Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00294/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00630/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2021, proposto da
Venice Yachting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Portuale di Venezia - Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Ven, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Veritas Spa – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , dott. Andrea Razzini, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia - Società Cooperativa per azioni, Doria Servizi Ecologici S.r.l., CONEPO Servizi soc. coop a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 56 del 24 marzo 2021, con la quale il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia ha stabilito il regime tariffario del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Chioggia per il periodo I aprile 2021 – 31 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Venezia - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Ven e di Veritas spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso, che richiede, per la complessità della vertenza, un approfondimento in sede di merito, ai fini della decisione sulla domanda cautelare non risulta sufficientemente dedotto e provato, anche solo in via presuntiva, il presupposto del periculum in mora ;
che, infatti, il pregiudizio lamentato da parte ricorrente è di natura meramente economica, come tale eventualmente ristorabile all’esito della decisione definitiva del presente giudizio;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere integralmente respinta;
che le spese della presente fase cautelare devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare;
compensa le spese della presente fase cautelare;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO