Decreto cautelare 2 agosto 2017
Sentenza 5 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/05/2021, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00599/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2012 REG.RIC.
N. 01031/2013 REG.RIC.
N. 00892/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2012, proposto da
EN RA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Maria Chiara De Martin, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in Padova, via Altinate, 29;
contro
Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 6;
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2013, proposto da
EN RA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Maria Chiara De Martin, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in Padova, via Altinate, 29;
contro
Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio eletto presso lo studio Michele Greggio in Padova, Piazzale Stazione, 6;
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2017, proposto da
EN RA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, domiciliato presso la Segreteria TAR Veneto in Venezia, Cannaregio 2277-2278;
contro
Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio eletto presso lo studio Michele Greggio in Padova, P.Le Stazione n. 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 880 del 2012:
Dell'ordinanza di demolizione n. 02/2012, Prot. n. 3463, in data 27 marzo 2012, emessa dalla Residenza Municipale, a firma del Responsabile del Settore 2°-Tecnico, Servizio 4° - Edilizia Privata-Urbanistica, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, Art. 31. Lavori vari in assenza di titoli abilitativi in Via Monte Grappa n. 1" ; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto al ricorso n. 1031 del 2013:
del provvedimento pratica n 449/2011/A, prot. n. 06650 2013, del 20 giugno 2013, firma del Responsabile del Settore 2°- Tecnico, Servizio 4° - Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Vigodarzere, avente ad oggetto "Accertamento dell'inottemperanza alla Ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nei termini previsti dall'ordinanza n. 02/2012, Prot. n. 3463 del 27/03/2012 e successiva proroga datata 26/06/2012, Prot. n. 7090/2012 — Notifìca ai sensi dell'Articolo 31, comma 4, del D.p.r. n. 380/01 e S.M.I." ;
di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti al precedente connessi.
quanto al ricorso n. 892 del 2017:
del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico Servizio Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Vigodarzere Pratica n. 449/2011/A. prot. n. 0007285 del 29.6.20417 avente ad oggetto: “accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 02/2012 del 27.3.2012 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ”;
del verbale di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale in data 26.3.2013, prot. n. 2829;
della nota integrativa prot. n. 3668, pervenuta al Settore Tecnico Comunale in data 29.4.2013 prot. n. 4488;
del verbale del 28.3.2013 prot. n. 3365;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigodarzere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha realizzato sul proprio fondo, senza regolare titolo edilizio:
- Una tettoia di dimensioni 4 m. per 8,56 e altezza di m. 3,30 per ricovero mezzi di locomozione ed ingresso deposito di dimensioni di m. 10,90 per 6,15 e altezza media di m. 5,23 (opera contraddistinta dalla lettera A);
- Un corpo di fabbrica adibito a deposito costituito da due unità a pianta rettangolare collegate tra loro di dimensioni di m. 7,80 per 48,90 e altezza di m. 4,57; m. 8,20 per 44,35 e altezza media di m. 3,93 (opera contraddistinta dalla lettera B);
- Struttura ad uso deposito di m. 9,35 per 8.70 e altezza media di m. 4,50 (opera contraddistinta dalla lettera C).
Il Comune di Vigodarzere, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 2/2012 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, preannunciando che in caso di mancata ottemperanza entro i termini previsti sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale un’area di mq 2.907 “inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (pari a mq 925,88)” .
Successivamente il ricorrente ha chiesto ed ottenuto una proroga di 180 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza, scaduta in data 20 dicembre 2012. Con un sopralluogo avvenuto in data 26 marzo 2013 il Comune accertava la solo parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione. In data 6 maggio 2013 il ricorrente presentava documentazione fotografica attestante l’avvenuta demolizione di tutti i manufatti. Il successivo 5 luglio, il Comune notificava al ricorrente l’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. 380/2001, prot. 6650 2013 del 20 giugno 2013.
Intervenuto il fallimento dell’impresa ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza depositata in data 25 ottobre 2016, il Comune notificava anche ad esso in data 29 giugno 2017 il provvedimento prot. 7285 di “accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 2/2017 del 27 marzo 2012 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001”, con cui venivano acquisite al patrimonio comunale aree afferenti al compendio produttivo del fallito.
Con il ricorso n. 880/2012 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 2/2012, formulando le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 31, commi 2 e 3 D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 3 L. 241/90. Difetto di motivazione sull’esatta delimitazione della superficie oggetto del potere ablativo per l’ipotesi di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, difetto di tipicità dell’ordinanza. La ricorrente lamenta l’assenza nell’ordinanza impugnata dell’esatta delimitazione dell’area oggetto di acquisizione gratuita nel caso di inottemperanza, nonché il contrasto della sua estensione con i limiti previsti dall’art. 31, comma 3 D.P.R. 380/2001.
2) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 non rientrando gli interventi realizzati tra quelli assentibili con permesso di costruire, trattandosi di opere precarie, non stabilmente infisse al suolo e di non accentuata consistenza volumetrica. Vi sarebbe, inoltre, difetto di motivazione sull’adozione della sanzione demolitoria, trattandosi di organismi edilizi da tempo realizzati.
3) Violazione dell’art. 3 L. 241/90 in relazione al corretto regime sanzionatorio applicato. Afferma la ricorrente che l’ordinanza impugnata non contiene un’adeguata motivazione sulle ragioni per le quali non è stato applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 37 D.P.R. 380/2001, trattandosi di opere soggette a SCIA.
Con il ricorso n. 1031/2013 il ricorrente ha impugnato l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. 6650 2013 del 20 giugno 2013, formulando le seguenti censure:
A) Primo, secondo e terzo motivo: riproducono le tre censure articolate nel ricorso n. 880/2012, riproponendo i vizi ivi dedotti quali vizi di invalidità derivata dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione;
B) Quarto motivo: violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 rispetto a soggetti rimasti terzi rispetto alla commissione dell’abuso in relazione a quanto previsto dall’art. 7 CEDU e all’art. 1, Protocollo I alla CEDU. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. La sanzione è stata comminata al ricorrente in quanto proprietario senza alcun accertamento in ordine alla responsabilità dello stesso nella commissione dell’abuso;
quinto motivo: violazione dell’art. 31, commi 2 e 3 D.P.R. 380/2001. Violazione dell’art. 3 L. 241/90 in ordine all’esatta delimitazione della superficie oggetto di acquisizione gratuita per l’ipotesi di inottemperanza. Difetto di tipicità della stessa.
Sesto motivo: violazione dell’art. 31, commi 2 e 3 D.P.R. 380/2001 sotto altri profili. Il ricorrente non è stato avvisato del sopralluogo nel corso del quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza non è mai stato notificato al ricorrente ed è, pertanto, invalido. Non sono stati indicati nel provvedimento acquisitivo i dati catastali relativi alle aree da acquisire. Avendo il Comune accertato la parziale inottemperanza all’ordinanza di demolizione e non avendo invece escluso che l’ottemperanza parziale è avvenuta prima della scadenza del termine per la spontanea esecuzione dell’ordinanza, avrebbe dovuto rideterminare le aree da acquisire.
Con il ricorso n. 892/2017 la curatela fallimentare ha impugnato il provvedimento in data 29 giugno 2017, prot. 7285 di “accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 2/2017 del 27 marzo 2012 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001” , formulando le seguenti censure:
A. In via derivata sono riprodotte le censure dei ricorsi n. 880/2012 e 1031/2013;
B. Come vizi propri ha dedotto:
1) Violazione degli artt. 42, 51 e 52 R.D. 267/1942. Il provvedimento è stato notificato al sig. RA dopo il fallimento e non può, pertanto, produrre effetti nei confronti della procedura fallimentare. Sussiste anche la violazione dell’art. 52 L. Fall. che prevede che nessuna azione esecutiva individuale può essere intrapresa dal creditore nei confronti della procedura e che qualsiasi credito nei confronti del fallito deve essere accertato unicamente secondo le norme che disciplinano la formazione dello stato passivo. Sulla scorta di tali principi il ricorrente dubita che una sanzione acquisitiva di natura edilizia possa essere irrogata nei confronti della procedura fallimentare. In ogni caso, la pretesa del Comune all’apprensione del bene dovrebbe essere soddisfatta in “moneta fallimentare”. Si sostiene la prevalenza della disciplina fallimentare rispetto a quella edilizia, anche in forza del principio di gerarchia delle fonti.
2) Violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 rispetto a soggetti estranei rispetto all’abuso e violazione dell’art. 7 C.E.D.U. e dell’art. 1 del Protocollo I alla C.E.D.U. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Sulla base del principio di legalità delle pene, sancito dall’art. 7 della CEDU, applicabile anche alle sanzioni amministrative, la sanzione prevista dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 per il responsabile dell’abuso non può essere estesa anche al proprietario, o comunque, a soggetti estranei all’abuso. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso che possa operare una sanzione avente i caratteri della sanzione penale in assenza di un accertamento di responsabilità in capo al soggetto che la subisce. La sanzione prevista dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 sarebbe da equiparare alla confisca prevista dall’art. 44 D.P.R. 380/2001 che è stata ritenuta contrastante con la disciplina convenzionale sopra citata ove consegua all’accertamento della materialità del reato in assenza di dichiarazione di colpevolezza.
3) Violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, D.P.R. 380/2001 e dell’art. 7 L. 47/1985. sotto altri profili. Il ricorrente non è stato avvisato del sopralluogo nel corso del quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza non è mai stato notificato al ricorrente ed è, pertanto, invalido. Non sono stati indicati nel provvedimento acquisitivo i dati catastali relativi alle aree da acquisire. Avendo il Comune accertato la parziale inottemperanza all’ordinanza di demolizione e non avendo invece escluso che l’ottemperanza parziale è avvenuta prima della scadenza del termine per la spontanea esecuzione dell’ordinanza, avrebbe dovuto rideterminare le aree da acquisire.
Ha, inoltre, chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In tutti i tre giudizi sopra richiamati si è costituito il Comune di Vigodarzere contestando nel merito le avverse censure.
La dichiarazione di fallimento del ricorrente per effetto della sentenza del Tribunale di Padova, depositata in data 25 ottobre 201 ha determinato l’interruzione dei giudizi allibrati ai nn. 880/2012 e 1031/2013. Essi sono stati ritualmente riassunti dalla curatela fallimentare.
All’udienza del 11 marzo 2021, svoltasi con modalità telematiche, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 70 cod. proc. amm. il Collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei ricorsi n. 880/2012, 1031/13 e 892/17.
2. Il ricorso n. 880/2012 è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Il primo motivo è infondato, perché l’amministrazione ha individuato nell’ordinanza l’area da acquisire, indicandone i dati catastali e mettendo in relazione l’estensione della stessa con il limite previsto dall’articolo 31, comma 3, D.P.R. 380/2001. In ogni caso, per costante orientamento giurisprudenziale “in materia di abusi edilizi, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, laddove la stessa non venga ottemperata da parte del destinatario, atteso che il provvedimento di acquisizione ha una sua autonomia e viene adottato successivamente alla detta inottemperanza” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1468, in termini cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 17 agosto 2020, n. 5057: “In tema di abusi edilizi, l'omessa o imprecisa indicazione dell'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, mentre con il contenuto dispositivo di quest'ultima si commina, appunto, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, l'indicazione dell'area costituisce presupposto accertativo ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria. La posizione del destinatario dell'ingiunzione è tutelata dalla previsione di un successivo distinto procedimento di acquisizione dell'area, rispetto al quale, tra l'altro, assume un ruolo imprescindibile l'atto di accertamento di inottemperanza nel quale va indicata con precisione l'area da acquisire al patrimonio comunale. Tali principi valgono non solo per l'area di sedime, ma anche per quella aggiuntiva, la cui esatta consistenza dovrà essere individuata e motivata nell'atto di acquisizione.” ).
4. Anche il secondo motivo è infondato. Si tratta di manufatti di notevoli dimensioni qualificabili quali interventi di nuova costruzione alla stregua di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e.5) che, nella formulazione vigente ratione temporis contemplava tra essi: “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” . La costante giurisprudenza ha, in proposito, affermato: “Per individuare la natura precaria di un'opera edilizia, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili; rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici.” . (Cons. Stato Sez. II, 08/10/2020, n. 5965). Nel caso di specie si tratta di manufatti funzionali all’esercizio dell’attività industriale artigianale svolta dalla ricorrente e, pertanto, in assenza di una precisa dimostrazione del contrario (pervero neppure adombrata), non può ritenersi che si tratti di opere funzionalmente precarie.
La necessità del permesso di costruire deve affermarsi anche con riguardo alla tettoia tenuto conto delle sue dimensioni (m. 4 x m. 8,56 e altezza media di m. 3,30), della destinazione durevole a servizio dell’edificio principale e della idoneità ad incidere sulla sua sagoma. Infatti, secondo condivisibile orientamento: “La nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. In altri termini non è necessario che l'alterazione dello status quo ante dell'assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie: le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio. L'avvenuta realizzazione senza permesso di costruire della tettoia sorretta da pilastrini in ferro, per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.” (Consiglio di Stato sez. II, 25/05/2020, n.3329).
Neppure ha pregio l’altra censura formulata nel secondo motivo, atteso che si è ormai definitivamente affermato in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di abusi edilizi se il decorso del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l'ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell'autotutela decisoria.”. (Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2021, n. 1552).
5. Alla luce di quanto si è innanzi specificato, risulta infondato anche il terzo motivo che si fonda sul presupposto (errato per quanto si è detto al punto 2) che le suddette opere fossero sottratte al regime autorizzatorio ed assentibili attraverso una S.C.I.A.
6. Anche il ricorso n. 1031/13 è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
7. I tre motivi raggruppati alla lettera A del ricorso n. 1031/13 in cui sono riprodotte le censure mosse avverso l’ordinanza di demolizione quali vizi di illegittimità derivata dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sono infondati per le ragioni esposte nei punti precedenti.
8. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe irrogato la sanzione ablatoria senza accertare la responsabilità del ricorrente nella realizzazione degli abusi con ciò violando il principio di legalità delle pene di cui all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed i corollari che da esso la giurisprudenza ha tratto. La censura, tuttavia non coglie nel segno atteso che sia negli atti del procedimento (cfr. istanza di proroga del termine per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione) sia nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha espressamente affermato che le opere abusive sono state realizzate dall’ “ azienda ” per soddisfare le proprie esigenze produttive (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo e pag. 5 dell’istanza di proroga depositata dal Comune di Vigodarzere come documento 6 “detta circostanza ha obbligato l’Azienda a valorizzare, a tali fini, le strutture provvisorie oggetto di accertamento d’illecito edilizio e della emissione dell’ordinanza di demolizione di cui all’oggetto” ), ove per “ azienda ” non può che intendersi la stessa persona fisica del ricorrente, che è titolare di un’impresa individuale.
Pertanto, la sanzione ablatoria è stata irrogata senza che l’amministrazione incorresse nel vizio denunciato, non potendo affermarsi che il ricorrente sia estraneo all’abuso o in buona fede. Peraltro la questione relativa alla compatibilità della sanzione prevista dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 con l’ordinamento costituzionale e sovranazionale è stata oggetto di recenti pronunce del Giudice d’appello, il quale ha escluso l’assimilabilità della stessa alle sanzioni “ penali ” – nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – e, quindi, alla pedissequa applicazione dei principi espressi nella sentenza resa sul “ caso TT ”, configurandosi quelle edilizie, come “ sanzioni in senso improprio, non aventi carattere "personale" ma "reale", essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all'inerzia conseguente all'ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2017 n. 3366 e Sez. VI, 15aprile 2015 n. 1927)” (Consiglio di Stato sez. VI, 09/06/2020, (ud. 28/05/2020, dep. 09/06/2020), n.3697).
9. Anche il quinto motivo è infondato, stante l’avvenuta specifica individuazione delle aree da acquisire attraverso la loro identificazione catastale e planimetrica contenuta nell’ordinanza di demolizione.
10. Non è fondato neppure il sesto motivo. La fattispecie acquisitiva prevista dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 non presuppone alcuna notifica né del sopralluogo che il Comune effettui per la verifica dell’ottemperanza all’ordine di demolizione, né del verbale di accertamento. La norma prevede, infatti, solo la notifica dell’atto con il quale il Comune dichiara l’inottemperanza all’ordine di demolizione e ciò ai soli fini dell’immissione nel possesso delle aree. L’omessa notifica del verbale, pertanto, non inficia la legittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Anche al rilievo con cui il ricorrente contesta l’estensione dell’effetto ablativo anche alle opere indicate sub C, poiché asseritamente demolite tempestivamente rispetto al termine prorogato per l’esecuzione spontanea del provvedimento repressivo, non è accoglibile in quanto, in disparte l’idoneità della parziale tempestiva esecuzione ad incidere sull’estensione dell’area da acquisire (che, secondo un orientamento richiamato dal Comune difetterebbe stante l’unitarietà dell’effetto lesivo dell’assetto del territorio connesso all’omessa rimozione delle opere abusive, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 05/11/2020, n.5031), nel caso di specie manca la prova – che incombeva al ricorrente essendone il solo a disporne – dell’epoca in cui la demolizione parziale è stata effettuata.
11. Anche il ricorso n. 892/17 è infondato.
12. E’ infondato il primo motivo, in quanto secondo condivisibile orientamento “non costituisce elemento ostativo all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione la sussistenza di una procedura fallimentare (e di una procedura esecutiva precedente al fallimento), non essendo ragione idonea per affermare deroghe alla disciplina urbanistica né per affermare – all’esito di un complessivo bilanciamento tra le ragioni dell’autorità comunale e quelle dei creditori del fallito – la recessività delle prime (preordinate alla salvaguardia del territorio, ed alla cui tutela i provvedimenti repressivi sono volti,) rispetto alle seconde (correlate al mantenimento dell’integrità del patrimonio)” . (T.A.R. Palermo, sez. II, 5 marzo 2015, n., 660). La correttezza di tale assunto trova conferma nella natura di acquisto a titolo originario del Comune, la cui opponibilità non è soggetta al regime delle trascrizioni ed iscrizioni ( “l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione, emessa dal Sindaco ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7 che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l'ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione. La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacchè l'immobile abusivo è destinato al "perimento giuridico", normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene (Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 26/01/2006, Rv. 587403)” Cassazione civile sez. VI, 06/10/2017, n.23453, in termini ex multis cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/06/2020, n.3686, Consiglio di Stato sez. VI, 09/06/2020, n.3697).
13. Anche gli altri motivi, che riproducono i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso n. 1031/13 sono infondati per le ragioni già esposte.
14. Per tutto quanto si è detto il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, li rigetta. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO