Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4533/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 18 aprile 2024 da
1) Parte_1
Nata a Udine il 25 agosto 1967 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Milano, in Via G. Fara n. 23 con l'Avv. Manuela Fiore presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nato a Sesto San Giovanni (MI), il 30 ottobre 1973 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente a Sesto San Giovanni (MI), in Via Vittorio Veneto n. 32 con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico
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i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 19 giugno 2004, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano in data 14/7/2004, Anno 2004, R. 01, Atto n. 399, Parte II, Serie A in separazione dei beni. pagina 1 di 4
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Con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente ed nato a [...] il [...], cittadino Persona_2 italiano, minorenne
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FATTO
Il 18 aprile 2024 i coniugi hanno iscritto a ruolo ricorso congiunto ex art. 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, chiededendo la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. Il 25 luglio 2024 il Tribunale di Milano in composizione collegiale (Presid. Del.
Dott.ssa Anna Cattaneo), ha pronunciato sentenza di separazione n. 1152/2024 (ex artt. 150 e 158 c.c.), rimettendo contestualmente la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento di divorzio ed assegnando alle parti termine sino al 12 febbraio 2025 (poi slittato d'ufficio al 26 febbraio 2025 ore 12) per il deposito di note scritte congiunte (ex art. 127ter c.p.c.), nelle quali le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori, che ne cureranno la crescita e Per_2
l'educazione, con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare di proprietà esclusiva della stessa;
Per_ anche il figlio , maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre, nella casa familiare;
la madre continuerà a percepire dall'Inps l'assegno unico per i figli, impegnandosi a girare a loro il corrispondente importo (che attualmente ammonta ad Euro 57,00 per il figlio minore ed Euro 27,50 per il figlio maggiorenne) sotto forma di “mancia” mensile;
b) il padre terrà con sè il figlio nel rispetto delle esigenze, impegni e “desiderata” dello stesso: Per_2
(i) il martedì, dal tardo pomeriggio, e il giovedì, dalle 19:30, sino a dopo cena;
(ii) nel week-end a settimane alternate, dalle ore 19:30 del sabato alle 21:30 della domenica;
(iii) per la metà delle vacanze natalizie, alternandosi un anno con l'altro il periodo dalla mattina del giorno di Natale alla mattina del 31 dicembre con il periodo successivo dal 31 dicembre in mattinata al 6 gennaio ad orario di cena;
(iv) per l'intera durata della vacanze pasquali, ad anni alterni;
(v) durante eventuali ponti nel corso dell'anno scolastico, sempre secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
(vi) durante le vacanze estive, per due settimane anche consecutive, da concordarsi con la madre entro fine aprile, dandosi le parti reciprocamente atto che entrambe possono trascorrere le vacanze per il periodo di due settimane consecutive indicativamente durante il mese di agosto;
(vii) poichè per l'estate 2024 il padre ha scelto per primo il periodo delle vacanze da trascorre con i figli, ossia le prime due settimane di agosto, si conviene che per l'estate 2025 la madre avrà la precedenza nel definire il periodo delle proprie vacanze con e comunque con i due figli;
Per_2
pagina 2 di 4 Per_ il figlio concorderà direttamente con il padre i loro incontri e i periodi di permanenza presso di lui, ovvero di vacanza da trascorrere insieme;
c) la casa familiare di Milano, Via Gustavo Fara, 23, di proprietà esclusiva della moglie, rimane a lei definitivamente assegnata con tutto quanto l'arreda e correda. Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuale cambiamento del domicilio e/o abitazione;
d) il padre continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di
Euro 800,00 (pari ad Euro 400,00 per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo indici Istat
a partire dal mese di marzo 2025 (base marzo 2024), da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità;
e) il padre concorrerà altresì alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%, dovendosi al riguardo fare riferimento e applicazione delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14/11/2017 allegate al ricorso sottoscritte dalle Parti per piena accettazione;
f) il Sig. provvederà al pagamento dei contributi previdenziali – contrattualmente posti Pt_2 integralmente a carico del datore di lavoro – spettanti alla collaboratrice domestica e dipendente della
Sig.ra da pagarsi trimestralmente dal 10/04 di ciascun anno;
Parte_1
5) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni delle Parti:
g) gli accordi relativi alla estinzione dei rapporti bancari cointestati hanno ricevuto attuazione;
h) l'autovettura Volvo C60 Cross Country Tg. FY313BA è rimasta assegnata in proprietà esclusiva al sig. in caso di vendita il sig. si impegna a versare alla sig. il 50% del prezzo Pt_2 Pt_2 Pt_1 ricavato;
i) l'accordo avente ad oggetto le monete d'oro ha ricevuto attuazione;
l) le Parti confermano e si danno reciprocamente atto che sulla polizza n. 83241536 aperta presso Generali Assicurazioni a nome della sig.ra è stato versato l'importo di complessivi € Pt_1
50.000,00 rivenienti da quanto in precedenza accantonato durante il matrimonio sulle due polizze di accumulo intestate rispettivamente alle Parti destinate a far fronte alle spese per gli studi universitari dei figli e che pertanto il capitale della suddetta polizza e gli eventuali riscatti anticipati hanno la medesima destinazione e dovranno essere impiegati per le esigenze di studio o più in generale di vita dei figli;
il sig. si obbliga a versare il 50% del premio annuo della suddetta polizza pari Pt_2 all'importo minimo di complessivi Euro 1.200,00=; m) a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, si conferma che il
Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di Euro Pt_2 Pt_1
52.000,00= che le verrà versata in due rate di pari importo di Euro 26.000,00= al compimento del trentesimo compleanno di ciascun figlio, riservandosi ella sin d'ora di cedere il relativo credito ai figli al momento della riscossione;
n) le Parti rinnovano il reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore
6) dichiarare compensate le spese legali.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, si sono reciprocamente esonerati dal deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
************ pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e quanto dichiarato nel ricorso introduttivo.
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Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 19 giugno 2004
(matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano in data 14/7/2004,
Anno 2004, R. 01, Atto n. 399, Parte II, Serie A), tra il signor e la signora Parte_2
in separazione dei beni;
Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG