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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1274/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Eduardo Auricchio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Romolo Fondi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Latina n. Parte_1
241/2020, R.G. 46/2018, pubblicata in data 29/31.1.2020 (corretta, in relazione alla denominazione della società opponente, con ordinanza del 18.2.2021).
***
Si è costituita, in data 10.6.2020, Controparte_1
***
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 21/22.11.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.12.2024, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
***
Solo l'appellata ha depositato le note conclusionali.
***
All'udienza del 19.12.2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 9.1.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata il 20.12.2024), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed
è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
*** Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c. pagina 2 di 3 ***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1274/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Eduardo Auricchio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Romolo Fondi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Latina n. Parte_1
241/2020, R.G. 46/2018, pubblicata in data 29/31.1.2020 (corretta, in relazione alla denominazione della società opponente, con ordinanza del 18.2.2021).
***
Si è costituita, in data 10.6.2020, Controparte_1
***
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 21/22.11.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.12.2024, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
***
Solo l'appellata ha depositato le note conclusionali.
***
All'udienza del 19.12.2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 9.1.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata il 20.12.2024), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed
è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
*** Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c. pagina 2 di 3 ***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 3 di 3