3
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. con sede in Via Ettore Maiorana 9 Barcellona Pozzo di gotto
(C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 4/3/2024 introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione proposta avverso l'esecuzione n. r.g.e. 428/2023. Deduceva che CP_1
le aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi “n.29584202300000925/001 (All.1),
[...] ai sensi dell'art.72 Bis del Dpr 602/73, a mezzo del quale ordinava alla “
[...]
, di versare la somma di €.82.388,62 a fronte di un credito Controparte_2 erariale presumibilmente vantato nei confronti della ” (pag. 2 citazione), conseguente al Pt_1
mancato pagamento della cartella di pagamento n. 29520220027636771001 (recante la somma iscritta a ruolo di € 4.008,75) e dell'avviso di accertamento n. TYX01F01038/2016 Parte_2
29/05/2016 al padre Lamentava, in particolare, la violazione dell'art. 50
[...] Persona_1
d.P.R. 602/1973, posto che “dalla lettura del pignoramento si evince che l'avviso di accertamento
n. TYX01F01038/2016 risulta 29.05.2016 e, nonostante sia intercorso un termine C.F._4 Pt_2 ben più lungo di un anno, nessun avviso di intimazione è mai stato notificato all'odierna ricorrente” (pag. 3 citazione), aggiungendo altresì che l'intimazione di pagamento n.
notificata nel corso dell'anno 2022 e afferente al credito di € 77.299,93, era CodiceFiscale_5
stata annullata dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 1854/2023 (cfr. pagg. 3 e
4 citazione). Lamentava, inoltre, l'insussistenza del debito posto che l'avviso di accertamento da cui origina la pretesa creditoria azionata afferiva alla rettifica del reddito dichiarato dal di lei padre per l'anno 2011, con la conseguenza che l'opponente “rinunziando all'eredità, Persona_1
non può, oggi, certamente rispondere dei debiti del padre: circostanza, questa, acclarata dalla stessa Commissione Tributaria con la sentenza n.1855/2023 sopra citata. Lo stesso può dirsi in ordine al debito riferito alla cartella n. 29520220027636771003 atteso che la stessa contiene
l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate, a titolo di spese legali ex art.15 Dlgs 546/92, dalla sentenza n.1724/2019, come può evincersi dall'estratto di ruolo (All.8) richiesto all'agente della riscossione” (pag. 5 citazione). Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/7/2024 si costituiva , la quale Controparte_1 deduceva l'inammissibilità dell'opposizione stante la tardività e la genericità delle censure sollevate, posto che “La cartella posta a base del presente pignoramento è stata notificata il
21.12.2022 a e non opposta nemmeno per eccepire la sua carenza di Parte_1
legittimazione. A ciò si aggiunga che successivamente, il 17.7.2023 è stato notificato alla debitrice altro atto di pignoramento presso terzi, contenente gli stessi titoli di cui alla presente opposizione e anche questo atto non è stato impugnato” (pag. 2).
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come si ricava dall'atto di pignoramento allegato dall'attrice (cfr. doc. 1, allegato all'atto di citazione), il pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 trova fondamento nella cartella di pagamento n. 29520220027636771001 e nell'avviso di accertamento n. TYX01FA01038/2016.
L convenuta ha rilevato che “Avverso detto pignoramento la contribuente ha Controparte_1 proposto opposizione sostenendo la violazione dell'articolo 50 del DPR 602/73 per mancata notifica di atto prodromico mentre, nel merito, ha rilevato che avverso l'avviso di accertamento qui indicato e contenuto nell'atto di intimazione il contribuente aveva proposto CodiceFiscale_5
ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e, a seguito di rigetto, appello alla Corte di giustizia tributaria regionale che ha accolto le sue doglianze con sentenza 1854/2023” (pag. 1 comparsa). Non è, dunque, in contestazione che il credito oggetto dell'intimazione di pagamento annullata con la sentenza della Commissione Tributaria n. 1854/2023 sia quello originariamente oggetto dell'avviso di accertamento n. TYX01FA01038/2016 e ciò, d'altro canto, si ricava dalla premessa dell'avviso di intimazione n. TYXIPPD00044/2022 (cfr. all. 5 citazione), in cui si legge l'esplicito riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01FA01038 per l'anno 2011 e alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina depositata in data 11/3/2019, n.
1724/4/19.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza suddetta, sebbene afferente all'avviso di intimazione e non all'avviso di accertamento presupposto, fonda l'accoglimento dell'opposizione in parte qua, essendo sia già accertato in via definitiva (non essendo stata specificata l'eventuale impugnazione della sentenza sopra citata) la carenza di titolarità passiva del credito azionato in capo a (cfr. sentenza del 4/7/2023, in atti) sia in ogni caso documentata la rinuncia Parte_1 all'eredità paterna (cfr. all. 7 citazione), cui si riferiscono - senza che sul punto sia stata sollevata specifica contestazione ad opera dell'odierna convenuta - i crediti posti a base del pignoramento eseguito;
e ciò, segnatamente, in conformità al principio espresso in giurisprudenza per cui “Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo
l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del
"de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento” (Cass. civ., sez. trib., 30/05/2018, n. 13639; cfr. anche Cass. civ., sez. trib.,
29/03/2017, n. 8053, e Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. I, 10/02/2020, n. 108; cfr., più di recente, Cass. civ., sez. trib., sent., 19/12/2022, n. 37064, secondo cui “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti”). Per le medesime ragioni, allora, l'opposizione appare meritevole di accoglimento con riferimento al pignoramento fondato sul credito recato dalla cartella di pagamento n. 29520220027636771001. Il credito in questione, infatti, origina dalla “iscrizione a ruolo delle somme liquidate, a titolo di spese legali ex art.15 Dlgs 546/92, dalla sentenza n.1724/2019, come può evincersi dall'estratto di ruolo
(All.8) richiesto all'agente della riscossione” e, sotto tale profilo, non v'è stata una specifica contestazione da parte dell'odierna convenuta. La sentenza richiamata, la n. 1724 del 25/1/2019, contiene la condanna di al pagamento delle spese ivi liquidate (€ 4.000,00) in Persona_1
favore dell , sicché non sussistono dubbi, anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c., Controparte_1
che il credito de quo sia riferibile al padre dell'odierna attrice e non è, pertanto, a questa ascrivibile, stante l'assenza della qualità di erede per effetto della sopra richiamata rinuncia.
L'opposizione è, dunque, fondata e, per l'effetto, va accertato l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in execuivis, sulla base dei titoli richiamati, nei confronti di Controparte_3
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, stante la non complessità delle questioni affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 276/2024, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in execuivis, sulla base dei titoli richiamati nel pignoramento n. Controparte_3
29584202300000925/001, nei confronti di Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti di , difensore dichiaratori Controparte_3
distrattario di delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese ed in € € Parte_1
4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 17/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 276/2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]34 Parte_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ABBAGNATO MAURIZIO PAOLO, c.f. domiciliato in VIA NATALE C.F._2
PUGLISI 2 MILAZZO
ATTORE
CONTRO
, con sede in VIA GIUSEPPE GREZAR 14 Controparte_1
00142 ROMA ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO P.IVA_1
ANTONELLA, c.f. , domiciliato in VIA MONTE DI DIO 4 NAPOLI C.F._3
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. con sede in Via Ettore Maiorana 9 Barcellona Pozzo di gotto
(C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 4/3/2024 introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione proposta avverso l'esecuzione n. r.g.e. 428/2023. Deduceva che CP_1
le aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi “n.29584202300000925/001 (All.1),
[...] ai sensi dell'art.72 Bis del Dpr 602/73, a mezzo del quale ordinava alla “
[...]
, di versare la somma di €.82.388,62 a fronte di un credito Controparte_2 erariale presumibilmente vantato nei confronti della ” (pag. 2 citazione), conseguente al Pt_1
mancato pagamento della cartella di pagamento n. 29520220027636771001 (recante la somma iscritta a ruolo di € 4.008,75) e dell'avviso di accertamento n. TYX01F01038/2016 Parte_2
29/05/2016 al padre Lamentava, in particolare, la violazione dell'art. 50
[...] Persona_1
d.P.R. 602/1973, posto che “dalla lettura del pignoramento si evince che l'avviso di accertamento
n. TYX01F01038/2016 risulta 29.05.2016 e, nonostante sia intercorso un termine C.F._4 Pt_2 ben più lungo di un anno, nessun avviso di intimazione è mai stato notificato all'odierna ricorrente” (pag. 3 citazione), aggiungendo altresì che l'intimazione di pagamento n.
notificata nel corso dell'anno 2022 e afferente al credito di € 77.299,93, era CodiceFiscale_5
stata annullata dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 1854/2023 (cfr. pagg. 3 e
4 citazione). Lamentava, inoltre, l'insussistenza del debito posto che l'avviso di accertamento da cui origina la pretesa creditoria azionata afferiva alla rettifica del reddito dichiarato dal di lei padre per l'anno 2011, con la conseguenza che l'opponente “rinunziando all'eredità, Persona_1
non può, oggi, certamente rispondere dei debiti del padre: circostanza, questa, acclarata dalla stessa Commissione Tributaria con la sentenza n.1855/2023 sopra citata. Lo stesso può dirsi in ordine al debito riferito alla cartella n. 29520220027636771003 atteso che la stessa contiene
l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate, a titolo di spese legali ex art.15 Dlgs 546/92, dalla sentenza n.1724/2019, come può evincersi dall'estratto di ruolo (All.8) richiesto all'agente della riscossione” (pag. 5 citazione). Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/7/2024 si costituiva , la quale Controparte_1 deduceva l'inammissibilità dell'opposizione stante la tardività e la genericità delle censure sollevate, posto che “La cartella posta a base del presente pignoramento è stata notificata il
21.12.2022 a e non opposta nemmeno per eccepire la sua carenza di Parte_1
legittimazione. A ciò si aggiunga che successivamente, il 17.7.2023 è stato notificato alla debitrice altro atto di pignoramento presso terzi, contenente gli stessi titoli di cui alla presente opposizione e anche questo atto non è stato impugnato” (pag. 2).
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come si ricava dall'atto di pignoramento allegato dall'attrice (cfr. doc. 1, allegato all'atto di citazione), il pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 trova fondamento nella cartella di pagamento n. 29520220027636771001 e nell'avviso di accertamento n. TYX01FA01038/2016.
L convenuta ha rilevato che “Avverso detto pignoramento la contribuente ha Controparte_1 proposto opposizione sostenendo la violazione dell'articolo 50 del DPR 602/73 per mancata notifica di atto prodromico mentre, nel merito, ha rilevato che avverso l'avviso di accertamento qui indicato e contenuto nell'atto di intimazione il contribuente aveva proposto CodiceFiscale_5
ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e, a seguito di rigetto, appello alla Corte di giustizia tributaria regionale che ha accolto le sue doglianze con sentenza 1854/2023” (pag. 1 comparsa). Non è, dunque, in contestazione che il credito oggetto dell'intimazione di pagamento annullata con la sentenza della Commissione Tributaria n. 1854/2023 sia quello originariamente oggetto dell'avviso di accertamento n. TYX01FA01038/2016 e ciò, d'altro canto, si ricava dalla premessa dell'avviso di intimazione n. TYXIPPD00044/2022 (cfr. all. 5 citazione), in cui si legge l'esplicito riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01FA01038 per l'anno 2011 e alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina depositata in data 11/3/2019, n.
1724/4/19.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza suddetta, sebbene afferente all'avviso di intimazione e non all'avviso di accertamento presupposto, fonda l'accoglimento dell'opposizione in parte qua, essendo sia già accertato in via definitiva (non essendo stata specificata l'eventuale impugnazione della sentenza sopra citata) la carenza di titolarità passiva del credito azionato in capo a (cfr. sentenza del 4/7/2023, in atti) sia in ogni caso documentata la rinuncia Parte_1 all'eredità paterna (cfr. all. 7 citazione), cui si riferiscono - senza che sul punto sia stata sollevata specifica contestazione ad opera dell'odierna convenuta - i crediti posti a base del pignoramento eseguito;
e ciò, segnatamente, in conformità al principio espresso in giurisprudenza per cui “Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo
l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del
"de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento” (Cass. civ., sez. trib., 30/05/2018, n. 13639; cfr. anche Cass. civ., sez. trib.,
29/03/2017, n. 8053, e Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. I, 10/02/2020, n. 108; cfr., più di recente, Cass. civ., sez. trib., sent., 19/12/2022, n. 37064, secondo cui “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti”). Per le medesime ragioni, allora, l'opposizione appare meritevole di accoglimento con riferimento al pignoramento fondato sul credito recato dalla cartella di pagamento n. 29520220027636771001. Il credito in questione, infatti, origina dalla “iscrizione a ruolo delle somme liquidate, a titolo di spese legali ex art.15 Dlgs 546/92, dalla sentenza n.1724/2019, come può evincersi dall'estratto di ruolo
(All.8) richiesto all'agente della riscossione” e, sotto tale profilo, non v'è stata una specifica contestazione da parte dell'odierna convenuta. La sentenza richiamata, la n. 1724 del 25/1/2019, contiene la condanna di al pagamento delle spese ivi liquidate (€ 4.000,00) in Persona_1
favore dell , sicché non sussistono dubbi, anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c., Controparte_1
che il credito de quo sia riferibile al padre dell'odierna attrice e non è, pertanto, a questa ascrivibile, stante l'assenza della qualità di erede per effetto della sopra richiamata rinuncia.
L'opposizione è, dunque, fondata e, per l'effetto, va accertato l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in execuivis, sulla base dei titoli richiamati, nei confronti di Controparte_3
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, stante la non complessità delle questioni affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 276/2024, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in execuivis, sulla base dei titoli richiamati nel pignoramento n. Controparte_3
29584202300000925/001, nei confronti di Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti di , difensore dichiaratori Controparte_3
distrattario di delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese ed in € € Parte_1
4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 17/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano