Articolo 46 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 45Articolo 47
Versione
25 marzo 1963
Art. 46. Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del
provento delle varie tasse applicato in quel porto

La meta' del provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti e l'intero provento della tassa sui passeggeri, sulle merci e sui carri ferroviari, di cui agli articoli 30, 33 e 43 riscossi nel porto di Genova, sono versati in Tesoreria e devoluti al Consorzio autonomo del porto, ai netto delle annualita' da questo dovute allo Stato, per essere destinati esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto; l'altra meta' del provento della tassa supplementare di ancoraggio ed il provento della tassa sugli automezzi di cui all'articolo 44, sono invece versati al Consorzio suddetto o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa.
Le spese inerenti alla riscossione delle tasse di cui agli articoli citati nel comma precedente sono a carico del Consorzio.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963