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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 823-1/ /2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Laura De Simone -Presidente dott. LU LE - Giudice rel.est. dott. Sergio Rossetti - Giudice nel procedimento n. 823-1/ 2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
nato a [...], il [...], CF: residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MI), in Via Trieste n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bavetta (C.F.
) giusta procura in atti - C.F._2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 23-6-25 da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 143.290,74, derivante essenzialmente da fideiussioni personali concesse a sostegno della operatività di società poi cessata nonché a causa della emergenza sanitaria, a seguito della quale il ricorrente ha conservato unicamente il rapporto lavorativo dipendente con Radio Italia;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che
non è proprietario di alcun bene immobile (doc.25) né Parte_1 dispone di beni mobili di valore, ma è titolare unicamente di un reddito da attività di speaker radiofonico, per €.3.15,00 per 12 mensilità (medio netto mensile); osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'CC, avv dell'Organismo CC “Presidium Debitores” Segretariato Controparte_1
Sociale di Rozzano, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'CC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
preso atto che possa essere nominato il Liquidatore giudiziale confermandosi il gestore nominato dall'CC , che ha dichiarato disponibilità;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 nato a [...], il [...], CF: residente a [...]
n. 12; nomina Giudice Delegato la dott.ssa LU LE;
nomina liquidatore l'avv. Controparte_1 Controparte_2
;
[...] ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
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SEZIONE II CIVILE
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'CC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura pignoramenti del quinto dello stipendio di e procedure esecutive se sussistenti o introdotte, nonché la Parte_1 cessione del quinto dello stipendio;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di
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insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'CC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'CC. Milano, 03/07/2025
Il giudice rel.est.
Dott.LU LE
Il Presidente dott. Laura De Simone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Laura De Simone -Presidente dott. LU LE - Giudice rel.est. dott. Sergio Rossetti - Giudice nel procedimento n. 823-1/ 2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
nato a [...], il [...], CF: residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MI), in Via Trieste n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bavetta (C.F.
) giusta procura in atti - C.F._2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 23-6-25 da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 143.290,74, derivante essenzialmente da fideiussioni personali concesse a sostegno della operatività di società poi cessata nonché a causa della emergenza sanitaria, a seguito della quale il ricorrente ha conservato unicamente il rapporto lavorativo dipendente con Radio Italia;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che
non è proprietario di alcun bene immobile (doc.25) né Parte_1 dispone di beni mobili di valore, ma è titolare unicamente di un reddito da attività di speaker radiofonico, per €.3.15,00 per 12 mensilità (medio netto mensile); osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'CC, avv dell'Organismo CC “Presidium Debitores” Segretariato Controparte_1
Sociale di Rozzano, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'CC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
preso atto che possa essere nominato il Liquidatore giudiziale confermandosi il gestore nominato dall'CC , che ha dichiarato disponibilità;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 nato a [...], il [...], CF: residente a [...]
n. 12; nomina Giudice Delegato la dott.ssa LU LE;
nomina liquidatore l'avv. Controparte_1 Controparte_2
;
[...] ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'CC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura pignoramenti del quinto dello stipendio di e procedure esecutive se sussistenti o introdotte, nonché la Parte_1 cessione del quinto dello stipendio;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'CC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'CC. Milano, 03/07/2025
Il giudice rel.est.
Dott.LU LE
Il Presidente dott. Laura De Simone
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