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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 61 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA rappresentata e difesa dall'avvocato FARANA DANIELA Parte_1 appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. CANGIALOSI SALVO e dell'avv. VARISCO GIUSEPPE e dall'avv. IGNAZIO FIORE. appellati
OGGETTO: Titoli di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione ed in riforma dell'impugnata ordinanza -Annullare l'ordinanza impugnata per i motivi esposti. - per i motivi tutti esposti nel presente atto e/o per qualsivoglia altro motivo ritenuto di giustizia, ritenere e dichiarare inammissibili le domande dei ricorrenti basate su presupposti di fatto e di diritto errati e comunque rigettarle integralmente. - rigettare comunque, per i motivi sopra esposti, le domande del
1 giudizio; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro diritto »
Conclusioni per gli appellati: « VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO - Rigettare le domande spiegate da parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - Per l'effetto, confermare l'Ordinanza ex art. 702-ter co. 5 c.p.c. emessa dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Dott.ssa Teresa Ciccarello, in data 4.12.2018, a conclusione del procedimento portante R.G. 3225/2017. - Con vittoria di spese e compensi professionali inerenti entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge. Salvo ogni altro diritto. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 06.12.2018 i Sig.ri e Controparte_1 convenivano in giudizio chiedendo che Controparte_2 Parte_1 fosse dichiarato il loro diritto a ottenere, per i due buoni postali fruttiferi sottoscritti il
15.01.1987, il riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli. Tale richiesta si fondava sia sul valore contrattuale delle indicazioni riportate sui buoni, sia sull'affidamento generato, che li aveva indotti alla sottoscrizione.
A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti richiamavano la normativa che regola i buoni postali fruttiferi e invocavano il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/07. Quest'ultima afferma la prevalenza delle condizioni riportate sui buoni stessi rispetto alle modifiche introdotte da decreti ministeriali precedenti o contestuali all'emissione, qualora tali modifiche non siano state integrate sul titolo.
Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avverse e Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti. In particolare, la resistente sosteneva che il tenore letterale dei buoni postali fruttiferi non potesse essere considerato vincolante, data la natura di questi ultimi che non sono titoli di credito, ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., soggetti unicamente alle disposizioni di legge applicabili. Inoltre,
[...]
contestava la rilevanza, nel caso di specie, della sentenza della Corte di Cassazione, Pt_1
Sez. Un. n. 13979/07.
Con ordinanza R.G. n. 3225/2017, pubblicata il 04.12.2018 il Tribunale di Termini
Imerese accoglieva le domande dei ricorrenti. Per l'effetto, dichiarava il loro diritto al
2 riconoscimento, in fase di riscossione dei buoni postali fruttiferi, degli interessi calcolati secondo i tassi riportati sul retro dei titoli, condannando inoltre al Parte_1 pagamento delle spese processuali, come liquidate nell'ordinanza.
Le motivazioni dell'ordinanza alla base dell'accoglimento del ricorso si basano, essenzialmente, sulla ritenuta applicabilità al caso in esame dell'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 13979 del 15.06.2007.
Avverso la suddetta Ordinanza promuoveva appello, con atto di citazione ex Parte_1 art. 702-quater c.p.c. notificato in data 02.01.2019, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituivano gli appellati chiedendo di confermare il provvedimento impugnato dato che aveva attribuito corretta rilevanza alla sentenza della Corte di Cassazione S.U 13979/2017 e corretta valutazione delle caratteristiche dei buono postali fruttiferi oggetto di giudizio.
La causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, era posta in decisione all'udienza dell'8.4.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con i due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, Parte_1 contesta l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della pertinenza e
[...] rilevanza, nel caso di specie, della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
13979/2007, nonché l'errata interpretazione delle caratteristiche dei buoni postali oggetto di causa. L'appellante sostiene che non sarebbe stato corretto richiamare e invocare, nell'ordinanza impugnata, la suddetta pronuncia della Cassazione, poiché essa riguardava un caso differente rispetto a quello in esame. In particolare, la sentenza n. 13979/2007 si riferiva a buoni postali “a termine” (e non ordinari), per i quali, durante il rapporto, non era intervenuto alcun decreto ministeriale che modificasse i tassi di interesse. Secondo
[...]
, nel caso di specie, non vi era alcuna incertezza circa l'applicazione delle condizioni Pt_1 previste per i titoli appartenenti alla serie “Q/P”, fin dal momento della loro emissione. La conversione del buono dalla serie “P” alla corrispondente serie “Q/P” era infatti espressamente indicata e richiamata sia sul fronte che sul retro del titolo, in conformità all'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Questa circostanza escludeva la possibilità di invocare la
3 tutela dell'apparenza o dell'affidamento da parte del sottoscrittore del buono, con riferimento all'applicazione di condizioni contrattuali differenti. L'appellante sottolinea inoltre che l'affidamento incolpevole del risparmiatore (riferito al periodo successivo al ventesimo anno) non poteva essere invocato in questo caso. Infatti, l'intestatario del titolo, adottando un comportamento di ordinaria diligenza, avrebbe potuto verificare fin da subito le condizioni di liquidazione applicabili anche oltre il ventennio, così come chiaramente riportate sul buono stesso.
L'appello è fondato.
Va premesso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002
c.c., come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. citato (Cass.,
Sez. Un., 3963/2019; Cass., Sez. Un., 13979/2007; Cass. 27809/2005).
L'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge
30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588 - stabilisce infatti che, con decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte per i buoni di nuova emissione possono essere estese ad una o più delle precedenti serie di buoni postali emessi: sul tenore letterale dei buoni postali prevalgono pertanto le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni del tasso di interesse disposte medio tempore con decreto ministeriale comportano una eterointegrazione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1339 c.c.
L'art. 7, comma 3, del d.lgs.30 luglio 1999, n. 284, nell'abrogare l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, ha espressamente previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
4 Il decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000 - che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs.n. 284 del
1999 - ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 continua a trovare applicazione a tutti i rapporti sorti in forza di buoni postali emessi – come nel caso di specie - in data anteriore alla sua abrogazione.
In tal senso si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando, per l'appunto, che "in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del
1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19/12/2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, D.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore" (Cassazione, SS.UU., sent. n. 3963 depositata in data 11/2/2019).
In attuazione della sopra citata disposizione è stato emanato, tra gli altri, il D.M. 13 giugno
1986 che, all'art. 4, ha istituito la nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla
5 lettera Q, ed all'art. 5 ha stabilito che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi", aspetti chiaramente rinvenibili nei buoni prodotti in fase monitoria.
Nel caso in esame i buoni oggetto di causa sono stati sottoscritti in data 15.01.1987 successivamente al 1 luglio 1986, utilizzando moduli della vecchia serie P e, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. citato, apponendovi i due timbri, quello sulla parte anteriore con la dicitura Q/P e quello sulla parte posteriore, che riporta la misura dei nuovi tassi limitatamente ai primi venti anni, rimanendo visibile la previsione dei rendimenti della precedente serie "P" relativa all'ultimo decennio. Tali buoni vanno quindi considerati a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria ed è pacifico che gli interessi per i primi venti anni siano quelli di cui al D.M. 13 giugno 1986.
La questione controversa concerne invece la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di validità dei buoni. Alle previsioni contenute nei decreti ministeriali è stato riconosciuto il carattere di norme imperative, per la cui conoscenza in capo al risparmiatore non è necessaria alcuna comunicazione (atteso che è a tal fine sufficiente la pubblicità legale assicurata mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e che determinano in via automatica l'integrazione dei contratti già in essere, con la conseguenza che i nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione verranno applicati ex art. 1339 c.c. (Cass.
S.U. n. 3963/2019).
In assenza del carattere letterale del titolo, la mancata specifica deroga degli interessi per l'ultimo decennio non assume, quindi, rilievo decisivo rispetto alle determinazioni del decreto che, come detto, vanno integrate ex art. 1339 c.c.
Del resto nel caso in esame, in cui i buoni in questione presentano il doppio timbro e sono stati emessi quando era già in vigore il D.M. 16 giugno 1986, non vi è neppure alcuna
6 esigenza di tutela di un affidamento incolpevole (invocato da parte opposta) per gli anni successivi al ventunesimo.
Peraltro, come evidenziato dalle più recenti pronunce di legittimità, “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, “se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa” (Cassazione civile sez. VI, 03/01/2023, n.87; Cass. Ord. nn.4384/2022;
4748/2022; 4751/2022).
Non è corretto nell'ordinanza impugnata il richiamo alla pronuncia di Cass., Sez. Un., n.
13979 del 2007.
La Cassazione con diverse pronunce (cfr. Cass. n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del
14.2.2022 e da ultimo anche con la sentenza n. 22619 del 26/07/2023) ha avuto modo di sottolineare la profonda differenza tra il caso dei buoni postali serie q/p e la fattispecie trattata nella sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 15 giugno 2007, n. 13979, su cui si basa l'ordinanza impugnata in questo grado.
In quella pronuncia delle Sezioni Unite affrontavano il tema del termine di scadenza per il rimborso anticipato dei buoni fruttiferi, che risultava difforme rispetto a quanto indicato sui titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto
(come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti
7 (recanti la sigla «AA»), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB-AA»), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza. Nella circostanza è stato osservato che «[l]a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che
l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni». Le Sezioni Unite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nell'art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156 del 1973, che impone di «procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata
a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore».
Nella presente fattispecie si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella.
Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo
(ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo.
Come affermato dalla Cassazione l'utilizzo dei moduli cartacei della serie P con apposizione del timbro indicante la nuova serie (Q/P) non consente al possessore del buono di richiedere gli interessi della vecchia serie (P) per l'ultimo decennio, poiché tale apposizione parziale del timbro non costituisce manifestazione di volontà negoziale e non configura errore sulla dichiarazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti se incompatibili. La Cassazione ha ribadito, in tal senso, che
8 il contrasto tra i tassi stampati sui buoni e quelli stabiliti dal decreto ministeriale dev'essere risolto in favore di questi ultimi, come previsto per la serie Q dal d.m. 13 giugno 1986 (ex plurimis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022).
L'appello in definitiva va accolto.
Le spese dei due gradi di giudizio meritano di essere compensate, tenuto conto che la questione degli interessi sui buoni della serie Q/P è stata controversa nella giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1 dell'ordinanza impugnata rigetta la domanda dei ricorrenti odierni appellati rivolta a conseguire il valore dei buoni calcolato sulla scorta dei tassi di interesse riportati sugli stessi;
2) compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo il 28/11/2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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