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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/09/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1240 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 1240/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
, rappresentata e Parte_1 difesa dal Prof. Avv. Valerio Tallini, presso il cui studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, è elettivamente domiciliata giusto mandato agli atti APPELLANTE contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Franco Di Maria ed elettivamente domiciliati in Castelfranco di Sotto (Pi), via Calatafimi n. 5, presso l'avv. Giada Caciagli, giusto mandato agli atti APPELLATI
avverso
l'ordinanza 19.05.2022, Repertorio n. 1069/22, del AL di Pisa
sulle seguenti conclusioni delle parti :
Appellante - CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione Civile, in accoglimento dei motivi esposti con l'atto di citazione in appello: - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, annullare e comunque riformare in parte qua la ordinanza pronunciata dal AL di Pisa – Sezione Civile a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. avente n. R.G. 2869/2021, depositata in data 19.05.2022, per tutte le ragioni indicate;
disporre la restituzione di tutti gli importi nel frattempo corrisposti agli odierni appellati;
- in via subordinata istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stante la contraddittorietà e/o erroneità delle risultanze della stessa per tutte le ragioni indicate con l'atto di appello;
- con vittoria di spese e compensi professionali, legali e peritali, del doppio grado di giudizio”.
Appellati - e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni avversa azione od eccezione disattesa, così deliberare: - in accoglimento delle prime due eccezioni di cui alla comparsa di costituzione, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'appello; in subordine, in accoglimento della terza eccezione preliminare di cui alla comparsa di costituzione, dichiarare ammissibile l'esame dell'appello solo in ordine al pregiudizio riconosciuto iure hereditatis dal primo giudice;
- dichiarare passato in giudicato il capo della pronuncia avente ad oggetto il danno azionato iure proprio;
- nel merito, rigettare l'appello proposto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione;
- in linea istruttoria, esclusivamente nella non creduta ipotesi di rifacimento della CTU, disporre CTU anche sui
“vetrini” e “blocchetti” del 2006 (docc. 23 e 24 702 bis cpc) - in ogni caso provvedere – ai sensi dell'art. 351, comma 4, e 352, comma 6, cpc – alla decisione ai sensi dell'art. 281 – sexies cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha impugnato l'ordinanza emessa il 19.05.22 dal AL CP_3 di Pisa con la quale è stata condannata a corrispondere a Controparte_1
e complessivi € 411.881,40, a ristoro del danno parentale Controparte_2 subito jure proprio per il trapasso della sig.ra nonché Persona_1 ulteriori € 33.660,00 a risarcimento del danno terminale patito da quest'ultima, ma da corrispondersi agli stessi jure successionis. In primo grado la causa celebrava una prima fase davanti al AL di
Arezzo, che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Pisa, condannando i ricorrenti e a CP_1 CP_2 rifondere le spese di lite all' CP_3 A seguito della riassunzione con l'atto introduttivo del giudizio, sulla base di perizia anatomopatologica di parte del 7.11.19 (dr. dr Per_2 Per_3
(doc. 20, 21) e di ctp medico-legale (dr (doc. 22), Per_4 CP_1
e lamentavano che i danni originavano dal
[...] Controparte_2 trattamento sanitario subito dalla sig.ra nel corso del ricovero CP_1 presso la prefata azienda, già a decorrere dal settembre 2006, nel corso del quale le era stato asportato un tumore senza riconoscerlo come tale (definito come neurofibroma solitario, anziché come liposarcoma - o tumore lipomatoso atipico - retroperitoneale), così perdendo i benefici della sorveglianza sanitaria per impedire un'eventuale (poi verificatasi) recidiva locale, diagnosticata soltanto con referto del 19.09.16 a seguito di
RSM e, in ultima analisi, causando l'exitus del 29.09.17. Non si trattava, al contrario di quanto affermato nell' accertamento tecnico preventivo del 18.10.19 (dr.ssa prof. ) (doc. 16), privo dei referti Per_5 Per_6 istologici del 2006, di una responsabilità per malpractice medica decorrente dal 2016, con perdita di chance di sopravvivenza in presenza di una malattia già grave, bensì di responsabilità per la vera e propria perdita della vita della paziente, connessa all'iniziale errore diagnostico del 2006.
Al quale - dal settembre 2016 - facevano comunque seguito condotte diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche imperite e negligenti, espressione di un accanimento terapeutico. I ricorrenti, previo eventuale supplemento di ctu sull'origine ultradecennale del liposarcoma (ove non si fossero ritenuti sufficienti, ai fini della prova del nesso tra la condotta dei sanitari nel 2006 e la morte della sig.ra nel 2017, le perizie CP_1 anatomopatologiche del dr. e del dr , chiedevano un Per_2 Per_3 risarcimento iure proprio per danno parentale di complessivi € 563.885,25, calcolato secondo le tabelle del tribunale di Roma e iure successionis, sia per danno terminale di € 369.702, liquidato in base alle tabelle 2018 del tribunale di Milano, che per inabilità temporanea di € 17.000. In via subordinata, chiedevano il risarcimento jure successionis del danno da perdita di chance di sopravvivenza nella misura ritenuta equitativamente di giustizia, comunque non inferiore al 50% di quanto richiesto in via principale. Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza in fatto e CP_3 diritto delle pretese dei ricorrenti, negando le inadempienze contestate e l'esistenza del nesso di causalità, essendo state osservate le linee guida, ed essendo i danni correlati alla particolare rarità della malattia, dunque alla sua difficile diagnosi, essendovi incongruenze e carenze nella ctu dell'accertamento tecnico preventivo. Tutti gli interventi chirurgici eseguiti sarebbero risultati inevitabili e mancherebbe comunque il giudizio prognostico sull'esito che avrebbe avuto un diverso contegno dei medici. Contestava, inoltre, la convenuta il quantum richiesto, perchè sproporzionato, ingiustificato, errato e non provato. Perciò concludeva - in tesi - per il rigetto integrale delle domande - in ipotesi - per la riduzione del risarcimento richiesto e in via istruttoria per l'ammissione di nuova ctu medico-legale. Il AL di Pisa autorizzava i ricorrenti al deposito di n. 40 preparati istologici e rigettava le richieste di rinnovo e d'integrazione della ctu esperita in sede di atp, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dall'
[...]
in ordine alla contraddittorietà ed erroneità delle valutazioni CP_3 medico-legali degli ausiliari, già da questi ultimi confutate, nonché
“secondario e non decisivo ai fini della definizione della causa” l'accertamento integrativo sull'origine ultradecennale dell'errore medico richiesto dai ricorrenti. Proprio sulla base della documentazione medica prodotta in sede di atp, degli accertamenti tecnici ivi eseguiti e delle relative conclusioni peritali, alle quali dichiarava di conformarsi, il AL riteneva sussistenti e provati sia l'an debeatur, sotto il duplice profilo della negligenza medica e del nesso di causalità con la morte della paziente, sia il quantum debeatur. Dichiarava che “Le circostanze dedotte dai ricorrenti a fondamento della propria domanda risarcitoria, infatti, trovano conforto negli accertamenti medico-legali compiuti in sede di procedimento per ATP”, ove “è emersa la rilevanza della condotta dei sanitari rispetto al decesso della paziente, avendo i periti precisato che <il trattamento sanitario praticato sulla p. non corrisponde all'esatta prestazione dovuta per … molteplici carenze>” , alle quali erano riconducibili “il decorso sanitario della paziente fino al decesso della medesima”(ordinanza 19.05.22, pag. 3).
Per l'effetto, condannava l' a risarcire ai ricorrenti sia il danno CP_3 terminale, biologico e morale (o catastrofale), liquidato con € 33.660 (oltre rivalutazione ed interessi), non riconoscendo un ulteriore ed autonomo danno da inabilità temporanea, sia il danno parentale, liquidato in complessivi € 411.881,40 sulla scorta delle tabelle romane, nonché alla refusione delle spese di lite dei ricorrenti. Con l'atto di impugnazione l' ha proposto due motivi di CP_3 appello:
- 1) omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica e/o erronea motivazione circa l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta medico – professionale tenuta dai sanitari, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e segg. c.c., nonché 40 e 41 c.p. (errato l'atp; contrasto tra l'atp e le conclusioni del tribunale) ed erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio;
- 2) violazione e/o falsa applicazione dei criteri e dei principi in tema di risarcimento dei danni non-patrimoniali, con erronea quantificazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. L'appellante ha quindi chiesto l'annullamento o la riforma in parte qua dell'ordinanza di prime cure, la restituzione degl'importi nel frattempo corrisposti, la vittoria delle spese e dei compensi professionali, legali e peritali, del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, il rinnovo della ctu medico-legale, stante la contraddittorietà e/o erroneità dell'atp.
Costituendosi in appello e hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto - in via preliminare - le declaratorie d'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'appello per inesistenza/nullità dell'attestazione di conformità della copia dell'atto di appello e dell'ordinanza impugnata depositate con l'iscrizione al ruolo generale , la declaratoria di giudicato - per acquiescenza dell'azienda sanitaria - al capo di sentenza sul danno parentale per vocatio degli appellati nella mera qualità di eredi della sig.ra in ogni Persona_1 caso il rigetto nel merito dell'appello, essendo certo il danno da perdita anticipata della vita e corretta la liquidazione del danno, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;
in via istruttoria, l'estensione dell'esame peritale ai preparati istologici del 2006, nella sola ipotesi la Corte ritenesse di rinnovare, come richiesto dall'appellante, la consulenza tecnica medico- legale. Non hanno impugnato l'implicito rigetto del risarcimento di un autonomo danno da inabilità temporanea, in aggiunta al danno terminale, così determinando il formarsi del giudicato sul punto. Questa Corte di Appello ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado anche sul presupposto della carenza di un fumus boni juris apprezzabile, “avendo il AL liquidato di fatto il danno da morte e ciò in coerenza con i dati che emergono dalla CTU svolta in sede di ATP, nonostante che i consulenti abbiano formalmente inquadrato il danno causato dalla condotta colposa dei sanitari in termini di mera perdita di chance” (ordinanza 15.12.22). La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni d'inammissibilità/improcedibilità/nullità del giudizio di appello. Gli appellati hanno assunto che il giudizio di gravame sia inammissibile/nullo/improcedibile per vizi (inesistenza/nullità) delle attestazioni di conformità dell'atto di appello notificato e dell'ordinanza impugnata prodotta ex art. 347, comma 2, cpc. Quanto alla prima, perché l'attestazione è riferita ad un atto diverso (segnatamente un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e non richiama la corretta norma di riferimento (erroneamente indicando l'art. 9, comma 1-bis, L.
53/1994); quanto alla seconda, perché dichiara che l'atto è stato estratto dai registri di un'autorità giudiziaria diversa da quella effettiva (ovverosia la Corte di appello di Firenze, anziché il AL di Pisa). Osserva la Corte che, secondo l'orientamento nomofilattico, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto in giudizio dal difensore con modalità telematiche, allorquando si tratti di atto e di allegati (relata di notifica e attestazione di consegna) nativi digitali (Cass. Civ., 16.01.23 n. 981). Nel caso oggetto di lite l'atto di appello notificato via pec non era analogico, bensì nativo digitale, come tale non richiedeva alcuna attestazione di conformità. Quanto alla copia dell'ordinanza impugnata, l'attestazione non può dirsi certo inesistente, in quanto riconoscibile nella sua essenza di dichiarazione di conformità; tantomeno nulla, per il principio di tassatività di cui all'art. 156, comma 1, cpc. Trattasi di un atto irregolare, da cui non può derivare nè l'improcedibilità, nè l'inammissibilità del giudizio di appello. Sanzioni che non sono previste neanche per il caso di omesso deposito del provvedimento impugnato (l'improcedibilità non è prevista dall'art. 348 cpc, a differenza dell'art. 369 cpc nel giudizio di legittimità). Quanto all'inammissibilità, correlata ad un vizio originario del gravame,
l'orientamento nomofilattico la ricollega alle ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, nelle quali venga indebitamente compresso il diritto di difesa o il giudice non abbia elementi sufficienti per giudicare nel merito. Al contrario, l'appellante ha prodotto copia della sentenza, ancorchè attestandone la conformità con modalità irregolare, ed ha formulato censure rapportandole alle motivazioni, espressamente trascritte, non condivise. Ne è conseguito un contraddittorio integro, oltre alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza o meno dei motivi di gravame. Entrambe le eccezioni, quindi , sono infondate e debbono essere respinte.
2. L'eccezione di giudicato parziale Gli appellati hanno eccepito che l'azienda sanitaria avrebbe prestato acquiescenza alla condanna al risarcimento del danno parentale, atteso che l'intestazione, ma soprattutto la vocatio in ius e la relazione di notificazione, si riferiscono agli appellati nella loro esclusiva qualità di eredi della sig.ra e, quindi, hanno dedotto che oggetto Persona_1 del gravame sia soltanto la condanna al risarcimento del danno terminale, loro riconosciuto iure successionis. In realtà il quantum appellatum dev'essere individuato dal petitum, cioè dall'oggetto della domanda, che inequivocabilmente chiede la riforma dell'ordinanza di primo grado tanto con riferimento al danno parentale, preteso iure proprio in via extracontrattuale dagli appellati, quanto in relazione al danno terminale, dai medesimi preteso iure successionis in via contrattuale.
L'eccezione è infondata e deve essere perciò respinta.
3. Il primo motivo di appello. L'appellante ha contestato la sussistenza dell'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e la morte della sig.ra
Ha eccepito un difetto di motivazione della sentenza Persona_1 nel respingimento delle circostanziate osservazioni critiche dell'azienda sanitaria (dr.ssa dr. dr. all'accertamento tecnico Per_7 Per_8 Per_9 preventivo (violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cpc), in violazione dell'orientamento nomofilattico a tenore del quale il giudice “non può, …, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata» (Cass. civ. 20/05/2005, n. 10668)”, “giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia» (Cass. civ. 01/03/2007, n. 4797)”.
Aderendo all'atp il AL ha accertato che l'inadempienza dei sanitari è consistita nell'omesso approccio (diagnostico, terapeutico e chirurgico) multidisciplinare di professionisti, nella tardiva trattazione chirurgica del volvolo gastrico e nell'insorgenza di complicanze infettive di origine iatrogena (inadempienze a causa delle quali i CCTTUU hanno riconosciuto la sussistenza di un danno da perdita di chance quantificato in misura del 33%). Di contro l'appellante ha osservato quanto segue:
- non sarebbe stato necessario un team multidisciplinare, poichè la diagnosi e la terapia chirurgica proposte alla paziente erano pienamente conformi alle “principali Linee Guida – nazionali ed internazionali – sul trattamento dei sarcomi retroperitoneali I, II, III”, dovendosi sottolineare che l'approccio esclusivamente chirurgico per l'asportazione del tumore escludeva la necessità di un confronto diagnostico con l'oncologo e col radiologo (non essendo indicate per la paziente né la radioterapia, né la chemioterapia) e che, in ogni caso, il parere del direttore della clinica urologica Per_ dell' (dr. , quello del direttore generale di chirurgia Parte_2 generale (dr. e di un suo collaboratore, munito di grande Per_11 esperienza nel settore dei trapianti di fegato e di chirurgia addominale multi-organo (dr. avrebbero configurato la prevista Per_12 multidisciplinarietà, essendo idonei anche sotto il profilo della regionalizzazione della chirurgia, atteso che l' “è quella che CP_3 globalmente in Toscana svolge il numero maggiore di interventi chirurgici e di qualità elevata, con eccellenze in numerosi campi”(appello, pag. 10). Non sarebbe stato neanche necessario che l'intervento chirurgico fosse svolto da un team di chirurghi, atteso che “in tutti i casi di malattia localizzata (come nel caso di specie) il gold standard rimaneva (e rimane) la chirurgia allargata/multiviscerale, con asportazione en bloc delle strutture adiacenti, anche se le stesse non appaiono chiaramente infiltrate (…) giacché, come rilevato peraltro anche dagli stessi CCTTUU, “una resezione incompleta è associata ad una prognosi molto sfavorevole”(appello, pag. 11); l'intervento inoltre si era svolto senza complicanze, né intraoperatorie, né nell'immediato periodo postoperatorio;
- non vi sarebbe stato ritardo nella terapia chirurgica del volvolo gastrico, atteso che i sanitari avevano adottato “le linee guida raccomandate”, secondo le quali dovevasi “tener conto sia delle cause all'origine della torsione gastrica, sia della tipologia di paziente, dal momento che, in caso di paziente anziano, con molteplici comorbidità, il rischio di un intervento chirurgico poteva essere maggiore dei benefici”(appello, pag. 11-12). E dunque proprio per questo erano state dapprima “eseguite due manovre di derotazione gastrica per via endoscopica”(appello, pag. 12), da considerarsi preferibili rispetto all'immediato intervento chirurgico anche per evitare ulteriori complicanze, puntualmente verificatesi (perforazione delle anse), correlate alle aderenze viscerali che era lecito supporre si fossero create per effetto (quantomeno) dell'esteso intervento demolitorio di asportazione del tumore del 14.03.17. Del resto l'intervento chirurgico non sarebbe stato neanche urgente, poiché dalla gastroscopia era emerso trattarsi di un semi-volvolo con assenza di sofferenza d'organo (i visceri erano ancora irrorati); inoltre la contiguità temporale con l'intervento di asportazione del tumore avrebbe giustificato pienamente la presenza di aderenze dei visceri, spesso tenaci, tecnicamente difficili da separare, che non erano certo insorte nei “pochi giorni intercorsi tra la diagnosi di volvolo gastrico e l'intervento” come sostenuto dai CCTTUU, pertanto la decisione dei sanitari di dilazionare il trattamento chirurgico (in una paziente sottoposta a molteplici interventi chirurgici, di cui l'ultimo particolarmente esteso), avrebbe dovuto ritenersi la più corretta ed in alcun modo passibile di critica. (appello, pag. 12; doc. 3 AOUP: ctp dr. dr. pag. 7); Per_8 Per_9
- quanto alle complicanze infettive, se era vero da un lato che esse erano state favorite dal prolungamento della degenza (oltre che dal peggioramento delle condizioni generali della paziente), i plurimi interventi chirurgici che le avevano causate dipendevano da complicanze
“non dipendenti da difetti di tecnica chirurgica” (appello, pag. 13), che era stato necessario curare. In conclusione, difettando l'inadempienza dei medici, neanche poteva sussistere il nesso di causalità con l'evento conseguenza, cioè con la morte della sig.ra CP_1
La Corte osserva che l'appellante ha riproposto le medesime argomentazioni critiche dedotte nel corso del primo grado di giudizio, già respinte dal AL. Esse non convincono per le seguenti ragioni:
- l'approccio multidisciplinare (“l'iter diagnostico-terapeutico della patologia di cui era affetta la Sig.ra avrebbe dovuto prevedere la contemporanea CP_1 presenza di un oncologo medico, un radiologo, un radioterapista, un anatomo- patologo, oltre a vari altri specialisti appartenenti ai diversi ambiti chirurgici (chirurgo addominale, vascolare, urologo)”- ATP, pag. 16) alla cura del liposarcoma (o tumore lipomatoso atipico) retroperitoneale e la regionalizzazione della chirurgia (competenza delle strutture con elevato numero di trattamenti della specifica patologia, specialmente se rara) sono previsti dalle linee guida dell' e Controparte_4 dalla European Society of Medical Oncology;
- i sanitari dell' violavano tali linee guida, così non adempiendo CP_3 all'obbligo di rendere le prestazioni mediche con la perizia professionale richiesta loro dall'obbligo di garanzia assunto nei confronti della paziente (“l'attento esame della documentazione clinica analizzata ci ha permesso di affermare l'assenza di ogni e qualunque relazione scritta che potesse fare riferimento ad una gestione multidisciplinare del caso;
né tantomeno la paziente era stata inviata per una eventuale consulenza presso alcuna struttura di riferimento specialistico”- ATP, pag. 16);
- occorre ricordare, infatti, che le linee guida (che trasferiscono le conoscenze basate sull'evidenza scientifica nella pratica clinica), contengono regole di perizia che, pur non avendo una rilevanza normativa e costituendo raccomandazioni non tassative, né vincolanti, costituiscono comunque un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, contribuendo alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali quali quelle espresse dagli articoli 1218 e 2043 c.c. (Cass. Civ. 11.12.2023 n. 34516, Cass. Civ. 29.04.2022 n. 13510);
- se è vero che in base alle linee guida “L'asportazione chirurgica deve essere macroscopicamente completa con asportazione en bloc delle strutture adiacenti, anche se le stesse non appaiono chiaramente infiltrate” (ATP, pag. 13) e che sotto tale profilo non sussiste evidenza d'inadempienza dei medici in occasione dell'intervento di asportazione del tumore in data 14.03.17, è altrettanto vero che gli operatori privavano la paziente degli “specialisti con competenze specifiche diverse giustificate dai multiformi rapporti anatomici del retroperitoneo” (ATP, pag. 13), avendo operato le asportazioni chirurgiche della milza, del rene (completo di surrene) sinistro, di una parte del colon (flessura colica sinistra) e della coda del pancreas (ATP, pag. 4), nonché della presenza di un “team chirurgo esperto nel trattamento dei sarcomi addominali” e in definitiva dell'esperienza e dell'efficacia dei centri medici
“ad alto volume di interventi” su quella rara patologia, creando così condizioni ostative al raggiungimento delle percentuali di sopravvivenza (67% a 5 anni, 46% a 10 anni) che le evidenze scientifiche (di cui allo studio retrospettivo multicentrico pubblicato nel 2016 – cfr ATP, pag. 13 e nota 5) ricollegano al rispetto della multidisciplinarietà e della regionalizzazione della cura;
- l'azienda sanitaria, del resto, non ha fornito la prova, che gli faceva carico, dei motivi per i quali i sanitari, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, potevano e dovevano discostarsi da tali linee guida per la miglior cura della paziente e sotto tale profilo può ben concludersi, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza, che il contegno dei medici, come accertato dal tribunale (ordinanza, pag. 4), riduceva le chances di sopravvivenza della paziente (primo danno – conseguenza);
- in secondo luogo risulta determinante, sotto il duplice profilo dell'inadempienza e del nesso di causalità materiale con la prematura dipartita della sig.ra l'approccio post-operatorio (cioè CP_1 successivo all'asportazione della massa tumorale) al volvolo gastrico, la cui terapia chirurgica del 12.04.17 l'atp riteneva essere stata effettuata con
“colposo ritardo” (ATP, pag. 16);
- dal diario clinico risulta infatti che per effetto di problematica occlusiva già insorta il 23.03.17 (“Alla palpazione si apprezza stomaco pieno. Si posizione sondino gastrico: 400 cc di liquido biliare”) con reflusso biliare, poi divenuto persistente, il 27.03.17 il dr. consigliava una TAC con mezzo di Per_11 contrasto, eseguita il 28.03.17, dal cui referto il 30.03.17 era evidenziata una gastroplegia (cioè una paralisi dello stomaco, incapace di contrarsi e svuotarsi); di poi, eseguito il 5.04.17 un esame radiologico a raggi X con mezzo di contrasto per visualizzare il tratto gastrointestinale (esame peraltro già programmato sin dal 27.03.17), il 7.04.17 veniva effettuata una esofagogastroduodenoscopia (acronimo EGDS), che evidenziava il volvolo gastrico con diffusa iperemia, in occasione della quale era tentata la derotazione endoscopica dello stomaco, risultata però inefficiente al controllo endoscopico del giorno successivo (“recidiva di volvolo medio- gastrico”); con la conseguenza che in data 11.04.17 la paziente era trasferita presso l' per essere sottoposta all'indomani ad Controparte_5 intervento chirurgico di gastropessia, cioè di fissaggio dell'antro gastrico alla parete addominale per evitare la recidiva del volvolo (doc. 5
[...]
– cartella clinica U.O. Urologia del periodo 13.03.17 – CP_1 CP_2
11.04.17, pag. 9-14; ATP, pag. 5-6);
- nella descrizione dell'intervento di gastropessia del 12.04.17 la cartella clinica riferisce di “congelamento addominale conseguente alla presenza di aderenze viscero – parietali e viscero – viscerali pressochè indissociabili”, durante le manovre di lisi delle quali si verificavano delle “soluzioni di continuità ileali”, cioè delle perforazioni dell'intestino, subito riparate (doc. 9.2
[...]
– cartella clinica , pag. 21; ATP, CP_1 CP_2 Controparte_5 pag. 6); successivamente, in virtù di plurime lacerazioni dello stomaco e dell'intestino, di infezione e di ematoma della parete addominale, la paziente era sottoposta ad innumerevoli interventi chirurgici fino al 28.05.17 (ATP, pag. 7-9);
- ritiene la Corte che occorra partire dal presupposto che, secondo autorevole pubblicazione scientifica (Sabiston Textbook of Surgery Elsevier 2017, pag. 1085 – cfr ATP, pag. 21), il volvolo gastrico costituisce
“un'emergenza clinica” (ATP, pag. 21). A tal proposito rileva il fatto che l'azienda sanitaria non abbia contestato tale principio, piuttosto ricorrendo a sua difesa ad argomenti tesi ad aggirarne l'impellenza, vuoi perché si sarebbe trattato soltanto di un semi-volvolo, in assenza di necrosi ed in presenza di persistente irrorazione sanguigna dei visceri, vuoi perché non potevasi non tener conto delle cause della torsione e del fatto che una terapia graduale meglio si confaceva ai rischi della terapia chirurgica, potenzialmente maggiori dei benefici, in presenza di una paziente anziana con molteplici morbilità. Senonchè devesi rilevare che, nonostante l'onere probatorio che gli faceva carico, l'appellante non ha mai individuato il documento contenente il referto della gastroscopia dalla quale sarebbe emerso trattarsi di un semi-volvolo (meramente dichiarato dai ctp Per_8
e cfr doc. 3 pag. 7), né ha rapportato il generico Per_9 CP_6 riferimento all'approccio terapeutico attendista alla concreta e specifica situazione clinica della paziente omettendo di argomentare e CP_1 provare quantomeno l'influenza dell'età e delle allegate morbilità sulla scelta terapeutica adottata;
- ne consegue che non possa prescindersi dal giudicare in conformità all'assunto che ricorresse l'urgenza chirurgica (la torsione dello stomaco infatti blocca la circolazione sanguigna, causando ischemia, necrosi e perforazione dei tessuti;
perciò era fondamentale ripristinare il prima possibile il flusso ematico per ridurre il rischio di complicanze gravi come lo schock settico, poi occorso) e che il ritardo nell'operare la gastropessia, misurabile in almeno 12 giorni (intercorrenti tra la refertazione della gastroplegia in data 30.03.17 e l'effettuazione della terapia chirurgica del volvolo in data 12.04.17), abbia “favorito e/o accentuato quel congelamento della matassa intestinale, che è stato successivamente trattato con innumerevoli ulteriori interventi chirurgici (allo scopo di sbrigliare le anse intestinali), esponendo la paziente al rischio di complicanze infettive che si sono purtroppo puntualmente verificate” (ATP, pag. 17).
- di qui, per effetto del principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento, queste vengono considerate di pari valenza (art. 40, comma 1, c.p), al ritardo terapeutico relativo al trattamento del volvolo gastrico deve attribuirsi la natura di concausa, insieme alle resezioni addominali effettuate il 14.03.17 per l'asportazione del tumore, che favoriva ed accentuava il congelamento addominale correlato alle aderenze viscerali e di qui, in ultima analisi, la morte (secondo danno-conseguenza) della sig.ra a causa dello schock settico propiziato dai molteplici CP_1 interventi chirurgici;
- del resto, l'azienda sanitaria non adempiva all'onere, che le faceva carico, di dimostrare che le aderenze conseguenti all'intervento chirurgico di asportazione del tumore e di resezione di alcuni organi si ponevano come unica causa del congelamento addominale;
- né, infine, assume alcun rilievo, relativamente al nesso di causalità tra la condotta dei medici e la morte della paziente per il fatto settico, che gli interventi chirurgici successivi alla gastropessia fossero stati eseguiti con la perizia richiesta dall'ars medica, atteso che ai fini del decidere rileva principalmente il fatto che i sanitari avevano concorso nel causare quelle condizioni cliniche della paziente che rendevano necessarie le ulteriori terapie chirurgiche, con correlato prolungamento di degenza e peggioramento delle condizioni generali della paziente, elementi questi che avevano favorito lo sviluppo degli eventi infettivi che avevano causato la sepsi, che conduceva poi a morte la sig.ra CP_1
Ne consegue che il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il secondo motivo di appello. L'azienda sanitaria ha contestato entrambe le voci di danno non patrimoniale (danno parentale iure proprio, danno terminale iure successionis), che l'ordinanza impugnata l'ha condannata a risarcire agli appellati. Quanto al danno parentale, premesso che la CTU ipotizzava un danno da perdita di chance, l'appellante ha argomentato in primo luogo che “è stato erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio in favore degli eredi sotto forma di danno da perdita di chance (sebbene, come appresso chiarito, errato nella sua quantificazione), nonostante fosse palesemente sfornito di prova” (appello, pag. 19); in secondo luogo che la sua natura di danno da perdita di chance avrebbe imposto una liquidazione
“pari a circa 1/3 e non per l'intero” (appello, pag. 20).
Le due censure sono prive di fondamento. Il AL ha riconosciuto e liquidato al marito ed al Controparte_2 fratello della vittima il risarcimento iure proprio per il Controparte_1 danno parentale, consistente nella sofferenza interiore per il venir meno del rapporto col congiunto a causa della sua morte, e il riferimento alla perdita di chance contenuto a p. 4 dell'ordinanza deve essere rettamente inteso: con tale espressione richiamata nella sentenza di primo grado, infatti, non si è inteso fare riferimento al suo significato letterale, consistente “nella perdita di una possibilità di un risultato migliore”, ma invece si è correttamente interpretata la CTU, laddove essa riconduceva alla condotta negligente ed imperita dei sanitari l'anticipazione della morte della paziente. Occorre invero previamente richiamare il significato tecnico – giuridico della perdita di chance dato dalla Suprema Corte in varie sentenze (vedi ad es. Cassazione Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28993 ; Sezioni Unite nn. 26972 e 26975 del 2008 ): “La perdita di chances si verifica quando l'evento di danno sia incerto, ove cioè la CTU esprima una insanabile incertezza rispetto alla eventuale maggior durata della vita e di minori sofferenze. La “chance non è predicabile quando risulti provata la relazione causale tra condotta ed evento, ove cioè sia certo e dimostrabile sul piano eventistico che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale. In questo caso si parlerà di danno diretto e immediato”.; “… rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente”. E ancora : “La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggior qualità della stessa per tutta la sua minore durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituto dalla perdita anticipata della vita e della sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma
“possibilità di una vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore” bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali”. Se ne conclude che , “provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (Cass. n. 5641/2018). Ciò premesso, il AL ha ritenuto sussistenti – in termini condivisibili
– tanto l'evento di danno morte, quanto il nesso causale con le condotte colpose dei medici che hanno avuto in cura e ha Persona_1 liquidato l'integrale danno da perdita parentale dovuto agli appellati iure proprio, proprio perchè la relazione di CTU ha concluso affermando che la condotta illecita aveva cagionato l'anticipazione della morte della signora privandola di un 33% di possibilità di sopravvivenza. Ha CP_1 infatti calcolato che, poiché per una patologia come quella trattata, la chance di sopravvivenza a cinque anni è del 67% e a 10 anni del 46%, nella specie la chance perduta era del 33%; pertanto il AL, nel dire che la aveva davanti a sé un'aspettativa di vita di ulteriori 19 anni CP_1 che è andata persa per la condotta dei sanitari, ha ritenuto accertato l'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli e ha inteso disporne il suo integrale risarcimento . Ciò era stato già chiarito da questa Corte in sede di decisione dell'istanza di sospensiva, la quale è stata rigettata per difetto di un apprezzabile fumus boni iuris dell'impugnazione, “avendo il AL liquidato di fatto il danno da morte e ciò in coerenza con i dati che emergono dalla CTU svolta in sede di ATP, nonostante che i consulenti abbiano formalmente inquadrato il danno causato dalla condotta colposa dei sanitari in termini di mera perdita di chance”. Inoltre, in ossequio all'orientamento nomofilattico, al quale la Corte intende aderire, il AL ha ritenuto provato - per presunzione e per massima di comune esperienza - il patimento d'animo essendo correlato, secondo un criterio di normalità sociale, al rapporto di stretta parentela fra la vittima ed i suoi familiari (Cass. Civ. 14.02.2023 n. 4571; Cass. Civ. 30.08.2022 n. 25541). D'altronde l'appellante non ha mai Parte_3 allegato il fatto contrario, né tantomeno tentato di fornire la prova della mancanza di un legame affettivo, se non addirittura della presenza di cattivi rapporti tra la sig.ra e gli appellati. Persona_1
Con riguardo alla quantificazione del danno il AL (pagg. 7 e 8 dell'ordinanza) ha correttamente fatto espresso riferimento alle Tabelle di Roma per la liquidazione del danno parentale iure proprio e ciò in ossequio agli arresti della Suprema Corte citati nel provvedimento (Cass. n. 10579/21; Cass. ord. N. 26300/2021; Cass. n. 33005/2021). In particolare ha liquidato in € 304.007,70 il danno da perdita parentale del marito sulla base dei seguenti presupposti: Controparte_2
La vittima aveva 65 anni al momento del decesso Il congiunto ha 69 anni, è coniuge della vittima ed era convivente . Nel nucleo familiare non sono presenti né altri conviventi del congiunto, nè altri familiari fino al 2° grado di parentela. Tabella di riferimento 2019 . Valore del Punto Base € 9.806,70 ; Punti riconosciuti per grado di parentela 20; Punti in base all'età della vittima 2;
Punti in base all'età del coniuge 2 ;
Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4;
Punti per l'assenza altri familiari conviventi 3 ;
Punti totali riconosciuti 31 ; IMPORTO del RISARCIMENTO € 304.007,70. Ha liquidato il danno parentale di (fratello della Controparte_1 defunta), sulla base dei seguenti presupposti: La vittima aveva 65 anni al momento del decesso, il fratello ha 73 anni e non era convivente. Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. Tabella di riferimento 2019. Valore del Punto Base € 9.806,70;
Punti riconosciuti per grado di parentela 7 ;
Punti in base all'età della vittima 2 ;
Punti in base all'età del fratello 2 ;
Punti totali riconosciuti 11 ;
IMPORTO del RISARCIMENTO € 107.873,70
L'appellante ha inoltre lamentato l'errata quantificazione del danno terminale iure hereditatis nel quale sarebbe incorso il AL : così nell'atto di appello: “Parimenti errata si appalesa il riconoscimento da parte del AL di un danno biologico terminale pari ad € 16.830, oltre che di un danno morale terminale pari ad € 16.830. Infatti, la liquidazione del danno morale, in aggiunta al riconoscimento del danno biologico terminale, si appalesa come una illegittima duplicazione, ovvero, a tutto voler concedere, di un errore in cui è incorso il giudicante giacchè il danno morale potrebbe rappresentare al più il 49% del danno biologico. Al riguardo è altrettanto noto che “in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente” (cfr., ex multis, Cass. Civi., Sez. VI, Ord. N. 16039/2020). L'assunto non è condivisibile. Ritenere che il riconoscimento di un danno morale terminale (evidentemente iure successionis) costituisca una illegittima duplicazione del danno biologico terminale si pone in conflitto
- senza un adeguato supporto motivazionale - con l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, come meglio si espliciterà in seguito, che espressamente statuisce che il danno subito dalle vittime, nell'ipotesi in cui (come nella specie) la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è trasmissibile agli eredi nella duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale terminale. Vedi, tra le altre, Cass. Sez. Civ., ord. 28 giugno 2019, n. 17577. Sempre relativamente al danno terminale, l' ha lamentato che gli CP_6 appellati non avrebbero fornito la prova della sua componente di danno morale (altrimenti detto danno catastrofale) (“alcuna attività istruttoria e, segnatamente, alcuna prova testimoniale è stata esperita” – appello, pag.22), cioè dell' “angoscia ed afflizione” da lucida agonia ed ha osservato, inoltre, che il risarcimento di tale danno catastrofale era stato liquidato con una somma eccessiva, tale da aver causato un'illegittima duplicazione risarcitoria (“giacché il danno morale potrebbe rappresentare al più il 49% del danno biologico” – appello, pag. 21). Tali critiche sono infondate. e allegavano che, nel caso oggetto di Controparte_1 Controparte_2 lite, si erano avverate tutte le condizioni tipiche del danno morale terminale, così come individuate dall'orientamento nomofilattico, consistenti in un “danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus” (Cass. Civ., S.U. 15350/15) (ricorso introduttivo, pag. 36-38). Descrivevano il periodo della degenza ospedaliera (13.03.17 – 29.09.17) della sig.ra come un vero e CP_1 proprio calvario, per effetto dei sedici interventi chirurgici subiti e per essere stata “continuamente perforata da sonde per raggiungere stomaco, duodeno, con digiunostomia, cateteri introdotti con mezzi invasivi e dolorosi per estrarre liquidi organici dalla cavità toracica e addominale” (idem, pag. 5). Dichiaravano che configurava un accanimento terapeutico aver “cercato di tenerla in vita con uno straziante ed inutile prolungamento delle sue sofferenze” nel periodo intercorrente tra l'ultimo intervento chirurgico del 28.05.17 e l'exitus del 29.09.17, essendo le sue condizioni di salute “oramai documentalmente irreversibili” (idem, pag. 5). Evidenziavano episodi d'insofferenza alle terapie, con particolare riferimento alla riabilitazione motoria del luglio 2017, che, per il dolore patito, ne scatenava “condotte aggressive verbali” e gli valeva il giudizio psichiatrico di “paziente poco accessibile”, che “esterna temi rivendicativi nei confronti del personale, vissuto persecutoriamente” (idem, pag. 6). Come correttamente sostenuto dal AL, sono state “ampiamente dimostrate dall'istruttoria” “l'angoscia e l'afflizione” “che derivarono alla de cuius dal percepire inesorabilmente l'avvicinarsi della fine della propria vita” anche richiamando la ctu: “Rileviamo a tal proposito che la presenza del cosiddetto congelamento addominale, conseguente alla presenza delle molteplici aderenze, segnerà il punto di svolta, di fatto quasi irreversibile, della vicenda clinica della p., anche perché nel corso delle manovre di lisi delle briglie aderenziali si sono verificate lesioni di continuo multiple a carico dell'ileo, successivamente suturate.”( ATP pag. 6). Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. n° 14455/2020; Cass. 17/09/2019 n. 23153; 05/07/2019 n. 18056; S.U. 22/7/2015 n. 15350), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale" o 'catastrofale' o da c.d. lucida agonia), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione, ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n° 18056/19), la persona che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte
“può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) ha fondamento medico legale;
consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece non ha fondamento medico legale;
consiste in un moto dell'animo; sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole”. Sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale richiamata, quello che viene denominato danno 'catastrofale', altro non è che la componente morale soggettiva del danno terminale, esso trae origine da un peculiare stato di sofferenza spirituale o intima (paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita. La ricorrenza di tale specifica condizione esige che nel soggetto sia maturata una coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria morte' (cfr. Cass. SSUU n° 15350/2015; Cass. n. 18056/19 cit. e da ultimo Cass 23.3.24 n 7923). La prova di tale condizione, che può essere fornita anche per presunzioni, presuppone dunque che la parte abbia tempestivamente allegato le relative circostanze. Nel caso di specie, appare indubbio che lo svolgimento dei fatti come descritti (i plurimi interventi e il progressivo peggioramento delle condizioni di salute a causa degli errori diagnostici e terapeutici dei medici) e tutta la documentazione versata in atti ( v. cartella clinica ) consente di ritenere che la paziente abbia avuto consapevole e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine, concretizzando dunque un danno da lucida agonia e altresì danni morali ed esistenziali per l'abolizione dell'aspettativa di vita a brevissimo termine, di cui la paziente fu certamente consapevole.
Per tali motivi anche il secondo motivo di appello va rigettato. Ciò detto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve dunque essere respinto e la sentenza di primo grado può essere integralmente confermata.
5. Le spese di lite Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al DM 147/22, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisoria) : le spese dovranno distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Franco Di Maria. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del AL di Pisa emessa in data 19.05.2022; 2) condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.239,00 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Franco Di Maria;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 04.10.2024 Il Consigliere rel. Est. Dott.Alberto Panu
La Presidente Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 1240/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
, rappresentata e Parte_1 difesa dal Prof. Avv. Valerio Tallini, presso il cui studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, è elettivamente domiciliata giusto mandato agli atti APPELLANTE contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Franco Di Maria ed elettivamente domiciliati in Castelfranco di Sotto (Pi), via Calatafimi n. 5, presso l'avv. Giada Caciagli, giusto mandato agli atti APPELLATI
avverso
l'ordinanza 19.05.2022, Repertorio n. 1069/22, del AL di Pisa
sulle seguenti conclusioni delle parti :
Appellante - CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione Civile, in accoglimento dei motivi esposti con l'atto di citazione in appello: - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, annullare e comunque riformare in parte qua la ordinanza pronunciata dal AL di Pisa – Sezione Civile a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. avente n. R.G. 2869/2021, depositata in data 19.05.2022, per tutte le ragioni indicate;
disporre la restituzione di tutti gli importi nel frattempo corrisposti agli odierni appellati;
- in via subordinata istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stante la contraddittorietà e/o erroneità delle risultanze della stessa per tutte le ragioni indicate con l'atto di appello;
- con vittoria di spese e compensi professionali, legali e peritali, del doppio grado di giudizio”.
Appellati - e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni avversa azione od eccezione disattesa, così deliberare: - in accoglimento delle prime due eccezioni di cui alla comparsa di costituzione, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'appello; in subordine, in accoglimento della terza eccezione preliminare di cui alla comparsa di costituzione, dichiarare ammissibile l'esame dell'appello solo in ordine al pregiudizio riconosciuto iure hereditatis dal primo giudice;
- dichiarare passato in giudicato il capo della pronuncia avente ad oggetto il danno azionato iure proprio;
- nel merito, rigettare l'appello proposto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione;
- in linea istruttoria, esclusivamente nella non creduta ipotesi di rifacimento della CTU, disporre CTU anche sui
“vetrini” e “blocchetti” del 2006 (docc. 23 e 24 702 bis cpc) - in ogni caso provvedere – ai sensi dell'art. 351, comma 4, e 352, comma 6, cpc – alla decisione ai sensi dell'art. 281 – sexies cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha impugnato l'ordinanza emessa il 19.05.22 dal AL CP_3 di Pisa con la quale è stata condannata a corrispondere a Controparte_1
e complessivi € 411.881,40, a ristoro del danno parentale Controparte_2 subito jure proprio per il trapasso della sig.ra nonché Persona_1 ulteriori € 33.660,00 a risarcimento del danno terminale patito da quest'ultima, ma da corrispondersi agli stessi jure successionis. In primo grado la causa celebrava una prima fase davanti al AL di
Arezzo, che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Pisa, condannando i ricorrenti e a CP_1 CP_2 rifondere le spese di lite all' CP_3 A seguito della riassunzione con l'atto introduttivo del giudizio, sulla base di perizia anatomopatologica di parte del 7.11.19 (dr. dr Per_2 Per_3
(doc. 20, 21) e di ctp medico-legale (dr (doc. 22), Per_4 CP_1
e lamentavano che i danni originavano dal
[...] Controparte_2 trattamento sanitario subito dalla sig.ra nel corso del ricovero CP_1 presso la prefata azienda, già a decorrere dal settembre 2006, nel corso del quale le era stato asportato un tumore senza riconoscerlo come tale (definito come neurofibroma solitario, anziché come liposarcoma - o tumore lipomatoso atipico - retroperitoneale), così perdendo i benefici della sorveglianza sanitaria per impedire un'eventuale (poi verificatasi) recidiva locale, diagnosticata soltanto con referto del 19.09.16 a seguito di
RSM e, in ultima analisi, causando l'exitus del 29.09.17. Non si trattava, al contrario di quanto affermato nell' accertamento tecnico preventivo del 18.10.19 (dr.ssa prof. ) (doc. 16), privo dei referti Per_5 Per_6 istologici del 2006, di una responsabilità per malpractice medica decorrente dal 2016, con perdita di chance di sopravvivenza in presenza di una malattia già grave, bensì di responsabilità per la vera e propria perdita della vita della paziente, connessa all'iniziale errore diagnostico del 2006.
Al quale - dal settembre 2016 - facevano comunque seguito condotte diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche imperite e negligenti, espressione di un accanimento terapeutico. I ricorrenti, previo eventuale supplemento di ctu sull'origine ultradecennale del liposarcoma (ove non si fossero ritenuti sufficienti, ai fini della prova del nesso tra la condotta dei sanitari nel 2006 e la morte della sig.ra nel 2017, le perizie CP_1 anatomopatologiche del dr. e del dr , chiedevano un Per_2 Per_3 risarcimento iure proprio per danno parentale di complessivi € 563.885,25, calcolato secondo le tabelle del tribunale di Roma e iure successionis, sia per danno terminale di € 369.702, liquidato in base alle tabelle 2018 del tribunale di Milano, che per inabilità temporanea di € 17.000. In via subordinata, chiedevano il risarcimento jure successionis del danno da perdita di chance di sopravvivenza nella misura ritenuta equitativamente di giustizia, comunque non inferiore al 50% di quanto richiesto in via principale. Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza in fatto e CP_3 diritto delle pretese dei ricorrenti, negando le inadempienze contestate e l'esistenza del nesso di causalità, essendo state osservate le linee guida, ed essendo i danni correlati alla particolare rarità della malattia, dunque alla sua difficile diagnosi, essendovi incongruenze e carenze nella ctu dell'accertamento tecnico preventivo. Tutti gli interventi chirurgici eseguiti sarebbero risultati inevitabili e mancherebbe comunque il giudizio prognostico sull'esito che avrebbe avuto un diverso contegno dei medici. Contestava, inoltre, la convenuta il quantum richiesto, perchè sproporzionato, ingiustificato, errato e non provato. Perciò concludeva - in tesi - per il rigetto integrale delle domande - in ipotesi - per la riduzione del risarcimento richiesto e in via istruttoria per l'ammissione di nuova ctu medico-legale. Il AL di Pisa autorizzava i ricorrenti al deposito di n. 40 preparati istologici e rigettava le richieste di rinnovo e d'integrazione della ctu esperita in sede di atp, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dall'
[...]
in ordine alla contraddittorietà ed erroneità delle valutazioni CP_3 medico-legali degli ausiliari, già da questi ultimi confutate, nonché
“secondario e non decisivo ai fini della definizione della causa” l'accertamento integrativo sull'origine ultradecennale dell'errore medico richiesto dai ricorrenti. Proprio sulla base della documentazione medica prodotta in sede di atp, degli accertamenti tecnici ivi eseguiti e delle relative conclusioni peritali, alle quali dichiarava di conformarsi, il AL riteneva sussistenti e provati sia l'an debeatur, sotto il duplice profilo della negligenza medica e del nesso di causalità con la morte della paziente, sia il quantum debeatur. Dichiarava che “Le circostanze dedotte dai ricorrenti a fondamento della propria domanda risarcitoria, infatti, trovano conforto negli accertamenti medico-legali compiuti in sede di procedimento per ATP”, ove “è emersa la rilevanza della condotta dei sanitari rispetto al decesso della paziente, avendo i periti precisato che <il trattamento sanitario praticato sulla p. non corrisponde all'esatta prestazione dovuta per … molteplici carenze>” , alle quali erano riconducibili “il decorso sanitario della paziente fino al decesso della medesima”(ordinanza 19.05.22, pag. 3).
Per l'effetto, condannava l' a risarcire ai ricorrenti sia il danno CP_3 terminale, biologico e morale (o catastrofale), liquidato con € 33.660 (oltre rivalutazione ed interessi), non riconoscendo un ulteriore ed autonomo danno da inabilità temporanea, sia il danno parentale, liquidato in complessivi € 411.881,40 sulla scorta delle tabelle romane, nonché alla refusione delle spese di lite dei ricorrenti. Con l'atto di impugnazione l' ha proposto due motivi di CP_3 appello:
- 1) omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica e/o erronea motivazione circa l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta medico – professionale tenuta dai sanitari, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e segg. c.c., nonché 40 e 41 c.p. (errato l'atp; contrasto tra l'atp e le conclusioni del tribunale) ed erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio;
- 2) violazione e/o falsa applicazione dei criteri e dei principi in tema di risarcimento dei danni non-patrimoniali, con erronea quantificazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. L'appellante ha quindi chiesto l'annullamento o la riforma in parte qua dell'ordinanza di prime cure, la restituzione degl'importi nel frattempo corrisposti, la vittoria delle spese e dei compensi professionali, legali e peritali, del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, il rinnovo della ctu medico-legale, stante la contraddittorietà e/o erroneità dell'atp.
Costituendosi in appello e hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto - in via preliminare - le declaratorie d'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'appello per inesistenza/nullità dell'attestazione di conformità della copia dell'atto di appello e dell'ordinanza impugnata depositate con l'iscrizione al ruolo generale , la declaratoria di giudicato - per acquiescenza dell'azienda sanitaria - al capo di sentenza sul danno parentale per vocatio degli appellati nella mera qualità di eredi della sig.ra in ogni Persona_1 caso il rigetto nel merito dell'appello, essendo certo il danno da perdita anticipata della vita e corretta la liquidazione del danno, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;
in via istruttoria, l'estensione dell'esame peritale ai preparati istologici del 2006, nella sola ipotesi la Corte ritenesse di rinnovare, come richiesto dall'appellante, la consulenza tecnica medico- legale. Non hanno impugnato l'implicito rigetto del risarcimento di un autonomo danno da inabilità temporanea, in aggiunta al danno terminale, così determinando il formarsi del giudicato sul punto. Questa Corte di Appello ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado anche sul presupposto della carenza di un fumus boni juris apprezzabile, “avendo il AL liquidato di fatto il danno da morte e ciò in coerenza con i dati che emergono dalla CTU svolta in sede di ATP, nonostante che i consulenti abbiano formalmente inquadrato il danno causato dalla condotta colposa dei sanitari in termini di mera perdita di chance” (ordinanza 15.12.22). La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni d'inammissibilità/improcedibilità/nullità del giudizio di appello. Gli appellati hanno assunto che il giudizio di gravame sia inammissibile/nullo/improcedibile per vizi (inesistenza/nullità) delle attestazioni di conformità dell'atto di appello notificato e dell'ordinanza impugnata prodotta ex art. 347, comma 2, cpc. Quanto alla prima, perché l'attestazione è riferita ad un atto diverso (segnatamente un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e non richiama la corretta norma di riferimento (erroneamente indicando l'art. 9, comma 1-bis, L.
53/1994); quanto alla seconda, perché dichiara che l'atto è stato estratto dai registri di un'autorità giudiziaria diversa da quella effettiva (ovverosia la Corte di appello di Firenze, anziché il AL di Pisa). Osserva la Corte che, secondo l'orientamento nomofilattico, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto in giudizio dal difensore con modalità telematiche, allorquando si tratti di atto e di allegati (relata di notifica e attestazione di consegna) nativi digitali (Cass. Civ., 16.01.23 n. 981). Nel caso oggetto di lite l'atto di appello notificato via pec non era analogico, bensì nativo digitale, come tale non richiedeva alcuna attestazione di conformità. Quanto alla copia dell'ordinanza impugnata, l'attestazione non può dirsi certo inesistente, in quanto riconoscibile nella sua essenza di dichiarazione di conformità; tantomeno nulla, per il principio di tassatività di cui all'art. 156, comma 1, cpc. Trattasi di un atto irregolare, da cui non può derivare nè l'improcedibilità, nè l'inammissibilità del giudizio di appello. Sanzioni che non sono previste neanche per il caso di omesso deposito del provvedimento impugnato (l'improcedibilità non è prevista dall'art. 348 cpc, a differenza dell'art. 369 cpc nel giudizio di legittimità). Quanto all'inammissibilità, correlata ad un vizio originario del gravame,
l'orientamento nomofilattico la ricollega alle ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, nelle quali venga indebitamente compresso il diritto di difesa o il giudice non abbia elementi sufficienti per giudicare nel merito. Al contrario, l'appellante ha prodotto copia della sentenza, ancorchè attestandone la conformità con modalità irregolare, ed ha formulato censure rapportandole alle motivazioni, espressamente trascritte, non condivise. Ne è conseguito un contraddittorio integro, oltre alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza o meno dei motivi di gravame. Entrambe le eccezioni, quindi , sono infondate e debbono essere respinte.
2. L'eccezione di giudicato parziale Gli appellati hanno eccepito che l'azienda sanitaria avrebbe prestato acquiescenza alla condanna al risarcimento del danno parentale, atteso che l'intestazione, ma soprattutto la vocatio in ius e la relazione di notificazione, si riferiscono agli appellati nella loro esclusiva qualità di eredi della sig.ra e, quindi, hanno dedotto che oggetto Persona_1 del gravame sia soltanto la condanna al risarcimento del danno terminale, loro riconosciuto iure successionis. In realtà il quantum appellatum dev'essere individuato dal petitum, cioè dall'oggetto della domanda, che inequivocabilmente chiede la riforma dell'ordinanza di primo grado tanto con riferimento al danno parentale, preteso iure proprio in via extracontrattuale dagli appellati, quanto in relazione al danno terminale, dai medesimi preteso iure successionis in via contrattuale.
L'eccezione è infondata e deve essere perciò respinta.
3. Il primo motivo di appello. L'appellante ha contestato la sussistenza dell'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e la morte della sig.ra
Ha eccepito un difetto di motivazione della sentenza Persona_1 nel respingimento delle circostanziate osservazioni critiche dell'azienda sanitaria (dr.ssa dr. dr. all'accertamento tecnico Per_7 Per_8 Per_9 preventivo (violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cpc), in violazione dell'orientamento nomofilattico a tenore del quale il giudice “non può, …, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata» (Cass. civ. 20/05/2005, n. 10668)”, “giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia» (Cass. civ. 01/03/2007, n. 4797)”.
Aderendo all'atp il AL ha accertato che l'inadempienza dei sanitari è consistita nell'omesso approccio (diagnostico, terapeutico e chirurgico) multidisciplinare di professionisti, nella tardiva trattazione chirurgica del volvolo gastrico e nell'insorgenza di complicanze infettive di origine iatrogena (inadempienze a causa delle quali i CCTTUU hanno riconosciuto la sussistenza di un danno da perdita di chance quantificato in misura del 33%). Di contro l'appellante ha osservato quanto segue:
- non sarebbe stato necessario un team multidisciplinare, poichè la diagnosi e la terapia chirurgica proposte alla paziente erano pienamente conformi alle “principali Linee Guida – nazionali ed internazionali – sul trattamento dei sarcomi retroperitoneali I, II, III”, dovendosi sottolineare che l'approccio esclusivamente chirurgico per l'asportazione del tumore escludeva la necessità di un confronto diagnostico con l'oncologo e col radiologo (non essendo indicate per la paziente né la radioterapia, né la chemioterapia) e che, in ogni caso, il parere del direttore della clinica urologica Per_ dell' (dr. , quello del direttore generale di chirurgia Parte_2 generale (dr. e di un suo collaboratore, munito di grande Per_11 esperienza nel settore dei trapianti di fegato e di chirurgia addominale multi-organo (dr. avrebbero configurato la prevista Per_12 multidisciplinarietà, essendo idonei anche sotto il profilo della regionalizzazione della chirurgia, atteso che l' “è quella che CP_3 globalmente in Toscana svolge il numero maggiore di interventi chirurgici e di qualità elevata, con eccellenze in numerosi campi”(appello, pag. 10). Non sarebbe stato neanche necessario che l'intervento chirurgico fosse svolto da un team di chirurghi, atteso che “in tutti i casi di malattia localizzata (come nel caso di specie) il gold standard rimaneva (e rimane) la chirurgia allargata/multiviscerale, con asportazione en bloc delle strutture adiacenti, anche se le stesse non appaiono chiaramente infiltrate (…) giacché, come rilevato peraltro anche dagli stessi CCTTUU, “una resezione incompleta è associata ad una prognosi molto sfavorevole”(appello, pag. 11); l'intervento inoltre si era svolto senza complicanze, né intraoperatorie, né nell'immediato periodo postoperatorio;
- non vi sarebbe stato ritardo nella terapia chirurgica del volvolo gastrico, atteso che i sanitari avevano adottato “le linee guida raccomandate”, secondo le quali dovevasi “tener conto sia delle cause all'origine della torsione gastrica, sia della tipologia di paziente, dal momento che, in caso di paziente anziano, con molteplici comorbidità, il rischio di un intervento chirurgico poteva essere maggiore dei benefici”(appello, pag. 11-12). E dunque proprio per questo erano state dapprima “eseguite due manovre di derotazione gastrica per via endoscopica”(appello, pag. 12), da considerarsi preferibili rispetto all'immediato intervento chirurgico anche per evitare ulteriori complicanze, puntualmente verificatesi (perforazione delle anse), correlate alle aderenze viscerali che era lecito supporre si fossero create per effetto (quantomeno) dell'esteso intervento demolitorio di asportazione del tumore del 14.03.17. Del resto l'intervento chirurgico non sarebbe stato neanche urgente, poiché dalla gastroscopia era emerso trattarsi di un semi-volvolo con assenza di sofferenza d'organo (i visceri erano ancora irrorati); inoltre la contiguità temporale con l'intervento di asportazione del tumore avrebbe giustificato pienamente la presenza di aderenze dei visceri, spesso tenaci, tecnicamente difficili da separare, che non erano certo insorte nei “pochi giorni intercorsi tra la diagnosi di volvolo gastrico e l'intervento” come sostenuto dai CCTTUU, pertanto la decisione dei sanitari di dilazionare il trattamento chirurgico (in una paziente sottoposta a molteplici interventi chirurgici, di cui l'ultimo particolarmente esteso), avrebbe dovuto ritenersi la più corretta ed in alcun modo passibile di critica. (appello, pag. 12; doc. 3 AOUP: ctp dr. dr. pag. 7); Per_8 Per_9
- quanto alle complicanze infettive, se era vero da un lato che esse erano state favorite dal prolungamento della degenza (oltre che dal peggioramento delle condizioni generali della paziente), i plurimi interventi chirurgici che le avevano causate dipendevano da complicanze
“non dipendenti da difetti di tecnica chirurgica” (appello, pag. 13), che era stato necessario curare. In conclusione, difettando l'inadempienza dei medici, neanche poteva sussistere il nesso di causalità con l'evento conseguenza, cioè con la morte della sig.ra CP_1
La Corte osserva che l'appellante ha riproposto le medesime argomentazioni critiche dedotte nel corso del primo grado di giudizio, già respinte dal AL. Esse non convincono per le seguenti ragioni:
- l'approccio multidisciplinare (“l'iter diagnostico-terapeutico della patologia di cui era affetta la Sig.ra avrebbe dovuto prevedere la contemporanea CP_1 presenza di un oncologo medico, un radiologo, un radioterapista, un anatomo- patologo, oltre a vari altri specialisti appartenenti ai diversi ambiti chirurgici (chirurgo addominale, vascolare, urologo)”- ATP, pag. 16) alla cura del liposarcoma (o tumore lipomatoso atipico) retroperitoneale e la regionalizzazione della chirurgia (competenza delle strutture con elevato numero di trattamenti della specifica patologia, specialmente se rara) sono previsti dalle linee guida dell' e Controparte_4 dalla European Society of Medical Oncology;
- i sanitari dell' violavano tali linee guida, così non adempiendo CP_3 all'obbligo di rendere le prestazioni mediche con la perizia professionale richiesta loro dall'obbligo di garanzia assunto nei confronti della paziente (“l'attento esame della documentazione clinica analizzata ci ha permesso di affermare l'assenza di ogni e qualunque relazione scritta che potesse fare riferimento ad una gestione multidisciplinare del caso;
né tantomeno la paziente era stata inviata per una eventuale consulenza presso alcuna struttura di riferimento specialistico”- ATP, pag. 16);
- occorre ricordare, infatti, che le linee guida (che trasferiscono le conoscenze basate sull'evidenza scientifica nella pratica clinica), contengono regole di perizia che, pur non avendo una rilevanza normativa e costituendo raccomandazioni non tassative, né vincolanti, costituiscono comunque un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, contribuendo alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali quali quelle espresse dagli articoli 1218 e 2043 c.c. (Cass. Civ. 11.12.2023 n. 34516, Cass. Civ. 29.04.2022 n. 13510);
- se è vero che in base alle linee guida “L'asportazione chirurgica deve essere macroscopicamente completa con asportazione en bloc delle strutture adiacenti, anche se le stesse non appaiono chiaramente infiltrate” (ATP, pag. 13) e che sotto tale profilo non sussiste evidenza d'inadempienza dei medici in occasione dell'intervento di asportazione del tumore in data 14.03.17, è altrettanto vero che gli operatori privavano la paziente degli “specialisti con competenze specifiche diverse giustificate dai multiformi rapporti anatomici del retroperitoneo” (ATP, pag. 13), avendo operato le asportazioni chirurgiche della milza, del rene (completo di surrene) sinistro, di una parte del colon (flessura colica sinistra) e della coda del pancreas (ATP, pag. 4), nonché della presenza di un “team chirurgo esperto nel trattamento dei sarcomi addominali” e in definitiva dell'esperienza e dell'efficacia dei centri medici
“ad alto volume di interventi” su quella rara patologia, creando così condizioni ostative al raggiungimento delle percentuali di sopravvivenza (67% a 5 anni, 46% a 10 anni) che le evidenze scientifiche (di cui allo studio retrospettivo multicentrico pubblicato nel 2016 – cfr ATP, pag. 13 e nota 5) ricollegano al rispetto della multidisciplinarietà e della regionalizzazione della cura;
- l'azienda sanitaria, del resto, non ha fornito la prova, che gli faceva carico, dei motivi per i quali i sanitari, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, potevano e dovevano discostarsi da tali linee guida per la miglior cura della paziente e sotto tale profilo può ben concludersi, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza, che il contegno dei medici, come accertato dal tribunale (ordinanza, pag. 4), riduceva le chances di sopravvivenza della paziente (primo danno – conseguenza);
- in secondo luogo risulta determinante, sotto il duplice profilo dell'inadempienza e del nesso di causalità materiale con la prematura dipartita della sig.ra l'approccio post-operatorio (cioè CP_1 successivo all'asportazione della massa tumorale) al volvolo gastrico, la cui terapia chirurgica del 12.04.17 l'atp riteneva essere stata effettuata con
“colposo ritardo” (ATP, pag. 16);
- dal diario clinico risulta infatti che per effetto di problematica occlusiva già insorta il 23.03.17 (“Alla palpazione si apprezza stomaco pieno. Si posizione sondino gastrico: 400 cc di liquido biliare”) con reflusso biliare, poi divenuto persistente, il 27.03.17 il dr. consigliava una TAC con mezzo di Per_11 contrasto, eseguita il 28.03.17, dal cui referto il 30.03.17 era evidenziata una gastroplegia (cioè una paralisi dello stomaco, incapace di contrarsi e svuotarsi); di poi, eseguito il 5.04.17 un esame radiologico a raggi X con mezzo di contrasto per visualizzare il tratto gastrointestinale (esame peraltro già programmato sin dal 27.03.17), il 7.04.17 veniva effettuata una esofagogastroduodenoscopia (acronimo EGDS), che evidenziava il volvolo gastrico con diffusa iperemia, in occasione della quale era tentata la derotazione endoscopica dello stomaco, risultata però inefficiente al controllo endoscopico del giorno successivo (“recidiva di volvolo medio- gastrico”); con la conseguenza che in data 11.04.17 la paziente era trasferita presso l' per essere sottoposta all'indomani ad Controparte_5 intervento chirurgico di gastropessia, cioè di fissaggio dell'antro gastrico alla parete addominale per evitare la recidiva del volvolo (doc. 5
[...]
– cartella clinica U.O. Urologia del periodo 13.03.17 – CP_1 CP_2
11.04.17, pag. 9-14; ATP, pag. 5-6);
- nella descrizione dell'intervento di gastropessia del 12.04.17 la cartella clinica riferisce di “congelamento addominale conseguente alla presenza di aderenze viscero – parietali e viscero – viscerali pressochè indissociabili”, durante le manovre di lisi delle quali si verificavano delle “soluzioni di continuità ileali”, cioè delle perforazioni dell'intestino, subito riparate (doc. 9.2
[...]
– cartella clinica , pag. 21; ATP, CP_1 CP_2 Controparte_5 pag. 6); successivamente, in virtù di plurime lacerazioni dello stomaco e dell'intestino, di infezione e di ematoma della parete addominale, la paziente era sottoposta ad innumerevoli interventi chirurgici fino al 28.05.17 (ATP, pag. 7-9);
- ritiene la Corte che occorra partire dal presupposto che, secondo autorevole pubblicazione scientifica (Sabiston Textbook of Surgery Elsevier 2017, pag. 1085 – cfr ATP, pag. 21), il volvolo gastrico costituisce
“un'emergenza clinica” (ATP, pag. 21). A tal proposito rileva il fatto che l'azienda sanitaria non abbia contestato tale principio, piuttosto ricorrendo a sua difesa ad argomenti tesi ad aggirarne l'impellenza, vuoi perché si sarebbe trattato soltanto di un semi-volvolo, in assenza di necrosi ed in presenza di persistente irrorazione sanguigna dei visceri, vuoi perché non potevasi non tener conto delle cause della torsione e del fatto che una terapia graduale meglio si confaceva ai rischi della terapia chirurgica, potenzialmente maggiori dei benefici, in presenza di una paziente anziana con molteplici morbilità. Senonchè devesi rilevare che, nonostante l'onere probatorio che gli faceva carico, l'appellante non ha mai individuato il documento contenente il referto della gastroscopia dalla quale sarebbe emerso trattarsi di un semi-volvolo (meramente dichiarato dai ctp Per_8
e cfr doc. 3 pag. 7), né ha rapportato il generico Per_9 CP_6 riferimento all'approccio terapeutico attendista alla concreta e specifica situazione clinica della paziente omettendo di argomentare e CP_1 provare quantomeno l'influenza dell'età e delle allegate morbilità sulla scelta terapeutica adottata;
- ne consegue che non possa prescindersi dal giudicare in conformità all'assunto che ricorresse l'urgenza chirurgica (la torsione dello stomaco infatti blocca la circolazione sanguigna, causando ischemia, necrosi e perforazione dei tessuti;
perciò era fondamentale ripristinare il prima possibile il flusso ematico per ridurre il rischio di complicanze gravi come lo schock settico, poi occorso) e che il ritardo nell'operare la gastropessia, misurabile in almeno 12 giorni (intercorrenti tra la refertazione della gastroplegia in data 30.03.17 e l'effettuazione della terapia chirurgica del volvolo in data 12.04.17), abbia “favorito e/o accentuato quel congelamento della matassa intestinale, che è stato successivamente trattato con innumerevoli ulteriori interventi chirurgici (allo scopo di sbrigliare le anse intestinali), esponendo la paziente al rischio di complicanze infettive che si sono purtroppo puntualmente verificate” (ATP, pag. 17).
- di qui, per effetto del principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento, queste vengono considerate di pari valenza (art. 40, comma 1, c.p), al ritardo terapeutico relativo al trattamento del volvolo gastrico deve attribuirsi la natura di concausa, insieme alle resezioni addominali effettuate il 14.03.17 per l'asportazione del tumore, che favoriva ed accentuava il congelamento addominale correlato alle aderenze viscerali e di qui, in ultima analisi, la morte (secondo danno-conseguenza) della sig.ra a causa dello schock settico propiziato dai molteplici CP_1 interventi chirurgici;
- del resto, l'azienda sanitaria non adempiva all'onere, che le faceva carico, di dimostrare che le aderenze conseguenti all'intervento chirurgico di asportazione del tumore e di resezione di alcuni organi si ponevano come unica causa del congelamento addominale;
- né, infine, assume alcun rilievo, relativamente al nesso di causalità tra la condotta dei medici e la morte della paziente per il fatto settico, che gli interventi chirurgici successivi alla gastropessia fossero stati eseguiti con la perizia richiesta dall'ars medica, atteso che ai fini del decidere rileva principalmente il fatto che i sanitari avevano concorso nel causare quelle condizioni cliniche della paziente che rendevano necessarie le ulteriori terapie chirurgiche, con correlato prolungamento di degenza e peggioramento delle condizioni generali della paziente, elementi questi che avevano favorito lo sviluppo degli eventi infettivi che avevano causato la sepsi, che conduceva poi a morte la sig.ra CP_1
Ne consegue che il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il secondo motivo di appello. L'azienda sanitaria ha contestato entrambe le voci di danno non patrimoniale (danno parentale iure proprio, danno terminale iure successionis), che l'ordinanza impugnata l'ha condannata a risarcire agli appellati. Quanto al danno parentale, premesso che la CTU ipotizzava un danno da perdita di chance, l'appellante ha argomentato in primo luogo che “è stato erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio in favore degli eredi sotto forma di danno da perdita di chance (sebbene, come appresso chiarito, errato nella sua quantificazione), nonostante fosse palesemente sfornito di prova” (appello, pag. 19); in secondo luogo che la sua natura di danno da perdita di chance avrebbe imposto una liquidazione
“pari a circa 1/3 e non per l'intero” (appello, pag. 20).
Le due censure sono prive di fondamento. Il AL ha riconosciuto e liquidato al marito ed al Controparte_2 fratello della vittima il risarcimento iure proprio per il Controparte_1 danno parentale, consistente nella sofferenza interiore per il venir meno del rapporto col congiunto a causa della sua morte, e il riferimento alla perdita di chance contenuto a p. 4 dell'ordinanza deve essere rettamente inteso: con tale espressione richiamata nella sentenza di primo grado, infatti, non si è inteso fare riferimento al suo significato letterale, consistente “nella perdita di una possibilità di un risultato migliore”, ma invece si è correttamente interpretata la CTU, laddove essa riconduceva alla condotta negligente ed imperita dei sanitari l'anticipazione della morte della paziente. Occorre invero previamente richiamare il significato tecnico – giuridico della perdita di chance dato dalla Suprema Corte in varie sentenze (vedi ad es. Cassazione Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28993 ; Sezioni Unite nn. 26972 e 26975 del 2008 ): “La perdita di chances si verifica quando l'evento di danno sia incerto, ove cioè la CTU esprima una insanabile incertezza rispetto alla eventuale maggior durata della vita e di minori sofferenze. La “chance non è predicabile quando risulti provata la relazione causale tra condotta ed evento, ove cioè sia certo e dimostrabile sul piano eventistico che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale. In questo caso si parlerà di danno diretto e immediato”.; “… rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente”. E ancora : “La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggior qualità della stessa per tutta la sua minore durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituto dalla perdita anticipata della vita e della sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma
“possibilità di una vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore” bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali”. Se ne conclude che , “provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (Cass. n. 5641/2018). Ciò premesso, il AL ha ritenuto sussistenti – in termini condivisibili
– tanto l'evento di danno morte, quanto il nesso causale con le condotte colpose dei medici che hanno avuto in cura e ha Persona_1 liquidato l'integrale danno da perdita parentale dovuto agli appellati iure proprio, proprio perchè la relazione di CTU ha concluso affermando che la condotta illecita aveva cagionato l'anticipazione della morte della signora privandola di un 33% di possibilità di sopravvivenza. Ha CP_1 infatti calcolato che, poiché per una patologia come quella trattata, la chance di sopravvivenza a cinque anni è del 67% e a 10 anni del 46%, nella specie la chance perduta era del 33%; pertanto il AL, nel dire che la aveva davanti a sé un'aspettativa di vita di ulteriori 19 anni CP_1 che è andata persa per la condotta dei sanitari, ha ritenuto accertato l'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli e ha inteso disporne il suo integrale risarcimento . Ciò era stato già chiarito da questa Corte in sede di decisione dell'istanza di sospensiva, la quale è stata rigettata per difetto di un apprezzabile fumus boni iuris dell'impugnazione, “avendo il AL liquidato di fatto il danno da morte e ciò in coerenza con i dati che emergono dalla CTU svolta in sede di ATP, nonostante che i consulenti abbiano formalmente inquadrato il danno causato dalla condotta colposa dei sanitari in termini di mera perdita di chance”. Inoltre, in ossequio all'orientamento nomofilattico, al quale la Corte intende aderire, il AL ha ritenuto provato - per presunzione e per massima di comune esperienza - il patimento d'animo essendo correlato, secondo un criterio di normalità sociale, al rapporto di stretta parentela fra la vittima ed i suoi familiari (Cass. Civ. 14.02.2023 n. 4571; Cass. Civ. 30.08.2022 n. 25541). D'altronde l'appellante non ha mai Parte_3 allegato il fatto contrario, né tantomeno tentato di fornire la prova della mancanza di un legame affettivo, se non addirittura della presenza di cattivi rapporti tra la sig.ra e gli appellati. Persona_1
Con riguardo alla quantificazione del danno il AL (pagg. 7 e 8 dell'ordinanza) ha correttamente fatto espresso riferimento alle Tabelle di Roma per la liquidazione del danno parentale iure proprio e ciò in ossequio agli arresti della Suprema Corte citati nel provvedimento (Cass. n. 10579/21; Cass. ord. N. 26300/2021; Cass. n. 33005/2021). In particolare ha liquidato in € 304.007,70 il danno da perdita parentale del marito sulla base dei seguenti presupposti: Controparte_2
La vittima aveva 65 anni al momento del decesso Il congiunto ha 69 anni, è coniuge della vittima ed era convivente . Nel nucleo familiare non sono presenti né altri conviventi del congiunto, nè altri familiari fino al 2° grado di parentela. Tabella di riferimento 2019 . Valore del Punto Base € 9.806,70 ; Punti riconosciuti per grado di parentela 20; Punti in base all'età della vittima 2;
Punti in base all'età del coniuge 2 ;
Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4;
Punti per l'assenza altri familiari conviventi 3 ;
Punti totali riconosciuti 31 ; IMPORTO del RISARCIMENTO € 304.007,70. Ha liquidato il danno parentale di (fratello della Controparte_1 defunta), sulla base dei seguenti presupposti: La vittima aveva 65 anni al momento del decesso, il fratello ha 73 anni e non era convivente. Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. Tabella di riferimento 2019. Valore del Punto Base € 9.806,70;
Punti riconosciuti per grado di parentela 7 ;
Punti in base all'età della vittima 2 ;
Punti in base all'età del fratello 2 ;
Punti totali riconosciuti 11 ;
IMPORTO del RISARCIMENTO € 107.873,70
L'appellante ha inoltre lamentato l'errata quantificazione del danno terminale iure hereditatis nel quale sarebbe incorso il AL : così nell'atto di appello: “Parimenti errata si appalesa il riconoscimento da parte del AL di un danno biologico terminale pari ad € 16.830, oltre che di un danno morale terminale pari ad € 16.830. Infatti, la liquidazione del danno morale, in aggiunta al riconoscimento del danno biologico terminale, si appalesa come una illegittima duplicazione, ovvero, a tutto voler concedere, di un errore in cui è incorso il giudicante giacchè il danno morale potrebbe rappresentare al più il 49% del danno biologico. Al riguardo è altrettanto noto che “in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente” (cfr., ex multis, Cass. Civi., Sez. VI, Ord. N. 16039/2020). L'assunto non è condivisibile. Ritenere che il riconoscimento di un danno morale terminale (evidentemente iure successionis) costituisca una illegittima duplicazione del danno biologico terminale si pone in conflitto
- senza un adeguato supporto motivazionale - con l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, come meglio si espliciterà in seguito, che espressamente statuisce che il danno subito dalle vittime, nell'ipotesi in cui (come nella specie) la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è trasmissibile agli eredi nella duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale terminale. Vedi, tra le altre, Cass. Sez. Civ., ord. 28 giugno 2019, n. 17577. Sempre relativamente al danno terminale, l' ha lamentato che gli CP_6 appellati non avrebbero fornito la prova della sua componente di danno morale (altrimenti detto danno catastrofale) (“alcuna attività istruttoria e, segnatamente, alcuna prova testimoniale è stata esperita” – appello, pag.22), cioè dell' “angoscia ed afflizione” da lucida agonia ed ha osservato, inoltre, che il risarcimento di tale danno catastrofale era stato liquidato con una somma eccessiva, tale da aver causato un'illegittima duplicazione risarcitoria (“giacché il danno morale potrebbe rappresentare al più il 49% del danno biologico” – appello, pag. 21). Tali critiche sono infondate. e allegavano che, nel caso oggetto di Controparte_1 Controparte_2 lite, si erano avverate tutte le condizioni tipiche del danno morale terminale, così come individuate dall'orientamento nomofilattico, consistenti in un “danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus” (Cass. Civ., S.U. 15350/15) (ricorso introduttivo, pag. 36-38). Descrivevano il periodo della degenza ospedaliera (13.03.17 – 29.09.17) della sig.ra come un vero e CP_1 proprio calvario, per effetto dei sedici interventi chirurgici subiti e per essere stata “continuamente perforata da sonde per raggiungere stomaco, duodeno, con digiunostomia, cateteri introdotti con mezzi invasivi e dolorosi per estrarre liquidi organici dalla cavità toracica e addominale” (idem, pag. 5). Dichiaravano che configurava un accanimento terapeutico aver “cercato di tenerla in vita con uno straziante ed inutile prolungamento delle sue sofferenze” nel periodo intercorrente tra l'ultimo intervento chirurgico del 28.05.17 e l'exitus del 29.09.17, essendo le sue condizioni di salute “oramai documentalmente irreversibili” (idem, pag. 5). Evidenziavano episodi d'insofferenza alle terapie, con particolare riferimento alla riabilitazione motoria del luglio 2017, che, per il dolore patito, ne scatenava “condotte aggressive verbali” e gli valeva il giudizio psichiatrico di “paziente poco accessibile”, che “esterna temi rivendicativi nei confronti del personale, vissuto persecutoriamente” (idem, pag. 6). Come correttamente sostenuto dal AL, sono state “ampiamente dimostrate dall'istruttoria” “l'angoscia e l'afflizione” “che derivarono alla de cuius dal percepire inesorabilmente l'avvicinarsi della fine della propria vita” anche richiamando la ctu: “Rileviamo a tal proposito che la presenza del cosiddetto congelamento addominale, conseguente alla presenza delle molteplici aderenze, segnerà il punto di svolta, di fatto quasi irreversibile, della vicenda clinica della p., anche perché nel corso delle manovre di lisi delle briglie aderenziali si sono verificate lesioni di continuo multiple a carico dell'ileo, successivamente suturate.”( ATP pag. 6). Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. n° 14455/2020; Cass. 17/09/2019 n. 23153; 05/07/2019 n. 18056; S.U. 22/7/2015 n. 15350), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale" o 'catastrofale' o da c.d. lucida agonia), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione, ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n° 18056/19), la persona che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte
“può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) ha fondamento medico legale;
consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece non ha fondamento medico legale;
consiste in un moto dell'animo; sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole”. Sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale richiamata, quello che viene denominato danno 'catastrofale', altro non è che la componente morale soggettiva del danno terminale, esso trae origine da un peculiare stato di sofferenza spirituale o intima (paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita. La ricorrenza di tale specifica condizione esige che nel soggetto sia maturata una coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria morte' (cfr. Cass. SSUU n° 15350/2015; Cass. n. 18056/19 cit. e da ultimo Cass 23.3.24 n 7923). La prova di tale condizione, che può essere fornita anche per presunzioni, presuppone dunque che la parte abbia tempestivamente allegato le relative circostanze. Nel caso di specie, appare indubbio che lo svolgimento dei fatti come descritti (i plurimi interventi e il progressivo peggioramento delle condizioni di salute a causa degli errori diagnostici e terapeutici dei medici) e tutta la documentazione versata in atti ( v. cartella clinica ) consente di ritenere che la paziente abbia avuto consapevole e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine, concretizzando dunque un danno da lucida agonia e altresì danni morali ed esistenziali per l'abolizione dell'aspettativa di vita a brevissimo termine, di cui la paziente fu certamente consapevole.
Per tali motivi anche il secondo motivo di appello va rigettato. Ciò detto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve dunque essere respinto e la sentenza di primo grado può essere integralmente confermata.
5. Le spese di lite Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al DM 147/22, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisoria) : le spese dovranno distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Franco Di Maria. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del AL di Pisa emessa in data 19.05.2022; 2) condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.239,00 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Franco Di Maria;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 04.10.2024 Il Consigliere rel. Est. Dott.Alberto Panu
La Presidente Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.