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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2463 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO c/o il Pt_1 P.IVA_1 cui studio in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/A, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
e , nella qualità di Eredi della originaria ricorrente in sede di CP_1 CP_2
Accertamento Tecnico Preventivo sig.ra rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3
CO NA con domicilio eletto in Cariati, alla Via De Nicola
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche AT per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'
[...]
, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno CP_4 ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come parte ricorrente in AT non fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il presupposto di natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento accertato positivamente in quella sede con decorrenza dalla data della domanda svolta in via amministrativa (06.03.2023) dal nominato ctu dott.ssa ; richiedeva, conseguentemente, la nomina di nuovo Persona_1
Consulente allo scopo di accertare l'insussistenza della invalidità civile suscettibile di condurre al conseguimento dell'accompagno o, gradatamente, la decorrenza differita del beneficio previa, in ogni caso, i dedotti profili di inammissibilità del ricorso afferenti al mancato rispetto dei termini posti a carico della ricorrente in AT.
Hanno spiegato costituzione in Giudizio i sig. e nella qualità di CP_1 CP_5
Eredi della ricorrente in AT sig.ra , nel frattempo deceduta, rilevando Controparte_3
l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale a firma della dott.ssa , svolto nella pregressa fase, meritevole di conferma;
richiedevano, Per_1 altresì, il risarcimento ex art. 96 CPC atteso che l' in un primo tempo non ha Controparte_4 inteso proporre osservazioni salvo, poi, ad introdurre la presente fase processuale con motivi del tutto infondati.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(1589/24) e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC le Parti, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, hanno depositato note scritte riportandosi ai rispettivi atti e conclusioni.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte dell'odierno ricorrente, i termini previsti a pena di decadenza.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore dell in data 17.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta Pt_1 essere stato depositato in Cancelleria il 30.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 15.05.2025.
Sotto altro profilo risulta da parte della originaria ricorrente in AT sig.ra rispettato il CP_3 termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita (accompagnamento ed handicap) presso la Commissione medica il 06.02.2024 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo (poi riuniti) sono stati iscritti in data 18.04.2024.
2. Venendo al merito della vicenda giudiziaria l'odierno ricorrente ritiene che a fondare il Giudizio positivo espresso dal ctu dott.ssa circa la sussistenza del requisito sanitario afferente Per_1 all'accompagno sia stato l'errato accertamento a carico della sig.ra rilevando come in CP_3 maniera generica si è fatto riferimento ad opera dell'Ausiliare del Giudice a “dispnea che rappresenta una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria e che può essere cronica ma anche temporanea ma non se ne specifica la gravita parametro fondamentale per il giudizio finale” aggiungendo che la dott.ssa “. . . a mio parere non ha acquisito elementi di giudizio Per_1 idonei a supportare le proprie conclusioni . . .” (pag. 3 del ricorso).
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo dott.ssa , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dall'Istituto ricorrente in quanto, diversamente da quanto rilevato dall'Istituto, il CTU ha dato conto della complessiva situazione di salute della perizianda;
ciò in modo specifico, puntuale ed analitico ponendo in evidenza, in uno con la documentazione medica esaminata ed anche richiamata nell'elaborato, la gravità della situazione - anche e soprattutto avuto riguardo alla patologia polmonare - precisando che “ . . .la fibrosi polmonare, malattia debilitante, caratterizzata da progressiva involuzione e cicatrizzazione dei polmoni, compromette la capacità di respirare della persona malata . . . .” ed aggiungendo che “. . . può degenerare improvvisamente fino a provocare la morte di chi ne soffre . . . ” (v. elaborato peritale).
Purtroppo, ad onor del vero, le nefaste previsioni della dott.ssa si sono puntualmente, e a Per_1 distanza di poco tempo, avverate atteso che la sig.ra ha cessato di vivere il 10 dicembre CP_3
2024 ossia a distanza di soli 2 mesi dalla visita medico-legale.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale svolto nella pregressa fase di AT, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con criteri tecnici consoni ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo
Giudice presentandosi complete, precise e persuasive e le svolte contestazioni non sono tali da consigliare un ulteriore accertamento anche in considerazione della circostanza che l'Istituto ricorrente proprio a proposito della patologia più grave accertata a carico della perizianda pare voler lasciare intendere che la dott.ssa abbia omesso il riferimento alla natura - cronica o Per_1 meno - della medesima laddove, in verità, a parte quanto chiaramente esplicitato dall'Ausiliare del
Giudice, le diverse certificazioni mediche versate agli atti, ivi compresa la prescrizione di ossigenoterapia domiciliare, non lasciavano adito a dubbi.
Peraltro nella relazione di dimissione del 5.4.2023 del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia
Romagna UO di Pneumologia di Forlì veniva richiamata (V. anamnesi pneumologica – pag. 1) la
HRTC torace (del 10.10.2022) ove era evidenziato un “diffuso e bilaterale ispessimento delle pareti bronchiali” il che testimonia come le condizioni di salute della sig.ra sin dall'epoca non CP_3 erano certo buone e, con il decorrere del tempo, hanno subito un ulteriore aggravamento.
3.a. Parte resistente ha avanzato domanda pagamento ai sensi del 3° comma dell'art. 96 del
Codice di Procedura Civile;
tanto sulla premessa che l'Istituto Previdenziale “ . . .aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine di 30 giorni assegnato in fase di AT e dopo l'invio della bozza dell'elaborato” (v. pag. 4 della comparsa costitutiva). Tanto allo scopo di evitare, da un lato, le lungaggini del procedimento e, dall'altro, di paralizzare quella funzione acceleratoria e deflattiva propria della procedura di Accertamento Tecnico ex art. 445 bis del Codice di rito che, tendenzialmente, ha ispirato il Legislatore con l'introduzione di tale procedimento.
3.b. Come affermato dalla Suprema Corte (Sezioni Unite, 20.04.2018, n. 9912) “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” con la specificazione che “sia la mala fede che la cola grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso . . .” (v. anche Cassazione, Ord. 1998/23).
Non solo: va, altresì, sottolineato come il rigetto del ricorso per infondatezza del medesimo non legittima, sic et simpliciter ed in modo automatico l'applicabilità dell'art. 96 comma 3° del Codice di
Procedura Civile: ove così fosse ogni azione spinta innanzi all'Autorità Giudiziaria e rigettata avrebbe come consueto corollario l'applicazione della sanzione prevista dalla disposizione. Ma tanto non è.
Fatta tale doverosa premessa va rilevato come nel complessivo contegno processuale serbato dalla
Parte non si rinvengono, per come richiede la norma, gli estremi della temerarietà della lite avendo la stessa esposto in modo chiaro e specifico i motivi del gravame anche dal punto di vista medico- legale e le ragioni sulla scorta delle quali veniva invocata la rinnovazione delle operazioni peritali e, comunque, l'accoglimento della propria domanda.
4. Il ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC va, pertanto, rigettato.
5. Non sussistono i profili di responsabilità ex art. 96, 3° comma CPC paventati da parte resistente.
6. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase processuale e della presente fase) vanno poste interamente a carico dell' risultante soccombente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall' , in Pt_1
p.l.r.p.t., con ricorso iscritto a seguito di AT (Proc. n. 1589/24 RG) e sulla domanda proposta nei confronti di medio tempore deceduta con costituzione in Giudizio degli Controparte_3
Eredi e , così provvede: CP_1 CP_2 - Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza in capo alla sig.ra del requisito sanitario afferente all'indennità di Controparte_3 accompagnamento con decorrenza dal 06.03.2023 e fino al 10.12.2024 (data del decesso);
- Dichiara insussistenti i profili di responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 96, 3° comma
CPC;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.650,00 oltre Pt_1 accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Serafina Colamaria.
Castrovillari, 17 Novembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2463 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO c/o il Pt_1 P.IVA_1 cui studio in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/A, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
e , nella qualità di Eredi della originaria ricorrente in sede di CP_1 CP_2
Accertamento Tecnico Preventivo sig.ra rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3
CO NA con domicilio eletto in Cariati, alla Via De Nicola
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche AT per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'
[...]
, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno CP_4 ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come parte ricorrente in AT non fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il presupposto di natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento accertato positivamente in quella sede con decorrenza dalla data della domanda svolta in via amministrativa (06.03.2023) dal nominato ctu dott.ssa ; richiedeva, conseguentemente, la nomina di nuovo Persona_1
Consulente allo scopo di accertare l'insussistenza della invalidità civile suscettibile di condurre al conseguimento dell'accompagno o, gradatamente, la decorrenza differita del beneficio previa, in ogni caso, i dedotti profili di inammissibilità del ricorso afferenti al mancato rispetto dei termini posti a carico della ricorrente in AT.
Hanno spiegato costituzione in Giudizio i sig. e nella qualità di CP_1 CP_5
Eredi della ricorrente in AT sig.ra , nel frattempo deceduta, rilevando Controparte_3
l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale a firma della dott.ssa , svolto nella pregressa fase, meritevole di conferma;
richiedevano, Per_1 altresì, il risarcimento ex art. 96 CPC atteso che l' in un primo tempo non ha Controparte_4 inteso proporre osservazioni salvo, poi, ad introdurre la presente fase processuale con motivi del tutto infondati.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(1589/24) e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC le Parti, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, hanno depositato note scritte riportandosi ai rispettivi atti e conclusioni.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte dell'odierno ricorrente, i termini previsti a pena di decadenza.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore dell in data 17.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta Pt_1 essere stato depositato in Cancelleria il 30.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 15.05.2025.
Sotto altro profilo risulta da parte della originaria ricorrente in AT sig.ra rispettato il CP_3 termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita (accompagnamento ed handicap) presso la Commissione medica il 06.02.2024 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo (poi riuniti) sono stati iscritti in data 18.04.2024.
2. Venendo al merito della vicenda giudiziaria l'odierno ricorrente ritiene che a fondare il Giudizio positivo espresso dal ctu dott.ssa circa la sussistenza del requisito sanitario afferente Per_1 all'accompagno sia stato l'errato accertamento a carico della sig.ra rilevando come in CP_3 maniera generica si è fatto riferimento ad opera dell'Ausiliare del Giudice a “dispnea che rappresenta una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria e che può essere cronica ma anche temporanea ma non se ne specifica la gravita parametro fondamentale per il giudizio finale” aggiungendo che la dott.ssa “. . . a mio parere non ha acquisito elementi di giudizio Per_1 idonei a supportare le proprie conclusioni . . .” (pag. 3 del ricorso).
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo dott.ssa , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dall'Istituto ricorrente in quanto, diversamente da quanto rilevato dall'Istituto, il CTU ha dato conto della complessiva situazione di salute della perizianda;
ciò in modo specifico, puntuale ed analitico ponendo in evidenza, in uno con la documentazione medica esaminata ed anche richiamata nell'elaborato, la gravità della situazione - anche e soprattutto avuto riguardo alla patologia polmonare - precisando che “ . . .la fibrosi polmonare, malattia debilitante, caratterizzata da progressiva involuzione e cicatrizzazione dei polmoni, compromette la capacità di respirare della persona malata . . . .” ed aggiungendo che “. . . può degenerare improvvisamente fino a provocare la morte di chi ne soffre . . . ” (v. elaborato peritale).
Purtroppo, ad onor del vero, le nefaste previsioni della dott.ssa si sono puntualmente, e a Per_1 distanza di poco tempo, avverate atteso che la sig.ra ha cessato di vivere il 10 dicembre CP_3
2024 ossia a distanza di soli 2 mesi dalla visita medico-legale.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale svolto nella pregressa fase di AT, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con criteri tecnici consoni ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo
Giudice presentandosi complete, precise e persuasive e le svolte contestazioni non sono tali da consigliare un ulteriore accertamento anche in considerazione della circostanza che l'Istituto ricorrente proprio a proposito della patologia più grave accertata a carico della perizianda pare voler lasciare intendere che la dott.ssa abbia omesso il riferimento alla natura - cronica o Per_1 meno - della medesima laddove, in verità, a parte quanto chiaramente esplicitato dall'Ausiliare del
Giudice, le diverse certificazioni mediche versate agli atti, ivi compresa la prescrizione di ossigenoterapia domiciliare, non lasciavano adito a dubbi.
Peraltro nella relazione di dimissione del 5.4.2023 del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia
Romagna UO di Pneumologia di Forlì veniva richiamata (V. anamnesi pneumologica – pag. 1) la
HRTC torace (del 10.10.2022) ove era evidenziato un “diffuso e bilaterale ispessimento delle pareti bronchiali” il che testimonia come le condizioni di salute della sig.ra sin dall'epoca non CP_3 erano certo buone e, con il decorrere del tempo, hanno subito un ulteriore aggravamento.
3.a. Parte resistente ha avanzato domanda pagamento ai sensi del 3° comma dell'art. 96 del
Codice di Procedura Civile;
tanto sulla premessa che l'Istituto Previdenziale “ . . .aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine di 30 giorni assegnato in fase di AT e dopo l'invio della bozza dell'elaborato” (v. pag. 4 della comparsa costitutiva). Tanto allo scopo di evitare, da un lato, le lungaggini del procedimento e, dall'altro, di paralizzare quella funzione acceleratoria e deflattiva propria della procedura di Accertamento Tecnico ex art. 445 bis del Codice di rito che, tendenzialmente, ha ispirato il Legislatore con l'introduzione di tale procedimento.
3.b. Come affermato dalla Suprema Corte (Sezioni Unite, 20.04.2018, n. 9912) “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” con la specificazione che “sia la mala fede che la cola grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso . . .” (v. anche Cassazione, Ord. 1998/23).
Non solo: va, altresì, sottolineato come il rigetto del ricorso per infondatezza del medesimo non legittima, sic et simpliciter ed in modo automatico l'applicabilità dell'art. 96 comma 3° del Codice di
Procedura Civile: ove così fosse ogni azione spinta innanzi all'Autorità Giudiziaria e rigettata avrebbe come consueto corollario l'applicazione della sanzione prevista dalla disposizione. Ma tanto non è.
Fatta tale doverosa premessa va rilevato come nel complessivo contegno processuale serbato dalla
Parte non si rinvengono, per come richiede la norma, gli estremi della temerarietà della lite avendo la stessa esposto in modo chiaro e specifico i motivi del gravame anche dal punto di vista medico- legale e le ragioni sulla scorta delle quali veniva invocata la rinnovazione delle operazioni peritali e, comunque, l'accoglimento della propria domanda.
4. Il ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC va, pertanto, rigettato.
5. Non sussistono i profili di responsabilità ex art. 96, 3° comma CPC paventati da parte resistente.
6. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase processuale e della presente fase) vanno poste interamente a carico dell' risultante soccombente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall' , in Pt_1
p.l.r.p.t., con ricorso iscritto a seguito di AT (Proc. n. 1589/24 RG) e sulla domanda proposta nei confronti di medio tempore deceduta con costituzione in Giudizio degli Controparte_3
Eredi e , così provvede: CP_1 CP_2 - Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza in capo alla sig.ra del requisito sanitario afferente all'indennità di Controparte_3 accompagnamento con decorrenza dal 06.03.2023 e fino al 10.12.2024 (data del decesso);
- Dichiara insussistenti i profili di responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 96, 3° comma
CPC;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.650,00 oltre Pt_1 accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Serafina Colamaria.
Castrovillari, 17 Novembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo